Emilia Romagna : modificata la legge regionale sulla caccia

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L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, nella seduta del 24/02/16, ha deliberato le modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”:Tra le principali modifiche:il previsto passaggio delle competenze amministrative in materia di caccia, dalle Provincie alla Regione (esami di abilitazione inclusi);
l’istituzione di un unico calendario venatorio regionale;
la possibilità di impiegare, nell’esercizio della caccia da appostamento, esclusivamente richiami di allevamento (eccetto quelli di cattura già regolarmente posseduti sino alla stagione venatoria 2014/2015);
il recepimento della semplificazione abilitativa per l’installazione di appostamenti fissi di caccia, di cui alla Legge nazionale 28 dicembre 2015, n. 221 (il tutto in attesa di una apposita normativa regionale atta a definire le caratterisitiche degli appostamenti di caccia);
l’istituzione di una sanzione accessoria in caso di mancata restituzione del tesserino venatorio entro i termini stabiliti, che prevede “in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale – ad esclusione degli ungulati in selezione – ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale. Qualora il tesserino, al momento dell’applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile”.