DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 98 4
dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità
fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.
Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice,
pernice rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai
sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto
il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un ATC.
Tesserino di caccia
AI fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per
l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29
della legge regionale sulla caccia.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite
l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni
ATC. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune
ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le
norme di iscrizione.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o
un punto (e), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio
relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'ATC. prescelto; se caccia in Azienda faunisticovenatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se
utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (02 ottobre - 30 novembre); se caccia il cinghiale.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di
capi di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati.
Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.
Qualora i capi della specie beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale,
vengano depositati, si deve apporre un cerchio (O) intorno alla rispettiva crocetta.
Per tutte le altre specie, al termine della giornata di caccia deve essere indicato negli appositi spazi
riferiti alla specie, il numero dei capi abbattuti.
I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in
possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di
iscrizione aIl'ATC. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di
selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.
La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche,
regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo ATC..
Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la
Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari
a quello dei richiedenti.
I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'ATC. il
tesserino di caccia entro il 29.02.2020.
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 98 l.
Allenamento ed uso dei cani
L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di
iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 17 al 31 agosto, tutti giorni con esclusione del
martedì e venerdì dalle ore 6:00 alle ore 19:00. !\lei mese di settembre nelle giornate del 02, 05 e 09, dalle
ore 6:00 alle ore 19:00. L'allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi,
lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione
che non si arrechi danno alle colture. comunque vietato a meno di m. 200 dal confine delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.
Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due
cani o non più di sei cani segugio; per la caccia alla lepre ed alla volpe ogni squadra composta da due o tre
cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi, categoria, compresi
i meticci.
Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e
marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentiti gli M.TI.CC. individua le
località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.
Uso, addestramento ed allenamento del falco
Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative
al prelievo di fauna stanziale emigratoria.
La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e
all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.
Aree di rispetto
Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art. 1 Obis della L.R. 7/95 e
regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delirnitate e segnalate da apposite tabelle con
colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA
REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS ".
L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle
modalità contenute nel Piano di Gestione.
Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di
rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.
Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono
assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.
Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di
allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di
martedì e venerdì.
REGIONE MARCHE seduta del fPa9l
GIUNTA REGIONALE - 7 AGO. 2019 L::J
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 98 4
Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi
compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle
prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.
Divieti e limitazioni
Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e
limitazioni:
- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla
fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per to
arvicole, talpe e ratti;
pi propriamente detti,
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché
derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta ec
reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
loro
cezio
parti o prodotti
ne per germano
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. comunque
consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, negli specchi
d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti
da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini.
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte
coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme
o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di
soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai,
terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- non è consentita la posta alla beccaccia
Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazione di cacciatori
con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche
fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio,
Umbria ed Emilia Romagna - il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano
comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 15 settembre 2019.
Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al
cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra
marchigiana.
Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo
02 ottobre - 14 novembre 2019.
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Sanzioni
Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni
previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.
RETE NATURA 2000
Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.)
Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d'Importanza Comunitaria valgono le seguenti prescrizioni.
a) E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica,
nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.
b) Non è consentita la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione
agli ungulati.
c) E' vietato l'esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c) della
direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
d) E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi
naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra,
corsi naturali, classificati di classe I dall'articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d'acqua artificiali,
nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
e) E' vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico
delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque
vietato nelle aree di presenza dellanario (Falco biarmicus).
f) E' vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax)
e Moretta (Aythia fuligula).
g) E' vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 o settembre e
. dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8,
lett. e) della legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5, del
DPR. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.
h) E' vietata la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare
cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a valutazione
positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle
già esistenti potranno essere rinnovate nell'ambito delle previsioni del Piano faunistico venatorio
provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione d'incidenza.
i) Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato,
altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e
dipendenza.
j) Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che
interessino il territorio regionale (es. Piano di azione per la tutela dell'Orso morsicano), valgono
le seguenti disposizioni:
1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale
sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
3) Durante l'esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del
cinghiale nella lestra. ~
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REGIONE MARCHE seduta del fPa9l
GIUNTA REGIONALE ~
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 98 4
Ulteriori Prescrizione nelle ZPS
a) E' vietata l'immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o, seppure autoctone
non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:
gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la reintroduzione
di specie o popolazioni autoctone estinte localmente; i ripopolamenti di specie autoctone in
imminente rischiosi estinzione; le introduzione di specie in pericolo di estinzione sulla base di
Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie
dell'allegato D del DPR n.357/97 e le specie dell'allegato 1 della Direttiva 79/409, detti
interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art.12 del medesimo DPR 357/97;
le attività zootecniche.
b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio, comprese quelle finalizzate all'addestramento cani,
sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da
allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa
valutazione di incidenza.
c) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni, fontanili e corsi
d'acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti
da incubatoi di valle presenti sul territorio regionale, previa valutazione di incidenza.
d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate
qualora i rispettivi strumenti di pianificazione (Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica)
siano sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.
e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le
piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e forestali,
ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il monitoraggio di Rete Natura
2000, di manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all'accesso al fondo e
all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini
dell'acceso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle
persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione
venatoria.
Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.
Ulteriori prescrizioni sito/specifiche della valutazione d'incidenza
Le seguenti prescrizioni sito specifiche sono state individuate sulla base dei contenuti nella Banca dati
Natura 2000 Marche e degli elementi rilevati in fase istruttoria, indicati nell'omonimo documento, con
particolare riguardo agli indirizzi precauzionali per:
le specie avifaunistiche non oggetto di prelievo venatorio nidificanti a terra, in riferimento
all'allenamento e all'uso cani;
i rapaci necrofagi occasionali, alcuni galliformi e columbiformi, l'avifauna acquatica e il Lupo in
riferimento alle problematiche determinate dall'uso di munizioni contenenti piombo;
i rapaci rupicoli, con riferimento alla caccia da appostamento fisso o da altane;
le specie acquatiche non cacciabili, con riferimento al rischio di confusione con le specie
cacciabili dell'avifauna acquatica e alla riduzione del disturbo venatorio e di quello arrecato
dall'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia e dalle gare cinofile;