FIDC MARCHE. QUESTA LA PROPOSTA DI CALENDARIO 2017– 2018

La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2018 e termina il 10 febbraio
2019.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
a) tortora (Streptopelia turtur): dal 1 settembre al 21 ottobre;
b) merlo: dal 16 settembre al 31 dicembre;
c) quaglia: dal 12 settembre al 28 dicembre;
d) alzavola, germano reale e marzaiola : dal 1 settembre al 21 gennaio 2019;
e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio :
dal 1 settembre al 12 settembre;
dal 1 0ttobre al 31 gennaio 2019;
dal 2 Febbraio al 10 febbraio 2019.
f) lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa ; dal 16 settembre al
09 Dicembre;
g) allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
h) volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, folaga, canapiglia, codone, fischione,
mestolone, moriglione, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione,
frullino: dal 16 settembre al 31 gennaio 2019;
i) moretta: dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2019
j) combattente: dal 16 Settembre al 31 Ottobre
k) cinghiale: nelle giornate di mercoledì , sabato e domenica;
lasciare facoltà alle varie Province per la data di apertura.
l) coturnice: dal 07 ottobre al 25 novembre;
m) beccaccia: dal 01 Ottobre al 31 Gennaio;
con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4
giorni consecutivi;
2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più
di tre giorni;
3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
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Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:
• settembre: Sabato 1 – domenica 2 – mercoledì 5 – sabato 08- domenica
09- Mercoledì 12 – Giovedì 13 - Domenica 16- mercoledì 19 - sabato 22-
domenica 23- Mercoledì 26 e sabato 29- Domenica 30;
• dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi
martedì e venerdì.
• dall’ 1 ottobre al 29 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina
migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque
del martedì e del venerdì, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e
lasciare il sito di caccia con l’arma scarica e in custodia e con l’ausilio del cane
per il recupero della selvaggina abbattuta.
Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa cinghiale e
coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.
Nei giorni 1– 2 –5 –8–9 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie
nelle modalità e negli orari di seguito indicati:
• tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano
reale e marzaiola: dalle ore 5.30 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30.
• E’ consentito l’utilizzo del cane per il recupero della selvaggina abbattuta
esclusivamente con il fucile scarico e in custodia dalle ore 11.30 alle ore 12.00 e
dalle ore 19.00 alle ore 19,30.
Nei giorni 12 e 13 Settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle
modalità e negli orari di seguito indicati:
• tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano
reale e marzaiola: dalle ore 5.30 alle ore 12,00.
• E’ consentito l’utilizzo del cane per il recupero della selvaggina abbattuta
esclusivamente con il fucile scarico e in custodia dalle ore 11,30 alle ore 12.00.
• L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo da
parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia.
Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a
riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
E’ vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà
l’appostamento temporaneo.
L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono
essere effettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia.
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L’occupazione dell’appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12
ore antecedenti l’apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzora
successiva all’orario di inizio dell’attività venatoria. ( Le prescrizioni contenute negli
ultimi tre paragrafi non si applicano nelle Aziende faunistico venatorie e nelle
Aziende agri-turistiche venatorie).
Nei giorni 12 e 13 Settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5,30 alle
ore 12.00, anche con l’uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si
intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta
del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali,
su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che
non si arrechino danni alle colture.
Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia
deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbetto o pettorina
o copricapo) ad alta visibilità (arancione, rosso o giallo).
Nei giorni 2-3-6-7-9-10 febbraio 2019 è consentito il prelievo delle seguenti
specie, senza l’ausilio del cane, nelle modalità e nell’orario di seguito indicati:
cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio dalle ore 7,00 alle ore 17,25.
L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento, con l’obbligo da
parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l’arma scarica
ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare
dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
Relativamente alle giornate di Febbraio per la specie Colombaccio, il carniere
massimo giornaliero deve essere limitato a cinque capi per cacciatore.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice su proposta
della Amministrazioni provinciali , sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia al combattente su proposta della
Amministrazioni provinciali , sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.
1. Regolamento di caccia
L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
settembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15
ottobre: dal 01 al 27 - ore 6.00 / 19.00 termine orario legale
dal 28 al 31 - 5.30 / 17,15
novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15
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dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15
dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45
Fa eccezione :
- La caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti
capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8
per la lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle
Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili
con lepre e coturnice;
3) cinghiale - n. 5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi
di cui una sola lepre e una sola coturnice;
b) selvaggina migratoria
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
4) colombacci - n. 10 capi;
5) beccacce – n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n.
2 capi giornalieri (nel mese di gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui
alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie
non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.
Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore, con un massimo
stagionale di 50 capi/cacciatore.
Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi /cacciatore.
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Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale
di 25 capi per cacciatore.
Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con un
massimo stagionale di 30 capi/cacciatore.
Per la specie Combattente il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore con una
massimo stagionale di 20 capi/cacciatore
Caccia al cinghiale
Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg.Reg.le n.3/2012 il prelievo della specie è consentito
nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.
Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata
Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare
sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Prelievo del cinghiale in forma individuale
Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla
presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R.R.
3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia
in battuta.
Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare
sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E’ fatto comunque
divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere
durante l’attività di prelievo munizioni spezzate.
Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare
un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.
Prelievo del cinghiale in forma occasionale
Il prelievo in forma occasionale, senza l’ausilio del cane da seguita, è consentito
nelle aree non vocate alla presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art.
7, comma 1 bis R.R. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario
venatorio per la caccia in battuta.
Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.
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Caccia di selezione
I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelle stabiliti dalla
DGR n………..(vedi nuova delibera)
Zone di protezione Speciale ( Z.P.S.) e Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.)
Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d’Importanza Comunitaria valgono le
seguenti prescrizioni.
a) E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con
l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma
vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l’eccezione della
caccia agli ungulati.
b) Non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della
caccia di selezione agli ungulati.
c) E’ vietato l’esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo
1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
d) E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone
umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e
lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di classe
I dall’articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d’acqua artificiali, nonché nel
raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria
2008/2009.
e) E’ vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo
demografico delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico delle
popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario
( Falco biarmicus ).
f) E’ vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente
(Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia fuligula).
g) E’ vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima
dell’1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte
salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte
a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5, del DPR. 8 settembre
1997, n. 357 e successive modificazioni.
h) E’ vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento
dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti; fatte
salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti potranno
essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano faunistico ve-
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natorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione
d’incidenza.
i) Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri
di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli
durante il periodo di riproduzione e dipendenza.
j) Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani
di azione che interessino il territorio regionale ( es. Piano di azione per la tutela
dell’Orso morsicano), valgono le seguenti disposizioni:
1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di
rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
3) Durante l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in
accertata presenza del cinghiale nella lestra.
Ulteriori Prescrizione nelle ZPS
a) E’ vietata l’immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o,
seppure autoctone non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:
- gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la
reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente;i ripopolamenti
di specie autoctone in imminente rischiosi estinzione; le introduzione di
specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani
di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell’allegato D del DPR
n.357/97 e le specie dell’allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno
essere attuati secondo i disposti dell’art.12 del medesimo DPR 357/97;
- le attività zootecniche.
b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio,comprese quelle finalizzate
all’addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e
popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento
e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.
c ) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in
stagni, fontanili e corsi d’acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie
e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio
regionale, previa valutazione di incidenza.
d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno
essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione ( Piano faunistico
venatorio provinciale e Carta ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione
di incidenza.
e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione
dei pedoni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consenti-
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ta solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza,
compreso il monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture,
inoltre ai mezzi necessari all’accesso al fondo e all’azienda da parte
degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell’acceso
agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle
persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la
stagione venatoria.
Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.