Club Italiano del Colombaccio - Forum

Club Italiano del Colombaccio => Discussioni Generali => Discussione aperto da: giamp50 - 15/04/2018 - 11:51

Titolo: Marche
Inserito da: giamp50 - 15/04/2018 - 11:51
In questa Discussione si potrebbe inserire tutto ciò che ci potesse interessare.

Spero che anche altri marchigiani concorrano a tenerci informati.

Grazie.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 15/04/2018 - 12:25
Ieri sabato 14 aprile alle ore 10,00 presso la tensostruttura della parrocchia di S.Flaviano in Villamusone di Osimo, l'assessore regionale, coadiuvato dallo staff regionale, ha tenuto una riunione informativa su piano faunistico regionale e calendario venatorio per tutti i cacciatori della provincia di Ancona.

Partecipazione molto alta.

A questa seguiranno altre riunioni in ogni provincia.

Per la predisposizione del piano faunistico si sono avute sei dichiarazioni di interesse anche da ditte fuori regione, si prevede di completarne l'approvazione entro la fine del 2019.

La Regione Marche sta diventando punto di riferimento nazionale per normative, calendario e deroghe.

Calendario venatorio da riconfermare invertendo procedura, non più AV che lo propongono ma la Regione stessa.

Qualche intervento di cacciatori, a mio avviso, fuoriluogo.

Intervento finale del presidente regionale fidc, sempre a mio avviso, stile anni settanta fino ad arrivare a vantarsi di aver richiesto il ripristino della caccia al fringuello.

A margine, ho fatto presente allo staff, se possibile, di prendere in esame la possibilità di innalzare, in fase di stesura del calendario venatorio, il prelievo giornaliero di colombacci nel periodo di migrazione, attualmente fissato a sei, tenendo presente quanto stabilito dale regioni limitrofe.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Pelo 52 - 15/04/2018 - 12:31
Spero vivamente che la TosKana non rientri fra le regioni che prendono spunto da quello che fa la regione Marche
Disastro per la caccia da appostamrnto al colombaccio
A proposito Giamp
Ma quando da esatta interpretazione tuo pensiero su AFV
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 15/04/2018 - 14:05
Caro Giamp, da quanto sembra sarà solo la Regione Marche a formulare il calendario, fa pensare che sono, forse, disattese le proposte delle A.V. mah.... Comunque auspico scelte che soddisfino tutte le forme di caccia, soprattutto quella a noi tanto cara.... ma se il calendario venatorio della Regione Marche sarà riferimento per la stesura dei calendari nazionali, non credo....in Umbria, perlomeno per quanto riguarda  gli appostamenti fissi, scoppia la rivoluzione.
 
Grazie Giamp.
Saluti
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 01/05/2018 - 21:36
FIDC MARCHE. QUESTA LA PROPOSTA DI CALENDARIO 2017– 2018 >:(
La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2018 e termina il 10 febbraio
2019.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
a) tortora (Streptopelia turtur): dal 1 settembre al 21 ottobre;
b) merlo: dal 16 settembre al 31 dicembre;
c) quaglia: dal 12 settembre al 28 dicembre;
d) alzavola, germano reale e marzaiola : dal 1 settembre al 21 gennaio 2019;
e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio :
dal 1 settembre al 12 settembre;
dal 1 0ttobre al 31 gennaio 2019;
dal 2 Febbraio al 10 febbraio 2019.
f) lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa ; dal 16 settembre al
09 Dicembre;
g) allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
h) volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, folaga, canapiglia, codone, fischione,
mestolone, moriglione, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione,
frullino: dal 16 settembre al 31 gennaio 2019;
i) moretta: dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2019
j) combattente: dal 16 Settembre al 31 Ottobre
k) cinghiale: nelle giornate di mercoledì , sabato e domenica;
lasciare facoltà alle varie Province per la data di apertura.
l) coturnice: dal 07 ottobre al 25 novembre;
m) beccaccia: dal 01 Ottobre al 31 Gennaio;
con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4
giorni consecutivi;
2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più
di tre giorni;
3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
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Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:
• settembre: Sabato 1 – domenica 2 – mercoledì 5 – sabato 08- domenica
09- Mercoledì 12 – Giovedì 13 - Domenica 16- mercoledì 19 - sabato 22-
domenica 23- Mercoledì 26 e sabato 29- Domenica 30;
• dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi
martedì e venerdì.
• dall’ 1 ottobre al 29 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina
migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque
del martedì e del venerdì, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e
lasciare il sito di caccia con l’arma scarica e in custodia e con l’ausilio del cane
per il recupero della selvaggina abbattuta.
Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa cinghiale e
coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Nei giorni 1– 2 –5 –8–9 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie
nelle modalità e negli orari di seguito indicati:
• tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano
reale e marzaiola: dalle ore 5.30 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30.
• E’ consentito l’utilizzo del cane per il recupero della selvaggina abbattuta
esclusivamente con il fucile scarico e in custodia dalle ore 11.30 alle ore 12.00 e
dalle ore 19.00 alle ore 19,30.
Nei giorni 12 e 13 Settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle
modalità e negli orari di seguito indicati:
• tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano
reale e marzaiola: dalle ore 5.30 alle ore 12,00.
• E’ consentito l’utilizzo del cane per il recupero della selvaggina abbattuta
esclusivamente con il fucile scarico e in custodia dalle ore 11,30 alle ore 12.00.
• L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo da
parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia.
Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a
riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
E’ vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà
l’appostamento temporaneo.
L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono
essere effettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia.
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L’occupazione dell’appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12
ore antecedenti l’apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzora
successiva all’orario di inizio dell’attività venatoria. ( Le prescrizioni contenute negli
ultimi tre paragrafi non si applicano nelle Aziende faunistico venatorie e nelle
Aziende agri-turistiche venatorie).
Nei giorni 12 e 13 Settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5,30 alle
ore 12.00, anche con l’uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si
intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta
del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali,
su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che
non si arrechino danni alle colture.
Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia
deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbetto o pettorina
o copricapo) ad alta visibilità (arancione, rosso o giallo).
Nei giorni 2-3-6-7-9-10 febbraio 2019 è consentito il prelievo delle seguenti
specie, senza l’ausilio del cane, nelle modalità e nell’orario di seguito indicati:
cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio dalle ore 7,00 alle ore 17,25.
L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento, con l’obbligo da
parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l’arma scarica
ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare
dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
Relativamente alle giornate di Febbraio per la specie Colombaccio, il carniere
massimo giornaliero deve essere limitato a cinque capi per cacciatore.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice su proposta
della Amministrazioni provinciali , sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia al combattente su proposta della
Amministrazioni provinciali , sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.
1. Regolamento di caccia
L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
settembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15
ottobre: dal 01 al 27 - ore 6.00 / 19.00 termine orario legale
dal 28 al 31 - 5.30 / 17,15
novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15
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dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15
dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45
Fa eccezione :
- La caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti
capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8
per la lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle
Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili
con lepre e coturnice;
3) cinghiale - n. 5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi
di cui una sola lepre e una sola coturnice;
b) selvaggina migratoria
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
4) colombacci - n. 10 capi;
5) beccacce – n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n.
2 capi giornalieri (nel mese di gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui
alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie
non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.
Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore, con un massimo
stagionale di 50 capi/cacciatore.
Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi /cacciatore.
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Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale
di 25 capi per cacciatore.
Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con un
massimo stagionale di 30 capi/cacciatore.
Per la specie Combattente il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore con una
massimo stagionale di 20 capi/cacciatore
Caccia al cinghiale
Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg.Reg.le n.3/2012 il prelievo della specie è consentito
nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.
Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata
Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare
sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Prelievo del cinghiale in forma individuale
Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla
presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R.R.
3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia
in battuta.
Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare
sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E’ fatto comunque
divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere
durante l’attività di prelievo munizioni spezzate.
Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare
un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.
Prelievo del cinghiale in forma occasionale
Il prelievo in forma occasionale, senza l’ausilio del cane da seguita, è consentito
nelle aree non vocate alla presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art.
7, comma 1 bis R.R. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario
venatorio per la caccia in battuta.
Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.
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Caccia di selezione
I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelle stabiliti dalla
DGR n………..(vedi nuova delibera)
Zone di protezione Speciale ( Z.P.S.) e Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.)
Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d’Importanza Comunitaria valgono le
seguenti prescrizioni.
a) E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con
l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma
vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l’eccezione della
caccia agli ungulati.
b) Non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della
caccia di selezione agli ungulati.
c) E’ vietato l’esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo
1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
d) E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone
umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e
lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di classe
I dall’articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d’acqua artificiali, nonché nel
raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria
2008/2009.
e) E’ vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo
demografico delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico delle
popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario
( Falco biarmicus ).
f) E’ vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente
(Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia fuligula).
g) E’ vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima
dell’1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte
salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte
a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5, del DPR. 8 settembre
1997, n. 357 e successive modificazioni.
h) E’ vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento
dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti; fatte
salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti potranno
essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano faunistico ve-
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natorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione
d’incidenza.
i) Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri
di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli
durante il periodo di riproduzione e dipendenza.
j) Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani
di azione che interessino il territorio regionale ( es. Piano di azione per la tutela
dell’Orso morsicano), valgono le seguenti disposizioni:
1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di
rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
3) Durante l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in
accertata presenza del cinghiale nella lestra.
Ulteriori Prescrizione nelle ZPS
a) E’ vietata l’immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o,
seppure autoctone non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:
 - gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la
reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente;i ripopolamenti
di specie autoctone in imminente rischiosi estinzione; le introduzione di
specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani
di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell’allegato D del DPR
n.357/97 e le specie dell’allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno
essere attuati secondo i disposti dell’art.12 del medesimo DPR 357/97;
 - le attività zootecniche.
b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio,comprese quelle finalizzate
all’addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e
popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento
e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.
c ) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in
stagni, fontanili e corsi d’acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie
e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio
regionale, previa valutazione di incidenza.
d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno
essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione ( Piano faunistico
venatorio provinciale e Carta ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione
di incidenza.
e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione
dei pedoni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consenti-
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ta solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza,
compreso il monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture,
inoltre ai mezzi necessari all’accesso al fondo e all’azienda da parte
degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell’acceso
agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle
persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la
stagione venatoria.
Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.

Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 01/05/2018 - 21:44
2° parte:

Forma di caccia prescelta (Opzione)
L’esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell’opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L’eventuale variazione dell’opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.
Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)
Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l’eserciziovenatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa, agliungulati e, ovviamente, alle specie migratrici.
In relazione all’indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione
per ciascun A.T.C., l’esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall’ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.
Ai fini dell’esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.
Tesserino di caccia
Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell’attività venatoria, i titolari di licenza per l’esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell’art. 29 della legge regionale sulla caccia.
10 Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla
Regione, tramite l’Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.
Anche per la stagione venatoria 2016/2017  >:(, l’ATC PS 1 è autorizzato ad inserire e stampare sul tesserino di caccia un codice a barre identificativo del cacciatore.
Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta ( X ), in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia : il giorno; il mese; l’A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia ; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento ( 1 ottobre-30 novembre ); se caccia il cinghiale.
La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino
venatorio subito dopo l’abbattimento così come previsto dall’art. 31 della
Legge 7 Luglio 2016 n. 122.
Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.
Qualora i capi della specie beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della
volpe e del cinghiale, vengano depositati in macchina, si deve apporre un cerchio
intorno alla rispettiva crocetta.
Per tutte le altre specie, al termine della giornata di caccia deve essere indicato
negli appositi spazi riferiti alla specie, il numero dei capi abbattuti.
I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l’esercizio venatorio,
devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza
ed essere in regola con le norme di iscrizione all’A.T.C. prescelto nella Regione
Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche
nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.
La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti
ammissibili nelle Marche, regolamentandone l’accesso. I dati risultanti sono comunicati
ad ogni singolo A.T.C..
Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica
di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all’Organo della
Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.
I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni
venatorie, all’ATC il tesserino di caccia entro il 12.03.2018.
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Allenamento ed uso dei cani
L’allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento
della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 16
al 30 Agosto, tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 6.00 alle ore
20,00. Nel mese di settembre nelle giornate del 3– 6 – 10, dalle ore 6.00 alle ore
19,00. L’allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei
boschi, lungo i corsi d’acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni
di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E’ comunque
vietato a meno di m. 200 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende
agri-turistico-venatorie.
Per l’allenamento e l’esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente
non più di due cani o non più di sei cani segugio; ogni squadra composta
da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei
cani di qualsiasi, categoria, compresi i meticci.
Le Amministrazioni provinciali, tenuto conto della dislocazione, del numero, della superficie
complessiva e dei relativi periodi di funzionamento delle zone per
l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile istituite ai
sensi del comma 6 dell’art. 33 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 e regolamentate dalla
DGR n.242 del 25.02.2013 , possono ridurre il periodo e l’orario di allenamento dei
cani fissati dal presente calendario venatorio.
Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l’allenamento dei cani da caccia
nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La
Giunta Regionale sentiti gli AA.TT.CC. individua le località idonee allo scopo e gli
orari giornalieri.
Aree di rispetto
Le aree di rispetto funzionali all’incremento della fauna stanziale previste
dall’art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla DGR n. 673 del 07/08/2015
sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta
nera, riportante la dicitura “ AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA
– L.R. 7/95 ART. 10 BIS “.
L’accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all’ATC di riferimento
nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione.
Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l’ATC dove territorialmente
insiste l’Area di rispetto, le necessarie informazioni per l’eventuale esercizio
venatorio.
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Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento,
sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente
calendario.
Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l’immissione e la caccia di fauna
selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando
il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.
Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari
e conduttori di fondi compresi nell’azienda stessa, ai sensi dell’art.17 del R.R.
41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal
presente calendario venatorio.
Divieti e limitazioni
Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i
seguenti divieti e limitazioni:
- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli
appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione
per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti
o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta
eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano,
colombaccio;
- l’uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E’
comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri , ad esclusione della
beccaccia, negli specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non
siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri
50 dalle relative rive o argini.
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella
maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni
erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla
data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione
di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a
cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma
1, L. 353/2000);
13
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- non è consentita la posta alla beccaccia
Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazione
di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai
cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito
dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed
Emilia Romagna – il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi
che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 16 settembre
2018.
Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano
la caccia al cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano
regolarmente iscritti in una squadra marchigiana.
Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione
sono limitati al periodo 1° ottobre - 15 novembre 2017.
Sanzioni
Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è
soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge
regionale 5 gennaio 1995, n. 7.
ATTIVAZIONE MOBILITA’ STAGIONE VENATORIA 2018/2019
Si chiede di riproporre l’accordo di interscambio tra la Regione Marche e l’Emilia
Romagna come nella passata stagione venatoria, che prevedeva l’inizio
dell’attività venatoria in tali ATC per la fauna stanziale e per quella migratoria dal
01 Ottobre e di attivare tale accordo di interscambio anche con la Regione Umbria
nelle stesse modalità: in particolare che la caccia alla fauna stanziale e alla
migratoria debba iniziare dal 23 Settembre.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 01/05/2018 - 22:00
MONTELUPONE MC convegno annuale

Dagli atti di delibere comunale si estrae delibera di giunta di concessione, su richiesta FIdC Montelupoone, del teatro Nicola Degli Angeli e patrocinio comunale per convegno regionale:

"LA GESTIONE DELLA FAUNA STANZIALE E MIGRATORIA"

per sabato 19/05/2018 ore 16,00.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 02/05/2018 - 00:41
Regione ATC
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 02/05/2018 - 09:47
Calendario selezione cinghiale 2018/19
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 06/05/2018 - 08:19
Casi di Tubercolosi riscontrati nei cinghiali in alcune UG delle provincie di Ancona e Macerata in questi ultimi anni.

Attenzione, malattia trasmissibile all'uomo sia per ingestione che per contatto.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 15/05/2018 - 14:05
74¤ MOSTRA MERCATO UCCELLI E CANI il 23 settembre presso centro fiere Villapotenza Macerata organizzata dal Gruppo Cinofilo Maceratese.

Si tratta di una fiera molto frequentata ed a che da bambini e famiglie.

La presenza del Club ed anche una esposizione sulla migrazione sarebbe buona cosa.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 15/05/2018 - 14:16
MONTELUPONE MC sabato 19 maggio ore 16,00 annuale convegno:

GESTIONE ... MIGRAZIONE ...

seguirà locandina
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 16/05/2018 - 19:39
locandina convegno Montelupone
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 19/05/2018 - 21:38
Quest'anno molto interessante e produttivo l'ormai annuale tradizionale convegno di Montelupone.

Nella splendida cornice del Teatro si è parlato di problematiche sanitarie relative ad una recrudescenza di focolai di tubercolosi, di risultati su ricerca migrazione bottaccio e di calendario venatorio.

Personalmente non nutro aspettative positive ma già è qualcosa che si ponga il problema:
prossimamente la Regione incontrerà le associazioni venatorie e, tra l'altro, porrà la problematica del permanere o meno del colombaccio con corvidi e tortora tra le specie in preapertura.

Speriamo che la dea Diana ispiri i dirigenti delle AV.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 19/05/2018 - 22:01
Dimenticavo, l'assessore regionale ha intrapreso iniziativa presso provveditorato agli studi marche affinché la tradizionale corretta cultura di gestione venatoria possa essere esplicata negli istituti scolastici.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 25/05/2018 - 14:28
Proroga scadenza autorizzazioni appostamenti fissi.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare ai titolari di appostamento fisso una comunicazione dell'apposito ufficio regionale con la quale si proroga la scadenza delle autorizzazioni in attesa dell'approvazione del nuovo piano faunistico regionale.

Pertanto sarà sufficiente provvedere solo agli annuali versamenti regionali.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 21/06/2018 - 22:43
A pochi giorni dalla scadenza per presentazione domanda rinnovo autorizzazioni appostamenti fissi nulla la Regione ha ancora formalmente compiuto per eventuale proroga delle autorizzazioni scadute.

Verbalmente i competenti uffici caccia continuano a sostenere la proroga e di non preoccuparsi, ma personalmente qualche dubbio mi permane.

Vedremo i prossimi giorni cosa scaturirà!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 09/07/2018 - 21:38
Leggo che la giunta regionale avrebbe approvato il calendario venatorio 2018/19 e che rimarrebbe solo l'approvazione della apposita commissione consiliare.

-1 settembre, 10 febbraio;
-colombaccio in preapertura;
-cinghiale aperture provinciali.

Mahh!!!
Non cambieremo mai???
Titolo: Re:Marche
Inserito da: rocco2013 - 10/07/2018 - 22:20
Buonasera, scusate la mia ignoranza, ma in preapertura a colombacci, nelle marche, è possibile cacciare con aste e piccioni vivi?
Titolo: Re:Marche
Inserito da: gigino - 10/07/2018 - 23:11
\buona sera rocco2013nelle marche non so se e possibile in toscana si ma anche se fosse possibile soltanto perche tu hai chiesto una cosa cosi ti consiglio di trovarti un buon avvocato perche stai per essere lapidato se ti va bene se no anche peggio
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 11/07/2018 - 04:57
Salve rocco2013,
il calendario 2018/19 ancora non è stato pubblicato ma se sarà, come penso, uguale agli anni scorsi, si nelle Marche si caccia normalmente in preapertura da appostamento temporaneo con le stesse modalità del resto dell'anno.
Saluti.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 11/07/2018 - 17:04
Ciao rocco benvenuto nel forum.

Nelle Marche si caccia in preapertura al colombaccio e si possono utilizzare anche i richiami vivi, attenzione però ad utilizzare il colombaccio che è consentito utilizzare come richiamo soltanto a coloro che hanno scelto la forma di caccia esclusivamente da appostamento.

Saluti.

Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 11/07/2018 - 21:45
Scusami Vasco,
ma c'è un particolare che probabilmente non conosci della normativa marchigiana.

Vero quanto affermi ma ciò è limitato agli appostamenti fissi.

Pertanto l'uso di richiami vivi appartenenti a specie cacciabili è permesso anche alle opzioni di caccia C in appostamenti TEMPORANEI.

Inoltre la normativa marchigiana prevede che anche il semplice sostare dietro un riparo naturale è ritenuto appostamento temporaneo.

Ciao.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 11/07/2018 - 22:02
Legge 7/95 Marche

Art.27
comma
5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consente di esercitare l'attività venatoria anche da appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e da appostamenti fissi senza richiami vivi appartenenti alle specie previste dalla legge 157/1992.

art.31
comma
11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile è consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 bis. Oltre al titolare, possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile.

Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 11/07/2018 - 22:06
continua

art.31
comma
14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non può essere titolare di un appostamento fisso con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili.

comma
16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. E' considerato appostamento temporaneo anche il sostare dietro a riparo naturale, anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 15/07/2018 - 11:04

Comunicato stampa Giunta regionale Marche

APPROVATO IL CALENDARIO VENATORIO 2018/2019 ED IL CALENDARIO DI SELEZIONE DEI CERVIDI
lunedì 9 luglio 2018

assessore PIERONI: “UN ANNO IMPORTANTE PER IL MONDO VENATORIO ED AGRICOLO”

Il calendario venatorio inizierà il 1 settembre prossimo e si concluderà il 10 febbraio 2019. Lo ha deciso la giunta regionale nel corso dell’ultima seduta, approvando il calendario venatorio 2018/2019. L’atto, adottato su proposta dell’assessore alla Caccia, Moreno Pieroni, è stato ora inviato all’esame della competente Commissione consiliare per la definitiva approvazione.

“Con questi ultimi atti – spiega l’assessore Pieroni -  si completa un percorso virtuoso, iniziato già da aprile con il prelievo selettivo del cinghiale ed il primo piano di controllo della specie, attraverso tutte le possibili iniziative rivolte ad una migliore gestione della fauna e contemporaneamente della salvaguardia delle colture agricole.”

La proposta della Giunta prevede anche un periodo di preapertura per alcune specie, consentendo il prelievo della tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola. Prevista anche la caccia alla selvaggina stanziale da settembre a dicembre . Poi in febbraio, il prelievo della cornacchia grigia, della gazza, della ghiandaia e del colombaccio.

Anche per quest’anno le aperture per la caccia al cinghiale sono calendarizzate su base provinciale. E’ stato autorizzato inoltre il prelievo dei Cervidi da metà agosto mentre già da aprile scorso è stato autorizzato il prelievo in forma selettiva al cinghiale per dare una risposta ancora più concreta ed incisiva in relazione al contenimento dei danni alle colture agricole.

Il calendario approvato dalla giunta, come sempre, stabilisce che la fauna stanziale e migratoria abbattuta sia annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento e che i cacciatori debbano riconsegnare all’ATC di riferimento il tesserino di caccia entro  marzo 2019.

Per quanto riguarda il prelievo in deroga è stato previsto per lo storno, il piccione e la tortora dal collare nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio 2018/2019 .
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 26/07/2018 - 14:41
In riferimento alla Ordinanza Tar Umbria sezione prima pubblicato 25/07/18 su ricorso 302/2018, ovverossia, volgarmente parlando, sospensione cautelativa calendario venatorio umbro per la parte riguardante preapertura e selezione per assenza piano faunistico venatorio regionale, rimandando la causa di merito a Dicembre(!!!), vorrei riportare quanto già avvenuto nelle Marche in quanto, per certi versi, pur nella difficoltà interpretativa di un diritto Italiano più che Bizantino, sembrerebbero, i due casi, abbastanza simili nel concreto.

TAR Marche sezione unica sentenza pubblicata 05/04/17 con il n.271/2017 ed esito: RESPINGE DICHIARA IMPROCEDIBILE:

(rimando al testo integrale della sentenza)

Comunque viene assunto che un piano faunistico, pur scaduto, va automaticamente in prorogazio e quindi non scade mai fintanto che non viene approvato il nuovo.

Saluti.
 
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 27/07/2018 - 08:43
In particolare pagina 14 punto12.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 31/07/2018 - 21:37

 Comunicato stampa Giunta regionale Marche

APPROVATO IL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2018/2019
lunedì 30 luglio 2018
PIERONI: “SI CONCLUDE POSITIVAMENTE UN LUNGO PERCORSO IMPORTANTE QUANTO PARTECIPATO”

Il calendario venatorio inizierà il 1 settembre prossimo e si concluderà il 10 febbraio 2019. Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Caccia, Moreno Pieroni, dopo aver ricevuto il parere favorevole della II Commissione Assembleare permanente. La stagione venatoria 2018/2019 prevede giornate di preapertura per determinate specie, tra le quali, per solo due giornate, anche la quaglia. Per quanto riguarda la caccia alla selvaggina stanziale, l’inizio è fissato il 16 settembre 2018 e terminerà il 09 dicembre 2018. L’addestramento dei cani avrà inizio dal 16 agosto 2017. Sarà inoltre consentito il prelievo della cornacchia grigia, della gazza, della ghiandaia e del colombaccio in alcune giornate di febbraio 2019. Anche per quest’anno le aperture per la caccia al cinghiale sono calendarizzate su base provinciale: Ancona e Pesaro Urbino dal 03 novembre al 30 gennaio 2019; Macerata domenica 21 ottobre e domenica 28 ottobre e dal 03 novembre al 27 gennaio 2019 a esclusione del giorno 07 novembre 2018 in cui è fatto divieto di caccia al cinghiale; Fermo e Ascoli Piceno dal 14 ottobre al 13 gennaio 2019. Il calendario approvato dalla Giunta, come sempre, stabilisce che la fauna stanziale e migratoria abbattuta sia annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento e che i cacciatori devono riconsegnare all’ATC di riferimento il tesserino di caccia entro il 12 marzo 2019. Per quanto riguarda il prelievo in deroga, è stato concesso per lo storno, il piccione e la tortora dal collare nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio 2018/2019 e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 09 dicembre 2018 per lo storno e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre 2018 per il piccione e la tortora. “Con quest’ultimo atto – spiega l’assessore Pieroni - si conclude positivamente un lungo percorso importante, quanto partecipato, che conferma le buone scelte fatte anche negli anni passati. Un in bocca al lupo per una stagione piena di soddisfazioni a tutti i cacciatori ai quali raccomando il massimo rispetto delle disposizioni adottate e di operare in piena sicurezza”.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 01/08/2018 - 16:28
Calendario Venatorio

Delibera Giunta Regionale:

Seduta del 30/07/2018
Delibera n.1068
Adunanza 207
Legislatura X




Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 22/08/2018 - 11:15
Anche nelle Marche presentato ricorso urgente al Tar avverso delibera giunta regionale calendario venatorio.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 22/08/2018 - 12:11
Mi informano che il Tar ha respinto la sospensiva ed ha fissato l'udienza per il 12 settembre.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 22/08/2018 - 12:34
Grazie Giamp, quanto siamo messi male... :-X
Saluti
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 23/08/2018 - 13:31
Pubblicato il 22/08/2018
N. 00173/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00394/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2018, proposto da
Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus e WWF Italia Ong - Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;
 
contro
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore;
 
nei confronti
Ambito Territoriale Caccia AN2, in persona del legale rappresentante pro tempore;
 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche in via monocratica,

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 30 luglio 2018 avente ad oggetto "L.r. n.7/95 art. 30- Calendario venatorio regionale 2018/2019" – pubblicata nel sito della Regione Marche http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR1068_18.pdf e non ancora pubblicata nel B.U.R.- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato al provvedimento impugnato e il “Calendario venatorio regionale 2018-2019” parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché di tutti i pareri degli organi competenti;

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 950 del 9 luglio 2018 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2018-2019”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata e la “Proposta di Calendario venatorio regionale 2018-2019” parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché di tutti i pareri degli organi competenti; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;

nonché, per quanto occorrer possa:

- del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta regionale ID n. 14313306 del 6 luglio 2018 (non in possesso della parte ricorrente) nella parte in cui si ritiene condivisibile per quanto di propria competenza la proposta formulata;

- del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nota prot. n. 42826/T-A11 del 4/7/2018 (DOC.6), nelle parti in contrasto con i motivi di ricorso;

- delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno pec prot. n. 485174 del 3 maggio 2018; ATC AN1 nota n. 433/18 dell’8 maggio 2018; ATC MC1 nota n. 293/19 del 25 maggio 2018; ATC PS 2 nota n. 45/18 del 25 maggio 2018 - non in possesso della parte ricorrente) richiamate nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2018-2019;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20 novembre 2012); del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013 (Stralcio Parere VAS Provincia Ascoli Piceno n. 21 dell’8 gennaio 2013 che lo richiama - l'atto non è pubblicato sul sito provincia); del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20 dicembre 2012; del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004 - tutti ad oggi scaduti;

- della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015" (DOC. 10- stralcio);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda con cui le associazioni ricorrenti chiedono la sospensione cautelare - ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. - della deliberazione regionale n. 1068 del 30 luglio 2018 con cui è stato approvato il calendario venatorio 2018/2019;

Ritenuto che non sussistono i presupposti stabiliti dal richiamato articolo 56 per l’accoglimento della domanda di misura cautelare monocratica;


P.Q.M.

Respinge la domanda di misura cautelare e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 settembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 22 agosto 2018.






    Il Presidente
    Maddalena Filippi
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 23/08/2018 - 21:29
O Vasco,
datti una regolata, non lavorare troppo al capanno!

Però nelle Marche un po'meno male visto che il Tar ha rigettato la richiesta di LAC e WWF Italia di sospensiva del Calendario.

Ho precisato WWF Italia perché è tutt'altra cosa rispetto al WWF!

Ciao.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 23/08/2018 - 23:39
E si ho un bel da fare al capanno,ogni giorno e anche la notte... son lì....
Certo che è una passionaccia brutta quella del capanno, palombe a parte che ormai non mi preoccupano più..... ma il capanno si, il "capanno" mi preoccupa,non mi fa dormire il ramo da tagliare che vorrei salvare, le piante da potare, le racchette a dieci o venti metri, i volantini da scegliere,ecco son tutte cose che ti fanno dormire poco a 70 anni...quando sei vicino alla "Prima"

Senza contare poi chi vorrebbe un'altro capanno vicino poi come finisce sempre "chi al mare chi ai monti a lavorare son sempre i tonti" ma questa volta il tonto,che sarei io, ha detto niez, o con me o a casa.

No caro giamp ogni volta che salgo su torno indietro di qualche anno, non vedo l'ora di guardare il cielo dal "crinello" per me le piattaforme di tiro e "i numeri" non esistono più, e se si spara si sparerà al buio....troppa nostalgia e troppi bei ricordi mi girano in testa, non vedo l'ora....

Quindi il wwf e compagni hanno fallito il colpo, certo è che siamo ridotti male se quattro gatti riescono a farci togliere ciò che ci aspetta di diritto, l'Italietta che va sempre peggio,crollano i ponti,deragliano treni, sprofondano le strade ecc. 

Mah, meglio parlare di caccia e non pensare ad altro,il tempo passa in fretta e i giorni che rimangono per finire i lavori sono sempre meno, lo "sbarco" è vicino e se il tempo dura così quest'anno dura poco, specialmente per chi si trova ad alta quota come me...

Hai ragione è un pò che sono assente e il forum si ferma.... ma dai che qualche dritta ai giovani il vecchietto ancora la darà.


Saluti.

Vasco
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 25/08/2018 - 14:59
Sembrerebbe che la selvaggina abbia intrasentito l'approprinquarsi della preapertura.

Le tortore africane sembrerebbero già partite, le palombe stanzializzate sembrerebbero decimate.

Mahh, sarà il caldo!!!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 26/08/2018 - 11:22
Ed invece questa puntata fuori tempo autunno/invernale forse spiega la precoce migrazione di ritorno della tortora africana sempre sensibilissima alle variazioni meteorologiche post ferragostane.

Invece per la diminuita visibilità delle stanzializzate non saprei cosa ipotizzare.
Speriamo che non riguardi questioni sanitarie.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 31/08/2018 - 21:29
Domani si ricomincia, almeno qui nelle Marche.

Un in bocca al lupo a Tutti con l'augurio di un sempre più rispetto delle regole, di ritorno a gioviali rapporti e di sempre grande prudenza.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 31/08/2018 - 22:05
Grazie giamp,un grane IBAL anche a te e tutti i marchigiani per l'annata a venire.
Per la preapertura meglio che taccio.... lasciatene qualcuna per ottobre....non si sa mai.
Saluti.
Vasco
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 24/10/2018 - 20:01
Il Consiglio di Stato ha ribaltato il decreto del Tar Marche con il quale respinse a suo tempo la richiesta di sospensiva del WWF e LAC e quindi con ordinanza n.05165/2018 pubblicata il 22/10/2018 ha accolto il ricorso wwf e lac ed ha imposto la chiusura della caccia nelle zone di rete Natura 2.000 ZPS e SIC e tutta la caccia dal 31 gennaio.
Tutto ciò fino al giudizio di merito del Tar Marche.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 03/11/2018 - 08:39
In allegato comunicato dell'assessorato regionale
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 06/11/2018 - 15:30
Il Consiglio Regionale Marche ha approvato poco fa una modifica alla legge regionale prorogando la validità degli ex Piani Faunistico Provinciali a fine 2019, aprendo così la strada alla Giunta Regionale per ripristinare la caccia nelle zone di Rete Natura 2000, bypassando così il divieto scaturito dalla ordinanza del Consiglio di Stato.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 06/11/2018 - 16:00
La legge non si discute è legge.....forse.
Cosa t'avevo detto....in Italia nulla è impossibile.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 06/11/2018 - 19:14
Sempre impugnabile dal governo di fronte alla Corte Costituzionale se la ritiene off-limits.

Le funzioni inerenti l'attività venatoria sono state per legge sottratte alle provincie quindi l'eventuale vulnus potrebbe essere: si può prorogare un atto di una competenza che non esiste più?

Ma intanto il tempo passa!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 08/11/2018 - 19:29
Modifiche pubblicate ieri nel BUR
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 08/11/2018 - 22:48
Aspettatevi il prossimo anno pieno di ricorsi al calendario, gli "indigeni"  WWF e compagni di merende usano maniere forti.....


 
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 09/11/2018 - 12:29
La Giunta Regionale in mattinata ha provveduto ad approvare l'apposita delibera e quindi la caccia nelle zone di Rete Natura 2000 è ripristinata.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Carlos - 09/11/2018 - 15:23
Un dubbio viene: se non fosse stato per i cinghiali sarebbero stati così rapidi?
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 12/11/2018 - 21:17
Delibera
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 25/11/2018 - 20:13
Presentato nuovo ricorso da WWF, LAC ed Enpa al Tar Marche avverso delibera giunta regionale che ripristina la caccia nelle zone di Rete Natura 2000.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 08/12/2018 - 03:48
Nuovamente sospesa la caccia nei siti di Rete Natura 2000.

Il TAR accoglie richiesta sospensiva.
Udienza di merito fissata per il 23 gennaio.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 08/12/2018 - 15:18
Che siamo allo sbaraglio è ormai risaputo,ma "così" è troppo.
Spero che per il futuro la giurisprudenza insegni.....e gli insipienti occupino il posto che meritano.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 08/12/2018 - 19:50
Oltre ai siti Natura viene sospesa anche la parte di delibera regionale che prevedeva la caccia a febbraio agli opportunisti ed al colombaccio.

Personalmente ritengo positivo che la caccia alla Palomba termini al 31 gennaio.
Tre mesi di assidua caccia credo siano più che sufficienti e che dare loro qualche giorno di respiro permettendogli di accedere alle risorse trofiche vietate con caccia aperta sia doveroso in vista della faticosa risalita verso nord.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 08/12/2018 - 19:51
errata corrige

"quattro mesi"
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 11/12/2018 - 21:55
Oramai siamo al tragicomico.

Questa sera alle 18.43 l'Assemblea Regionale Marche con 17 favorevoli ha approvato legge regionale che ripristina la caccia nei siti di rete natura 2000.

Purtroppo il testo non si riesce ancora a trovare nei siti della Regione, almeno io non l'ho trovato.

Chissà ora se il ministro dell'ambiente proporrà al Consiglio dei ministri di impugnare questa legge e deferirla alla Corte Costituzionale?
Come già altri governi hanno fatto quando in passato si tentò di legiferare sui calendari venatori.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 13/12/2018 - 00:59
A ma domani gli anuimalvegani impugneranno di nuovo la legge regionale ecc. ecc. e la caccia sarà chiusa nuovamente.....sarà come BEAUTIFUL? non finisce mai altro che tragicomico.....mah non è che a forza di rinvii magari arrivate fino al prossimo ottobre...ih ih ih e mica si arrabbiamo in Umbria....

Mi raccomando giamp facci sapere che non finisce certamente quì. Povera la mia Italia.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 13/12/2018 - 07:09
Il fatto è che una Legge Regionale non può essere impugnata di fronte ai giudici amministrativi, TAR e Consiglio di Stato.
Ma solamente di fronte alla Corte Costituzionale per evidente incostituzionalità e solamente su iniziativa del Consiglio dei Ministri o da un magistrato giudicante (credo) a seguito di un processo in corso.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 13/12/2018 - 07:45
testo legge approvata 11-12-2018
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 13/12/2018 - 17:10
Lettera assessore ai cacciatori
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 22/12/2018 - 07:06
La Regione, con una modifica di legge, ha esentato i nuovi cacciatori dalla tassa regionale per il primo anno fino al 2021.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 25/12/2018 - 19:54
Come prevedibile il Governo ha impugnato ed inviato alla Corte Costituzionale la legge regionale recentemente approvata per riammettere la caccia nei siti di Natura 2000.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 25/12/2018 - 22:14
Io scommetto e pago a 10 che la caccia non si riapre....che italietta.....
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 26/12/2018 - 02:17
Per ora la caccia nei siti natura 2000 rimane aperta in quanto l'impugnazione del Governo di fronte alla Corte Costituzionale non sospende la validità della Legge Regionale.
Bisognerà attendere il responso della Corte, quindi mesi, a meno che la Regione non decida autonomamente di fare marcia indietro.

Ora il 23 gennaio è previsto il trattamento nel merito dei pregressi ricorso da parte del TAR, ma, stante la modifica della legge Regionale non so più neanche se un pronunciamento del TAR possa avere più alcun effetto.

Ma mi sembra di aver letto che le associazioni anticaccia stiano per presentare un ulteriore ricorso al TAR.

Quante energie sprecate, quante risorse pubbliche mal utilizzate, quanti costi inutili, ed il cittadino paga!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 26/12/2018 - 11:45
Rettifica

L'impugnazione governativa riguarda la LR 44/2018 nella parte in cui si specifica che l'annotazione del capo abbattuto debba avvenire appena verificato l'abbattimento, mentre la norma nazionale prevede l'annotazione appena avvenuto l'abbattimento.

Roba da pazzi, come si faccia a sapere se vi è stato l'abbattimento se non lo si verifica?

Solo un imbecille o un fazioso può ragionare in questo modo.

Come il ministro dell'ambiente abbia fatto a proporre al Consiglio dei Ministri l'impugnazione è incomprensibile!

Ancor di più come il Consiglio dei Ministri abbia potuto approvare l'impugnazione è ancora più assurdo.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Badger - 26/12/2018 - 12:18
Il Ministero dell'Ambiente non ha deleghe in materia di caccia anche se per inerzia del Ministero dell'Agricoltura etc etc  se ne è appropriato. Centinaio ha scritto a Bruxelles ribadendo la propria competenza ma evidentemente ancora non ci siamo. E' da domandarsi perchè le forze politiche che quando fa comodo si dicono amiche della caccia non abbiano proposto la modifica di questa"innovazione fantozziana". Resta il fatto che anche altre Regioni tra cui la mia hanno questa nuova dizione "ad abbattimento accertato". Se passa la tesi di restaurazione nei confronti delle Marche siamo di nuovo tutti in mezzo al guado.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 26/12/2018 - 22:31
Le origuini furono nel 1933 una convenzione tra Ministero Agricoltura e REGIA Università di Bologna per Corso di Zoologia Applicata alla Caccia.

Nel 1939 il Testo Unico sulla Caccia riconobbe la struttura come Laboratorio di Zoologia Applicata alla Caccia organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero Agricoltura e Foreste.

Con legge 968/77 mutava in INBS.

Con legge 157/92 assumeva INFS.

Direttori esimi:
prof. Alessandro Ghigi, praticamente ideatore e fondatore, 1933/1959;
prof. Augusto Toschi 1959/1973;
prof. Lamberto Leporati 1973/1980;
prof. Mario Spagnesi 1980/2003.

Fu la sua individualità di Istituto alienata con legge 133/2008 quando assorbito nell'ISPRA, insieme a APAT e ICRAM fu sottoposto a Ministero dell'Ambiente.

17/05/2006-08/05/2008 governo ProdiII, ministro dell'ambiente Pecoraro Scagno.

Direttori esimi:
prof. Alessandro Ghigi, praticamente ideatore e fondatore, 1933/1959;
prof. Augusto Toschi 1959/1973;
prof. Lamberto Leporati 1973/1980;
prof. Mario Spagnesi 1980/2003.

Questa la genesi della Caporetto tecnico scientifica dell'attività venatoria in Italia e dell'incapacità della miriade di associazioni venatorie italiane di incidere nelle scelte BASILARI dello Stato Italiano nel normare la gestione delle risorse faunistiche, associazioni tutte prese dalle tessere e per niente dal tutelare gli interessi nazionali e generali che alla lunga si dimostrano anche interessi di categoria.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 27/12/2018 - 10:37
Nel sito di "Cronache Ancona.it" in un articolo del 24 dicembre alle 09.50 sull'avvenuta impugnazione si riportano alcune dichiarazioni di associazioni anticaccia:

Che le associazioni Lac, Wwf, Enpa, Lipu, e Lav davano notizia dell'avvenuta impugnazione governativa che loro avevano sollecitato con l'invio al Ministero dell'Ambiente di un dettagliato esposto, motivando i possibili aspetti di conflitto istituzionale tra le competenze della Regione Marche e dello Stato.

Il delegato Lac Marche, ... , portavoce anche delle altre associazioni afferma che quanto raggiunto con l'impugnazione governativa è un risultato molto importante, sotto il profilo formale e sostanziale cui hanno contribuito le associazioni ambientaliste Lac, Wwf, Enpa, Lipu e Lav.

Continua nell'articolo dichiarando che non è finita qui perchè la giustizia amministrativa e la Corte Costituzionale cancelleranno presto altre norme.

Inoltre il solito "delegato", nel sito di Centro Pagina in attualità del 25 dicembre, afferma che questo è solo l'inizio e che a breve il Governo impugnerà anche la legge regionale Marche 46/2018" (siti natura 2000).
Ancora afferma che la loro battaglia non finisce qui perchè hanno ripresentato ricorso al TAR contro l'ultima modifica del calendario venatorio ed hanno inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Ancona contro la Regione Marche.


Ora dal tutto si capisce qual'è lo schieramento e la posta in gioco.
E l'esito della "guerra" si deciderà a livello Nazionale, non certo Regionale.

Dove sono le associazioni venatorie nazionali?

In questo caso quindi mi sembra evidente il peso del Ministero dell'Ambiente anche se formalmente la proposta di impugnazione al Consiglio dei Ministri è stata presentata dal Ministro degli Affari Regionali.

Bisogna battersi per ridare autonomia all'ex INFS e riportarlo nell'ambito delle competenze del Ministero delle Politiche Agricole e supportare, anche con una manifestazione nazionale a Roma le iniziative del Ministro Centinaio, sia a livello nazionale che europeo.

Associazioni Venatorie, se ci siete battete un colpo, ma con i fatti e non solo con le chiacchiere!!!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 22/01/2019 - 20:56
Per domani 23 gennaio il TAR Marche aveva fissato l'udienza per il trattamento nel merito degli oramai famosi ricorsi anticaccia.
Nel caos giuridico generale che si è generato, sono veramente curioso di vedere come andrà a finire.

Si, se non ci fosse da piangere per questa nostra povera Italia, per come è stata ridotta da normative abnormi e da una burocrazia asfissiante e cieca, ci sarebbe proprio da divertirsi! 
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 23/01/2019 - 18:43
Mi ero perso un pezzo!
Il 10 vi era stato da parte del Tar il respingimento della richiesta di sospensione cautelare avanzata dagli anticaccia.

Oggi non so ancora come sia andata l'udienza.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 23/01/2019 - 19:18
Mi informano che l'udienza odierna è stata riaggiornata al 20 febbraio.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 08/02/2019 - 21:30
Riporto quanto scritto dal sottoscritto il 27/12/18:_

Inoltre il solito "delegato", nel sito di Centro Pagina in attualità del 25 dicembre, afferma che questo è solo l'inizio e che a breve il Governo impugnerà anche la legge regionale Marche 46/2018" (siti natura 2000).

ed è regolarmente avvenuto!!

Stanotte il governo ha impugnato la legge 46/2018 della regione Marche così come puntualmente era stato predetto dal rappresentante degli anticaccia.

Ed allora???

Facile.

Quali sono i rapporti tra ministero Ambiente e gli anticaccia?

Si lo so che la proposta formalmente è del ministro degli affari regionali Erika Stefani, ma ...

Brave FIdC, ANLC, ARCIcaccia, ENALcaccia, Italcaccia, CCT, ecc., ecc., ecc.

Si vero facciamo schifo come rappresentanza!

Ma non è ora di svegliarci e fare piazza pulita di tutta di questa massa enorme di dirigenti venatori???

Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 25/02/2019 - 10:54
Mi dicono che l'udienza TAR prevista per il 20 febbraio sia stata riaggiornare ad aprile.


Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 25/02/2019 - 13:51
È incredibile come si può cambiare ciò che fa comodo in Italia, dire vergogna è poco,se non si cambia "registro" siamo del gatto......
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 05/04/2019 - 12:52
Sembrerebbe che la regione Marche non sia nelle condizioni di completare l'approvazione del nuovo piano faunistico prima dell'emanazione del calendario venatorio 2019/20.

Dati i pregressi del Consiglio di Stato ed oramai prossimo giudizio del TAR Marche il cui esito difficilmente si scostera' da impostazioni del suddetto C.d.S., penso proprio che le problematiche passate si ripresenteranno immancabilmente.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 17/04/2019 - 21:08
Caccia selezione dal 28 aprile.

TAR Marche sospende giudizio sui vari ricorsi anticaccia in attesa di pronuncia Corte Costituzionale su costituzionalità legge Marche.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 18/04/2019 - 14:47
È una sentenza o una burla?

Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 18/04/2019 - 22:45
E dai Vasco, noi Marche siamo all'avanguardia!😘

Però, dopo la Tua Umbria, mi pare che anche la GRANDE Toscana si stia "orientando" verso una apertura al colombaccio alla terza di settembre! E CCT prona!

Che abbiano letto la "originale" Carta degli Intenti della Federazione Cacciatori Tradizionali "Palombe"?

Non certo quella della "fantomatica" associazione sparatori colombacci di Firenze!!!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Rimescolo - 19/04/2019 - 08:12
 Giamp a vederti non sembri così piccante, sembri piuttosto pacioso...credo che l'orientamento alla rinuncia di specie cacciabili in preapertura sia dettata onde evitare ricorsi sistematici degli animalisti. Per quanto mi riguarda sono daccordo, anche se la specie colombaccio non soffrirebbe oltre misura, ma.....io sono tifoso della viola, buona Pasqua
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 19/04/2019 - 08:43
Buona Pasqu anche a Te, Rimescolo.

E si, che vuoi farci, sulle cose che ritengo importanti ci vado giù ... , purtroppo è un mio grosso difetto che tende a peggiorare con l'arteriosclerosi della vecchiaia!

Ciao.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 25/04/2019 - 22:07
Delibera regionale calendario venatorio caccia selezione 2019/2020.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 16/05/2019 - 21:37
Convegno
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 19/05/2019 - 22:35
REGIONE MARCHE 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
delibera 8/05/2019  N.528
Richiesta di parere alla competente Commissione
assembleare permanente sullo schema di deliberazione
concernente: "L.r. n. 7/ 95, art. 30
Calendario venatorio regionale 2019/2020

Mercoledi 8 maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata
d'urgenza.

Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI Presidente

- LORETTA BRAVI Assessore

- FABRIZIO CESETTI Assessore

- MaRENO PIERONI Assessore

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Sono assenti:
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.

 ALLEGATO A)
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019 - 2020
La stagione venatoria ha inizio il 01 settembre 2019 e termina il 30 gennaio 2020.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) tortora (Streptopelia turtur): dal 01 settembre al 20 ottobre;

b) merlo: dal15 settembre al 30 dicembre;

c) quaglia: dall'11 settembre al 30 dicembre;

d) alzavola, germano reale e marzaiola: dal 01 settembre al 19 gennaio 2020;

e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e colombaccio: dal 01 settembre al 30 gennaio 2020;

f) lepre, coniglio selvatico, starna , fagiano, pernice rossa:

dal 15 settembre all'08 dicembre;

è fatto divieto di caccia:

• alla starna ed alla coturnice sull'intero territorio dell'ATC PS2;
• alla starna sull'intero territorio dell'ATC AN1;
• alla pernice rossa sull'intero territorio dell'ATC MC1;
g)     allodola: dal 02 ottobre al 30 dicembre;
h)     tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, canapiglia , codone, fischione , mestolone, moriglione,
pavoncella, beccaccino, porciglione, frullino, volpe, folaga , gallinella d'acqua: dal 15 settembre al
30 gennaio 2020;
i) moretta: dal 13 ottobre al 30 gennaio 2020;

j) combattente: dal15 settembre al 31 ottobre;

k) cinghiale: mercoledì, sabato e domenica nei giorni:

- Provincia di Pesaro e Urbino dal 02 Novembre al 29 Gennaio 2020;

- Provincia di Ancona dal 02 Novembre al 29 Gennaio 2020;

- Provincia di Macerata domenica 20 ottobre e domenica 27 Ottobre e dal 02 Novembre al

29 Gennaio 2020;

Provincia di Fermo dal13 Ottobre al12 Gennaio 2020;

REGIONE MARCHE seduladel ~
GIUNTA REGIONALE - 8 MA6. 20 9 ~
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE     52 8
Provincia di Ascoli Piceno 13 Ottobre al12 Gennaio 2020;
I)     coturnice: dal 06 ottobre al 30 novembre secondo quanto stabilito dal Piano di Gestione
Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
m)    beccaccia: dal 02 ottobre al 30 gennaio 2020;
con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1)     mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
2)     presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m . per più di tre giorni;
3)     presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:
•     settembre: domenica 01 - mercoledì 04 - sabato 07 - domenica 08 - mercoledì 11 - giovedì 12
- domenica 15 - mercoledì 18 - sabato 21 - domenica 22 - mercoledì 25 - sabato 28 - domenica
29;
•     dal 02 ottobre al 30 gennaio 2020: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.
•     dal 02 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita
per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì , con l'obbligo da
parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con
l'ausilio del cane per il recupero della selvaggina abbattuta.
Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, pernice rossa, cinghiale e coniglio selvatico è consentito
nelle sole giornate di mercoledì , sabato e domenica.
Nei giorni 01 - 04 - 07 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli
orari di seguito indicati:
•     tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle
ore 5:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Nei giorni 08, 11 e 12 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli
orari di seguito indicati:
•     tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle
ore 5:30 alle ore 12:00.
Nei giorni 01 - 04 - 07 settembre:
- L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con
l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in
custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei , oltre al sostare dietro a riparo
naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
E' vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà
l'appostamento temporaneo.
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
seduta del [Pa9l
~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Delibera
52 8
- L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere
effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.
- L'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti
l'apertura della caccia , dovrà essere occupato entro la mezz'ora successiva all'orario di inizio
dell 'attività venatoria. (Le prescrizioni contenute negli ultimi tre paragrafi non si applicano nelle
Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).
Nei giorni 08, 11 e 12 settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5:30 alle ore 12:00, con
l'uso del cane , esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste
nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati
naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che non si
arrechino danni alle colture.
Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare
obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbetto o pettorina o copricapo) di colore arancione,
rosso o giallo.
In tutte le giornate di preapertura è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della
selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta
rninuti dalla fine dell'orario di caccia (12:00-12.30 e 19:00-19:30)
La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e al
combattente su proposta dei Comitati di gestione degli AA.TT.CC.
Regolamento di caccia
L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
settembre: dal 01 al15 - ore 530/19:30
dal16 al 30 - ore 6:00/19:15

ottobre: dal 01 al 26 - ore 6:00/ 19:00 termine orario legale

dal 27 al 31 - 5:30/17:15

novembre: dal 01 al15 - ore 5:30/17:15

dal 16 al 30 - ore 5:50/ 17:00

dicembre: dal 01 al 15 - ore 6:00/ 16:40

dal 16 al 31 - ore 6:00/16:45

gennaio: dal 01 al15 - ore 6:00/17:15

dal 16 al 31 - ore 5:50/17:45

Fa eccezione:
- La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.
REGIONE MARCHE seduta del ìPa9l
GIUNTA REGIONALE 8 MAG. 201 ~ ~
~ bera DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; per la specie lepre tale limite
non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
2) coturnice: secondo quanto stabilito con i Piani di Gestione;
3) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice
(qualora consentito);
4) cinghiale - n. 5 capi ;
le specie elencate ai punti 1, 2 e 3 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre
e una sola coturnice (quest'ultima qualora consentita) ;
b) selvaggina migratoria:
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;

2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi ;

3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;

4) colombacci - n. 6 capi , fatta eccezione nel periodo 1 ottobre/15 novembre in cui è consentito il

prelievo di n. 10 capi;
5) beccacce - n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri
(nel mese di gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non
può superare complessivamente i 20 capi . Per le altre specie non elencate, il numero massimo
consentito è complessivamente di 15 capi.
Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore , con un massimo stagionale di 50
capi/cacciatore.
Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi/cacciatore.
Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale di 25 capi per
cacciatore.
Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 30
capi/cacciatore.
Per la specie Combattente il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore con una massimo stagionale di
20 capi/cacciatore;
Per la specie beccaccia il carniere massimo stagionale è di 20 capi/cacciatore;
Per la specie beccaccino il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore;
Per la specie mestolone il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore.
REGIONE MARCHE fPa9l
GIUNTA REGIONALE ~
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
Caccia al cinghiale

Ai sensi della L. R 7/95 e del R R n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme:

braccata, girata , individuale, occasionale e selezione.

Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata

Oltre a quanto stabilito nel RR n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino

venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Prelievo del cinghiale in forma individuale

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie

(territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del RR n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste

dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Oltre a quanto stabilito nel R R n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino

venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E' fatto comunque divieto, a coloro che

esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.

Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di

abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

Prelievo del cinghiale in forma occasionale

Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate

alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R R n. 3/2012) nelle

giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

Caccia di selezione

I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelle stabiliti dai rispettivi calendari regionali .

Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 23/05/2019 - 22:07
bella, bellissima
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 23/05/2019 - 23:33
Non solo bella giamp, è un pezzo di storia della caccia alle "Palombe" che
purtroppo si trova in totale stato di abbandono.

Un sito che deve essere recuperato la bellezza del luogo, la maestosità delle quercie secolari ancor vive e tutt'intorno con le altre torri da dove si sparava alle palombe è un patrimonio culturale da  recuperare prima che vada irriberiabilmente perduto o magari demolito.
Cosa si puo fare non so, tu che conosci meglio di noi la situazione e che
sai dove bussare.....almeno proviamoci.

Saluti.
Vasco
 


Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 26/05/2019 - 11:12
Ieri pomeriggio si è dunque tenuto il consueto annuale Convegno presso il teatro di Montelupone MC, sempre molto interessante, con notizie dirette dalla Regione di politica venatoria esposte dall'assessore regionale Pieroni e tecniche esposte dal funzionario regionale dott. Sparvoli.

Inoltre i veterinari dello zooprofilattico hanno esposto lo stato, le problematiche e le precauzioni da adottare sulla peste suina africana e pseudorabbia.

Il tecnico faunistico Brusaferro ha tenuto un intervento mirato soprattutto ad esporre e dimostrare l'importanza dei rilevamenti dei tesserini sui prelievi, fonte per qualsiasi argomentazione e dimostrazione sullo stato delle specie e di tutto ciò che ne consegue.

Un plauso è stato indirizzato ai filmati di Artemide su Obiettivo Territorio.

Anche la ricerca scientifica è stata più volte argomentata nelle sue più svariate modalità ed applicazioni.
Ed in questo quadro ha trovato ottima collocazione l'intervento del Presidente Paci per esporre l'iniziativa del Club sulla programmata ricerca basata sui radioisotopi.

Il tutto magistralmente ed infaticabilmente preparato e condotto dal presidente provinciale federcaccia Nazzareno Galassi, al quale, come cacciatori/gestori, rinnoviamo il nostro plauso e ringraziamento.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 26/05/2019 - 11:15
dimenticavo:

Convegno sempre affollatissimo, platea stracolma e logge tutte presenziate.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 26/05/2019 - 20:45
Giamp,sempre presente nella "sua" MARCHE, grazie, anche per la tempestiva informazione della manifestazione che ha permesso la presentazione del Progetto HOBSON da parte del Pres. Francesco Paci.

Un abbraccio.
Vasco
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 05/06/2019 - 14:28
Sabato prossimo incontro pubblico.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: HUNTER - 06/06/2019 - 16:15
Ciao Giamp
Avevo letto anche io questa locandina su qualche social
Sono sicuro che non potrò partecipare purtroppo causa impegni.......però io dico la mia in merito al nostro calendario, e prendetela come acqua che scorre
Tutto sommato il calendario venatorio delle Marche negli ultimi anni non è stato poi cosi male, ho letto la bozza sembra che non hanno inserito momentaneamente il colombaccio fino al 10 Febbraio, per me sarebbe più corretto toglierlo in preapertura quindi tutto il mese di Settembre ma poterlo continuare a cacciare in quei 10 giorni di febbraio che poi alle fine di caccia sono sempre 4 o 5.
Per il resto della stagione va più che bene quello che abbiamo avuto gli anni scorsi.
 
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 06/06/2019 - 22:14
 Ciao Hunter,
e perché mai, democrazia impone, ognuno esprime le proprie idee e credenze.

Concordo che in questi ultimi anni la regione Marche ci abbia dato un calendario al massimo di quello consentito, e forse anche di più, ma le domande da porsi sarebbero:

Calendario corretto per il rispetto dei periodi riproduttivi?
Calendario nei limiti delle normative nazionali?
Calendario rispettoso delle sensibilità della stragrande popolazione italiana (non certo animalisti) che cacciatori non sono, che non c'è l'hanno con la caccia ed i cacciatori, ma con gli eccessi?
Calendario che lascia troppe maglie aperte sia per bracconieri incalliti che per gli occasionali?

E la finisco qui.

Però mi sembra che l'assessorato, dato quanto avvenuto nella passata stagione venatoria in Toscana a seguito di sentenze di giustizia amministrativa, cerchi lo scontro ed aspiri al martirio!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 08/06/2019 - 23:19
Stamattina si è tenuto l'incontro pubblico dell'assessorato caccia, diretto dallo staff di Artemide, presso l'istituto alberghiero di Loreto con i cacciatori.

Anche questo un bel ritrovarsi, oltre che fonte di notizie ed informazioni, è stata anche una occasione per una crescita culturale dell'ambiente venatorio.

Purtroppo per la categoria l'età media dei nembrotti continua a crescere, e naturalmente per fortuna per noi che siamo ancora qui.

Ma la presenza di quattro giovani formidabili cacciatrici ha fatto da contraltare alla nostra vecchiezza.

La presentazione di Petrucci ha esposto l'obiettivo di Artemide con i suoi filmati: raggiungere i non cacciatori e mostrare loro i lati positivi dell'attività venatoria, nella bellezza del nostro territorio con tutto il suo romanticismo.
Obiettivo che dovremmo tutti perseguire, sia con i comportamenti che con le comunicazioni sui social, in quanto il futuro dell'attività dipende in gran parte dall'orientamento dell'opinione pubblica che spesso viene influenzata da disinformazioni di ambienti ideologicamente contrari alla nostra passione.

L'assessore ci ha esposto la situazione attuale, quello che la regione sta facendo a tempi forzati per poter arrivare all'approvazione definitiva del piano faunistico venatorio entro l'anno.
Nella settimana hanno completato la V.I.A., base per il piano faunistico, e predisposto la bozza del piano.
Entro luglio prevedono l'approvazione del piano da parte della Giunta, dopodichè per 60 giorni saranno possibili inoltrare osservazioni, e poi essere presentato in Consiglio Regionale entro l'anno.
Questi in pratica i tempi minimi necessari per l'espletamento di tutti i passaggi previsti dalle normative.
Una volta approvato dovrebbe essere la base e la ragione dell'attività venatoria per diversi anni.
La problematica cinghiale sempre molto stringente, in quest'ultima stagione si calcola approssimativamente un prelievo di circa 11.000 capi, si potrebbe immaginare cosa succederebbe se questi prelievi fossero sospesi, quindi un riconoscimento a tutti gli operatori.
Rimangono le criticità delle zone protette ove non è possibile accedere per prelievi commisurati alle necessità, parchi vari/oasi naturali/ecc., e l'assessore afferma che bisognerà fare ogni sforzo per trovare il modo per porvi rimedio.
Le Marche unica regione a prevedere la preapertura alla tortora, ma ora sembra che altre due regioni ed una provincia autonoma stiano rivedendo il loro atteggiamento.

Poi la dirigente caccia ha esposto la sua funzione e le modalità silenti con le quali le esplica nel mare di normative esistenti, con impegno e grande fatiche.

Ancora il funzionario tecnico ci ha esposto i vari passaggi e la necessità di dati.

Unico neo, dal mio modesto punto di vista, quello del presidente regionale FIdC che interviene dichiarando di interpretare la sua funzione in quella di promotore assoluto di più giornate di caccia possibili ed a più specie possibili!

E' intervenuto anche il presidente Paci richiedendo una maggiore distanza tra impianti di colombacci al fine di permettere la caccia tradizionale descrivendola mirabilmente guadagnandosi un applauso dall'aula affollata.

Poi ci è stato presentato lo chef stellato dell'alberghiero che ha seguito Artemide e cucinato nei suoi filmati di arte venatoria.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 08/06/2019 - 23:38
Dimenticavo:

la Regione sta lanciando una App per tenere contatti diretti in tempo reale con tutti i cacciatori, sia per informare che per ricevere informazioni su problematiche del territorio.

Chi è interessato dovrebbe compilare l'apposito modulo e sottoscrivere l'assenso trasmettendolo agli uffici dell'assessorato.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 09/07/2019 - 23:36
La buriana è arrivata anche nelle Marche.

Da me niente grandine ma pioggiona con vento, tanto fortissimo vento.
Peccato per il fu bellissimo abete.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: HUNTER - 10/07/2019 - 15:30
Un vortice di aria inaspettata con pioggia da non riuscire a vedere a mezzo metro la strada, mi ha beccato che stavo in macchina per percorrere 3 Km ci ho messo 1 ora e mezza.
Danni un pò in tutte le zone con alberi abbattuti e danni in qualche abitazione, ma da quello che ho visto in Tv e sul Web i più colpiti sono stati gli stabilimenti balneari di P. Recanati Numana Marcelli Sirolo Ancona e Falconara Marittima
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Carlos - 11/07/2019 - 17:12
A Numana, sopravvissuto. In casa tutto Ok, fuori si è salvato solo il cane che non so dove si era nascosto. Arrivato a casa dopo 3 ore di tentativi, in terrazza più niente di mio, ma molta roba di altri. Meno male che il tetto della voliera ha tenuto. Morti tre piccoli ed un adulto. gli altri OK.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 11/07/2019 - 22:15
A questo punto credo che un intervento FORMALE del presidente Paci e del Direttivo del Club sia DOVEROSO sulla regione Marche affinché si tolga dalla preapertura la specie combaccio, pena la strage dei pulli agostini.

Sarebbe opportuno coordinarsi anche con associazioni ambientaliste non ideologicamente anticaccia.

O forse il Club ed il suo Statuto e la sua Carta degli Intenti sono solo una presa in giro?
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 27/07/2019 - 21:25
Prosegue l'iter per il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Il 23/07 la Giunta regionale con delibera 903 ha adottato la proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale unitamente a Rapporto Ambientale, Studio di Incidenza e Sintesi non Tecnica.
dando avvio al procedimento di consultazione pubblica ai fini VAS (valutazuione ambientale strategica).

Pertanto pensano di arrivare all'approvazione finale entro fine anno, come programmato.

Mahh, bohh,
personalmente mi sembra che lo spreco di tempo e lo spreco di termini altisonanti non facciano altro che confermare che il nostro Paese stia morendo di BUROCRAZIA.

Inoltre il 22 con delibera 891 la Giunta regionale ha autorizzato l'esercizio delle deroghe previste dalla diretiva 2009/147/CE regolamentando il prelievo dello storno al fine di prevenire danni agricoli.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: HUNTER - 30/07/2019 - 11:45
Buon giorno Marchigiani
Ma da quello che si legge, ok per sto benedetto piano faunistico
Ma del calendario venatorio non c'è traccia........siamo arrivati ad Agosto!!!!!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 30/07/2019 - 21:35
Pagina 2 della discussione, post 19/05, deliberazione giunta 08/05, calendario venatorio a comissione consiliare.

Staranno riflettendo! 😆😆😆

Ciao Hunter.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 07/08/2019 - 14:12
copio/incollo

"OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI CALENDARIO VENATORIO MARCHE 2019/2020
1 luglio 2019 Scritto da Flavio
L’ALLEANZA n. 5.19           

Alla II Commissione Permanente  della Regione Marche                                                                   

                               COMUNICATO STAMPA

 OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI CALENDARIO VENATORIO MARCHE 2019/2020

 

In data odierna la Alleanza delle Associazioni Ambientaliste delle Marche ha partecipato ad una audizione presso la II Commissione Consiliare della Regione marche per esprimere le proprie osservazioni alla proposta di calendario venatorio stagione 2019/2020.

In premessa è stato necessario puntualizzare quanto appaia forte a noi la discriminazione operata dagli organi regionali (Giunta, Consiglio, Assessore, Dirigenti) nei confronti della componente ambientalista designata dalla Legge nazionale 157/1992 e dalla Legge Regionale 7/1995, insieme al mondo venatorio e a quello agricolo, a gestire l’attività venatoria.

Le numerose sentenze dei TAR, del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale, le impugnative del Governo nei Vostri confronti non sono bastate a modificare tale atteggiamento preclusivo, e rispettoso, in alcuni casi, solamente della forma.

Pare incredibile che delle numerosissime proposte di variazione della bozza della Giunta nessuna sia mai stata presa in considerazione, eppure è la realtà. Nei fatti la Commissione non rappresenta tutti i cittadini ma solo la parte di proprio gradimento o convenienza. A riprova di ciò basta osservare quanto dichiarato sul documento istruttorio, ove si dice che la proposta è stata messa a punto incontrando i rappresentanti degli ATC, delle Associazioni Venatorie e delle Associazioni Agricole, ma non è stato ascoltato il parere delle Associazioni Ambientaliste, discriminate come sempre.

Fatta questa premessa sono state fornite alcune proposte, a nostro parere migliorative, sul calendario venatorio presentato:

Orario di caccia: sostituire con il testo seguente.
L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

SETTEMBRE     dal 01 al 15 – ore 6:30/19:00

dal 16 al 30 – ore 7:00/18,45

OTTOBRE          dal 01 al  26 – ore 7:00/18,30 termine ora legale

dal 27 al 31 – ore 6,30/16,45

NOVEMBRE      dal 01 al 15 – ore 6,30/16,45

dal 16 al 30 – ore 6:50/16,30

DICEMBRE        dal 01 al 15 – ore 7:00/16,10

dal 16 al 31 – ore 7:00/16,15

GENNAIO          dal 01 al 15 – ore 7:00/16,45

dal 16 al 31 – ore 6,50/17,15

Fa eccezione:

– la caccia alla beccaccia inizia due ore dopo rispetto agli orari di cui sopra.

Gli orari indicati nella delibera consentirebbero la caccia quando ancora è buio o c’è pochissima luce solare. La modifica degli orari di caccia si giustifica da un lato con la necessità di maggiore sicurezza sia per le persone che praticano l’attività venatoria, che per altri (vigilanza, cittadini, ecc.); dall’altro di consentire la riconoscibilità della fauna onde evitare l’abbattimento di specie non cacciabili. La modifica dell’orario della caccia alla beccaccia trova fondamento nella necessità di rendere più agevole l’attività di vigilanza e di evitare di fatto la “posta alla beccaccia”, attività vietata, ma largamente praticata.

Richiesta di esclusione della Tortora selvatica (Streptopelia turtur) dal calendario venatorio 2019/20. La Tortora selvatica è infatti specie classificata SPEC1, ovvero minacciata a livello globale, dal recente rapporto, European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities, noto come Birds in Europe redatto e pubblicato recentemente (2017) da BirdLife international. E’ per questa ragione che la Commissione europea ha scritto ai vari Stati membri interessati dalla problematica, informando sulla necessità di una moratoria della caccia alla tortora selvatica, in attesa che venga elaborato e sia operativo uno specifico piano di gestione della specie. Per la situazione delle SPEC si invita a voler leggere e prendere in seria considerazione anche quanto riportato nella pubblicazione della LIPU 2019 dal titolo “L’avifauna cacciabile in cattivo stato di conservazione dopo l’aggiornamento di birds in europe 3”
 

Si richiede di non permettere il prelievo in deroga per le specie Storno, Tortora dal collare e Piccione nelle giornate di preapertura del mese di settembre, in quanto non se ne comprendono le motivazioni scientifiche e faunistiche, dal momento che nel mese di settembre non ci sono più colture in atto e quindi le suddette specie non possono in alcun modo rappresentare un pericolo per le attività agricole.
 

Richiesta di anticipare al 31 dicembre la chiusura della caccia alla Beccaccia, a causa della vulnerabilità della specie, soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse (neve), che possono determinare fenomeni di concentramento della specie in aree ristrette.
 

Uniformare l’apertura della caccia al Cinghiale al 1 novembre per tutte le Province delle Marche, sia perché non vi sono ragioni scientifiche, geografiche o climatiche che possano giustificare l’apertura anticipata a metà ottobre nelle province meridionali, sia perché nel mese di ottobre i boschi sono ancora completamente ed uniformemente ricoperti di fogliame, rappresentando quindi un ostacolo alla visuale e di conseguenza aumentando il rischio di incidenti di caccia, sia tra i partecipanti alle battute, sia per coloro che dovessero trovarsi nel bosco per altri motivi (raccoglitori di funghi, di castagne, escursionisti etc).
 

Si richiede l’esclusione dall’elenco delle specie cacciabili, in base alla Legge Comunitaria in materia di tutela delle specie nidificanti e migratrici in forte declino a livello europeo, delle seguenti specie: Allodola, Moriglione, Coturnice, Pavoncella, Combattente, Canapiglia, Codone, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Moretta, Starna, Frullino, Beccaccino, ai sensi della direttiva 2009/147/CE e alla Guida interpretativa della Direttiva Uccelli che stabilisce che la caccia alle specie SPEC (Specie Europea di Interesse Conservazionistico) può essere autorizzata solo se per la specie interessata venga previsto un adeguato piano conservazionistico di gestione (§ 2.4.24). In particolare, per quanto riguarda la Moretta, in quanto questa specie può essere facilmente confusa con la Moretta tabaccata, che è ancora una specie ad alto rischio a livello europeo.
 

Si richiede di eliminare dal calendario venatorio 2019/2020 le cosiddette “preaperture” nelle giornate del 1, 4, 7, 8, 11 e 12 settembre e riportare l’apertura generale della stagione venatoria alla terza domenica di settembre (15 settembre), così come previsto dalla Legge nazionale n. 157/92. Infatti, non si comprendono le motivazioni scientifiche di anticipare la stagione venatoria al 1 settembre, se non nell’ottica di una caccia persecutoria nei confronti della specie Tortora, di cui peraltro si richiede l’esclusione dalle specie cacciabili al punto 1). Inoltre, si fa presente che ad inizio di settembre ci sono ancora molte specie in fase di riproduzione o di allevamento della prole, a causa dei cambiamenti climatici che hanno spostato la stagione riproduttiva almeno un mese in avanti.
 

Si richiede la modifica del calendario venatorio nella parte che riguarda la possibilità di esercitare la caccia nei Siti Natura 2000 per mancanza della Valutazione d’Incidenza, in violazione dell’art. 6, comma 3°, della Direttiva Habitat e gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97.
 

Si richiede che sia fatto obbligo di utilizzo delle munizioni atossiche senza piombo per tutte  le specie cacciabili.
 

Carnieri: effettuare le seguenti modifiche:
Per le specie per cui è previsto un massimo giornaliero di capi di selvaggina abbattibili: massimo10 capi.

Inoltre, nello specifico:

Quaglia          giornaliero  =                                    stagionale 25 capi

Codone          giornaliero  1   capo                        stagionale 10 capi

Mestolone     giornaliero   =                                 stagionale 20 capi

Combattente  giornaliero  2   capi                       stagionale 10 capi

Beccaccia      giornaliero   2  capi                       stagionale 10 capi

Beccaccino    giornaliero   =                                 stagionale 20 capi

 

Le modifiche al numero dei capi abbattibili si giustifica con l’esigenza di trovare un migliore equilibrio tra l’attività di caccia e la conservazione delle specie. Tali modifiche trovano conforto e conferma nelle osservazioni dell’I.S.P.R.A.

Infine le Associazioni Ambientaliste si dichiarano contrarie alla apertura della storica oasi la Badia, fondamentale per tutelare gli ecosistemi degli ambienti collinari per gli uccelli svernanti e migratori nella provincia di Pesaro contestando le motivazioni sostenute dalla ATC PS1.

 Ancona, 27 giugno 2019

 

La Alleanza della Associazioni Ambientaliste Marchigiane: Italia Nostra Marche, LAC Marche, LAV Marche, Legambiente Marche, Lipu Marche, La Lupus in Fabula, Pro Natura Marche, Forum Paesaggio Marche, WWF Marche."
Titolo: Re:Marche
Inserito da: HUNTER - 08/08/2019 - 13:39
Ciao giamp
Grazie x aver pubblicato il calendario
Quindi niente colombaccio nelle giornate fino al 10 febbraio??????
Ho letto bene?????
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 08/08/2019 - 13:48
Calendario Venatorio 2019/20.

REGIONE MARCHE    GIUNTA REGIONALE  seduta del 7/08/2019
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 984
ADUNANZA N. _-=-2-=..6.::....9__ LEGISLATURA N. __X____
DE/PN/SVM Oggetto: L.R. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale

 
Mercoledì 7 agosto 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata

in via straordinaria.

Sono presenti:
- LUCA CERISCIaLI Presidente

- MANUELA BORA Assessore

- FABRIZIO CESETTI Assessore

- MaRENO PIERONI Assessore

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Sono assenti:
- ANNA CASINI     Vicepresidente
- LORETTA BRAVI     Assessore
Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di.

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Moreno Pieroni.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Inviata per gli adempimenti di competenza     Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il __________
alla struttura organizzati va: ________

prot. n. _______

alla P.O. di spesa: ___________
al Presidente del Consiglio regionale     L'INCARICATO
alla redazione del Bollettino ufficiale
11__________
L'INCARICATO
seduta del
GIUNTA REGIONALE 7 AGO. 201~
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 984
REGIONE MARCHE
OGGETTO: L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F.
Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare
in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo
di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che
contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;
VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,
DELIBERA
- approvare il Calendario venatorio regionale, per la stagione 2019/2020, di cui all'allegato A) parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

ALLEGATO A)
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019 - 2020
La stagione venatoria ha inizio il 01 settembre 2019 e termina il 30 gennaio 2020.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) tortora (Streptopelia turtur): dal 01 settembre al 20 ottobre;

b) merlo: dal 15 settembre al 30 dicembre;

c) quaglia: dall'11 settembre al 30 dicembre;

d) alzavola, germano reale e marzaiola: dal 01 settembre al19 gennaio 2020;

e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e colombaccio:

dal 01 settembre al 15 settembre;

dal 02 ottobre al 30 gennaio 2020;

f) lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa:

dal 15 settembre all'08 dicembre;

è fatto divieto di caccia:

• alla starna ed alla coturnice sull'intero territorio dell'ATC PS2;
• alla starna sull'intero territorio dell'ATC AN1;
• alla pernice rossa sull'intero territorio dell'ATC MC1;
g) allodola: dal 02 ottobre al 30 dicembre;
h) tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione,
pavoncella, beccaccino, porciglione, frullino, volpe, folaga, gallinella d'acqua: dal 15 settembre al
30 gennaio 2020;

i) moretta: dal 13 ottobre al 30 gennaio 2020;

j) combattente: dal 15 settembre al 31 ottobre;

k) cinghiale: mercoledì, sabato e domenica nei giorni:

- Provincia di Pesaro e Urbino dal 02 Novembre al 29 Gennaio 2020;

- Provincia di Ancona dal 02 Novembre al 29 Gennaio 2020;

REGIONE MARCHE seduta del lPa9l
GIUNTA REGIONALE L::J
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 984
Provincia di Macerata domenica 20 ottobre e domenica 27 Ottobre e dal 02 Novembre al
29 Gennaio 2020;
Provincia di Fermo dal 13 Ottobre al 12 Gennaio 2020;
Provincia di Ascoli Piceno 13 Ottobre al12 Gennaio 2020;
I)     coturnice: dal 06 ottobre al 30 novembre secondo quanto stabilito dal Piano di Gestione
Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
m)    beccaccia: dal 02 ottobre al 30 gennaio 2020;
con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;

2)     presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m, 300 s,l.m, per più di tre giorni;
3)     presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore,
Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:
•     settembre: domenica 01 - mercoledì 04 - sabato 07 - domenica 08 - mercoledì 11 - giovedì 12
- domenica 15 - mercoledì 18 - sabato 21 - domenica 22 - mercoledì 25 - sabato 28 - domenica
29;
•     dal 02 ottobre al 30 gennaio 2020: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.
•     dal 02 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita
per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da
parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con
l'ausilio del cane per il recupero della selvaggina abbattuta,
Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, pernice rossa, cinghiale e coniglio selvatico è consentito
nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica,
Nei giorni 01 - 04 - 07 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli
orari di seguito indicati:
•     tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle
ore 5:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00,
Nei giorni 08, 11 e 12 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli
orari di seguito indicati:
•     tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle
ore 5:30 alle ore 12:00,
Nei giorni 01 - 04 - 07 - 08 - 11 e 12 settembre:
- L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con
l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in
REGIONE MARCHE spstwa del lPa9.l
GIUNTA REGIONALE - 7 AcU. 2019 ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo
naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
E' vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà
l'appostamento temporaneo.
- L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere
effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.
L'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti
l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezz'ora successiva all'orario di inizio
dell'attività venatoria. (Le prescrizioni contenute negli ultimi tre paragrafi non si applicano nelle
Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).
Nei giorni 11 e 12 settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5:30 alle ore 12:00, con l'uso

del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei

campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati

naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che non si

arrechino danni alle colture.

Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare

obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbetto o pettorina o copricapo) di colore arancione,

rosso o giallo.

In tutte le giornate di preapertura è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della

selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta

minuti dalla fine dell'orario di caccia (12:00-12.30 e 19:00-19:30)

La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e al combattente

su proposta dei Comitati di gestione degli AATT.CC.

Regolamento di caccia
L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

settembre: dal 01 al15 - ore 5:30/19:30

dal 16 al 30 - ore 6:00 /19:15

ottobre: dal 01 al 26 - ore 6:00 / 19:00 termine orario legale

dal 27 al 31 - 5:30/17:15

novembre: dal 01 al15 - ore 5:30/17:15

dal 16 al 30 ore 5:50 /17:00

dicembre: dal 01 al15 - ore 6:00 /16:40

dal 16 al 31 - ore 6:00 /16:45

gennaio: dal 01 al15 - ore 6:00 /17:15

dal 16 al31 - ore 5:50/17:45

REGIONE MARCHE seduta del lPa9l
GIUNTA REGIONALE . 7 AGO. 201~ L::J
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 98 4
Fa eccezione:
- La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; per la specie lepre tale limite
non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
2) coturnice: secondo quanto stabilito con il Piano di Gestione;
3) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice
(qualora consentito);
4) cinghiale - n. 5 capi;
le specie elencate ai punti 1, 2 e 3 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre
e una sola coturnice (quest'ultima qualora consentita);
b) selvaggina migratoria:
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;

2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;

3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;

4) colombacci - n. 6 capi, fatta eccezione nel periodo 1 ottobre/15 novembre in cui è consentito il

prelievo di n. 10 capi;
5) beccacce - n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) n. 2 capi giornalieri
(nel mese di gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non
può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo
consentito è complessivamente di 15 capi.
Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 50
capi/cacciatore.
Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi/cacciatore.
Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale di 25 capi per
cacciatore.
Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 30
capi/cacciatore.
Per la specie combattente il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 20
capi/cacciatore;
Per la specie beccaccia il carniere massimo stagionale è di 20 capi/cacciatore;
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l
GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Per la specie beccaccino il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore;

Per la specie mestolone il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore.

Caccia al cinghiale

Ai sensi della L.R. 7/95 e del R. R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme:

braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata

Oltre a quanto stabilito nel R. R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino

venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Prelievo del cinghiale in forma individuale

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie

(territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del R. R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste

dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Oltre a quanto stabilito nel R. R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino

venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E' fatto comunque divieto, a coloro che

esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.

Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di

abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

Prelievo del cinghiale in forma occasionale

Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate

alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R. R. n. 3/2012) nelle

giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

Caccia di selezione

I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelle stabiliti dai rispettivi calendari regionali.

Forma di caccia prescelta (Opzione)
L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al

30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o

successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio.

L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla

Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)
Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla lepre, al

fagiano, alla starna, alla coturnice (qualora consentito), alla pernice rossa, agli ungulati e, ovviamente,

alle specie migratrici.

In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C.,

l'esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita

Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 08/08/2019 - 13:59
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 98 4
dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità
fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.
Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice,
pernice rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai
sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto
il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un ATC.
Tesserino di caccia
AI fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per
l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29
della legge regionale sulla caccia.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite
l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni
ATC. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune
ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le
norme di iscrizione.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o
un punto (e), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio
relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'ATC. prescelto; se caccia in Azienda faunisticovenatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se
utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (02 ottobre - 30 novembre); se caccia il cinghiale.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di
capi di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati.
Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.
Qualora i capi della specie beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale,
vengano depositati, si deve apporre un cerchio (O) intorno alla rispettiva crocetta.
Per tutte le altre specie, al termine della giornata di caccia deve essere indicato negli appositi spazi
riferiti alla specie, il numero dei capi abbattuti.
I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in
possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di
iscrizione aIl'ATC. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di
selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.
La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche,
regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo ATC..
Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la
Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari
a quello dei richiedenti.
I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'ATC. il
tesserino di caccia entro il 29.02.2020.
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 98 l.
Allenamento ed uso dei cani
L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di
iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 17 al 31 agosto, tutti giorni con esclusione del
martedì e venerdì dalle ore 6:00 alle ore 19:00. !\lei mese di settembre nelle giornate del 02, 05 e 09, dalle
ore 6:00 alle ore 19:00. L'allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi,
lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione
che non si arrechi danno alle colture. comunque vietato a meno di m. 200 dal confine delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.
Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due
cani o non più di sei cani segugio; per la caccia alla lepre ed alla volpe ogni squadra composta da due o tre
cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi, categoria, compresi
i meticci.
Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e
marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentiti gli M.TI.CC. individua le
località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.
Uso, addestramento ed allenamento del falco
Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative
al prelievo di fauna stanziale emigratoria.
La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e
all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.
Aree di rispetto
Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art. 1 Obis della L.R. 7/95 e
regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delirnitate e segnalate da apposite tabelle con
colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA
REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS ".
L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle
modalità contenute nel Piano di Gestione.
Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di
rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.
Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono
assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.
Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di
allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di
martedì e venerdì.
REGIONE MARCHE seduta del fPa9l
GIUNTA REGIONALE - 7 AGO. 2019 L::J
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 98 4
Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi
compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle
prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.
Divieti e limitazioni
Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e
limitazioni:
- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla
fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per to
arvicole, talpe e ratti;
pi propriamente detti,
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché
derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta ec
reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
loro
cezio
parti o prodotti
ne per germano
- l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. comunque
consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, negli specchi
d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti
da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini.
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte
coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme
o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di
soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai,
terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- non è consentita la posta alla beccaccia
Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazione di cacciatori
con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche ­
fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio,
Umbria ed Emilia Romagna - il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano
comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 15 settembre 2019.
Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al
cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra
marchigiana.
Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo
02 ottobre - 14 novembre 2019.
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Sanzioni
Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni
previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.
RETE NATURA 2000
Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.)
Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d'Importanza Comunitaria valgono le seguenti prescrizioni.
a)     E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica,
nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.
b) Non è consentita la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione
agli ungulati.
c) E' vietato l'esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c) della
direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
d)     E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi
naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra,
corsi naturali, classificati di classe I dall'articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d'acqua artificiali,
nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
e)     E' vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico
delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque
vietato nelle aree di presenza dellanario (Falco biarmicus).
f) E' vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax)
e Moretta (Aythia fuligula).
g) E' vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 o settembre e
. dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8,
lett. e) della legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5, del
DPR. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.
h)     E' vietata la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare
cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a valutazione
positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle
già esistenti potranno essere rinnovate nell'ambito delle previsioni del Piano faunistico venatorio
provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione d'incidenza.
i)     Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato,
altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e
dipendenza.
j)     Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che
interessino il territorio regionale (es. Piano di azione per la tutela dell'Orso morsicano), valgono
le seguenti disposizioni:
1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale
sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
3) Durante l'esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del
cinghiale nella lestra. ~
~
REGIONE MARCHE seduta del fPa9l
GIUNTA REGIONALE ~
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 98 4
Ulteriori Prescrizione nelle ZPS
a) E' vietata l'immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o, seppure autoctone
non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:
gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la reintroduzione
di specie o popolazioni autoctone estinte localmente; i ripopolamenti di specie autoctone in
imminente rischiosi estinzione; le introduzione di specie in pericolo di estinzione sulla base di
Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie
dell'allegato D del DPR n.357/97 e le specie dell'allegato 1 della Direttiva 79/409, detti
interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art.12 del medesimo DPR 357/97;
le attività zootecniche.
b)     Le immissioni faunistiche a scopo venatorio, comprese quelle finalizzate all'addestramento cani,
sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da
allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa
valutazione di incidenza.
c)     Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni, fontanili e corsi
d'acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti
da incubatoi di valle presenti sul territorio regionale, previa valutazione di incidenza.
d)     Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate
qualora i rispettivi strumenti di pianificazione (Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica)
siano sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.
e)     La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le
piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e forestali,
ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il monitoraggio di Rete Natura
2000, di manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all'accesso al fondo e
all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini
dell'acceso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle
persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione
venatoria.
Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.
Ulteriori prescrizioni sito/specifiche della valutazione d'incidenza
Le seguenti prescrizioni sito specifiche sono state individuate sulla base dei contenuti nella Banca dati
Natura 2000 Marche e degli elementi rilevati in fase istruttoria, indicati nell'omonimo documento, con
particolare riguardo agli indirizzi precauzionali per:
le specie avifaunistiche non oggetto di prelievo venatorio nidificanti a terra, in riferimento
all'allenamento e all'uso cani;
i rapaci necrofagi occasionali, alcuni galliformi e columbiformi, l'avifauna acquatica e il Lupo in
riferimento alle problematiche determinate dall'uso di munizioni contenenti piombo;
i rapaci rupicoli, con riferimento alla caccia da appostamento fisso o da altane;
le specie acquatiche non cacciabili, con riferimento al rischio di confusione con le specie
cacciabili dell'avifauna acquatica e alla riduzione del disturbo venatorio e di quello arrecato
dall'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia e dalle gare cinofile;
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 08/08/2019 - 14:05
la fauna non oggetto di prelievo ed il Lupo, con riferimento al disturbo venatorio della caccia

collettiva al cinghiale;

le specie avifaunistiche SPEC1 segnalate nei siti Natura 2000 delle Marche.

Le seguenti prescrizioni sito specifiche, inoltre, fanno salvi i divieti e le norme preesistenti, nonché le
autorizzazioni, i rinnovi o gli altri provvedimenti, legati all'attività venatoria della stagione 2019-2020,
per i quali sia stato precedentemente espresso un parere positivo di Valutazione di incidenza.
ZSC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello: ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e
Simoncello
Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:
- per la presenza di Lupo, Poiana e Falco di palude l'uso di munizione spezzata è consentito se
priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa
giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
per la presenza di Calandro, Tottavilla, Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, sono
vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92,
l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove;
al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane
ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Lanario,
Pellegrino) fino a dicembre 2019.
ZSC IT5310014 Valle Avellana: ZSC IT5310012 Montecalvo in Foglia: ZPS IT5310025 Calanchi e
praterie aride della media Valle del Foglia
Nella ZPS, intero territorio:
per la presenza di Calandro, Tottavilla, Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, e di
avifauna acquatica non oggetto di prelievo venatorio, sono vietati, ad eccezione delle aree di
cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori
dell'esercizio venatorio;
- per la presenza di avifauna acquatica, Nibbio bruno, Nibbio reale, Poiana e Falco di palude
l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto
obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove;
per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione,
Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino)
10
l'apertura dell'attività venatoria è fissata al ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di
confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un
numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per
diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
per le stesse specie cacciabili dell'avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata
al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non
oggetto dì prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.
REGIONE
GIUNTA REGIONALE
MARCHE
- 7
seduta
AGO.
del
20 9 ~
~
Delibera
98 l. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ZSC IT5310006 Colle S. Bariolo; ZSC IT5310007 Litorale della baia del Re; ZPS IT5310024 Colle S.
Bariolo e litorale pesarese
Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:
per la presenza di avifauna acquatica, Nibbio bruno, Nibbio reale, Poiana e falco di palude
l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto
obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Calandro, Tottavilla, Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, e di
avifauna acquatica non oggetto di prelievo venatorio, sono vietati, ad eccezione delle aree di
cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori
dell'esercizio venatorio;
al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove;
per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione,
Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino)
10
l'apertura dell'attività venatoria è fissata al ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di
confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un
numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per
diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
per le stesse specie cacciabili dell'avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata
al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non
oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.
ZSC IT5310008 Corso dell'Arzilla
Nella ZSC:
- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, e di avifauna acquatica non oggetto di
prelievo venatorio, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono
effettuarsi dal 10 nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui
all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92;
- per la presenza di avifauna acquatica l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di
piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata
venatoria di tutti gli animali abbattuti;
al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove;
1
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione,
Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) 0
l'apertura dell'attività venatoria è fissata al ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di
confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un
numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per
diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
- per le stesse specie cacciabili di avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata
al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non
oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.
ZSC IT5310009 Selva di S. Nicola
Nella ZSC:
REGIONE
GIUNTA REGIONALE
MARCHE seduta del ~
1:::::=~~~19 ~
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 98 4
- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori
dell'esercizio venatorio possono effettuarsi dal 10 nov 2019 alla fine della stagione venatoria,
ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92;
al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove.
ZSC IT5310013 Mombaroccio; ZPS IT531 0027 Mombaroccio e beato Sante
Nella ZPS, intero territorio:

per la presenza della Poiana l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se

contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti

gli animali abbattuti;

per la presenza di Tottavilla, Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad

eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92, l'allenamento e

l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;

al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella

seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta

costituita da un numero di cani non superiore a nove.

ZSC IT5310015 Tavemefle sul Metauro; ZPS IT5310028 Tavemefle sul Metauro

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di avifauna acquatica e Poiana l'uso di munizione spezzata è consentito se
priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa
giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
per la presenza di Ortolano, Succiacapre, specie nidificanti a terra, e di avifauna acquatica non
oggetto di prelievo venatorio, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio
possono effettuarsi dal 10 nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree
di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92;
al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove;
per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione,
Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino)
10
l'apertura dell'attività venatoria è fissata al ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di
confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un
numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per
diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
per le stesse specie cacciabili di avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata
al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non
oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.
ZPS/ZSC IT5310022 Fiume Metauro da Pian di Zucca alla foce
Nella ZPS/ZSC:

per la presenza di avifauna acquatica e Falco di palude l'uso di munizione spezzata è

consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero

nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, e di avifauna acquatica non oggetto di
prelievo venatorio, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio possono
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
lPa9l
~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Delibera
98 4
effettuarsi dal 10 nov 2019 alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui
all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove;
1
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione,
Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino) 0
l'apertura dell'attività venatoria è fissata al ottobre 2019, al fine di evitare il rischio di
confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo provocato dalla presenza di un
numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per
diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio;
per le stesse specie cacciabili di avifauna acquatica la chiusura dell'attività venatoria è fissata
al 20 gen 2020, al fine di evitare i rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie non
oggetto di prelievo venatorio, come l'abbandono temporaneo dell'area.
ZSC IT5310016 Gola del Furio; ZPS IT531 0029 Furio
Nella ZPS, intero territorio:
per la presenza di Aquila reale, Poiana e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se
priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa
giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
- per la presenza di Tottavilla, Succiacapre, Calandro e Ortolano, specie nidificanti a terra, sono
vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92,
l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove;
al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane
ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale,
Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.
ZSC IT5310010 Alpe della luna - Bocca Trabaria
Nella ZSC:
- per la presenza di Lupo, Poiana e Tortora l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di
piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata
venatoria di tutti gli animali abbattuti;
per la presenza di Succiacapre, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione
delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani
al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la Tortora, specie SPEC 1, l'apertura dell'attività venatoria decorre dalla terza domenica di
set 2019;
al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove.
ZSC IT5310017 Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara; ZPS IT5310030 Monte Nerone e Monti di
Montiego
Nella ZPS, intero territorio:
per la presenza di Coturnice, specie SPEC 1, è vietata la caccia alla specie;
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
seduta del lPa9l
~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Delibera
98 4
~ per la presenza di Aquila reale, Poiana, Falco di palude, Lupo, Coturnice l'uso di munizione
spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato
recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
~ per la presenza di Calandro, Succiacapre, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad
eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92, l'allenamento e
l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
~ al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane
ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale,
Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.
ZPS/ZSC IT5310011 Bocca Serriola
Nella ZPS/ZSC:
~ per la presenza della Poiana e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di
piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata
venatoria di tutti gli animali abbattuti;
per la presenza di Succiacapre, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione
delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani
al di fuori dell'esercizio venatorio;
~ per la Tortora, specie SPEC 1, l'apertura dell'attività venatoria decorre dalla terza domenica di
set 2019;
al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove.
ZPS/ZSC IT5310018 Serre del Burano
Nella ZPS/ZSC:
- per la presenza di Poiana e Lupo l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo
o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria
di tutti gli animali abbattuti;
~ per la presenza di Tottavilla, Succiacapre, specie nidificanti a terra, sono vietati, ad eccezione
delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani
al di fuori dell'esercizio venatorio;
~ al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove.
ZSC IT5310019 Monte Catria - Monte Acuto; ZPS IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto, Monte della
Strega
Nella ZPS, intero territorio:
per la presenza di Aquila reale, Poiana, Falco di palude, Lupo, Coturnice e Tortora l'uso di
munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo
di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti;
REGIONE MARCHE seduta del fPa9l
GIUNTA REGIONALE ~ 7 AGO. 2019 ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
- per la presenza di Succiacapre, Ortolano, Calandro, Tottavilla, specie nidificanti a terra, sono
vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della I. n. 157/92,
l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- per la presenza Coturnice, specie SPEC 1, è vietata la caccia alla specie;
- per la Tortora, specie SPEC 1, l'apertura dell'attività venatoria decorre dalla terza domenica di
set 2019;
- al fine di contenere il disturbo venatorio, anche all'inizio della fase riproduttiva del Lupo, nella
seconda metà di gennaio 2020 la caccia al cinghiale in braccata è consentita con una muta
costituita da un numero di cani non superiore a nove;
- al fine di contenere il disturbo venatorio è consentita la caccia da appostamenti fissi e altane
ad una distanza inferiore a 500 m dai siti di nidificazione dei rapaci rupicoli (Aquila reale,
Lanario, Pellegrino) fino a dicembre 2019.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 08/08/2019 - 14:10
e non è finita qui, ma mi sono stufato di copiare!

Buon divertimento.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 13/08/2019 - 22:23
Queste le dichiarazioni anticaccia riportate da Centro Pagina.

Calendario venatorio, Baldini della Lac: «Faremo ricorso»

Il delegato marchigiano, insieme ad altre associazioni animaliste e ambientaliste, chiede di posticipare l'apertura generale della caccia al 1° ottobre per le specie ornitiche di piccola taglia. Annuncia azioni legali.

 «Nessuna delle richieste presentate dalle nostre associazioni ambientaliste e animaliste è stata recepita dalla Commissione regionale».

Quest’anno peraltro ci eravamo presentati con un documento unico e condiviso da ben 9 associazioni, ovvero le principali associazioni ambientaliste ed animaliste che operano nelle Marche e in Italia, in una coalizione che abbiamo chiamato “Alleanza”».

Baldini annuncia di aver già dato mandato ai legali per ricorrere contro il calendario venatorio, «concepito esclusivamente a favore dei cacciatori». L’obiettivo è quello non solo di difendere la fauna selvatica, patrimonio di tutti i cittadini, ma anche di tutelare coloro che vivono e lavorano in campagna e che, proprio a causa della caccia, subiscono un grave danno alle loro attività agricole ed agrituristiche, e un serio rischio alla loro incolumità personale».
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 18/08/2019 - 16:51
Locandina
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 26/08/2019 - 22:03
A 5 giorni dalla preapertura non si hanno notizie di presentazioni di ricorsi degli anticaccia al TAR Marche, il che ci lascia perplessi.

Quale sarà la strategia di queste associazioni ideologicamente contrarie alla caccia?
Quella di far consumare la preapertura in modo da ottenere poi la chiusura, per le specie inserite in preapertura, al 15 gennaio nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dalla 157/92?
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 28/08/2019 - 07:29
Allora si, il ricorso lo avevano presentato, e ieri il Tar Marche ha emanato Decreto Cautelare sospendendo qualsiasi attività venatoria, salvo deroga allo storno, e fissando l'udienza di merito al 19 settembre.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 28/08/2019 - 08:36
Tar
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 29/08/2019 - 22:22
La comica continua.
Sembrerebbe che domattina Commissione e Giunta decideranno se emanare una nuova delibera.

Udite, udite, sembrerebbe che l'eventuale preapertura riguarderebbe solo corvidi, storni, piccioni e tortore chiare.

Che roba, tutto da ridere.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 30/08/2019 - 00:22
Basta così, le abbiamo viste di tutti i colori...è ora di tirar fuori i zibidei così non si va avanti.

Titolo: Re:Marche
Inserito da: Cecco77 - 30/08/2019 - 14:01
Maccome......dovremmo essere tutti contenti:
almeno così molti piccoli che ancora sono nelle cove si salveranno!!!!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 30/08/2019 - 16:22
Al di là delle nostre visioni personali credo che nessun Cacciatpre possa essere contento di uno sfascio simile!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 30/08/2019 - 16:29
Mi informano che la Giunta Regionale abbia approvato una nuova delibera con preapertura al solo colombaccio.

Che dire ...
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 30/08/2019 - 16:35
Integrazione:

In preaertura anche corvidi e specie in deroga per 4 giornate.

Niente tortora africana.

Praticamente solo le specie per le quali l'ISPRA aveva dato parere favorevole per preapertura.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Cecco77 - 30/08/2019 - 20:16
IN PREAPERTURA:
No alla Tortora....
Si al colombaccio....
Mah......che dire!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 30/08/2019 - 21:15
Preoccupa la situazione così incerta e troppo faziosa da parte di chi recepisce le istanze animalare partorite più per incattivire il cacciatore che per limitare la caccia.

Allora caro Cecco77 confido che non caccerai il colombaccio che ha,come ricordi,i nidiacei da allevare,bene.....

No non è possibile andare avanti cosi, ogni 50 Km. più o meno un calendario diverso e appena tre giorni prima della apertura non siamo sicuri se si potrà andare a caccia e per quali specie è consentito il prelievo.
Di chi è la colpa di tutto quanto....
impossibile, in Italia governare o no?
Fino a quando tutte le AAVV non depositano l'ascia e si mettono a lavorare unite per il bene della caccia
non abbiamo speranza che qualcosa cambi.

Saluti.
Vasco
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 30/08/2019 - 21:31
In allegato delibera che dicono sia stata alla fine della convulsa giornata approvata.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 30/08/2019 - 21:38
Che spasso!

Che vergognose vicende!

Chissà cosa avverrà domani e o i prossimi giorni, nuovi ricorsi al TAR, denuncie penali, risarcimenti per danni al patrimonio indislonibile dello Stato?

La telenovela continua.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 31/08/2019 - 21:09
Non sono riuscito a trovare uno straccio di delibera integrale per quanto hanno deliberato ieri pomeriggio gli esimi componenti della Giunta Regionale con Presidente in testa!

Domattina io a cornacchie, che goduria!

Oppure mi lascerò traviare da qualche palomba?
Uhhm, comunque non adulti, se il tiro merita, eventualmente, solo dell'anno, ma difficile, troppo ingenui.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 02/09/2019 - 19:26
Alleluia
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 06/09/2019 - 18:07
TAR Marche sospende la nuova delibera della giunta regionale a seguito nuovo ricorso e blocca i due giorni di caccia rimanenti prima del 15 settembre.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 06/09/2019 - 19:25
Pubblicato il 06/09/2019
N. 00167/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00385/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, Wwf Italia Ong Onlus, L.I.P.U. Odv Lega Italiana Protezione Uccelli, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, Lav Onlus Lega Anti Vivisezione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;
contro

Regione Marche non costituito in giudizio;
nei confronti

Ambito Territoriale Caccia An2 non costituito in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 7/8/2019 avente ad oggetto "L.r. n.7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020";

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 8/5/2019 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/20”;

- della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 891 del 22/7/2019 avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (sturnus vulgaris) per l'anno 2019 e modifica della D.G.R. n. 828/2019”;

- del Decreto Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 147 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto “DPR n.357/97, articolo 5. Calendario venatorio regionale 2019-2020. Valutazione di incidenza”;

- del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta regionale ID n. 16292189 del 20/1/2019 nella parte in cui si ritiene condivisibile per quanto di propria competenza la proposta formulata;

- delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno pec prot. n. 59867 del 15/1/2019; ATC AN1 nota n. 19/19, prot. gen. 348585 del 21/3/2019; ATC MC2 email prot. giunta n. 64204 del 16/1/2019), nonché proposta prot. Giunta n. 64021 del 16/1/2019 del Presidente Associazione Nazionale Libera Caccia; proposta Arcicaccia regionale prot. n. 84451 del 22/1/2019, tutte richiamate nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2019-2020;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20/11/2012);

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20.12.2012;

- del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004;

- della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015".

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.9.2019:

- della DGR n. 1012 del 29/8/2019 avente ad oggetto "Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente LR n.7/95 art.30- Calendario Venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni Urgenti";

- del DGR. n.1015 del 30/8/2019 avente ad oggetto "LR n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni urgenti";


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con l’atto di motivi aggiunti;

Richiamato il decreto n. 166/19 del 3.9.2019, con il quale è stata richiesta alla Regione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione, da trasmettersi con urgenza alla Segreteria del TAR;

Letta la relazione depositata il 5.9.2019 dalla Regione e vista l’allegata documentazione;

Premesso quanto già osservato con il cit. decreto n. 166/19, vale a dire che:

“la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata”;

“nella fattispecie all’esame sussiste tale situazione posto che – in relazione sia ai termini indicati dall’opposto provvedimento della Giunta regionale, sia all’irreversibilità della situazione di fatto conseguente (esercizio in detti giorni della caccia con abbattimento dei volatili) – la tutela cautelare può essere esclusivamente monocratica, potendo intervenire la trattazione collegiale sui motivi aggiunti” in un momento in cui gli irreversibili effetti degli atti impugnati si sono già verificati;

Considerato che per le giornate del 1 e 4 settembre gli atti impugnati hanno già prodotto gli irreversibili effetti loro connaturati;

Rilevato che le motivazioni addotte dalla Regione per giustificare la preapertura– con la DGR n. 1015 del 30.8.2019 (in particolare nel documento istruttorio ad essa allegato) e con la relazione di chiarimenti in data 5 settembre 2019 – non paiono prima facie del tutto persuasive;

Ritenuto che – nella ponderazione degli interessi, alla luce dell’insegnamento del Consiglio di Stato (cfr. Sez, 3 ord. coll. nn. 6157/18, 6094/18, 5771/18, 5165/18 e 4242/18)– vada data prevalenza a quello della conservazione delle specie oggetto di caccia; sicché devono essere sospesi gli effetti della delibera di GR che autorizzano il prelievo venatorio per le prossime giornate dell’8 e 11 settembre;


P.Q.M.

Accoglie , nei sensi di cui in motivazione, l’istanza cautelare urgente.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 settembre 2019, già fissata con il decreto n. 162/19 del 27.8.2019 per il ricorso introduttivo, a condizione che vi sia adesione, da parte della Regione, alla deroga al termine a difesa di venti giorni stabilito dall’art. 55 c. 5 del c.p.a.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 5 settembre 2019.






    Il Presidente
    Sergio Conti
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 19/09/2019 - 15:36
Il TAR, con ordinanza 18/09/19, accoglie richiesta sospensiva solo per Pavoncella e Moriglione.
Fissa udienza di merito per maggio 2020.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 23/09/2019 - 17:12
Pubblicato il 18/09/2019
N. 00174/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00385/2019 REG.RIC.           



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia Ong Onlus, L.I.P.U. Odv Lega Italiana Protezione Uccelli, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, LAV Onlus Lega Anti Vivisezione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Baccarani 4;


contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carmenati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di

ad opponendum:
Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, viale della Vittoria, 32;
Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Cecchetti in Macerata, viale Carradori 28;
Unione Nazionale Enalcaccia - Delegazione Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Salustri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 7/8/2019 avente ad oggetto "L.r. n.7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020";- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 8/5/2019 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/20”;

- della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 891 del 22/7/2019 avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (sturnus vulgaris) per l'anno 2019 e modifica della D.G.R. n. 828/2019”;

- del Decreto Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 147 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto “DPR n.357/97, articolo 5. Calendario venatorio regionale 2019-2020. Valutazione di incidenza”;

- del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta regionale ID n. 16292189 del 20/1/2019 nella parte in cui si ritiene condivisibile per quanto di propria competenza la proposta formulata;

- delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno pec prot. n. 59867 del 15/1/2019; ATC AN1 nota n. 19/19, prot. gen. 348585 del 21/3/2019; ATC MC2 email prot. giunta n. 64204 del 16/1/2019), nonchè proposta prot. Giunta n. 64021 del 16/1/2019 del Presidente Associazione Nazionale Libera Caccia; proposta Arcicaccia regionale prot. n. 84451 del 22/1/2019, tutte richiamate nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2019-2020;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20/11/2012); - del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013; - del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20.12.2012; - del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004; - della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.9.2019:

- della DGR n. 1012 del 29/8/2019 avente ad oggetto "Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente LR n.7/95 art.30- Calendario Venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni Urgenti";

- del DGR. n.1015 del 30/8/2019 avente ad oggetto "LR n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni urgenti".


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- non appare fondato il motivo con cui si deduce l’assenza di una pianificazione faunistica vigente (visto che attualmente l’art. 3, comma 4, della L.R. n. 7/1995 prevede espressamente, nelle more dell’approvazione del PFVR, l’ultrattività dei piani faunistico-venatori provinciali);

- per il resto, in un equo contemperamento dei contrapposti interessi e tenuto anche conto del fatto che il Calendario Venatorio 2019/2020 è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza, la domanda cautelare va accolta limitatamente alle specie Moriglione e Pavoncella (stante quanto segnalato dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. n. 0016169 del 9 luglio 2019);

- per la trattazione del merito va fissata l’udienza pubblica del 6 maggio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare;

- fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 6 maggio 2020;

- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE
Tommaso Capitanio      Sergio Conti
       
       
       
IL SEGRETARIO
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 23/09/2019 - 17:29
Certo è che, una associazione venatoria seria, dovrebbe essere lei a prendere l'iniziativa e proporre la sospensione della caccia ad una specie quando questa tende sui nostri territori a scomparire, e non assurdamente insistere per una cosa che oramai non c'è più o quasi.

La Pavoncella, fino a 30/40 anni fà a branchi frequentava le nostre colline, oggi praticamente scomparsa, gia' da almeno un decennio si sarebbe dovuto provvedere a proteggerla!

Quando diventeremo responsabili forse cominceranno a rispettarci!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 02/10/2019 - 17:29
Non conosco direttamente le normative, quindi mi limito a riferire quanto mi è stato detto:

Stanno effettuando controlli agli appostamenti per verificare se i piccioni sono stati dichiarati alla ASUR e conseguente numero registro.
Quindi opportuno effettuare dichiarazione possesso piccolo allevamento autoconsumo presso ufficio veterinario comunale ricevendone il numero di registro.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 04/10/2019 - 08:21
Italia, Italia, quando cambierai?

Insomma, non è possibile, l'ufficio Anagrafe Zootecnia di zona mi dice che fino a 50 soggetti di avicoli detenuti per autoconsumo non necessita registrazione presso ASUR, però, "dato che noi cacciatori siamo terrorizzati dalle guardie volontarie", di andare all'ufficio veterinario comunale e di registrare la detenzione di piccioni.

Faccio presente che in rete non sono riuscito a trovare puntuale specifica normativa e mi si risponde con un "non esiste"!!,

Quando diventeremo uno Stato ed un Popolo serio?
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Denis - 04/10/2019 - 09:13
E una normativa sanitaria nel senso che qualsiasi allevamento anche domestico di piccioni o altro bestiame ( polli anatre ecc) vanno denunciati alle Ausl nei loro uffici o reparti veterinari .Questo per il controllo nei casi di aviarie epidemiche.
Punto e basta.tu denunci la detenzione uso domestico e ti viene dato un numero che ti serve nei casi di necessità di veterinario altrimenti nessun veterinario può prescriverti ricette farmacologiche.
Non ha niente a che fare con l' attività venatoria
Punto e basta. Dimenticavo : io ho denunciato 20/25 capi in tutto e mi e stato dato il numero comprensivo di certificato di detenzione.
Se poi la forestale ora corpo dei carabinieri fa dei controlli sarà giusto che li facciano. Sono ormai più di 15 anni che li ho denunciati.
Quindi trattasi di normativa non recente.
Un saluto , Denis
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 04/10/2019 - 09:47
Sono solo chiacchiere, Denis.

Le normative ci vogliono!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 18/10/2019 - 08:45
Ieri sera sono stato ad una riunione indetta da alcuni promotori cacciatori e piccoli dirigenti associazioni venatorie al fine di promuovere un coordinamento delle associazioni venatorie regionali nelle fasi preparatorie annuali del calendario venatorio.

Personalmente anche se plaudo all'iniziativa non ritengo probabile un successo dell'obiettivo visto che anche ieri sera sono emerse contrapposizioni sulla metodica.

Poi il quadro generale è veramente allarmante.
Un centinaio di intervenuti con età media come la mia, un paio di donne e qualche raro giovane.
Ancora si istiga al recupero venatorio di specie che praticamente non ci sono più ed ad un calendario anacronistico.
Non si capisce la necessità di recuperare la qualità della propria immagine, di ricercare alleanze tra il mondo ambientalista serio, di trasformarsi da mero prelevatore e spesso rapinatore delle risorse faunistiche a gestore con stretto legame al territorio.

Spero di sbagliarmi ma, cercare di elevare il livello culturale di questa armata Brancaleone sembrerebbe proprio impossibile.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Badger - 18/10/2019 - 11:40
Scusate se intervengo sulla denuncia. In Toscana funziona così, tu denunci di avere piccioni et similia in un preciso luogo fisico,senza dover specificare la quantità e sul numero degli animali non dovrai mai tornare. Come dice Denis ti danno un codice numerico identificativo che serve sia in caso tu ricorra al Servizio Veterinario della ASL, sia per farsi fare prescrizioni dei medicinali importanti tipo il vaccino etc SE per caso ti fanno un accertamento e non hai denunciato la sanzione è mostruosa, al tempo della lira erano milioni questo perchè eludi la possibilità di far tenere sotto cxntrollo gli allevamenti in caso di epidemie conclamate, poichè il capo del Servizio è stato un mio parente stretto so di cosa parlo. ciao
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 18/10/2019 - 12:35
Grazie Badger,
nel frattempo si è fatta un po' di chiarezza recuperando la normativa che è nazionale ed interessando l'apposita Agenzia Regionale sulla sicurezza.

Si tratta di normative nazionali che regolano l'anagrafe nazionale.
La denuncia e l'iscrizione nell'anagrafe è obbligatoria per aziende commerciali e non commerciali se si supera il numero di 50 soggetti.
Quindi non richiesta al di sotto.
Ciao.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 18/10/2019 - 15:56
Risposta dell'Agenzia SANITARIA Regionale al quesito posto di detenzione piccioni a seguito rilievi agenti forestali.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Denis - 27/10/2019 - 18:58
Ogni regione e ancora addirittura le province  leggiferrano ognuno a modo loro.
La normativa ed il controllo per quanto riguarda allevamenti domestici non a limite di capi ed è nazionale per quanto ne so io.
Pertanto nelle Marche si dimostra quanto sto scrivendo.
Se c'era un minimo in Emilia-Romagnanon mi avrebbero dato nessun numero ....vi parre ??e invece me lo hanno dato .
Se mi serve un veterinario tra l' altro posso avere qualsiasi ricetta medica x medicinali.
Poi nelle Marche fatte pure come vi dicono....
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 29/10/2019 - 21:52
 No, non sono assolutamente daccordo, e poi bisogna evitare di diseducare parlando senza precisa conoscenza delle normative.
Basta leggere la normativa allegata al mio post indicata dall'agenzia regionale sanitaria.
Sono normative nazionali valide per tutto il territorio nazionale.
Il limite oltre il quale è obbligatorio la denuncia e l'iscrizione nell'anagrafe nazionale è di 50 soggetti di avicoli, termine nel quale è compreso anche il piccione domestico.

Continuare ad affermare il contrario è semplicemente affermare ciò che non è realtà.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 29/10/2019 - 22:03
Dimenticavo, le Regioni possono legiferare ma nei limiti di quanto stabilito dalla Costituzione per le materie previste e per le materie concorrenti con lo Stato nei limiti imposti dalle leggi quadro dello Stato italiano.
Così come per la caccia ove le Regioni legiferano nei limiti dettati dalla legge nazionale.

Per quanto riguarda le province esse non hanno assolutamente potestà legislativa!
Possono regolamentare un argomento se ad esso sono appositamente delegate da normativa Regionale!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 09/11/2019 - 00:00
Avvistati due lupi, poco fa, prossimità fiume Musone tra comuni di Filottrano ed Osimo.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: aldorin - 09/11/2019 - 16:10
... di passo o stanziali?
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 21/11/2019 - 19:37
TAR Marche
Sentenza n. 00411/2019
Annullato atto ATC PS1 in quanto viola principi in materia di gare pubbliche.
Respinta eccezione di difetto di giurisdizione in quanto gli ATC svolgono funzione pubblica.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 01/12/2019 - 21:34
Venerdì scorso ho avuto il piacere di partecipare alla cena annuale organizzata a Cingoli da Rocco2013, Giancarlof, ecc.
Piacevole serata trascorsa tra il racconto di un'azione e considerazioni tecnico/venatorie.
Gradevolissima conoscenza di Rirì, "giovanottone" innamorato della palombara arrivato alla 22°esima redazione di splendido diario di caccia di Cerquetana.
Grazie a tutti.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Carlos - 03/12/2019 - 08:40
C'ero anch'io, piacevole serata in compagnia di "malati gravi"
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 05/12/2019 - 19:56
Rettifica

L'impugnazione governativa riguarda la LR 44/2018 nella parte in cui si specifica che l'annotazione del capo abbattuto debba avvenire appena verificato l'abbattimento, mentre la norma nazionale prevede l'annotazione appena avvenuto l'abbattimento.

Roba da pazzi, come si faccia a sapere se vi è stato l'abbattimento se non lo si verifica?

Solo un imbecille o un fazioso può ragionare in questo modo.

Come il ministro dell'ambiente abbia fatto a proporre al Consiglio dei Ministri l'impugnazione è incomprensibile!

Ancor di più come il Consiglio dei Ministri abbia potuto approvare l'impugnazione è ancora più assurdo.

Corte Costituzionale sentenza 249/2019 deposito 04/12/2019
Presidente Lattanzi
Relatore Antonioni
Udienza pubblica 22/10/2019
Decisione 22/10/2019

1)- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale ...
2)- dichiara non fondata ...

Sentenza di buon senso.
Ed i "somari" dello STATO che hanno promosso il ricorso miseramente fallito, ...?
Titolo: Re:Marche
Inserito da: paolo - 05/12/2019 - 21:59
Buonaserata a tutti voi carissimi palomba maniaci,sono dispiaciuto per non essere stato con voi a cena ma altri impegni di ragione inerente alla caccia mi hanno spinto ad assistere al magico momento della migrazione delle oche in terra straniera,fin da piccolo ho sempre sognato poter assistere e anche si cacciare questo splendido e maestoso migratore,ho potuto assistere al momento clou della migrazione dalle terre del nord Europa a branchi simili ai nostri magici uccelli blu,non mi dilungo e se riesco vi voglio in minima parte rendervi partecipi a quei giorni di vera magia migratoria delle oche...la caccia è sempre domani.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Gianni P. - 06/12/2019 - 06:00
Buongiorno Paolo, diversi branchi di oche stanno passando da noi è almeno dieci giorni che le vediamo in quota. Bravo!! Deve essere una emozione vedere tanti branchi che si raggruppano x partire.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: paolo - 06/12/2019 - 09:11
Buongiorno Gianni e Buona giornata a tutti,purtroppo non sono riuscito a caricare i video della mia esperienza con la migrazione delle oche ora riprovo a mandare delle foto sperando di dare quanto meno quella sensazione che danno questi splendidi uccelli nel loro ambiente naturale...a presto.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 06/12/2019 - 17:33
Testo del ricorso

N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 dicembre 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 dicembre 2018 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 
Caccia  -  Norme  della  Regione  Marche  -  Tesserino  di  caccia  -
  Annotazione del numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria
  dopo gli abbattimenti accertati.
- Legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44  (Modifiche  alla
  legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della
  fauna selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio  ambientale  e
  disciplina dell'attivita' venatoria" e disposizioni  urgenti  sulla
  pianificazione faunistico-venatoria), art. 2.


(GU n. 4 del 2019-01-23)

     Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Contro la Regione Marche,  in  persona  del  suo  presidente  pro
tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 2 della legge regionale della Regione Marche n.  44  del  7
novembre 2018, recante «Modifiche  alla  legge  regionale  5  gennaio
1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica  e  per  la
tutela  dell'equilibrio  ambientale   e   disciplina   dell'attivita'
venatoria"    e    disposizioni    urgenti    sulla    pianificazione
faunistico-venatoria», pubblicata nel B.U.R. n.  96  del  7  novembre
2018, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 21 dicembre
2018.
 
                                Fatto
 
    La legge regionale in epigrafe indicata dispone, all'art. 2:  «1.
Dopo il comma 5 dell'art. 29 della L.R.  n.  7/1995  e'  inserito  il
seguente:
    "5-bis. Il cacciatore deve annotare  in  modo  indelebile,  negli
appositi  spazi  del  tesserino  personale,  il  numero  di  capi  di
selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.».
    Per effetto della novella introdotta dall'art. 2 sopra citato, il
testo dell'art. 29 legge regionale n. 7/1995 risulta il seguente:
    «Art. 29 (Tesserino di caccia). - 1. I  titolari  di  licenza  di
caccia che esercitano l'attivita' venatoria sul territorio  regionale
devono essere in possesso di apposito tesserino.
    2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza  e  deve
indicare:
        a) le generalita' del titolare;
        b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta  fra
quelle previste dall'art. 27, comma 3;
        c) l'ambito territoriale di caccia prescelto;
        d) le specifiche norme stabilite con il calendario  venatorio
regionale.
    3. Ai fini dell'esercizio della caccia da parte di  residenti  in
altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare  dal
tesserino rilasciato dalla Regione di residenza.
    4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta  regionale  in
conformita' a quanto previsto dal calendario venatoria e' predisposto
dalla struttura organizzativa  regionale  competente  in  materia  di
caccia ed e' valido per una sola stagione venatoria.
    5. Il tesserino e' personale; non puo' essere rilasciato piu'  di
un tesserino intestato alla stessa persona.
    5-bis. Il cacciatore deve  annotare  in  modo  indelebile,  negli
appositi  spazi  del  tesserino  personale,  il  numero  di  capi  di
selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.
    6. In caso di deterioramento involontario o  di  smarrimento  del
tesserino, il comune di residenza ne rilascia  un  duplicato,  previa
esibizione di copia della denuncia  di  smarrimento  presentata  agli
organi di polizia o  del  vecchio  tesserino  deteriorato,  che  deve
essere ritirato.
    7.  Ai  fini  del  rilascio  del  tesserino  ai  cittadini  della
Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare  la
caccia nel territorio della regione, la giunta regionale  provvede  a
trasmettere all'organo della Repubblica stessa competente in  materia
di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.
    8. Entro il 15 marzo di  ogni  anno  i  comuni  trasmettono  alla
giunta regionale il numero complessivo  dei  tesserini  rilasciati  e
all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino.
    8-bis. Entro trenta giorni successivi al termine  della  stagione
venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a  mezzo  posta  o
tramite le associazioni venatorie, all'ATC il  tesserino  di  caccia.
L'ATC rilascia apposita  ricevuta  di  riconsegna  del  tesserino  di
caccia. Entro  il  trenta  aprile  di  ogni  anno  l'ATC  invia  alla
struttura organizzativa competente in materia  di  caccia  e  all'OFR
l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione  venatoria,
dei tesserini di caccia, secondo le modalita' stabilite dalla  Giunta
regionale.
    8-ter. Al cacciatore che non riconsegna  il  tesserino  entro  il
termine di cui al comma 8-bis, e' applicata una sanzione pari ad euro
50,00. Ai  fini  dell'applicazione  della  sanzione  medesima,  l'ATC
trasmette alla regione l'elenco dei cacciatori inadempienti.
    8-quater. I cacciatori che praticano la caccia  di  selezione  di
ungulati sono  dotati  di  apposito  tesserino,  secondo  il  modello
stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato  dall'ATC.  Le  modalita'
relative alla riconsegna dei tesserini per  la  caccia  di  selezione
agli ungulati sono  disciplinate  dal  regolamento  di  cui  all'art.
27-bis, comma 2.».
    L'art. 2 della legge regionale  n.  44/2018  e'  illegittimo  per
contrasto con i precetti di cui all'art. 117,  comma  1  e  comma  2,
lettera s) della Costituzione, per le seguenti ragioni in
 
                               Diritto
 
1. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.
    La normativa in materia di protezione della fauna selvatica e  di
prelievo venatorio e' recata dalla legge quadro 11 febbraio 1992,  n.
157, concernente «Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatoria».
    La Corte costituzionale considera la disciplina ivi contenuta, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  quale  nucleo
minimo di salvaguardia della fauna selvatica e il cui  rispetto  deve
essere assicurato sull'intero territorio nazionale  (Corte  cost.  n.
233/2010).
    La  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  ha,  altresi',
affermato il principio per cui  «spetta  allo  Stato,  nell'esercizio
della  potesta'  legislativa   esclusiva   in   materia   di   tutela
dell'ambiente e  dell'ecosistema,  prevista  dall'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., stabilire standard  minimi  e  uniformi  di
tutela della fauna, ponendo  regole  che  possono  essere  modificate
dalle regioni, nell'esercizio  della  loro  potesta'  legislativa  in
materia di caccia, esclusivamente nella  direzione  dell'innalzamento
del livello di tutela» (tra le tante, sentenze n. 303  del  2103,  n.
278, n. 116 e n. 106 del 2012).
    Cio' posto, si deve qui rammentare che l'art.  12,  comma  12-bis
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e' stato introdotto dall'art. 31
della legge 7 luglio 2016, n. 122  in  relazione  al  Caso  EU  pilot
6955/14/ENVI; tale disposizione nazionale, risolvendo  le  criticita'
sollevate dalla  Commissione  europea  nel  suddetto  caso,  prevede:
«12-bis, La fauna selvatica stanziate  e  migratoria  abbattuta  deve
essere annotata sul tesserino venatorio di cui  al  comma  12  subito
dopo l'abbattimento».
    La  norma  nazionale,  prevedendo  l'annotazione  sul   tesserino
venatorio subito dopo l'abbattimento, ha come scopo quello di fornire
un dato reale sul  prelievo  venatorio  la  cui  violazione  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa prevista  dall'art.  31,
comma 1, lettera i) della legge n. 157 del 1992.
    La disposizione regionale che con il presente atto si impugna, si
pone innanzi tutto in contrasto con la norma nazionale, in quanto  vi
deroga, e non gia' per introdurre un regime di maggior tutela, bensi'
determinando un abbassamento del livello di protezione  dell'ambiente
e dell'ecosistema.
    Infatti, l'art 2 della legge regionale  n.  44/2018  ha  inserito
nell'art. 29 della legge regionale n. 7/1995, dopo  il  comma  5,  il
comma 5-bis, prevedendo: «Il cacciatore deve annotare, negli appositi
spazi del tesserino  personale,  il  numero  di  capi  di  selvaggina
stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati».
    La norma regionale, intesa nel  senso  che  i  capi  non  debbano
essere necessariamente annotati «subito dopo l'abbattimento», si pone
in contrasto con la norma statale interposta e - dunque - con  l'art.
117,  comma  2,  lettera  s)  Cost.,  invadendo  illegittimamente  la
competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema,  ed  introducendo  una  deroga  alla
legge  nazionale  che  riduce  il  livello  di  tutela  della   fauna
selvatica.
    Per effetto dell'applicazione  della  disposizione  regionale  in
esame  potrebbero,  invero,  non  venire  riportati   sul   tesserino
venatorio i capi di selvaggina feriti, non rinvenuti,  o  quelli  per
cui, anche se abbattuti, particolari  condizioni  di  tempo,  luce  e
sparo ne impediscano il recupero.  Situazioni  e  condotte  -  quelle
appena descritte - che sarebbero peraltro difficilmente  sanzionabili
nella prassi.
2. Violazione dell'art. 117, comma 1 Cost.
    La norma qui censurata,  inoltre,  modificando  una  legge  dello
Stato introdotta allo scopo di superare  le  criticita'  oggetto  del
caso EU pilot 6955/14/ENVI richiamato al punto che precede, ripropone
le  illegittimita'  riscontrate   dalla   Commissione   europea,   in
violazione del parametro costituzionale in rubrica, a mente del quale
«La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle  Regioni
nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
    Per tutte le suesposte ragioni l'art.  2  della  legge  regionale
Marche n. 44/2018 deve essere dichiarato incostituzionale.

 
                               P.Q.M.
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 2 della legge della
Regione Marche n. 44/2018.
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
        1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data
21 dicembre 2018;
        2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali;
        3. copia della legge regionale impugnata;
    Con ogni salvezza.
 
        Roma, 24 dicembre 2018
 
                    L'Avvocato dello Stato: Russo

Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 06/12/2019 - 17:38
3.4.– Venendo, dunque, alle specifiche censure mosse dal ricorrente, sotto un primo profilo non si può concludere che l’assenza nella norma impugnata della parola «subito» valga di per sé a ridurre il livello minimo di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema stabilito dalla disposizione statale che, con tale avverbio, sottolinea la immediatezza dell’obbligo di annotazione del capo abbattuto.

La norma impugnata, infatti, collega l’obbligo predetto all’evento dell’abbattimento e non, invece, a eventi successivi e da questo distinti (come il «recupero»), dei quali non vi è menzione nella disposizione stessa. Può ben dirsi, dunque, che già dopo l’abbattimento l’annotazione sul tesserino divenga immediatamente esigibile per il cacciatore.

D’altro canto, dai lavori preparatori della legge reg. Marche n. 44 del 2018 risulta che il testo unificato approvato dalla commissione referente, poi divenuto legge, non ha recepito la diversa proposta che, nel prevedere l’obbligo di annotazione, da un lato, ripeteva l’espressione della legge statale («subito dopo l’abbattimento») ma, dall’altro, vi aggiungeva le parole «e l’avvenuto recupero»: criterio, questo, che avrebbe differito l’annotazione a un momento, quello della concreta apprensione da parte del cacciatore, necessariamente successivo all’abbattimento stesso.

Pertanto, la norma regionale, interpretata nel senso che il cacciatore debba annotare il capo di fauna selvatica immediatamente dopo l’abbattimento, non riduce lo standard di tutela della fauna selvatica introdotto dalla legge statale.

3.5.– Né, sotto altro profilo, può valere a procrastinare l’obbligo di immediata annotazione – e, quindi, a ridurre lo standard di tutela stabilito dalla norma statale – la specificazione, da parte della disposizione regionale, dell’abbattimento come «accertato».

Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che il concetto di abbattimento utilizzato dal comma 12-bis dell’art. 12 della legge n. 157 del 1992 si riferisce evidentemente solo all’avvenuta uccisione del capo di fauna selvatica, conformemente al significato che tale termine assume nel più generale sistema della medesima legge, anche perché è l’unico rispondente all’esigenza di conseguire dati certi sulla reale entità della popolazione faunistica.

Ciò premesso va altresì chiarito che se l’abbattimento ben può essere percepito contestualmente all’atto di caccia, tuttavia, in tutti gli altri casi di mancata evidenza, la sua verifica potrebbe richiedere un accertamento dell’effettiva uccisione del capo di fauna, che il cacciatore dovrà comunque effettuare – è opportuno precisarlo – immediatamente dopo avere sparato.

Così interpretata, dunque, la norma impugnata non collide con quella statale, la quale è sì incentrata sulla massima tempestività dell’annotazione, ma pur sempre in relazione a un evento effettivamente realizzatosi, coerentemente con la sopra evidenziata finalità di consentire un monitoraggio basato su dati genuini circa la consistenza della popolazione faunistica.

3.6.– Le considerazioni appena svolte consentono d’altro canto di escludere la fondatezza anche dell’ulteriore profilo di censura, che il ricorrente ravvisa in una serie di situazioni – capi di selvaggina feriti, o non rinvenuti, o abbattuti, ma di cui particolari condizioni di tempo, luce e sparo impediscano il recupero – in cui, per effetto della interpretazione prospettata dal ricorso statale, l’annotazione non sarebbe dovuta.

Sia nel caso del capo di fauna ferito che in quello del capo non rinvenuto, la ratio della norma statale non viene difatti in rilievo: mancando un abbattimento effettivo, il dato numerico della fauna selvatica non risulta con certezza alterato. Né, peraltro, si può ritenere, alla luce delle finalità di acquisire informazioni affidabili, che la norma statale obblighi ad annotare eventi incerti con l’effetto paradossale, peraltro contraddittorio rispetto alla finalità di tutela della fauna selvatica, di fornire dati solo ipotetici in merito alla sua composizione.

Quanto, invece, ai capi abbattuti, ma di cui non sia possibile il recupero, la circostanza che l’avvenuto abbattimento sia postulato dallo stesso ricorrente nel formulare la suddetta ipotesi, rende evidente che l’obbligo della relativa annotazione debba considerarsi già sorto, così che non sono idonee a farlo venir meno le particolari condizioni di tempo, luce e sparo che impediscano il recupero stesso.

3.7.– In conclusione, il percorso argomentativo fin qui illustrato conduce a una interpretazione adeguatrice della norma impugnata in senso compatibile con lo standard minimo e uniforme stabilito da quella statale e, pertanto, nei sensi precisati, all’esito di non fondatezza della questione.

4.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018 si porrebbe in contrasto anche con l’art. 117, primo comma, Cost., poiché «modificando» l’art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992, norma preordinata a superare le criticità oggetto del menzionato caso EU Pilot 6955/14/ENVI, «ripropo[rrebbe] le illegittimità riscontrate dalla Commissione europea».

4.1– La Regione Marche ha eccepito la inammissibilità della questione, per manifesta genericità della censura.

L’eccezione è fondata.

Come questa Corte ha più volte chiarito, il ricorso in via principale deve identificare «esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali (ed eventualmente interposte) e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione e, inoltre, deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale» (ex plurimis, sentenza n. 63 del 2016; nello stesso senso, ordinanza n. 201 del 2017).

La censura statale, invece, non indica alcuna disposizione sovranazionale contrastante con quella impugnata, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale che esclude l’ammissibilità delle questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. senza la specificazione delle norme interposte violate (ex plurimis, sentenza n. 156 del 2016; ordinanza n. 201 del 2017).

Né l’onere di identificare esattamente la questione può ritenersi assolto dal riferimento al caso EU Pilot sopra menzionato, mancando nel ricorso qualsiasi argomentazione in merito al contenuto delle violazioni asseritamente riscontrate dalla Commissione europea. A ciò si aggiunga che il meccanismo da questa attivato non necessariamente rappresenta un indice univoco della violazione di norme europee, essendo esso finalizzato principalmente, come emerge dalla comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007, “Un’Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario”, allo scambio di informazioni e alla risoluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell’Unione europea nella fase antecedente all’apertura formale della procedura di infrazione ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.

Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità della questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), promossa, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 06/12/2019 - 17:40
Sentenza 249/2019 (ECLI:IT:COST:2019:249)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: LATTANZI - Redattore:  ANTONINI
Udienza Pubblica del 22/10/2019;    Decisione  del 22/10/2019
Deposito del 04/12/2019;   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 2 , c. 1°, della legge della Regione Marche 07/11/2018, n. 44.
Massime:
Atti decisi: ric. 86/2018
 
SENTENZA N. 249

ANNO 2019


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 dicembre 2018-7 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 28 dicembre 2018, iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 27 dicembre 2018 e depositato in cancelleria il 28 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria).

La disposizione impugnata inserisce all’art. 29 (Tesserino di caccia) della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), il comma 5-bis, il quale dispone che «l cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati».

2.– Ad avviso del ricorrente, questa norma violerebbe, in primo luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», dal momento che, secondo l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, la disciplina dettata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) rappresenterebbe quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale, «ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell’esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell’innalzamento del livello di tutela».

Nel caso di specie, tale nucleo minimo sarebbe ravvisabile nella norma posta dall’art. 12, comma 12-bis, della citata legge n. 157 del 1992 – introdotto dall’art. 31 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015-2016), al fine di risolvere le criticità sollevate dalla Commissione europea in occasione della procedura «EU pilot 6955/14/ENVI» –, il quale, prevedendo che la fauna selvatica stanziale e migratoria debba essere annotata sul tesserino venatorio «subito dopo l’abbattimento», avrebbe lo scopo «di fornire un dato reale sul prelievo venatorio».

Secondo l’Avvocatura, la norma impugnata, «intesa nel senso» che i capi di selvaggina possano non essere annotati «subito dopo l’abbattimento», si porrebbe in contrasto con tale disciplina, determinando una riduzione del livello minimo di protezione della fauna.

Per effetto della stessa disposizione «potrebbero, invero, non venire riportati sul tesserino venatorio i capi di selvaggina feriti, non rinvenuti, o quelli per cui, anche se abbattuti, particolari condizioni di tempo, luce e sparo ne impediscano il recupero».

3.– In secondo luogo, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018 recherebbe un vulnus anche all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al sopra menzionato «caso EU pilot 6955/14/ENVI».

La disposizione censurata difatti, «modificando» l’art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992 – norma preordinata a superare le criticità oggetto della menzionata procedura di pre-infrazione – «ripropo[rrebbe] le illegittimità riscontrate dalla Commissione europea», così ledendo l’evocato parametro costituzionale.

4.– Si è costituita la Regione Marche, chiedendo la declaratoria d’inammissibilità e di infondatezza delle questioni promosse.

4.1.– La Regione resistente prende le mosse dalla questione prospettata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., eccependone l’inammissibilità per omessa individuazione del parametro interposto.

Il ricorrente non avrebbe, infatti, indicato le norme europee e i conseguenti vincoli in ipotesi violati; né sarebbe sufficiente la mera evocazione – che peraltro si tradurrebbe in una motivazione per relationem – delle «illegittimità riscontrate dalla Commissione europea», non essendo state in alcun modo precisate le ragioni in forza delle quali è stata aperta l’indicata procedura.

4.2.– Sarebbe, invece, infondata, a parere della Regione Marche, la questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente, infatti, la norma impugnata non escluderebbe che i capi di selvaggina debbano essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo il loro abbattimento, limitandosi piuttosto a precisare che tale annotazione presuppone che l’abbattimento stesso sia «accertato», ovvero costituisca un dato reale ed effettivo, e non semplicemente «presunto».

Così rettamente interpretata, la disposizione censurata non comporterebbe, avuto particolare riguardo al momento in cui deve essere effettuata l’annotazione, una diminuzione dello standard minimo di tutela della fauna stabilito dal legislatore nazionale con l’art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992. Essa, d’altro canto, sarebbe del tutto coerente con il disposto della norma statale appena citata, giacché anche questa impone ai cacciatori l’annotazione della fauna «abbattuta» e non «di quella che, per l’appunto, non risulti tale».

5.– In prossimità dell’udienza, la Regione Marche ha depositato tempestiva memoria.

5.1.– Con riferimento alla questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la resistente segnala che non è stata oggetto di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri la legge della Regione Toscana 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014), il cui art. 8 prevede che «[n]el tesserino è annotata, subito dopo l’abbattimento accertato, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta». Ad avviso della Regione Marche, tale disposizione espliciterebbe ciò che nella norma impugnata con l’odierno ricorso «è rimasto sotteso […], ovvero che l’accertamento dell’abbattimento di un esemplare della fauna selvatica non impedi[rebbe] affatto» di annotare l’evento subito dopo l’abbattimento stesso.

Analogamente, la resistente evidenzia che nemmeno vi è stata impugnativa statale nei confronti di una «previsione identica» a quella oggetto del presente giudizio, contenuta nell’art. 8, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 28 dicembre 2017, n. 37 (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2018), che ha sostituito il comma 7 dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria). Viceversa, la memoria sottolinea che è stata invece impugnata la modifica – apportata dall’art. 15, comma 1, lettera j), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018) – alla disposizione da ultimo richiamata, che ora richiede di compiere l’annotazione «dopo gli abbattimenti e l’avvenuto recupero»: tale locuzione, assente nella disposizione marchigiana, imporrebbe di recuperare il capo abbattuto prima di procedere all’annotazione sul tesserino e ciò giustificherebbe, secondo la resistente, la censura del Presidente del Consiglio.

Anche alla luce delle considerazioni appena esposte, la norma impugnata non si porrebbe dunque in contrasto con l’art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992.

5.2.– Quanto, invece, alla censura riferita all’art. 117, primo comma, Cost., la memoria ne ribadisce la manifesta inammissibilità e in ogni caso la infondatezza, precisando che la norma impugnata risulterebbe in linea con quanto richiesto dalla Commissione europea in ordine alla necessità di prevedere, per tutte le specie senza distinzioni, l’annotazione della fauna dopo l’abbattimento.


Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata inserisce all’art. 29 (Tesserino di caccia) della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), il comma 5-bis, il quale dispone che «l cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati».

2.– Con una prima censura, il ricorrente ritiene violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», in quanto l’art. 12, comma 12-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), prevedendo che «[l]a fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l’abbattimento», integrerebbe uno standard minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale.

La norma regionale impugnata, invece, «intesa nel senso» che i capi non debbano essere necessariamente annotati subito dopo l’abbattimento, derogherebbe al suddetto standard statale riducendo il livello di tutela della fauna. Inoltre, in forza della stessa disposizione regionale potrebbero «non venire riportati sul tesserino venatorio i capi di selvaggina feriti, non rinvenuti, o quelli per cui, anche se abbattuti, particolari condizioni di tempo, luce e sparo ne impediscano il recupero».

3.– La questione non è fondata, nei termini di seguito precisati.

3.1.– Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, laddove stabilisce che ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, esprime «una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 90 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 278 del 2012). Tale documento riveste, infatti, una generale funzione abilitativa e di controllo, la quale si aggiunge all’altra, che gli è parimenti propria, di consentire una verifica sulla selvaggina cacciata (sentenza n. 90 del 2013).

Va peraltro precisato che il citato art. 12, comma 12, prescrive soltanto che il tesserino indichi le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme in cui l’esercizio venatorio può essere praticato (individuate dal comma 5 dello stesso articolo, e tra le quali il cacciatore sceglie quella da esercitare in via esclusiva) e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l’attività venatoria. Le modalità inerenti l’annotazione sul tesserino dei capi di fauna abbattuti sono state, invece, disciplinate dalle Regioni, in via legislativa o regolamentare, e questa Corte, in passato, ha ritenuto che il suddetto art. 12, comma 12, non dettasse alcuna prescrizione specifica in ordine a tali modalità di annotazione, rimesse in linea di massima alla potestà legislativa residuale regionale inerente l’attività venatoria (sentenze n. 227 del 2011 e n. 332 del 2006).

3.2.– La previsione che sul tesserino debbano essere eseguite le annotazioni dei capi di fauna abbattuti è stata introdotta dal legislatore statale solo successivamente, con l’art. 31 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015-2016), che ha aggiunto all’art. 12 della legge n. 157 del 1992 il comma 12-bis.

Come risulta dalla relazione al disegno di legge governativo, tale disposizione è finalizzata alla chiusura di alcune questioni inerenti il caso citato nella rubrica dello stesso art. 31 (Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI), avviato dalla Commissione europea nell’ottobre 2014 con una richiesta di informazioni sull’attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sul relativo impatto, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione.

Nel corso di tale procedura informativa era stato rilevato, in particolare, che le previsioni di numerose Regioni, collocando l’obbligo di annotare i capi di fauna migratoria abbattuti solo al termine della giornata di caccia (o – ma unicamente per le specie di fauna stanziale – subito dopo il singolo abbattimento), rendevano più difficili le operazioni di controllo, riducendo altresì l’affidabilità dei dati raccolti.

3.3.– L’introduzione del comma 12-bis nell’art. 12 della legge n. 157 del 1992 persegue dunque la chiara finalità di dettare una disciplina uniforme dell’annotazione sul tesserino degli abbattimenti di capi di fauna selvatica, sia essa stanziale o migratoria: la prescritta tempestività dell’annotazione stessa rispetto al momento dell’abbattimento (e la connessa sanzionabilità dell’omissione mediante l’illecito amministrativo previsto dall’art. 31, comma 1, lett. i, della legge n. 157 del 1992) è preordinata ad assicurare maggiore efficacia ai controlli sulla selvaggina cacciata e a conseguire dal complesso dei tesserini venatori dati più genuini e affidabili in ordine alla effettiva consistenza della popolazione faunistica.

A tale riguardo, mette conto altresì rilevare che la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, prevede all’art. 2 che «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative», mentre all’art. 7, paragrafo 4, impone agli Stati di accertarsi che «l’attività venatoria […] rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. […] Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia».

Le prescrizioni dettate dall’art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992 sono quindi finalizzate – anche in ottemperanza a tali principi – a garantire l’efficacia dei controlli sugli abbattimenti e, per tale via, la rilevazione di dati attendibili al riguardo, quale necessaria premessa di una consapevole programmazione venatoria e dell’adozione di misure di protezione della selvaggina appropriate in quanto basate sulla conoscenza della consistenza effettiva della popolazione faunistica: in quest’ottica, la portata precettiva della norma statale concorre a definire il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, stabilendo una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 17/12/2019 - 21:58
Approvato nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale dalla Giunta Regionale.
Si pronostica l'approvazione definitiva in Consiglio Regionale entro febbraio.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 21/12/2019 - 13:12
La Corte Costituzionale, come ampiamente previsto a suo tempo, sentenzia l'illegittimità costituzionale della legge regionale con cui le Marche ripristinarono la caccia nei siti Natura 2000.

Chissà perchè non si sono sentiti COMMENTI nè di dirigenti venatori e nè di politici regionali che di solito inneggiano di fronte a qualche parziale successo!

Ora credo che ritornino i ricorsi pendenti al TAR sospesi in attesa della sentenza della Consulta.

E il casino continua!




SENTENZA N. 258

ANNO 2019


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-19 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 12 febbraio 2019, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione l’11 febbraio 2019 e depositato in cancelleria il 12 febbraio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”), in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

1.1.– L’art. 1, comma 1, della legge regionale appena citata sostituisce il comma 2 dell’art. 3 della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), prevedendo che «[n]ei siti di cui al comma l è autorizzato l’esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)». Il successivo art. 2, comma 1, invece, dispone che «[a]lla l.r. 44/2018 è aggiunto l’Allegato A di cui a questa legge».

L’art. 3, comma 1, della suddetta legge reg. Marche n. 44 del 2018 – cui si riferisce la prima delle disposizioni impugnate – prevede che « piani faunistico-venatori di cui all’articolo 3 della l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all’approvazione del piano faunistico regionale di cui all’articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS))».

2.– Ad avviso del ricorrente, le disposizioni censurate, riconducibili alla categoria delle norme provvedimento, violerebbero anzitutto l’art. 111 Cost., dal momento che mediante la loro approvazione il legislatore marchigiano avrebbe interferito con l’esercizio della funzione giurisdizionale.

La difesa dello Stato illustra tale censura ricostruendo gli eventi processuali di un articolato contenzioso amministrativo in corso, già pendente al momento dell’approvazione delle norme impugnate. Più precisamente, riferisce che dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche due associazioni ambientaliste hanno proposto ricorso per l’annullamento, tra l’altro, della deliberazione della Giunta della Regione Marche 30 luglio 2018, n. 1068, avente ad oggetto «L.r. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018/2019», e che il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, con ordinanza 22 ottobre 2018, n. 5165, ha sospeso in sede cautelare l’efficacia del calendario approvato con la citata delibera, con riferimento all’esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e al prelievo di determinate specie di volatili in alcuni giorni del febbraio 2019.

La Regione Marche avrebbe quindi «provveduto a ripristinare l’esercizio della caccia nelle aree suddette» con l’art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018 e con l’approvazione della deliberazione della Giunta della Regione Marche 8 novembre 2018, n. 1468, avente ad oggetto «Attuazione art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 44/2018)».

Tuttavia, anche tale deliberazione è stata gravata dinanzi al TAR Marche che, con ordinanza 7 dicembre 2018, n. 265, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione limitatamente all’esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e quanto al prelievo delle medesime specie interessate dalla precedente ordinanza del Consiglio di Stato.

Attraverso la successiva approvazione delle norme impugnate, quindi, la Regione Marche avrebbe nuovamente ripristinato la caccia in tali aree, sicché, ad avviso del ricorrente, sarebbe evidente la denunciata interferenza con la funzione giurisdizionale esercitata «attraverso i pronunciamenti cautelari dianzi citati» e, di conseguenza, il travalicamento di poteri da parte del legislatore regionale. Al riguardo, il ricorso richiama la sentenza n. 267 del 2007, con la quale la Corte ha affermato che le leggi-provvedimento «sono ammissibili entro limiti specifici, qual è quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso».

2.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le norme censurate lederebbero anche l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».

L’Avvocatura generale osserva preliminarmente che, secondo l’orientamento di questa Corte, la fauna selvatica rappresenterebbe «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», con la conseguenza che le norme statali che la disciplinano costituirebbero regole minime uniformi di salvaguardia, non derogabili dal legislatore regionale nemmeno nell’esercizio della propria competenza residuale in materia di caccia.

In particolare, la difesa dello Stato richiama il disposto dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), laddove prevede, al comma 2, che le Regioni possano modificare i periodi nei quali è consentita la caccia indicati nel precedente comma 1 «attraverso un procedimento che contempla l’acquisizione del parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica» – oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – e, al comma 4, che il calendario venatorio sia approvato con regolamento.

Quindi, sulla scorta delle medesime argomentazioni espresse da questa Corte nella sentenza n. 20 del 2012, ritiene che dalle indicate disposizioni statali si evinca il principio secondo cui il procedimento di adozione del calendario venatorio debba necessariamente concludersi con un provvedimento amministrativo.

Di qui il dedotto vulnus all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che con le disposizioni censurate il legislatore regionale avrebbe adottato il calendario venatorio con legge-provvedimento, così riducendo lo standard minimo di tutela della fauna selvatica stabilito, oltre che dalla legislazione nazionale, anche dalle «direttive comunitarie in materia (art. 6, comma 3, Direttiva 92/43/CEE - c.d. “Direttiva habitat” e Direttiva n. 79/409/CEE - c.d. “Direttiva Uccelli”)».

La lesione della competenza legislativa statale sarebbe, peraltro, ancor più evidente in quanto dalle norme censurate deriverebbe che il contenuto del calendario venatorio con esse adottato non sarebbe «limitato allo specifico anno di riferimento, […], ma divent[erebbe] replicabile di anno in anno».

3.– Si è costituita la Regione Marche, chiedendo la declaratoria d’inammissibilità o, comunque, di non fondatezza delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1.– Sarebbe, in particolare, inammissibile la questione promossa in riferimento all’art. 111 Cost.

Il ricorrente non avrebbe difatti specificamente individuato quale dei principi espressi dall’evocato parametro costituzionale e funzionali alla realizzazione del giusto processo sarebbe stato leso e non avrebbe, conseguentemente, fornito una motivazione sufficiente del dedotto vulnus.

3.2.– Ad avviso della Regione resistente, inoltre, il parametro costituzionale in questione, per un verso, sarebbe inconferente «rispetto al caso di specie». Per altro verso, non sarebbe stato compromesso, dal momento che «non v’è traccia di alcuna irragionevolezza nella disciplina legislativa» impugnata. La Regione Marche osserva, in proposito, che il calendario venatorio è stato adottato con la delib. Giunta reg. Marche n. 1068 del 2018 e quindi «richiamato», dopo la sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato, dalla successiva delib. Giunta reg. Marche n. 1468 del 2018, di cui è stata del pari sospesa l’efficacia in sede giurisdizionale. Diversamente da quanto dedotto nel ricorso statale, la legge reg. Marche n. 44 del 2018 non avrebbe ripristinato il calendario venatorio: la legge reg. Marche n. 46 del 2018 rappresenterebbe, pertanto, il «primo atto legislativo» che richiama il suddetto calendario, il quale era stato solo sospeso in via cautelare e non annullato; al contrario, nella fattispecie concreta esaminata da questa Corte nella sentenza n. 267 del 2007, citata dal ricorrente a fondamento della censura, la potestà legislativa era stata esercitata in contrasto con pronunce giurisdizionali divenute definitive.

Infine, la difesa regionale rileva che, essendo i due provvedimenti giurisdizionali cautelari «del tutto carenti in punto di motivazione sul fumus boni iuris», non poteva essere «agilmente formulata una prognosi di accoglimento dei ricorsi promossi innanzi ai giudici amministrativi».

3.3.– Secondo la Regione Marche, risulterebbe del pari infondata la questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., essendo stato rispettato, nel caso di specie, il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, secondo cui il calendario venatorio deve necessariamente assumere la forma dell’atto amministrativo.

Il suddetto calendario, infatti, è stato approvato con la delib. Giunta reg. Marche n. 1068 del 2018, assunta all’esito del procedimento amministrativo previsto dalla legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), nel corso del quale è stato acquisito il parere dell’ISPRA in conformità al disposto dell’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992: le norme censurate, pertanto, si sarebbero limitate a «richiamare il rispetto di tale calendario».

Sarebbe, d’altro canto, priva di fondamento la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo cui «il contenuto» del calendario venatorio, in forza delle disposizioni impugnate, non sarebbe «limitato allo specifico anno di riferimento, […], ma divent[erebbe] replicabile di anno in anno».

Il comma 2 dell’art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018, come introdotto dall’impugnato art. 1 della legge reg. Marche n. 46 del 2018, andrebbe infatti letto alla luce del comma 1 dello stesso art. 3, a mente del quale i piani faunistico-venatori provinciali continuano ad applicarsi fino all’approvazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000, qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 sui piani medesimi o sui singoli interventi, ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione, ZSC, e Zone di Protezione Speciale, ZPS).

Di conseguenza, poiché l’applicazione nei siti della Rete Natura 2000 dei piani faunistico-venatori provinciali è stata disposta solo sino al 31 dicembre 2019, anche il calendario venatorio oggetto del successivo comma 2 non potrebbe produrre effetti oltre questa data.

4.– In prossimità dell’udienza la Regione Marche ha depositato una tempestiva memoria, con la quale sono stati ribaditi gli argomenti già illustrati nell’atto di costituzione.


Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 21/12/2019 - 13:14
seconda parte della sentenza


Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”), in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La prima delle due disposizioni impugnate sostituisce il comma 2 dell’art. 3 della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), prevedendo che «[n]ei siti di cui al comma l è autorizzato l’esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)». I siti ai quali la norma fa riferimento sono quelli della rete «Natura 2000», costituita in forza della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, oggi sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

L’altra disposizione impugnata dispone che «[a]lla l.r. 44/2018 è aggiunto l’Allegato A di cui a questa legge».

2.– La Regione Marche ha eccepito l’inammissibilità della questione promossa in riferimento all’art. 111 Cost., poiché il ricorrente non avrebbe specificamente individuato quale dei principi espressi dall’evocato parametro costituzionale e funzionali alla realizzazione del giusto processo sarebbe stato leso e non avrebbe, conseguentemente, fornito una motivazione sufficiente del dedotto vulnus.

2.1.– L’eccezione è infondata.

Se è vero che il ricorso non indica in maniera esplicita, tra quelli espressi dalla disposizione costituzionale evocata, il principio asseritamente leso, ciò non giustifica, tuttavia, una pronuncia in limine di inammissibilità.

Infatti, l’atto introduttivo motiva la censura con la descrizione degli eventi processuali del contenzioso pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale per le Marche e sottolinea altresì la prossimità temporale tra i provvedimenti giurisdizionali cautelari emessi e l’intervento del legislatore regionale che, interferendo con l’esercizio della funzione giurisdizionale, avrebbe «provveduto a ripristinare» l’esercizio della caccia nelle aree oggetto delle deliberazioni regionali impugnate. Pertanto, anche in considerazione dell’esplicito richiamo alla qualità di parte rivestita dalla Regione nel giudizio amministrativo, deve ritenersi che – implicitamente ma chiaramente – la interferenza denunciata dal ricorrente riguardi la violazione del principio della parità delle armi di cui al secondo comma dell’art. 111 Cost.: «[o]gni processo si svolge […] in condizioni di parità».

In conclusione, malgrado la carenza evidenziata dalla Regione, il ricorso rende comunque «ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale» (ex plurimis, sentenza n. 228 del 2016).

3.– Questa Corte, tuttavia, per economia di giudizio e facendo ricorso al potere di decidere l’ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre, ritiene di esaminare anzitutto la questione promossa con riferimento alla violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico rispetto a quella riferita a un parametro non compreso nel Titolo V della Parte II della Costituzione (ex plurimis, sentenza n. 148 del 2018).

4.– La questione è fondata.

4.1.– Al riguardo, va in primo luogo evidenziata la stretta interdipendenza che lega le due disposizioni impugnate.

Infatti, l’art. 1, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018, nel sostituire il comma 2 dell’art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018, autorizza l’esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 «secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)», mentre l’art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018 dispone che «[a]lla l.r. 44/2018 è aggiunto l’Allegato A di cui a questa legge». Quest’ultimo è intitolato «[c]alendario venatorio regionale 2018-2019» e, da un lato, indica le date di inizio e di termine della stagione venatoria (rispettivamente, 1° settembre 2018 e 10 febbraio 2019), nonché le specie cacciabili; dall’altro, contiene anche il regolamento di caccia, comprensivo delle specifiche prescrizioni valevoli nelle zone di protezione speciale e nei siti d’importanza comunitaria, che, insieme, costituiscono la rete Natura 2000.

Inoltre, confrontando l’allegato di cui alla legge reg. Marche n. 46 del 2018 con il calendario allegato alla deliberazione della Giunta della Regione Marche 30 luglio 2018, n. 1068, avente ad oggetto «L.r. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018/2019», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 10 agosto 2018, n. 71, è possibile riscontrarne la pressoché integrale coincidenza (con la sola eccezione dell’aggiunta, nel calendario introdotto per via legislativa, di un ultimo paragrafo relativo al «Carniere stagionale per le specie beccaccia, beccaccino e mestolone»).

4.2.– Ciò premesso, autorizzando l’esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 «secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)», l’impugnato art. 1 della legge reg. Marche n. 46 del 2018 richiama senza dubbio il contenuto tipico di tale atto che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), deve individuare le specie cacciabili e i periodi di caccia, le giornate di caccia, il carniere massimo giornaliero e l’eventuale carniere stagionale, l’ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia e i periodi e le modalità per l’addestramento dei cani da caccia. In considerazione dell’ambito territoriale di applicazione, lo stesso art. 1 richiama anche le specifiche prescrizioni valevoli per l’esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000.

Si tratta, come visto, di contenuti tutti presenti nel calendario venatorio cui si riferisce l’impugnato art. 1 della stessa legge regionale e che l’art. 2 di questa aggiunge come specifico allegato alla legge reg. Marche n. 44 del 2018.

È pertanto palese che le norme impugnate hanno fatto propria la disciplina dell’attività venatoria già in precedenza posta dal calendario approvato con provvedimento amministrativo, così attraendo quest’ultimo nella sfera legislativa e attribuendogli gli effetti tipici degli atti normativi.

In tal modo, le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), «nella parte in cui prevede che sia approvato dalla Regione “il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria”, intende con ciò prescriverne la forma di atto amministrativo» (sentenza n. 20 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 193 e n. 90 del 2013). La suddetta norma, infatti, «esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (sentenza n. 193 del 2013).

4.3.– Non coglie nel segno l’argomento, speso dalla Regione resistente, secondo cui la riserva di amministrazione nel caso di specie non sarebbe stata violata in quanto il calendario venatorio è stato approvato con la citata delib. Giunta reg. Marche n. 1068 del 2018, all’esito del procedimento disciplinato a tal fine dalla legge reg. Marche n. 7 del 1995 e previa acquisizione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sicché la legge impugnata si sarebbe «limitata semplicemente a richiamare il rispetto di tale calendario».

Tale circostanza, infatti, non soddisfa tutte le altre specifiche esigenze (oltre a quella di un procedimento all’interno del quale sia acquisto il parere dell’ISPRA) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rimangono sottese alla implicita riserva di amministrazione stabilita dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992.

Questa norma garantisce un’istruttoria approfondita e trasparente anche ai fini del controllo giurisdizionale e non tollera, quindi, che il calendario venatorio venga irrigidito nella forma legislativa a scapito dell’esigenza di raffrontabilità sottesa al principio di generalità e astrattezza della legge: il legislatore statale può, infatti, preferire lo strumento del ricorso giurisdizionale innanzi al giudice comune, anche in considerazione «sia dei tempi con cui il giudice può assicurare una pronta risposta di giustizia, sia della latitudine dei poteri cautelari di cui esso dispone» (sentenza n. 20 del 2012).

Inoltre, la successiva cristallizzazione del contenuto del provvedimento nella forma della legge impedisce anche di assicurare il più marcato regime di flessibilità proprio della natura amministrativa dell’atto, altresì «idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il calendario venatorio è stato approvato» (sentenza n. 20 del 2012).

La successiva legificazione del calendario venatorio, seppure in origine adottato con provvedimento amministrativo, in ogni caso riduce in peius lo standard minimo di tutela della fauna selvatica stabilito dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

4.4.– È assorbito l’ulteriore profilo di censura relativo alla ritenuta replicabilità di anno in anno del contenuto del calendario venatorio adottato con le norme impugnate.

5.– Resta altresì assorbita l’ulteriore questione di legittimità costituzionale riferita all’art. 111 Cost.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 09/01/2020 - 10:05
Regione Marche Regolamento n. 42/96
Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, dei cani da caccia e della detenzione e l'uso dei richiami vivi, in attuazione degli art. 23 e 32 della   L.R. 7/95.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 24/01/2020 - 08:39
Altro passo in avanti per il piano faunistico venatorio, è stato approvato dalla commissione consiliare.

Dicono che forse ce la faranno per fine febbraio.

La burocrazia ed una politica incapace di modernizzare le normative sta uccidendo questo Paese!
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 12/02/2020 - 14:54
Allenamento cani febbraio/marzo 2020
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 18/02/2020 - 21:41
Approvato dal Consiglio Regionale il piano faunistico regionale a larga maggioranza.
Contrari i consiglieri di verdi, art1 e 5 stelle.
Il cons. dei verdi adombra una possibile impugnazione governativa.
Personalmente non mi sembra ci siano le basi per un ricorso alla Consulta.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 20/02/2020 - 19:27
PIANO FAUNISTICO VENATORIO

TESTO

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am76_10.pdf
Titolo: Re:Marche
Inserito da: Vasco - 20/02/2020 - 23:44
Toppe padelle giamp. ::) ::) ::)

l'analisi degli abbattimenti (2017 - 2018) registrati nella Regione Marche sembra, forse, sottostimata, anche se i dati nei tesserini sono questi. Sbaglio? Comunque è un bel carniere non ti pare....

(2017 - 2018) totale capi abbattuti 143.650 
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 23/02/2020 - 09:54
Sinceramente non ho ancora studiato il nuovo piano.
Mi riprometto di farlo appena avrò tempo libero sufficiente per analizzare un documento così corposo.

Per ora si sentono solo venti di guerra degli animalisti che preannunciano ricorsi.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 27/02/2020 - 21:23
Marche, Marche, dove sei finita?
Non è materia di questo Forum ma è la nostra vita! Per questo oso.

E' notizia di poco fa che il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva inoltrata dal Governo sul decreto di blocco delle Scuole ed ecc. emesso dal governatore delle Marche Ceriscioli.

Personalmente non posso non ritenere che un simile ingiustificato atto sia stato intrapreso probabilmente per esigenze di candidatura prima e di voti poi.

Se così fosse, vergogna!
Quando l'Italia chiama si risponde indipendentemente dalle nostre convenienze!

Esimio Ceriscioli, non avrai mai il mio voto.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 01/09/2021 - 14:51
Quando numericamente una specie animale selvatica mostra evidenti segni di preoccupante declino, i Cacciatori stessi, le Associazioni Venatorie stesse. dovrebbero richiedere la sospensione della caccia a quella specie.

Invece, essendo il mondo venatorio italiano controllato e guidato da irresponsabili sparatori e distruttori e cacciatori di tessere e produttori di armi e commercianti di varie, ci si arroga ed intestardisce nel voler comunque SPARARE, magari anche inventandosi ridicoli rapporti sulla specie.

Bene, benissimo il Tar Marche ha fatto a sospendere cautelativamente la caccia a questa specie in attesa del giudizio di merito.

La caccia alla tortora africana, date le sue pessime condizioni di specie, avrebbe già dovuto essere sospesa da qualche anno in tutta Italia.
Inutile ricercare scusanti stante le stragi all'estero.
Noi dobbiamo pensare al nostro Paese ed alle nostre ricchezze faunistiche, se all'estero riescono a fare stragi, e guarda caso quasi sempre eseguite dai nostrani sparatori, significa che ne hanno ancora, ma fra non molto crollerà anche là.

E non credo che la cosa finirà qui, è probabile che in sede di giudizio di merito venga rilevato, così come esposto nel ricorso degli animalisti, un superamento dell'arco temporale massimo per il colombaccio con conseguente chiusura al 13 di gennaio, così come già verificatosi in Toscana a seguito giudizi Consiglio di Stato e TAR Toscana.

La Caccia senza corretta gestione non ha futuro.
Titolo: Re:Marche
Inserito da: giamp50 - 01/09/2021 - 16:04
Pubblicato il 31/08/2021
N. 00267/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00415/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2021, proposto da
Wwf Italia Onlus, L.I.P.U. Odv, E.N.P.A., L.A.C. Odv, Lav Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;
contro

Regione Marche non costituito in giudizio;
nei confronti

Ambito Territoriale Caccia An2 non costituito in giudizio;
e con l'intervento di

ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della Deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30/7/2021 avente ad oggetto "L.R. n.7/95 art. 30- Calendario Venatorio Regionale 2021/2022" (DOC.6)- pubblicato nel BUR MARCHE ANNO LII - n. 63 del 12/8/2021, p. 6343 ss. nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in particolare l'Allegato A)- “Calendario Venatorio Regionale Marche 2021- 2022” (DOC. 6-A);

-della Deliberazione della Giunta Regionale n. 929 del 26/7/2021 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2021/2022” (DOC.7) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché gli allegati A), B), C) nonché di tutti i pareri degli organi competenti;

-della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 827 del 28 giugno 2021 avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris), del Piccione di città (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per la Stagione Venatoria 2021-2022”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque ad essa connesso (DOC. 8), pubblicata nel BUR Marche n. 51 del 1 luglio 2021 p. 5102 ss., in particolare ALLEGATO 1)- “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all'Art. 19 bis Legge n. 157/1992; SPECIE: Storno (Sturnus vulgaris) (DOC.9); ALLEGATO 4): “RELAZIONE TECNICA Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris) per la Stagione Venatoria 2021-2022” (DOC.10); ALLEGATO 6: “Parere tecnico a supporto dell'istruttoria per la DGR Marche sul prelievo in deroga (sensu Direttiva 2009/147/CE) dello Storno (Sturnus vulgaris), del Piccione (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per la stagione venatoria 2021-2022” (DOC.11).

-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;

nonché, per quanto occorrer possa:

-della delibera Consiglio Regionale Marche n.5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";

-del D.A. n.108 del 18/2/2020 “Piano Faunistico Venatorio Regionale” per le parti già oggetto di impugnazione avanti l'intestato TAR e, allo stato, in attesa di decisione nel merito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con la quale si chiede “la sospensione cautelare fino alla data della prima udienza utile alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare, quantomeno per le specie interessate dalla

preapertura e per le specie per cui il rischio è più grave ed imminente (Tortora, Pavoncella, Combattente, Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Quaglia).”;

Richiamato il proprio decreto n. 266/21 del 28 agosto 2021, con il quale è stata richiesta alla Regione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione da trasmettersi alla Segreteria del TAR entro le ore 10 del giorno 31 agosto 2021;

Visto l’adempimento all’incombente istruttorio depositato dalla Regione il giorno 31 agosto 2021;

Letta la memoria depositata in data 30 agosto dall’interveniente Federazione Italiana della Caccia;

Rilevato che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;

Considerato che le ricorrenti associazioni deducono – relativamente a Pavoncella, Combattente, Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Quaglia - censure di legittimità in buona parte sovrapponibili a quelle che sono già state esaminate e disattese dal Tribunale con la recente sentenza n. 451 del 29 maggio 2021, che non risulta appellata; sicché non sussistono i presupposti per concedere la tutela cautelare urgente;

Ritenuto che è invece nuova la questione relativa alla contestazione circa la ricomprensione in preapertura della caccia alla tortora selvatica, la quale dovrà essere affrontata in sede collegiale, sicché - preso atto dell’indirizzo dal Consiglio di Stato secondo cui l’irreparabilità del danno sussiste quando “anche uno solo degli esemplari di specie ritenute non cacciabili fosse invece abbattuto, stante la evidente irreparabilità della uccisione di ogni essere vivente;” (Cons. St. Sez. 3° decr. 24 9.2020 n. 5650) – va disposta la sospensione cautelare, posto che l’impugnato calendario venatorio ne prevede la caccia in preapertura a partire dal 1 settembre;

Considerato che - in relazione alla necessità di pervenire in tempi ravvicinati e comunque compatibili con la tempistica del calendario venatorio – appare opportuno fissare in via anticipata, per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensiva, la camera di consiglio del 15 settembre 2021;

con abbreviazione del termine dei venti giorni dal perfezionamento della notifica di cui all’art. 55 c. 5 c.p.a.;


P.Q.M.

Accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui motivazione, l’istanza cautelare monocratica, inibendo sino al 15 settembre la caccia della tortora in pre-apertura prevista dal calendario venatorio 2021-22 delle Marche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 31 agosto 2021.






    Il Presidente
    Sergio Conti





IL SEGRETARIO