Legge antiterrorismo: ulteriori restrizioni e obblighi per i possessori di armi.

arma
Leggiamo dal Secolo XIX “Lotta al terrorismo e missioni internazionali”.
Il decreto 7/2015 diventato legge il 15 aprile scorso, all’indomani e
sulla spinta emotiva della sparatoria nel Tribunale di Milano, rischia
di complicare ulteriormente al vita a quel milione e centomila italiani
che possiedono un porto d’armi. E di “intasare” gli uffici amministrativi di commissariati di polizia e carabinieri.Dopo il decreto legislativo entrato in vigore il 5 novembre 2013, che prevede che entro il 4 maggio prossimo i detentori di armi dovranno presentare un certificato medico che attesti che non sono affetti da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere, ecco i nuovi limiti che con la lotta al terrorismo sembrano aver poco a che fare.
La denuncia dei caricatori La cosiddetta legge “antiterrorismo” prevede alcune modifiche al testo unico di pubblica sicurezza (Tulps). Fra queste la denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza anche dei caricatori delle armi lunghe che possono contenere più di cinque colpi, e di quelli per armi corte da più di 15, ovvero dei caricatori ad alta capacità. Chi ne possiede dovrà integrare la sua denuncia armi entro il 4 novembre 2015. Non farlo potrebbe costare caro. La mancata denuncia, infatti, viene sanzionata penalmente perché la norma va a modificare un articolo del codice penale (il 697 primo comma) equiparando la violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori con la detenzione abusiva di armi. In sostanza l’illecito è punito a titolo di contravvenzione con l’arresto fino a 12 mesi o con l’ammenda fino a 371 euro. Libertà di acquisto Resta inalterata la possibilità di acquistare caricatori ad alta capacità non solo in tutta Europa ma anche nel resto del mondo perché nessuno ha introdotto un divieto d’acquisto, ma solo un obbligo di denuncia. E non è chiaro se la denuncia di un nuovo acquisto dovrà essere presentata entro i termini ora previsti per le armi (72 ore dall’acquisto). E su questo punto sembra esserci un’incongruenza della legge: i caricatori possono essere acquistati anche da minorenni (ad esempio da appassionati di militaria) che non hanno porto d’armi e armi denunciate. Nessuno, al momento, ha chiarito questo punto. Armi lunghe La legge antiterrorismo va a modificare anche la normativa sul prelievo venatorio (157/1992). E si tratta di un altro limite nel possesso delle armi lunghe. In sostanza dai mezzi idonei ad esercitare la caccia vengono escluse le armi da fuoco che appartengono alla categoria europea B7 (“Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica”). Questo ha una doppia conseguenza: da un lato queste armi non potranno più essere utilizzate per la caccia, dall’altro andranno a ricadere sotto la qualifica “armi comuni” per le quali è previsto il limite di tre per la detenzione senza licenza di collezione. La legge non andrà ad influire sulle situazioni preesistenti la sua entrata in vigore ma specifica che «in caso di cessione a qualunque titolo delle armi di categoria B7, si applicano i limiti detentivi previsti dalla legge 110/1975». Detenzione di esplosivi La legge antiterrorismo si propone anche di rafforzare l’identificazione e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile. In sostanza istituisce una specie di individuazione univoca – dal produttore al consumatore – per “la raccolta dati per gli esplosivi per uso civile”. Ed è certo che anche i vari tipi di polvere da sparo utilizzati per la carica artigianale delle munizioni civili farà parte di questa “filiera”. Certificato medico Non c’entra con la legge antiterrorismo ma va ricordato. Entro il 4 maggio prossimo i detentori di armi dovranno presentare certificato medico. La legge dà comunque una scappatoia a chi non provvederà per tempo: la persona che riceve una diffida da parte dell’ufficio di Ps avrà un mese di tempo per presentare il certificato ed evitare le sanzioni. Per chi ha voglia di approfondire l’argomento una interessante analisi di Edoardo Mori sul sito Enciclopedia delle armi.

http://www.earmi.it/diritto/leggi/terrorismo1.html