LA REGIONE TOSCANA ACCOGLIE IL RICORSO DELLA FEDERCACCIA SULL’ ANNOTAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI SUL TESSERINO

Un importante precedente per la certezza del diritto

La Regione Toscana ha accolto il ricorso presentato da un socio Federcaccia, assistito dalla struttura tecnico – legislativa regionale e provinciale dell’Associazione stessa, contro un verbale elevato dalle guardie appartenenti al coordinamento GAV di Siena inerente la presunta mancata annotazione dei capi di selvaggina migratoria subito dopo l’abbattimento. Nel verbale si contestava al cacciatore di non aver provveduto all’annotazione della selvaggina migratoria precedentemente abbattuta, ma non ancora accertata. In particolare gli agenti omettevano i riferimenti alla normativa Regionale ed in particolare l’art. 28 comma 9 bis della L.R. 3/94, ma richiamando bensì l’applicazione dell’art. 12 bis della legge nazionale 157/92, dove si prevede che la fauna selvatica debba essere annotata subito dopo l’abbattimento. La regione Toscana nell’archiviare il verbale ha rigettato tal impostazione in quanto art.28 comma 9 bis della Legge 3/94 specifica che nel tesserino è annotata subito dopo l’abbattimento accertato la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta.Comma inserito dalla legge regionale 28 luglio 2017 n° 37; Tale comma si era reso necessario per dare chiarimento ad una norma di difficile interpretazione soggettiva, soprattutto in particolari tipologie di caccia come quella da appostamento fisso”Inoltre, la Regione ribadisce che nella legge 3/94 è stata inserita la parola accertato dopo l’abbattimento per consentire l’annotazione certa delle specie abbattute. Certezza che non è possibile fino a ché non si è raccolto il capo abbattuto ed esaminato da vicino per individuarlo senza dubbio essendovi infatti specie con differenze minime non riconoscibili a distanza”. Considerato inoltre che nel caso di caccia da appostamento è necessario prima dell’annotazione raccogliere i capi abbattuti, esaminarli ed accertare la specie per poi annotarla con certezza;….omissis “senza un esame ravvicinato si rischierebbe di annotare specie diverse, falsando i dati della fauna prelevata con pregiudizio dell’interesse pubblico che invece la norma tutela”. Infine “l’annotazione subito dopo ogni sparo andato a segno renderebbe di fatto impossibile la caccia che invece è ammessa dalla legge stessa e che quindi l’interpretazione in questo senso sarebbe contro la stessa L.R.T. 3/94”. Oltre a queste considerazioni di fondo viene anche fatto riferimento alla recente mozione n° 1101 del 09.01.2018 con la quale la Giunta Regionale viene impegnata a mettere in atto, nel rispetto delle proprie competenze, le opportune iniziative finalizzate alla corretta applicazione della norma nei confronti dei soggetti preposti, al fine di giungere ad una conforme applicazione della stessa e per il caso in questione, affinché l’annotazione debba essere eseguita dal cacciatore soltanto successivamente all’ accertamento del capo abbattuto.
Per tali ragioni il verbale in oggetto è stato archiviato. A questo punto la Federcaccia Toscana e la Confederazione Cacciatori Toscani chiedono alla Regione di vigilare affinché venga garantita una applicazione conforme alle valutazioni espresse dall’ Ente da parte di tutti agenti di vigilanza sul territorio, per ristabilire la certezza del diritto per i cacciatori.
Un plauso particolare va al lavoro svolto dagli uffici del “Coordinamento Attività di controllo e sanzionamento amministrativo della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale” riconoscendone l’alta competenza in merito.

https://www.confederazionecacciatoritoscani.it/

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