FORUM Club Italiano del Colombaccio

Denis

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Risposta #28 il: 08/02/2018 - 09:02
La cosa no è poi così difficile da farsi. Ognuno si reca in ASL di competenza e dice che deve dichiarare che detiene tot numero di piccioni per uso famigliare o anche per uso richiamo da caccia. Non costa nulla. Viene fatta una registrazione e viene consegnato vistata la denuncia ed attribuito un numero personale. Tutto qui.

Pelo 52

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Risposta #27 il: 08/02/2018 - 07:14
La denuncia è necessaria se hai piccioni che covano. Diversamente sono considerati al pari dei tordi. Ha mai denunciato nessuno la detenzione  di tordi in voliera se non allevatore?

BADGER

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Risposta #26 il: 07/02/2018 - 18:08
Ma l'obbligo della denuncia resta. Non può essere che la Regione, La Provincia o ex Provincia o il Comune possano autorizzare la mancata denuncia. Non funziona così, nel nostro ordinamento la legge nazionale è sovrana, vedi 157, poi gli altri organismi legiferanti possono integrare ma mai sovvertire l'addendum principale. Tanto è vero che anche in Umbria e nelle Marche esiste lo stesso obbligo e se andiamo ad indagare esiste in tutte le Regioni.

Pelo 52

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Risposta #25 il: 07/02/2018 - 07:28
Ah, dimenticavo. Tutto nella rubrica dedicata altrimenti si crea gran confusione considerato che esiste una legge nazionale che incarica la regione che s sia volta passa la palla alla provincia per finire al comune. In pratica caro maxbadger, Arezzo  è diverso da Livorno che a sua volta non è uguale a Pesaro.

Pelo 52

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Risposta #24 il: 07/02/2018 - 07:21
Vero Denis .
Purtroppo, o per fortuna dal mio punto di vista , nn so se hai fatto caso che da quando il sito è ripassato nelle mani del secondo padre sono spariti tutti i profeti in patria.
Credo dipenda da profonda gelosia diversamente nn si spiega. Sarà argomento di discussione della prossima riunione del 17 febbraio che dovrebbe vedere l'approvazione del nuovo statuto. Quello on line è un non statuto .
Quindi hai voglia di chiamare in causa , come scrivi te, Terfiro e Silvestro .
Desaparecidos sono.
Vedrei bene il piersimoni che come ricercatore di leggi se la cava benino

Denis

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Risposta #23 il: 06/02/2018 - 22:58
Scusa Vasco.
Non pensi forse che l'argomento possa essere trattato su leggi e regolamenti che nel nostro sito è su "altri argomenti ".
E se l'incaricato dorme, sveglialo .

Giusto Pelo52. Come ho già scritto io ossia basta che la rubrica di Terfiro e Silvestro venga appunto implementata con le varie normative regionali in merito a detenzione piccioni e colombacci

BADGER

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Risposta #22 il: 06/02/2018 - 20:20
Ciao Giamp infatti quando dovevo per lavoro “sguazzare” usavo un prodotto on Line che attualizzava leggi e regolamenti ma ovviamente il cittadino non ha questi strumenti ciao

giamp50

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Risposta #21 il: 06/02/2018 - 20:15
Sai meglio di me Badger che a nuotare nel guazzabuglio delle normative italiane si rischia sempre di affogare.

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336

"Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1999


Questo Dlgs comprendeva 34 articoli più allegati, però poi è stato abrogato da:

Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158

"Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006


con:

Art. 35.
Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, e la legge 3 febbraio 1961, n. 4, sono abrogati.


In effetti nel modulo in questione hanno aggiornato il DLg nell'intestazione ma hanno lasciato il vecchio (abrogato) nel corpo del modulo.
Ciao.

Pelo 52

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Risposta #20 il: 06/02/2018 - 19:08
Scusa Vasco.
Non pensi forse che l'argomento possa essere trattato su leggi e regolamenti che nel nostro sito è su "altri argomenti ".
E se l'incaricato dorme, sveglialo .

BADGER

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Risposta #19 il: 06/02/2018 - 18:10
Giamp la ASL o q ha toppato i riferimenti di legge, il Decreto 158/06 non ha neanche 14 articoli. Invece l'art. 14 comma 1 della legge del 99 è quello che prescrive  la denuncia. SE avessimo toppato noi ci avrebbero sicuramente aspramente redarguito. Siamo come al solito in un paese (con la p minuscola) meraviglioso! Ciao

Vasco

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Risposta #18 il: 06/02/2018 - 15:25
L'ASL Umbria chiede anche la posizione GPS della voliera.

giamp50

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Risposta #17 il: 06/02/2018 - 13:05
Modulo vigente nell'Asur Marche.

BADGER

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Risposta #16 il: 06/02/2018 - 08:29
Ciao ti posso dire che all’atto di un controllo della asl richiesto “gentilmente” da chi non voleva che avessi colà la mia voliera mi fu semplicemente chiesta la copia della denuncia. Come ho già detto si tratta di avere contezza della presenza di animali in caso di eventi epidemiologici sul territorio di riferimento, poi che la legge è lacunosa è di tutta evidenza. Io credo comunque che a leggersela tutta troveremmo qualche distinguo per le aziende vere e proprie. Ciao

Lore

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Risposta #15 il: 05/02/2018 - 18:35
Ritornando al tema evidenziato da Badger e cioè dell'obbligo di denunciare alla ASL di competenza il proprio "allevamento" è stato introdotto dalla L. 336/1999.
Questa Legge è stata approvata per l' “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”. Naturalmente in Italia si tende a fare di ogni erba un fascio e nell'articolo 1, comma 2, viene fornita la definizione di Azienda che viene ad individuare in maniera estensiva "qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente".
Tra l'altro questa Legge obbliga il titolare a tenere aggiornati due registri, naturalmente vidimati dalla ASL, nei quali devono essere annotati tutti i farmaci somministrati agli animali.
Io non sono un avvocato, però ho molti dubbi che queste norme debbano essere applicate anche a coloro che detengono animali non per scopi alimentari e per la produzione di carne.
Forse l'avv. Paci potrebbe darci qualche chiarimento in proposito.
Se qualcuno vuole approfondire la problematica , inserisco il link ove è possibile trovare la circolare dell'ex Ministro della Sanità Veronesi sull'argomento: http://www.apicolturaonline.it/circ1400.pdf
Un saluto Lorenzo

giamp50

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Risposta #14 il: 03/02/2018 - 22:21
La legge 157/92 sanciva definitivamente l'obbligo di gestione faunistica legando direttamente ed esclusivamente il cacciatore al territorio, rimarcando il concetto che la ricchezza faunistica ed il suo mantenimento ed arricchimento fosse diritto dovere della comunità territoriale.

Poi naturalmente, da bravi cittadini di una italietta giustamente ritenuta tale all'estero, abbiamo ovviamente trovato tutte le scappatoie possibili per poter negare in pratica quanto sancito in lettera.
Quindi ATC di dimensioni semi provinciali, immissione di cacciatori non residenti purchè pagassero.
Risultato: terra di nessuno, concezione de facto di ripristino del res nullius ed anarchia totale con conseguente impossibilità di perseguire quel sano principio della Gestione.

A questo punto ovvio che la sola alternativa per riportare ordine, rispetto e gestione faunistica l'unico esempio plausibile possano apparire le AFV che, nella maggior parte dei casi, dimostrano di saper gestire benissimo le loro risorse faunistiche.

Un territorio per essere tecnicamente gestibile non può essere calpestato e violato da sconosciuti resi irresponsabili sia da mancanza di un controllo diretto, come accade invece nelle AFV, e da un attaccamento del cacciatore stesso a quello specifico territorio proprio perchè ci vive od esclusivamente ci caccia e di cui invece, contrariamente a quanto avviene oggi, ne sarebbe, non solo usufruitore e gestore, ma anche controllore.

La gestione faunistica di un territorio non puo' essere scissa in comparti irrealistici di specie animali ed interessi vari ma è un tutt'uno insieme a gestione floristica, boschiva ed agricola.

Per cui, a mio modo di vedere dopo oltre cinquant'anni di licenza, l'unico modo per salvare nella Caccia Italiana il Pubblico, unica eccezione nel Mondo, non possa essere altro che dimostrare di saper ben gestire questa ricchezza che, non scordiamolo, è ricchezza di tutti i Cittadini Italiani e non solo dei cacciatori, e per ben gestire è imprenscindibile che il legame sia esclusivo, conosciuto e difficilmente mutabile.

Unica alternativa il Privato a cui già oggi si avvicina di molto e di fatto anche l'appostamento fisso con la concessione subordinata all'assenzo del proprietario terriero, e naturalmente di tutto quanto ne consegue ...