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Andamento del Passo / Marche: cal.ven.2014/15
« il: 17/07/2014 - 19:43 »
1°Parte:
La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2014 e termina il 11 febbraio 2015.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
a) tortora (Streptopelia turtur): dal 1 settembre al 30 ottobre;
b) merlo: dal 21 settembre al 31 dicembre;
c) quaglia: dal 13 settembre al 28 dicembre ;
d) alzavola, germano reale, marzaiola: dal 1 settembre al 25 gennaio 2015;
e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio:
dal 1 settembre al 13 settembre
dal 1 ottobre al 31 gennaio 2015
dal 1 febbraio al 11 febbraio 2015
f) lepre, coniglio selvatico, starna e fagiano: dal 21 settembre al 7 dicembre;
g) allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
h) volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, folaga, canapiglia, fischione, codone, mesto-lone, moriglione, moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, com-battente:
dal 21 settembre al 31 gennaio 2015;
i) cinghiale: nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica
Provincia di Pesaro Urbino: dal 1 novembre al 31 gennaio 2015
Provincia di Ancona: dal 1 novembre al 31 gennaio 2015
Provincia di Macerata : dal 19 ottobre al 18 gennaio 2015
Provincia di Fermo: dal 19 ottobre al 18 gennaio 2015
Provincia di Ascoli Piceno: dal 19 ottobre al 18 gennaio 2015
l) coturnice: dal 4 ottobre al 23 novembre;
m) beccaccia: dal 5 ottobre al 31 dicembre;
dal 1 gennaio al 21 gennaio 2015, con eventuale sospensione, in questo mese, del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni con-secutivi;
2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni;
3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
I periodi e i giorni consentiti per il prelievo venatorio sono:
• settembre: lunedì 1 - mercoledì 3 - sabato 6 – sabato 13 – domenica 21 – mercoledì 24 - sabato 27 – domenica 28;
• dal 1 ottobre al 31 gennaio 2015: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì,
• dal 1 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è con-sentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica e in custodia.
Il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna, coturnice, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.
Nei giorni:
1 – 3 – 6 - 13 settembre, è consentito il prelievo, senza l’ausilio del cane, delle seguenti specie, nelle modalità e negli orari di seguito indicati:
tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale, marzaiola: dalla ore 5.30 alle ore 11,30 e dalle ore 17,00 alle ore 19.30. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale. E’ vieta-to segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo.
L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere ef-fettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia.
L’occupazione dell’appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antece-denti l’apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzora successiva all’orario di inizio dell’attività venatoria. (Tale prescrizione non si applica nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).
Il giorno 13 settembre la caccia alla quaglia è consentita dalle ore 5,30 alle ore 11,30 e dalle ore 17.00 alle ore 19,30 anche con l’uso del cane esclusivamente nelle stoppie, nei terreni riti-rati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e me-dicai non da seme a condizione che non si arrechino danni alle colture.
Per questa giornata, Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento ( giubbetto o pettorina o copricapo) ad alta visibili-tà.
Nei giorni 1 - 4 – 7 – 8 – 11 febbraio 2015 è consentito il prelievo delle seguenti specie, senza l’ausilio del cane, nelle modalità e nell’orario di seguito indicati:
cornacchia grigia, gazza , ghiandaia e colombaccio dalle ore 7.00 alle ore 17,45. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo da parte del cacciatore di rag-giungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli apposta-menti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia al Combattente su proposta delle Amministrazioni provinciali sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC..
Regolamento di caccia
L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
settembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15
ottobre: dal 01 al 26 - ore 6.00 / 19.00 termine orario legale
dal 27 al 31 ottobre 5.30 / 17,15
novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15
dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15
Fa eccezione: dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45
La caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8 per la lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle Aziende Fau-nistiche Venatorie;
2) fagiano, starna e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
3) cinghiale - n. 5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;
b) selvaggina migratoria
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
4) colombacci - n. 6 capi;
5) beccacce – n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri ( dal 1al 21 gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può su-perare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo con-sentito è complessivamente di 15 capi.
Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 50 capi/cacciatore.
Per la specie quaglia il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 50 capi/cacciatore.
Per la specie codone il carniere giornaliero è di n. 5 capi/cacciatore con un massimo stagionale di n. 25 capi/cacciatore.
Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di n. 5 capi/cacciatore con un massimo sta-gionale di n. 25 capi/cacciatore.
Caccia al cinghiale
Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg.Reg.le n.3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.
Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata
Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Prelievo del cinghiale in forma individuale
Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R.R. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.
Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E’ fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l’attività di prelievo munizioni spezzate.
Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione ad alta visibilità.
Prelievo del cinghiale in forma occasionale
Il prelievo in forma occasionale, senza l’ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R.R. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.
Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.
La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2014 e termina il 11 febbraio 2015.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
a) tortora (Streptopelia turtur): dal 1 settembre al 30 ottobre;
b) merlo: dal 21 settembre al 31 dicembre;
c) quaglia: dal 13 settembre al 28 dicembre ;
d) alzavola, germano reale, marzaiola: dal 1 settembre al 25 gennaio 2015;
e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio:
dal 1 settembre al 13 settembre
dal 1 ottobre al 31 gennaio 2015
dal 1 febbraio al 11 febbraio 2015
f) lepre, coniglio selvatico, starna e fagiano: dal 21 settembre al 7 dicembre;
g) allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
h) volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, folaga, canapiglia, fischione, codone, mesto-lone, moriglione, moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, com-battente:
dal 21 settembre al 31 gennaio 2015;
i) cinghiale: nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica
Provincia di Pesaro Urbino: dal 1 novembre al 31 gennaio 2015
Provincia di Ancona: dal 1 novembre al 31 gennaio 2015
Provincia di Macerata : dal 19 ottobre al 18 gennaio 2015
Provincia di Fermo: dal 19 ottobre al 18 gennaio 2015
Provincia di Ascoli Piceno: dal 19 ottobre al 18 gennaio 2015
l) coturnice: dal 4 ottobre al 23 novembre;
m) beccaccia: dal 5 ottobre al 31 dicembre;
dal 1 gennaio al 21 gennaio 2015, con eventuale sospensione, in questo mese, del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni con-secutivi;
2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni;
3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
I periodi e i giorni consentiti per il prelievo venatorio sono:
• settembre: lunedì 1 - mercoledì 3 - sabato 6 – sabato 13 – domenica 21 – mercoledì 24 - sabato 27 – domenica 28;
• dal 1 ottobre al 31 gennaio 2015: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì,
• dal 1 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è con-sentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica e in custodia.
Il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna, coturnice, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.
Nei giorni:
1 – 3 – 6 - 13 settembre, è consentito il prelievo, senza l’ausilio del cane, delle seguenti specie, nelle modalità e negli orari di seguito indicati:
tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale, marzaiola: dalla ore 5.30 alle ore 11,30 e dalle ore 17,00 alle ore 19.30. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale. E’ vieta-to segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo.
L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere ef-fettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia.
L’occupazione dell’appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antece-denti l’apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzora successiva all’orario di inizio dell’attività venatoria. (Tale prescrizione non si applica nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).
Il giorno 13 settembre la caccia alla quaglia è consentita dalle ore 5,30 alle ore 11,30 e dalle ore 17.00 alle ore 19,30 anche con l’uso del cane esclusivamente nelle stoppie, nei terreni riti-rati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e me-dicai non da seme a condizione che non si arrechino danni alle colture.
Per questa giornata, Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento ( giubbetto o pettorina o copricapo) ad alta visibili-tà.
Nei giorni 1 - 4 – 7 – 8 – 11 febbraio 2015 è consentito il prelievo delle seguenti specie, senza l’ausilio del cane, nelle modalità e nell’orario di seguito indicati:
cornacchia grigia, gazza , ghiandaia e colombaccio dalle ore 7.00 alle ore 17,45. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo da parte del cacciatore di rag-giungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli apposta-menti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice su proposta delle Province interessate, sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia al Combattente su proposta delle Amministrazioni provinciali sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC..
Regolamento di caccia
L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
settembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15
ottobre: dal 01 al 26 - ore 6.00 / 19.00 termine orario legale
dal 27 al 31 ottobre 5.30 / 17,15
novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15
dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15
Fa eccezione: dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45
La caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8 per la lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle Aziende Fau-nistiche Venatorie;
2) fagiano, starna e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
3) cinghiale - n. 5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e una sola coturnice;
b) selvaggina migratoria
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
4) colombacci - n. 6 capi;
5) beccacce – n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri ( dal 1al 21 gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può su-perare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo con-sentito è complessivamente di 15 capi.
Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 50 capi/cacciatore.
Per la specie quaglia il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 50 capi/cacciatore.
Per la specie codone il carniere giornaliero è di n. 5 capi/cacciatore con un massimo stagionale di n. 25 capi/cacciatore.
Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di n. 5 capi/cacciatore con un massimo sta-gionale di n. 25 capi/cacciatore.
Caccia al cinghiale
Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg.Reg.le n.3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.
Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata
Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Prelievo del cinghiale in forma individuale
Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R.R. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.
Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E’ fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l’attività di prelievo munizioni spezzate.
Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione ad alta visibilità.
Prelievo del cinghiale in forma occasionale
Il prelievo in forma occasionale, senza l’ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R.R. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.
Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.