Pubblicato il 18/09/2019
N. 00174/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00385/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia Ong Onlus, L.I.P.U. Odv Lega Italiana Protezione Uccelli, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, LAV Onlus Lega Anti Vivisezione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Baccarani 4;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carmenati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, viale della Vittoria, 32;
Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Cecchetti in Macerata, viale Carradori 28;
Unione Nazionale Enalcaccia - Delegazione Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Salustri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 7/8/2019 avente ad oggetto "L.r. n.7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020";- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 8/5/2019 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/20”;
- della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 891 del 22/7/2019 avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (sturnus vulgaris) per l'anno 2019 e modifica della D.G.R. n. 828/2019”;
- del Decreto Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 147 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto “DPR n.357/97, articolo 5. Calendario venatorio regionale 2019-2020. Valutazione di incidenza”;
- del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta regionale ID n. 16292189 del 20/1/2019 nella parte in cui si ritiene condivisibile per quanto di propria competenza la proposta formulata;
- delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno pec prot. n. 59867 del 15/1/2019; ATC AN1 nota n. 19/19, prot. gen. 348585 del 21/3/2019; ATC MC2 email prot. giunta n. 64204 del 16/1/2019), nonchè proposta prot. Giunta n. 64021 del 16/1/2019 del Presidente Associazione Nazionale Libera Caccia; proposta Arcicaccia regionale prot. n. 84451 del 22/1/2019, tutte richiamate nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2019-2020;
- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20/11/2012); - del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013; - del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20.12.2012; - del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004; - della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.9.2019:
- della DGR n. 1012 del 29/8/2019 avente ad oggetto "Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente LR n.7/95 art.30- Calendario Venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni Urgenti";
- del DGR. n.1015 del 30/8/2019 avente ad oggetto "LR n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni urgenti".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- non appare fondato il motivo con cui si deduce l’assenza di una pianificazione faunistica vigente (visto che attualmente l’art. 3, comma 4, della L.R. n. 7/1995 prevede espressamente, nelle more dell’approvazione del PFVR, l’ultrattività dei piani faunistico-venatori provinciali);
- per il resto, in un equo contemperamento dei contrapposti interessi e tenuto anche conto del fatto che il Calendario Venatorio 2019/2020 è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza, la domanda cautelare va accolta limitatamente alle specie Moriglione e Pavoncella (stante quanto segnalato dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. n. 0016169 del 9 luglio 2019);
- per la trattazione del merito va fissata l’udienza pubblica del 6 maggio 2020.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare;
- fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 6 maggio 2020;
- compensa le spese della presente fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tommaso Capitanio Sergio Conti
IL SEGRETARIO