2°Parte:
Caccia di selezione
I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelle stabiliti dalla DGR n.543 del 12/05/2014.
Zone di protezione Speciale ( Z.P.S.) e Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.)
Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d’Importanza Comunitaria valgono le seguenti prescrizioni.
a) E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati.
b) Non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di se-lezione agli ungulati.
c) E’ vietato l’esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
d) E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di classe I dall’articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d’acqua artificiali, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
e) E’ vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demo-grafico delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario ( Falco biarmicus ).
f) E’ vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia fuligula).
g) E’ vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima dell’1° set-tembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5, del DPR. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifi-cazioni.
h) E’ vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti; fatte salve quelle sot-toposte a valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti potranno essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione d’incidenza.
i) Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.
j) Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio regionale ( es. Piano di azione per la tutela dell’Orso morsicano), valgono le seguenti disposizioni:
1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
3) Durante l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra.
Ulteriori Prescrizione nelle ZPS
a) E’ vietata l’immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o, seppure autocto-ne non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:
- gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la reintroduzio-ne di specie o popolazioni autoctone estinte localmente;i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischiosi estinzione; le introduzione di specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell’allegato D del DPR n.357/97 e le specie dell’allegato 1 della Direttiva 79/409, detti in-terventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell’art.12 del medesimo DPR 357/97;
- le attività zootecniche.
b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio,comprese quelle finalizzate all’addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone prove-nienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.
c ) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni, fontanili e corsi d’acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio regionale, previa valutazione di inci-denza.
d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione ( Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.
e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pe-doni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all’accesso al fon-do e all’azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell’acceso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione venatoria.
Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.
Forma di caccia prescelta (Opzione)
L’esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell’opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all’esercizio venatorio. L’eventuale variazione dell’opzione per la forma di caccia prescelta deve essere co-municata alla Provincia di residenza entro il 30 giugno di ogni anno.
Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)
Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l’esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, agli ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici.
In relazione all’indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l’esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall’ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.
Ai fini dell’esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, cotur-nice e cinghiale, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.
Tesserino di caccia
Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell’attività venatoria, i titolari di li-cenza per l’esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell’art. 29 della legge regionale sulla caccia.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, trami-te l’Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di ge-stione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.
Anche per la stagione venatoria 2014/2015, l’ATC PS 1 è autorizzato ad inserire e stampare sul tesserino di caccia un codice a barre identificativo del cacciatore.
Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocet-ta ( X ), in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia : il giorno; il mese; l’A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia ; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento ( 1 ottobre-30 novembre ); se caccia il cinghiale .
Il cacciatore è obbligato, appena abbattuto un capo di selvaggina delle seguenti specie: fagia-no,lepre, starna, coturnice, coniglio selvatico, cinghiale e beccaccia ad indicare nell’apposito ri-quadro riferito alla specie una crocetta (X).
Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.
Qualora i capi di fauna stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale, e della specie beccaccia vengano depositati in macchina o a casa , si deve apporre un cerchio intorno alla ri-spettiva crocetta.
Per tutte le altre specie, al termine della giornata di caccia, il cacciatore deve contrassegnare con una crocetta ( X ) ogni capo abbattuto nei riquadri riportati a fianco di ciascuna specie.
I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l’esercizio venatorio, devono es-sere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all’A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.
La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l’accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..
Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all’Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.
I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all’ATC il tesserino di caccia entro il 13.03.2015.
Allenamento ed uso dei cani
L’allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 17 al 31 agosto, tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 6.00 alle ore 20,00 e nel mese di settembre nelle giornate del 4 – 7 – 10 – 15 – 17 – 18, dalle ore 6.00 alle ore 19,00. L’allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d’acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E’ comunque vietato a meno di m. 200 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Per l’allenamento e per l’esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugio ; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi categoria, compresi i meticci. Le Amministrazioni provinciali, tenuto conto della dislocazione, del numero,della superficie complessiva e dei relativi periodi di funzionamento delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile istituite a norma dell’art. 33 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 e regolamentata dalla DGR n.242 del 25/02/2013, possono ridurre il periodo e l’orario di allenamento dei cani fissati dal presente calendario venatorio. Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l’allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentite le Amministrazioni provinciali e gli AA.TT.CC. individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.
Aree di rispetto
Le aree di rispetto funzionali all’incremento della fauna stanziale previste dall’art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla DGR n.1308 del 3/10/2011 sono delimitate e segnalate da ap-posite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura “ AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA – L.R. 7/95 ART. 10 BIS “.
Nelle suddette aree gli ATC possono autorizzare l’esercizio venatorio agli aventi diritto, nei confronti delle altre specie non oggetto di tutela solo nelle forme : da appostamento, ai cervidi in selezione e al cinghiale.
Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l’ATC dove territorialmente insiste l’Area di rispetto, le necessarie informazioni per l’eventuale esercizio venatorio.
Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.
Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l’immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.
Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell’azienda stessa, ai sensi dell’art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.
Divieti e limitazioni
Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:
- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti de-rivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
- l’uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E’ comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri , ad esclusione della beccaccia, negli specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte co-perti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini;
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; colti-vazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del rac-colto; vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- non è consentita la posta alla beccaccia
Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazione di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 21 settembre 2014.
Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana.
Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 1° ottobre - 15 novembre 2014.
Sanzioni
Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n.7.