FORUM Club Italiano del Colombaccio

Vasco

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Risposta #1 il: 21/06/2014 - 14:50
COMUNICATO STAMPA


LA REGIONE DEL VENETO METTE NEI GUAI I CACCIATORI MIGRATORISTI

La Giunta regionale del Veneto , con propria delibera n. 500 del 04 aprile 2014, ha stabilito che tutti i cacciatori del Veneto in possesso di richiami vivi per l’esercizio dell’attività venatoria da appostamento (sia fisso che temporaneo) debbano procedere alla dichiarazione dei soggetti detenuti al fine di permettere l’effettuazione del censimento regionale dei richiami vivi.
Con la stessa DGR n. 500 del 04 aprile 2014 la Giunta regionale ha altresì individuato le metodologie per la rilevazione dei dati in ordine alla consistenza del patrimonio dei richiami vivi in disponibilità e del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l’esercizio dell’attività venatoria.
Nella stessa DGR n. 500 del 04 aprile 2014 la Giunta regionale ha inserito l’allegato “A” riportante il prospetto della modulistica da utilizzare da parte delle amministrazioni provinciali per la di stribuzione ai cacciatori del Veneto.
Nel sopracitato modulo inserito nell’allegato “A” viene però riportata la seguente dicitura :
“Dichiara altresì di essere a conoscenza di poter detenere un massimo complessivo di n. 10 richiami vivi di cattura (scelta di caccia di tipo C) o di 40 richiami vivi di cattura (massimo 10 per specie se scelta di caccia di tipo B). Non esiste limite per i richiami di allevamento.”
Va ricordato che la legge statale n. 157/92,agli artt. 4 e 5, così recita:
Art. 4
Cattura temporanea e inanellamento
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.
Art. 5
Esercizio venatorio da appostamento fisso e ric hiami vivi
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami ivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12,  comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
Va ricordato altresì che la legge regionale del Veneto n. 50/93, all’art. 20 comma 8, così recita:
Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.
8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattur a in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.
Come si potrà facilmente evincere dalla comparazione della normativa statale con quella della Regione del Veneto, appare una sostanziale differenza tra quanto previsto dalle due normative. In effetti, mentre la legge statale n. 157/92 stabilisce che non siano detenibili più di dieci unità per singola specie, la legge regionale del Veneto , a cui la legge statale ha demandato il compito di regolamentare l’utilizzo dei richiami vivi, stabilisce che non siano utilizzabili più di dieci richiami vivi di cattura per ogni si ngola specie, lasciando intendere che un cacciatore possa detenere un numero superiore a dieci richiami vivi di cattura per singola specie ma che non ne possa utilizzare nell’esercizio dell’attività venatoria più di dieci per specie ( per un totale di quaranta unità complessive per chi esercita la caccia da appostamento fisso e dieci unità
complessive per chi esercita la caccia da appostamento temporaneo).
Se ne deduce che, seguendo le indicazioni riportate sul modulo dell’allegato “A”, diramato dalla Giunta regionale del Veneto con DGR n. 500 del 04 aprile 2014, il cacciatore in possesso di richiami vivi di cattura dovrebbe dichiarare la detenzione di un numero massimo di dieci unità di richiami vivi di cattura per ogni singola specie, anche se il cacciatore stesso è legalmente entrato in possesso di un numero superiore di richiami vivi di cattura ritirati dagli impianti di cattura gestiti dalle provin ce.
Essendo la dichiarazione di possesso dei richiami vivi una vera e propria autocertificazione (prova ne sia che deve essere allegato al modulo compilato e sottoscritto anche la copia di un documento di identità valido), il cacciatore che compila il modulo si rende responsabile delle sue dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Ad un possibile controllo da parte degli agenti di vigilanza, il cacciatore che ha dichiarato la detenzione di dieci richiami vivi di cattura, possedendone in realtà un numero superiore, incorrerebbe nel pericolo di essere denunciato per falsa dichiarazione.
Ritenendo inaccettabile che i cacciatori del Veneto siano messi nelle condizioni di esporsi a possibili sanzioni penali solo per aver rispettato la normativa regionale vigente, la nostra Associazione ha chiesto alla Giunta regionale del Veneto l’emanazione di una formale interpretazione autentica prima che scada il termine per la presentazione da parte del cacciat ore dell’autocertificazione sulla detenzione dei propri richiami vivi.
A pochi giorni dalla scadenza fissata per la raccolta delle autocertificazioni compilate dai cacciatori, la Regione del veneto non ha ancora emanato la sua circolare interpretativa, lasciando nei guai tutti i cacciatori migratoristi del Veneto.

Maria Cristina Caretta
Presidente Associazione Cacciatori Veneti - Confavi