Il documento che segue, che si fonda sulla Carta originariamente sottoscritta nel settembre 2006, è stato integrato con il recepimento di alcune delle proposte avanzate in occasione del Direttivo del settembre 2013, unitamente al contributo arrecato dai componenti del Gruppo di Lavoro, come individuati nel Direttivo del febbraio 2014- Rinaldo Bucchi,Vasco Feligetti, Graziano Giovannetti e Massimo Del Soldato, con l'intervento del Segretario del Club, Luca Bececco. Quanto segue rappresenta gli orientamenti che il Club intende seguire nel perseguimento dei suoi obiettivi, che sono e saranno sempre quelli di diffondere quella cultura venatoria, attinente ai valori che il Cacciatore Tradizionale di Colombaccio dovrebbe avere sempre come riferimento puntuale nel rapporto con il soggetto a cui rivolgiamo la nostra passione: Il Colombaccio.
Il presento documento sarà reso disponibile sul sito del Club a cura dell'Amministratore
CLUB ITALIANO DEL COLOMBACCIO
FEDERAZIONE CACCIATORI TRADIZIONALI DI COLOMBACCIO
Questo documento, sottoscritto in origine dai membri del Consiglio Direttivo del Club Italiano Colombaccio in Arezzo in data 09.09.2006 e successivamente integrato nel settembre 2013, rappresenta una dichiarazione di intenti, un codice comportamentale da far conoscere a terzi, siano essi cacciatori oppure no, da proporre alle Autorità che governano la caccia, ad Organizzazioni ed Enti a vario titolo coinvolti sul tema.
La Carta contiene anche elementi restrittivi rispetto alle attuali norme che regolano l'attività venatoria, in ogni modo tenta di individuare possibili migliorie applicabili gradualmente sia nel territorio nazionale, sia in quello degli Stati membri U.E.
Il Consiglio Direttivo del Club Italiano si è posto il problema di individuare e suggerire misure di difesa della specie e dell'ambiente che possano ragionevolmente, nel medio-lungo termine, garantire una gestione durevole di un bene che appartiene all'intera collettività: il colombaccio.
CARTA DEL PRELIEVO VENATORIO SOSTENIBILE DEL COLOMBACCIO AI FINI DELLA GESTIONE DUREVOLE DELLA SPECIE
Constatato
-che è di interesse generale assicurare la salvaguardia, lo sviluppo e la gestione durevole del colombaccio in Italia ed in Europa;
-che la solidarietà fra le generazioni dei cacciatori impone la trasmissione di un patrimonio indispensabile al perpetuarsi di antiche tradizioni venatorie;
-che è necessario attuare iniziative che prevedano la conservazione ed il miglioramento ambientale degli habitat prediletti dal colombaccio;
-che iniziative analoghe sono già state attuate in altri Stati Europei con la sottoscrizione di documenti mirati alla gestione durevole ed al prelievo venatorio compatibile del colombaccio e che tali dichiarazioni d'intenti sono in parte riprese e condivise con la presenta Carta;
-che la pressione venatoria sul colombaccio sta aumentando d'intensità nell'intera Europa
TUTTO CIO' PREMESSO
Si evidenzia che la presente Carta si fonda sulla responsabilità collettiva che a vario titolo dovrà coinvolgere l'attenzione del mondo venatorio, ma anche dei comparti istituzionali demandati alla gestione dell'avifauna e dell'ambiente.
A tale scopo il Consiglio Nazionale del Club del Colombaccio, in rappresentanza dei Cacciatori Tradizionali di Colombaccio, condivide ed approva la presente Carta composta dagli articoli che fanno seguito e la cui attuazione è finalizzata a:
ART.1 - Sollecitare presso la Commissione della Comunità Europea competente in materia la creazione di una specifica struttura vocata allo studio, alla ricerca ed al monitoraggio delle popolazioni di colombaccio, in modo da identificare le quote dei prelevamenti venatori ottimali per gli Stati membri dell'Unione.
ART.2 - Proporre regolamenti che vietino all'interno della Comunità la vendita di colombacci uccisi durante le battute di caccia.
ART.3 - Vietare il prelievo venatorio nel corso della riproduzione della specie e durante il ritorno primaverile alle aie di nidificazione. Tale provvedimento dovrà tener conto della collocazione geografica degli Stati membri dell'Unione, esprimendo singoli dettami che identifichino i periodi in cui consentire la caccia. Per quanto riguarda l'Italia, questo termine è individuato dal Club Italiano del Colombaccio nell'arco di tempo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio di ogni anno.(Legge 157/92). Non vi è inoltre preclusione alcuna ad un eventuale prolungamento della stagione di caccia alla prima decade di febbraio.
ART.4 - Elaborare piani d'abbattimento che prevedano il numero massimo di colombacci catturabili giornalmente e stagionalmente e ciò, previo parere della struttura di cui all' ART 1, nel modo più omogeneo possibile fra i vari Stati U.E.
ART. 5 - Comunicare alla Struttura di cui all' ART.1, il bilancio annuale dei colombacci catturati nel corso della stagione di caccia e collaborare a ricerche che possano far luce sulla consistenza numerica della specie, sulla sua biologia e sullo stato di conservazione degli ambienti maggiormente favorevoli al selvatico.
ART. 6 - Privilegiare l'aspetto etico della caccia, favorendo un equilibrato rapporto tra cacciatore e preda, dando corso a tutti quei provvedimenti utili ad una sempre più responsabile gestione venatoria del colombaccio e dell'ambiente ad esso favorevole.
Nella fattispecie si consiglia:
- di non sparare a selvatici che non siano a portata utile del fucile;
- di rispettare l'ambiente, la proprietà privata e di raccogliere accuratamente i bossoli delle cartucce esplose;
- di identificare appropriate misure di rispetto dei singoli appostamenti fissi di caccia evitando che nuove strutture siano realizzate a distanza inferiore ai 700 metri rispetto a capanni preesistenti e debitamente autorizzati per legge;
- di mettere in atto provvedimenti tesi a far coesistere in modo rispettoso e reciproco la caccia tradizionale al colombaccio con altre forme di attività venatoria;
- di rispettare e valorizzare le consuetudini tradizionali regionali e nazionali, favorendo gli aspetti della convivialità e dell'ospitalità ben radicati all'interno di questo particolare ambito;
- di adoperarsi a favore di una migliore educazione venatoria con particolare riferimento ai giovani che mostrano interesse per questa antica tradizione di caccia.
ART 7 - Promuovere appropriate misure di protezione del selvatico nel corso del periodo delle cove e dello svezzamento dei nidiacei che dovranno necessariamente tener conto della biologia della specie nei vari comparti geografici; al contempo dare corso ad iniziative di contenimento dei predatori specifici del selvatico. Nello specifico il Club si dichiara contrario alla cosiddetta pre-apertura al colombaccio.
ART. 8 - Favorire lo svernamento del colombaccio nei Paesi U.E. vocati per tale fenomeno naturale con adeguate misure di protezione e ciò, in particolare, nei siti scelti dal selvatico per l' appollo serale.
ART. 9 - Favorire il ripristino di ambienti particolarmente graditi dal colombaccio, contribuendo a realizzare colture a perdere all'interno delle zone in cui la caccia è interdetta, alla salvaguardia di zone boscose utilizzate dai colombi come dormitori ed alla messa a dimora di piante che producano frutti appetiti dal selvatico.
ART. 10 - Contribuire a rafforzare la cooperazione tra i vari Stati membri dell'Unione, nel rispetto delle locali consuetudini di caccia, avendo come scopo comune la salvaguardia della specie e la volontà di tramandare antiche tradizioni venatorie.
ART. 11 - Evidenziare che il Club si dichiara favorevole all'esercizio della caccia in territori riservati, purché alle seguenti condizioni:
a-limitazione dell'esercizio venatorio al periodo terza domenica di settembre - 15 novembre;
b-limitazione dell'esercizio venatorio alle forme di appostamento fisso;
c-istituzione di un registro giornaliero degli abbattimenti da trasmettere alle competenti Province al termine della stagione venatoria (15 novembre); le annotazioni dovranno essere effettuate contestualmente agli abbattimenti;
d- divieto di installazione di appostamenti fissi in prossimità di dormitori;
e-divieto di pasturazione specifica del colombaccio; laddove la pasturazione sia indirizzata verso la fauna stanziale dovrà prevedersi esplicito divieto di caccia nei confronti dei colombacci;
f-intensificazione dei controlli da eseguirsi con regolare cadenza da parte dei competenti Organi preposti.
ART. 12 - Rappresentare che in assenza di oggettivi riscontri scientifici, il Club si dichiara contrario a nuove regolamentazioni restrittive dell'attività venatoria nei confronti della specie colombaccio.
ART. 13 - Provvedere a dare pubblicità alla presente Carta sia all'interno del mondo venatorio, sia in quello d'altri fruitori dell'ambiente.
Infine, Il Club osserva realisticamente che anche i cacciatori di colombaccio da appostamento temporaneo, hanno analoghe problematiche di tutela della loro specifica forma di caccia. Pertanto, nel riconoscere valore e dignità ai cacciatori che sfruttano nuove tecniche di caccia, auspica l'attuazione di tutti gli accorgimenti utili ad una serena convivenza tra chi d'autunno vive la propria passione sulla vetta del bosco e chi invece è solito rincorrere i selvatici in lungo ed in largo per l'intera stagione venatoria.
Lo stato d'animo che caratterizza la caccia durante il passo autunnale (la "grande attesa") e quello che invece identifica il successivo periodo invernale (la cosiddetta "cerca") devono necessariamente trovare un punto di responsabile equilibrio in atteggiamenti di condivisa maturità venatoria.
26 febbraio 2014
Letta, approvata e sottoscritta
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB ITALIANO DEL COLOMBACCIO
FEDERAZIONE CACCIATORI TRADIZIONALI DI COLOMBACCIO