Il Tesserino venatorio: L’importanza delle annotazioni.
Con questa disamina è mia intenzione cercare di dare una interpretazione quanto più corretta sulla
utilità e la necessità del nostro tesserino venatorio.
L’attuale legge sulla caccia 157/92 all’ART. 12 (esercizio dell’attività venatoria) comma 12 richiama questo documento e ne indica i concetti di utilità ed obbligo d’ uso. Con questo strumento viene disciplinata l’attività venatoria sul nostro territorio e nelle nostre regioni . Per ognuna di queste il tesserino contiene peculiari caratteristiche e ne determina la formulazione di utilizzo territoriale .
Il tesserino costituisce sistema di controllo dei periodi e delle giornate di svolgimento dell’attività di caccia.
Purtroppo e mi duole dirlo, la cultura del cacciatore Italiano, anche tra i più istruiti, ancora non ha concepito e razionalizzato l’importanza di questo documento e lo vede come cosa avversa. Concettualmente lo percepisce soltanto come una forma di controllo e quando può evita di apporre le annotazioni richieste. E’ costretto a notificare la selvaggina stanziale perché deve essere segnata appena abbattuta e quindi diviene di facile controllabilità. Nel contempo, con molta ingenuità e poca riflessione, rimane nella logica che sia negativo segnare la selvaggina migratoria catturata e si giustifica dietro il luogo comune che le istituzioni non devono conoscere cosa e quanto ha messo in carniera, o ancor peggio che il tesserino una volta riconsegnato non verrà controllato da nessuno. Niente di più falso e deleterio si profila dietro questo modo di pensare , esprimersi e comportarsi . Ormai da tempo l’unione Europea, già con le direttive comunitarie del 1979 e ultimamente ancora con più determinazione tramite la direttiva uccelli del 2009, richiede la nostra collaborazione con i dati degli abbattimenti per cecare di avere, anche con l’ ausilio di questi, un mezzo per il controllo delle specie. Molte di queste da noi cacciate purtroppo hanno uno stato di conservazione sfavorevole ( Spec 2 o Spec 3 Key concepts) e al momento risultano anche difficilmente censibili non avendo dati sufficienti di monitoraggio. La U.E. proprio tramite gli abbattimenti da noi effettuati cerca di fare i censimenti numerici di consistenza dei migratori che covano o transitano da noi. In particolare, su alcune specie dove i dati sono ancora sconosciuti o irrilevanti (vedi esempio TORTORA selvatica o frullino) ne richiede con forza la segnalazione delle catture per poter continuare a dimostrare, su base scientifica, il mantenimento di questo volatile tra gli uccelli cacciabili nell’allegato 2 della normativa Europea. Numeri importanti di abbattimenti annotati nei nostri tesserini potrebbero essere dimostrazione di una buona presenza e consistenza della specie interessata e ne determina anche il motivo e la giustificazione perché questa possa continuare ad essere cacciata con criteri di sostenibilità, al contrario, la mancanza delle annotazione e di conseguenza dei relativi abbattimenti fa intuire una bassa consistenza o un mancato interessamento venatorio verso la specie, determinando la conseguenza di non sussistere più i motivi politico/scientifici per continuare a cacciarla.
Siamo alla vigilia della revisione delle specie cacciabili in sede comunitaria e verranno fatte valutazioni scientifiche che si trasformeranno in battaglie in un senso o in un altro per la modifica dell’elenco dell’avifauna da destinare ad essere cacciata. Sarà in quel momento che prenderanno grande importanza i dati rilevati (anche da noi) e consegnati a chi di dovere, coadiuvati anche dagli intenti operativi di interventi ambientali per il mantenimento e la crescita numerica delle specie che hanno ancora uno status di conservazione a loro sfavore.
Dispiacerebbe far venir meno tra i cacciabili, per qualche nostra mancanza, migratori che appartengono alla nostra storia e alla tradizione della caccia.
E’ In virtù di questo che non mi periterò mai nello spendere parole per far capire ai meno sensibili e ai più convinti del contrario, quanto aiutano e sono utili le reali annotazioni in questo strumento di controllo. Queste possono dare validi e comprovati motivi e qualche chance in più per poter praticare la nostra passione su tutte le specie che l’Art. 18 della nostra legge nazionale ancora contempla, con l’auspicio di averne anche qualcuna in più.
Segnare gli abbattimenti nel nostro tesserino venatorio oltre che a essere un atto di responsabilità sia legale che di civile comportamento, potrebbe portare a tutti i benefici che sopra ho citato, ed inoltre si potrebbero evitare strategie per inasprire i metodi da parte del legislatore e delle istituzioni al fine di costringerci a farlo.
Eviteremo di dover fare come in qualche regione, cioè di segnare obbligatoriamente i capi uno alla volta se siamo in caccia vagante anche se appartengono alle specie migratorie. Oppure dover segnare i capi a fine mattinata e successivamente anche a fine giornata, nella caccia da appostamento.
Quanto appena detto non è frutto di nessuna fantasia ma è stato recentemente richiesto in modo esplicito dagli ispettori ambientali della Comunità Europea, al nostro paese.
Collaborare con buon senso e matura responsabilità, oltre a essere utile per farci continuare a svolgere come desideriamo la nostra passione, può evitare di farsi anche del male.