Apro questo argomento certo che stia a cuore a molti cacciatori e mi espliciterò cercando di dare alcune delucidazioni e se mi è concesso anche qualche umile consiglio per la detenzione legale dei nostri richiami.
L’ attuale legge 157/92 che regola la nostra attività venatoria stabilisce all’Art. 4 l’elenco delle specie che possono essere catturate e chi ne ha l’ autorizzazione a farlo. Nel corso degli anni il presente articolo con l’ingresso della legge comunitaria ha subito importanti modifiche sulle specie catturabili ed inoltre è stato supportato, ma prima di tutto vincolato all’Art.19bis che regola le deroghe richiamate all’Art.9 della direttiva uccelli della U.E.
Sempre sulla legge nazionale, all’Art.5 troviamo la regolamentazione per l’allevamento e la detenzione delle specie selvatiche già elencante sull’articolo precedente ed inoltre stabilisce quali organi istituzionali saranno interessati a dettarne le norme. Entrambi gli articoli della legge 157/92 sopracitati sono sottoposti ai vincoli dalle direttive comunitarie e in virtù di questo subiscono continuamente profondi e deleteri cambiamenti. Queste modifiche a volte sono suggerite dalla disciplina e la ricerca scientifica, altre volte sono soltanto derive di strumentalizzazioni e preconcetti politici.
Già nel 2014, a seguito di una apertura di infrazione U.E. sulla direttiva uccelli (EU-PILOT 1611 ENVI) dove si contestava di non rispettare in modo conforme le deroghe sulla cattura dei richiami vivi sia per le quantità che per i mezzi usati, nella discussione della legge europea abbiamo affrontato dure battaglie e superato, grazie al forte lavoro e l’incisivo convincimento delle nostre AA.VV.( tutte unite), pericolosi attacchi legislativi condotti da politici pseudoanimalisti che vergognosamente strumentalizzavano la questione e in un contesto del tutto fuori luogo chiedevano l’abolizione totale dell’uso e la detenzione di tutti i richiami vivi (mai l’Europa ha preteso questo).
Sono certo che i nostri acerrimi nemici altre strategie studieranno ed altri attacchi ci saranno. Già nella legge comunitaria 2014 dovremmo affrontare battaglie con stesse caratteristiche emendative di quelle già superate ed oltre alle pretese degli animalisti, che spero rimangano come tali, vi saranno in parlamento articoli di legge ed atti governativi che in qualche modo, se approvati, porranno fine perlomeno dal punto di vista pratico alla cattura degli uccelli per uso di richiami ( al momento che sto scrivendo un D.D.L in tal senso è già approvato alla camera). Verrebbero apportate nuovamente modifiche all’Art.4 della legge nazionale e si vieteranno i mezzi ed i metodi di cattura sulla base di quanto scritto sull’Allegato IV della direttiva uccelli 2009/147CE, dopo di che non sarà più permesso l’uso delle reti. Unica nota positiva che porterà questo provvedimento sarà il riuscire a sanare la già citata infrazione U.E. e nello stesso tempo darà un contributo a tentare di mettere a tacere chi continuamente ne strumentalizza la questione.
Un’ altro tassello verrà tolto alla caccia e alla tradizione e rimarrà solo l’auspicio che superata questa infausta fase si possa istaurare un clima che ci permetta perlomeno la detenzione e l’uso dei nostri richiami di allevamento con qualche certezza in più, nel contempo non dovremo far morire la speranza che prima o poi si possa riaprire qualche spiraglio e qualche forma anche per le catture.
Ovviamente anche noi, come passionisti di questa bellissima forma di caccia, dovremo fare la nostra parte per mantenerla e per dimostrare che non siamo come ci vorrebbero disegnare. Ci saranno a livello regionale dei censimenti sui richiami detenuti e sarà in quel momento che dovremo dare buoni esempi.
Ci richiederanno dichiarazioni di detenzione che dovranno stare nei limiti dell’accettabilità e dovremmo dimostrare buon senso e legalità, questo anche per non mettere in difficoltà coloro che ci dovranno assecondare ed aiutare nel difficile svolgimento delle operazioni.
Soltanto dopo i censimenti e l’avvenuta dimostrazione di effettiva necessità di elementi di cattura ed un successivo consenso dell’ organo scientifico ISPRA, si “potrebbero” riaprire in modo strettamente controllato, gli spiragli sperati.
Come è ormai chiaro, dall’avvento del fanatismo animalista questa bellissima pratica si porta sopra la testa una spada di Damocle. Cammineremo sempre in un campo minato perché pur avendo la liceità dalla nostra parte ci sarà sempre chi cercherà di attaccarci sul profilo mediatico attribuendoci ogni sorta di cattivo comportamento fino ad arrivare all’accusa del MALTRATTAMENTO ANIMALI e come sempre avranno anche il fine di colpire tutta l’attività venatoria.
A questo punto la mia disamina si porta sul profilo semplificato di far conoscere quello che dice la legge in merito, cercando quanto più possibile di aiutare ad assumere comportamenti corretti per evitare quelle odiose osservazioni che spesso ed erroneamente ci attribuiscono la fama di maltrattatori ed a volte ci portano nelle cronache dei media e dei giornali. Pur operando nel pieno diritto di quanto ci concede la legge nello svolgere l’attività venatoria con l’uso dei richiami vivi, sappiamo benissimo che da diversi anni ci muoviamo in un contesto di borderline tra ciò che è permesso e ciò che è vietato o quanto meno contestabile. Il nostro nemico purtroppo non è più formato da soli fanatici e sprovveduti animalisti, ma è guidato da elementi di elevata cultura e preparazione intellettuale che ricercano continuamente pretesti ed informazioni per poterci attaccare. Sono persone che con severa maestria e alta professionalità riescono a sensibilizzare e convincere con vergognose menzogne una buona parte dell’opinione pubblica, approfittandosi in primis di quella profonda ignoranza in materia che questa nutre. Anche noi cacciatori a volte abbiamo dato loro il pretesto e la possibilità di farlo assumendosi alcune irresponsabili azioni verso i nostri ausiliari che non ci dovrebbero appartenere e che ledono l’immagine di tutta la categoria.
Con l’avvento della nuova legge 189/2004 modificata successivamente con la 201 /2010 con le quali si tratta il reato di MALTRATTAMENTO ANIMALI, Il nostro codice penale ha subito importanti cambiamenti in merito. Questo delitto che prima vedeva soltanto l’applicazione dell’Art.727 è stato affiancato ed in parte sostituito nei concetti con il più incisivo Art. 544 ter che di fatto ne sancisce la tutela del sentimento verso gli animali ovvero la sensibilità dell’essere umano verso quest’ultimi e non considera più un delitto contro il patrimonio.
L’Art. 727 oggi ricopre aspetti che riguardano più l’abbandono degli animali o la detenzione e l’uso di questi in condizioni incompatibili con la loro natura. L’ accusa attribuita è l’incutere loro sofferenza senza volontarietà e senza danno fisico ed il reato è punito con l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da € 1000 a €10000.
L’Art. 544 ter peggiora la situazione ed è configurato come reato più grave perché le azioni attribuite non riguardano più l’ incompatibilità ma l’ insopportabilità e le sevizie verso l’animale con uso di volontarietà nell’ infliggere crudeltà senza motivo. La conseguenza sono l’applicazione di pene molto più severe che vanno da tre mesi a diciotto mesi di reclusione o l’ammenda da € 5000 a € 30000, viene anche applicato l’aumento del 50% della pena se l’animale muore.
E’ pur vero che nell’attività venatoria molti casi di accertamenti per MALTRATTAMENTO ANIMALI sono finiti in una bolla di sapone. Questo è avvenuto perché ogni accertamento deve essere supportato da una accurata analisi con successivo giudizio veterinario che difficilmente, salvo casi eclatanti, riesce a dimostrare l’evento. La nostra pratica è stata e viene sovente interessata da contestazioni sia nei confronti dell’uso di Piccioni o altre specie legati a lacci e sottoposti a sollecitazioni, sia nei confronti di uccelli canori detenuti nelle gabbie. Fortunatamente quasi in tutti i casi ci sono state in sede di verifica archiviazioni o assoluzioni durante il processo perché non sussisteva il fatto, ma non per questo si sono evitati grattacapi, costi onerosi, perdite di tempo e notti insonni.
Alla luce di quanto scritto, mi permetto di dare qualche importante consiglio che si basa anche su un esperienza detentiva di uccelli da richiamo di oltre 40 anni ed è dettato anche da riflessioni legate al contingente momento sociale che ci vede sempre al centro dell’attenzione e sotto gli occhi vigili di chi ci vuole male e non ci perdona nessun passo falso. Personalmente eviterei di tenere per forza un uccello che per sua natura e carattere non sopporta la cattività facendosi anche del male. Un elemento del genere, che sia un piccione o colombaccio che non vuole stare sulla racchetta, o un tordo che non accetta la gabbia, non ci farà mai il nostro gioco e rischia fi farci cadere in qualche pericoloso accertamento con le conseguenze che in disamina ho citato. Non date mai dimostrazione di detenere animali malnutriti e sporchi e tenete loro sempre a disposizione cibo ed acqua anche durante l’uso. Adottiamo sempre comportamenti intelligenti e civili nell’adoperare e detenere i nostri ausiliari cercando in qualche modo di educare anche chi è meno culturalmente sensibile di noi, ne avremo sicuramente benefici di rendimento e difficili atti contestativi.
Detenere un animale per qualunque scopo lo si faccia, deve assumere sempre una forma di rispetto e responsabilità verso un essere vivente. Lo si deve fare in un contesto di piena civiltà ed educazione senza mai incutere alcuna forma di sofferenza. Chi non è in grado di fare questo per propria cultura o mancata sensibilità nei loro confronti, dove evitare di prendersi tale impegno perché per primo ne va del buon senso e rispetto verso il benessere animale ed in oltre, pur se di minore importanza, si evita anche di infangare l’immagine di chi invece li cura con tanta passione e tanto amore e vuol continuare a farlo.
La nostra tradizione e la nostra grande passione può avere un futuro anche in virtù di questo.
Saluti…Terfiro