Principali norme e principi da ricordare e rispettare nelle giornate di pre-apertura
La pre apertura sta per arrivare e queste sono le ore ed i giorni di attesa che ci separano da un appuntamento che per molti cacciatori, rappresenta l’inizio di una nuova stagione di caccia. La recente delibera (n° 963 del 27/07/2018) approvata dalla Regione Toscana prevede due giornate di caccia,1 e 2 settembre, che interesseranno le specie Tortora selvatica, Colombaccio Merlo e alcuni Acquatici (Alzavola, Germano reale e Marzaiola) nelle aree allagate artificialmente; ad esse si aggiungerà sempre per i 1 settembre il prelievo dello Storno in regime di deroga e dei corvidi (Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia). Per domenica 2 settembre, la caccia sarà consentita solo per Storno e Corvidi. Come già anticipato, quest’anno si potrà cacciare anche all’interno delle zone boschive. La caccia è prevista solo da appostamento sia temporaneo che fisso.
Per garantire un corretto svolgimento dell’attività venatoria e rendere queste due giornate un momento di socialità in compagnia di amici e colleghi cacciatori, vogliamo brevemente richiamare alcune delle principali regole alle quali dovremo attenerci.
La prima raccomandazione riguarda il necessario rispetto delle coltivazioni agricole presenti e delle regole per l’accesso ai fondi e terreni oggetto di caccia. Anche se il codice civile (art. 842) autorizza i cacciatori ad entrare e vagare per l’esercizio venatorio, all’interno dei terreni di proprietà privata, occorre perseguire la massima attenzione e la massima educazione nell’attraversamento con i veicoli delle aree interessate ricordandosi sempre che, in materia di circolazione fuoristrada la normativa regionale, impone determinate regole, che se non rispettate, potrebbero generare ingenti multe per il transito e la sosta nelle strade secondarie ed in assenza di specifici piani approvati dai comuni (LR 48 del 27/06/1994 Norme in materia di circolazione fuoristrada dei veicoli a motore e art 8 della LR 10 del 9/02/2016.).
- L’istallazione dell’appostamento temporaneo dovrà avvenire solamente da un’ora prima dell’orario previsto per l’inizio della giornata di caccia e potrà essere esclusivamente utilizzata vegetazione spontanea, arbustiva o erbacea appartenente a specie non tutelata dalla normativa vigente.
Sono chiaramente consentiti gli appostamenti temporanei costituiti da materiale artificiale (tele, etc.).
Altra raccomandazione è quella di verificare le distanze da altri appostamenti sia fissi che temporanei.
- Mantenere la distanza di m.80 tra appostamenti temporanei;
- m.100 tra temporaneo e fisso (minuta selvaggina e colombacci se il temporaneo usa i richiami 200 m) mentre 200 m tra temporaneo e appostamento fisso palmipedi e trampolieri.
- Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a m 100 dalle aree di divieto di caccia(tale limite non vale per le distanze dalle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie, fondi chiusi etc.).
- E’ vietato cacciare a distanza inferiore a 100 m da macchine operatrici agricole in funzione;
- “E’ vietato sparare da distanza inferiore a 150 m in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro da vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali…. da stabbi e stazzi, recinti ed aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale”.
- L’esercizio venatorio è vietato a distanza inferiore a m 50 da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili.
- La distanza da mantenere dai fabbricati e immobili stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro è di m. 100.
- Dopo aver abbattuto il capo di selvaggina, si dovrà provvedere al recupero ricordandosi di non lasciare l’arma incustodita nell’appostamento e uscire dallo stesso con fucile scarico ed in apposita custodia.
Il capo appena recuperato, andrà immediatamente annotato sul tesserino venatorio regionale.
Su questo aspetto molto dibattuto nei mesi scorsi, la Regione Toscana ha più volte chiarito che per accertamento del capo abbattuto viene inteso il momento della effettiva raccolta e recupero.
Al termine dell’esercizio venatorio, l’appostamento temporaneo andrà immediatamente rimosso.
Ciò vale anche per eventuali spostamenti durante la giornata di caccia da un sito ad un altro.
Bisogna aver cura di raccogliere i bossoli di cartucce sparate, non solo per rispettare la legge, ma soprattutto per riguardo e cura del nostro territorio e per dare un immagine civile e rispettosa del cacciatore.
L’uso dei richiami per lo Storno appartenenti alla specie non è previsto.
E ’previsto invece l’uso dei richiami vivi di Colombaccio, Piccione domestico, degli Anatidi e del Merlo.
I limiti di carniere sono i seguenti: 5 capi della specie Colombaccio, 4 capi di Merlo, 4 capi Palmipedi e 10 capi della specie Tortore selvatica. Per lo Storno in deroga sono previsti 20 capi giornalieri.
Di seguito in allegato scaricabile la Delibera n° 963 del 27.08.2018