La recente modifica apportata tramite la legge Comunitaria all’art. 12bis della legge 157/92 in merito alla segnatura sul tesserino dei capi di migratoria al momento dell’abbattimento e non più a fine giornata ha provocato roventi polemiche. Polemiche secondo noi più che legittime alle quali va però trovata soluzione. Federcaccia Nazionale ha già mobilitato il proprio Ufficio Legale, supportato anche da quello di Federcaccia Lombardia per presentare al Ministero competente la richiesta di un «parere motivato». Secondo i nostri legali è evidente che si debba arrivare ad un chiarimento che preveda che per «abbattimento» ai sensi dell’art. 12-bis appena introdotto si debba intendere «abbattimento accertato» o meglio «rinvenimento del selvatico abbattuto». Anche la selvaggina stanziale da sempre va segnata dal cacciatore sul tesserino al momento dell’abbattimento, ma questa operazione viene eseguita quando il capo viene recuperato ed incarnierato. Pensiamo a chi abbatte un fagiano o una lepre: effettua la prescrizione di legge quando recupera la selvaggina. Oppure un cacciatore di ungulati che abbatte un camoscio sul versante opposto della valle provvede alla segnatura magari dopo un’ora dall’abbattimento, cioè quando recupera l’animale e mette la fascetta come da regolamento.
Si tratta sicuramente di un’odiosa ulteriore complicazione ma se si riuscisse ad ottenere questo chiarimento sicuramente si risolverebbero non pochi problemi.
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