Repubblica Italiana
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Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
Aggiornata alla L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009
Aggiornata alla L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge comunitaria 2013, art. 26)
Aggiornata al Decreto legge n. 91 del 24/06/2014
Aggiornata alla legge n. 221 del 28/12/2015
Aggiornata alla L. 7 luglio 2016, n. 122, art. 31 (Legge comunitaria 2015-2016)
Aggiornata al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104
(Pagina agg. il 07/11/2018)
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio
Art 1 Fauna selvatica
Art 2 Oggetto della tutela
Art 3 Divieto di uccellagione
Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento
Art 5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi
Art. 6 Tassidermia
Art. 7 Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
Art. 8 Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale
Art 9 Funzioni amministrative
Art 10 Piani faustico-venatori
Art 11 Zona Faunistica delle Alpi
Art 12 Esercizio dell'attività venatoria
Art 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
Art 14 Gestione programmata della caccia
Art 15 Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
Art 16 Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie
Art 17 Allevamenti
Art 18 Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
Art 19 Controllo della fauna selvatica
Art 19bis Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE
Art 20 Introduzione di fauna selvatica dall'estero
Art 21 Divieti
Art 22 Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio
Art 23 Tasse di concessione regionale
Art 24 Fondo presso il Ministero del Tesoro
Art 25 Fondo di garanzia per le vittie della caccia
Art 26 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività vernatoria
Art 27 Vigilanza venatoria
Art 28 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
Art 29 Agenti dipendenti degli enti locali
Art 30 Sanzioni penali
Art 31 Sanzioni amministrative
Art 32 Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Chiusura e sospensione dell'esercizio
Art 33 Rapporti sll'attività di vigilanza
Art 34 Associazioni venatorie
Art 35 Relazione sullo stato di attuazione della legge
Art 36 Disposizioni transitorie
Art 37 Disposizioni finali
Art. 19bis. Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni.
Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e' fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.
4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione e' data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.
5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».
6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. (2)
Articolo così aggiornato con Legge Comunitaria 2013
(2) Articolo così aggiornato con Legge n. 221 del 28/12/2015