FORUM Club Italiano del Colombaccio

giamp50

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Risposta #14 il: 19/05/2018 - 21:38
Quest'anno molto interessante e produttivo l'ormai annuale tradizionale convegno di Montelupone.

Nella splendida cornice del Teatro si è parlato di problematiche sanitarie relative ad una recrudescenza di focolai di tubercolosi, di risultati su ricerca migrazione bottaccio e di calendario venatorio.

Personalmente non nutro aspettative positive ma già è qualcosa che si ponga il problema:
prossimamente la Regione incontrerà le associazioni venatorie e, tra l'altro, porrà la problematica del permanere o meno del colombaccio con corvidi e tortora tra le specie in preapertura.

Speriamo che la dea Diana ispiri i dirigenti delle AV.

giamp50

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Risposta #13 il: 16/05/2018 - 19:39
locandina convegno Montelupone

giamp50

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Risposta #12 il: 15/05/2018 - 14:16
MONTELUPONE MC sabato 19 maggio ore 16,00 annuale convegno:

GESTIONE ... MIGRAZIONE ...

seguirà locandina

giamp50

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Risposta #11 il: 15/05/2018 - 14:05
74¤ MOSTRA MERCATO UCCELLI E CANI il 23 settembre presso centro fiere Villapotenza Macerata organizzata dal Gruppo Cinofilo Maceratese.

Si tratta di una fiera molto frequentata ed a che da bambini e famiglie.

La presenza del Club ed anche una esposizione sulla migrazione sarebbe buona cosa.

giamp50

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Risposta #10 il: 06/05/2018 - 08:19
Casi di Tubercolosi riscontrati nei cinghiali in alcune UG delle provincie di Ancona e Macerata in questi ultimi anni.

Attenzione, malattia trasmissibile all'uomo sia per ingestione che per contatto.

giamp50

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Risposta #9 il: 02/05/2018 - 09:47
Calendario selezione cinghiale 2018/19

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Risposta #8 il: 02/05/2018 - 00:41
Regione ATC

giamp50

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Risposta #7 il: 01/05/2018 - 22:00
MONTELUPONE MC convegno annuale

Dagli atti di delibere comunale si estrae delibera di giunta di concessione, su richiesta FIdC Montelupoone, del teatro Nicola Degli Angeli e patrocinio comunale per convegno regionale:

"LA GESTIONE DELLA FAUNA STANZIALE E MIGRATORIA"

per sabato 19/05/2018 ore 16,00.

giamp50

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Risposta #6 il: 01/05/2018 - 21:44
2° parte:

Forma di caccia prescelta (Opzione)
L’esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell’opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L’eventuale variazione dell’opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.
Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)
Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l’eserciziovenatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa, agliungulati e, ovviamente, alle specie migratrici.
In relazione all’indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione
per ciascun A.T.C., l’esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall’ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.
Ai fini dell’esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.
Tesserino di caccia
Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell’attività venatoria, i titolari di licenza per l’esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell’art. 29 della legge regionale sulla caccia.
10 Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla
Regione, tramite l’Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.
Anche per la stagione venatoria 2016/2017  >:(, l’ATC PS 1 è autorizzato ad inserire e stampare sul tesserino di caccia un codice a barre identificativo del cacciatore.
Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta ( X ), in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia : il giorno; il mese; l’A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia ; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento ( 1 ottobre-30 novembre ); se caccia il cinghiale.
La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino
venatorio subito dopo l’abbattimento così come previsto dall’art. 31 della
Legge 7 Luglio 2016 n. 122.
Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.
Qualora i capi della specie beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della
volpe e del cinghiale, vengano depositati in macchina, si deve apporre un cerchio
intorno alla rispettiva crocetta.
Per tutte le altre specie, al termine della giornata di caccia deve essere indicato
negli appositi spazi riferiti alla specie, il numero dei capi abbattuti.
I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l’esercizio venatorio,
devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza
ed essere in regola con le norme di iscrizione all’A.T.C. prescelto nella Regione
Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche
nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.
La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti
ammissibili nelle Marche, regolamentandone l’accesso. I dati risultanti sono comunicati
ad ogni singolo A.T.C..
Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica
di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all’Organo della
Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.
I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni
venatorie, all’ATC il tesserino di caccia entro il 12.03.2018.
11
Allenamento ed uso dei cani
L’allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento
della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 16
al 30 Agosto, tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 6.00 alle ore
20,00. Nel mese di settembre nelle giornate del 3– 6 – 10, dalle ore 6.00 alle ore
19,00. L’allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei
boschi, lungo i corsi d’acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni
di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E’ comunque
vietato a meno di m. 200 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende
agri-turistico-venatorie.
Per l’allenamento e l’esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente
non più di due cani o non più di sei cani segugio; ogni squadra composta
da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei
cani di qualsiasi, categoria, compresi i meticci.
Le Amministrazioni provinciali, tenuto conto della dislocazione, del numero, della superficie
complessiva e dei relativi periodi di funzionamento delle zone per
l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile istituite ai
sensi del comma 6 dell’art. 33 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 e regolamentate dalla
DGR n.242 del 25.02.2013 , possono ridurre il periodo e l’orario di allenamento dei
cani fissati dal presente calendario venatorio.
Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l’allenamento dei cani da caccia
nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La
Giunta Regionale sentiti gli AA.TT.CC. individua le località idonee allo scopo e gli
orari giornalieri.
Aree di rispetto
Le aree di rispetto funzionali all’incremento della fauna stanziale previste
dall’art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla DGR n. 673 del 07/08/2015
sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta
nera, riportante la dicitura “ AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA
– L.R. 7/95 ART. 10 BIS “.
L’accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all’ATC di riferimento
nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione.
Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l’ATC dove territorialmente
insiste l’Area di rispetto, le necessarie informazioni per l’eventuale esercizio
venatorio.
12
Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento,
sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente
calendario.
Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l’immissione e la caccia di fauna
selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando
il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.
Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari
e conduttori di fondi compresi nell’azienda stessa, ai sensi dell’art.17 del R.R.
41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal
presente calendario venatorio.
Divieti e limitazioni
Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i
seguenti divieti e limitazioni:
- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli
appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione
per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti
o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta
eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano,
colombaccio;
- l’uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E’
comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri , ad esclusione della
beccaccia, negli specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non
siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri
50 dalle relative rive o argini.
- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella
maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;
- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni
erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla
data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione
di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a
cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma
1, L. 353/2000);
13
- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- non è consentita la posta alla beccaccia
Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazione
di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai
cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito
dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed
Emilia Romagna – il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi
che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 16 settembre
2018.
Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano
la caccia al cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano
regolarmente iscritti in una squadra marchigiana.
Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione
sono limitati al periodo 1° ottobre - 15 novembre 2017.
Sanzioni
Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è
soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge
regionale 5 gennaio 1995, n. 7.
ATTIVAZIONE MOBILITA’ STAGIONE VENATORIA 2018/2019
Si chiede di riproporre l’accordo di interscambio tra la Regione Marche e l’Emilia
Romagna come nella passata stagione venatoria, che prevedeva l’inizio
dell’attività venatoria in tali ATC per la fauna stanziale e per quella migratoria dal
01 Ottobre e di attivare tale accordo di interscambio anche con la Regione Umbria
nelle stesse modalità: in particolare che la caccia alla fauna stanziale e alla
migratoria debba iniziare dal 23 Settembre.

giamp50

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Risposta #5 il: 01/05/2018 - 21:36
FIDC MARCHE. QUESTA LA PROPOSTA DI CALENDARIO 2017– 2018 >:(
La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2018 e termina il 10 febbraio
2019.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
a) tortora (Streptopelia turtur): dal 1 settembre al 21 ottobre;
b) merlo: dal 16 settembre al 31 dicembre;
c) quaglia: dal 12 settembre al 28 dicembre;
d) alzavola, germano reale e marzaiola : dal 1 settembre al 21 gennaio 2019;
e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio :
dal 1 settembre al 12 settembre;
dal 1 0ttobre al 31 gennaio 2019;
dal 2 Febbraio al 10 febbraio 2019.
f) lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa ; dal 16 settembre al
09 Dicembre;
g) allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
h) volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, folaga, canapiglia, codone, fischione,
mestolone, moriglione, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione,
frullino: dal 16 settembre al 31 gennaio 2019;
i) moretta: dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2019
j) combattente: dal 16 Settembre al 31 Ottobre
k) cinghiale: nelle giornate di mercoledì , sabato e domenica;
lasciare facoltà alle varie Province per la data di apertura.
l) coturnice: dal 07 ottobre al 25 novembre;
m) beccaccia: dal 01 Ottobre al 31 Gennaio;
con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4
giorni consecutivi;
2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più
di tre giorni;
3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
3
Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:
• settembre: Sabato 1 – domenica 2 – mercoledì 5 – sabato 08- domenica
09- Mercoledì 12 – Giovedì 13 - Domenica 16- mercoledì 19 - sabato 22-
domenica 23- Mercoledì 26 e sabato 29- Domenica 30;
• dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi
martedì e venerdì.
• dall’ 1 ottobre al 29 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina
migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque
del martedì e del venerdì, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e
lasciare il sito di caccia con l’arma scarica e in custodia e con l’ausilio del cane
per il recupero della selvaggina abbattuta.
Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa cinghiale e
coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Nei giorni 1– 2 –5 –8–9 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie
nelle modalità e negli orari di seguito indicati:
• tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano
reale e marzaiola: dalle ore 5.30 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30.
• E’ consentito l’utilizzo del cane per il recupero della selvaggina abbattuta
esclusivamente con il fucile scarico e in custodia dalle ore 11.30 alle ore 12.00 e
dalle ore 19.00 alle ore 19,30.
Nei giorni 12 e 13 Settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle
modalità e negli orari di seguito indicati:
• tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano
reale e marzaiola: dalle ore 5.30 alle ore 12,00.
• E’ consentito l’utilizzo del cane per il recupero della selvaggina abbattuta
esclusivamente con il fucile scarico e in custodia dalle ore 11,30 alle ore 12.00.
• L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo da
parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia.
Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a
riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
E’ vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà
l’appostamento temporaneo.
L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono
essere effettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia.
4
L’occupazione dell’appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12
ore antecedenti l’apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzora
successiva all’orario di inizio dell’attività venatoria. ( Le prescrizioni contenute negli
ultimi tre paragrafi non si applicano nelle Aziende faunistico venatorie e nelle
Aziende agri-turistiche venatorie).
Nei giorni 12 e 13 Settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5,30 alle
ore 12.00, anche con l’uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si
intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta
del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali,
su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che
non si arrechino danni alle colture.
Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia
deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbetto o pettorina
o copricapo) ad alta visibilità (arancione, rosso o giallo).
Nei giorni 2-3-6-7-9-10 febbraio 2019 è consentito il prelievo delle seguenti
specie, senza l’ausilio del cane, nelle modalità e nell’orario di seguito indicati:
cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio dalle ore 7,00 alle ore 17,25.
L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento, con l’obbligo da
parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l’arma scarica
ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare
dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
Relativamente alle giornate di Febbraio per la specie Colombaccio, il carniere
massimo giornaliero deve essere limitato a cinque capi per cacciatore.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice su proposta
della Amministrazioni provinciali , sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia al combattente su proposta della
Amministrazioni provinciali , sentiti i Comitati di gestione degli AA.TT.CC.
1. Regolamento di caccia
L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
settembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 19.30
dal 16 al 30 - ore 6.00 / 19.15
ottobre: dal 01 al 27 - ore 6.00 / 19.00 termine orario legale
dal 28 al 31 - 5.30 / 17,15
novembre: dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15
5
dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00
dicembre: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40
dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45
gennaio: dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15
dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45
Fa eccezione :
- La caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti
capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8
per la lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle
Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili
con lepre e coturnice;
3) cinghiale - n. 5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi
di cui una sola lepre e una sola coturnice;
b) selvaggina migratoria
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
4) colombacci - n. 10 capi;
5) beccacce – n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n.
2 capi giornalieri (nel mese di gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui
alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie
non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.
Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore, con un massimo
stagionale di 50 capi/cacciatore.
Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi /cacciatore.
6
Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale
di 25 capi per cacciatore.
Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con un
massimo stagionale di 30 capi/cacciatore.
Per la specie Combattente il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore con una
massimo stagionale di 20 capi/cacciatore
Caccia al cinghiale
Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg.Reg.le n.3/2012 il prelievo della specie è consentito
nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.
Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata
Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare
sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Prelievo del cinghiale in forma individuale
Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla
presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R.R.
3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia
in battuta.
Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare
sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E’ fatto comunque
divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere
durante l’attività di prelievo munizioni spezzate.
Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare
un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.
Prelievo del cinghiale in forma occasionale
Il prelievo in forma occasionale, senza l’ausilio del cane da seguita, è consentito
nelle aree non vocate alla presenza della specie ( territori ricadenti in zona C, art.
7, comma 1 bis R.R. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario
venatorio per la caccia in battuta.
Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.
7
Caccia di selezione
I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelle stabiliti dalla
DGR n………..(vedi nuova delibera)
Zone di protezione Speciale ( Z.P.S.) e Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.)
Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d’Importanza Comunitaria valgono le
seguenti prescrizioni.
a) E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con
l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma
vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l’eccezione della
caccia agli ungulati.
b) Non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della
caccia di selezione agli ungulati.
c) E’ vietato l’esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo
1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
d) E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone
umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e
lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di classe
I dall’articolo 29 della NTA del PPAR, e corsi d’acqua artificiali, nonché nel
raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria
2008/2009.
e) E’ vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo
demografico delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico delle
popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario
( Falco biarmicus ).
f) E’ vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente
(Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia fuligula).
g) E’ vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima
dell’1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte
salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lett. e) della legge 157/92 sottoposte
a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5, del DPR. 8 settembre
1997, n. 357 e successive modificazioni.
h) E’ vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento
dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti; fatte
salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti potranno
essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano faunistico ve-
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natorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione
d’incidenza.
i) Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri
di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli
durante il periodo di riproduzione e dipendenza.
j) Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani
di azione che interessino il territorio regionale ( es. Piano di azione per la tutela
dell’Orso morsicano), valgono le seguenti disposizioni:
1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di
rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
3) Durante l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in
accertata presenza del cinghiale nella lestra.
Ulteriori Prescrizione nelle ZPS
a) E’ vietata l’immissione in ambiente naturale di specie animale alloctone o,
seppure autoctone non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:
 - gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistica attraverso: la
reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente;i ripopolamenti
di specie autoctone in imminente rischiosi estinzione; le introduzione di
specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani
di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell’allegato D del DPR
n.357/97 e le specie dell’allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno
essere attuati secondo i disposti dell’art.12 del medesimo DPR 357/97;
 - le attività zootecniche.
b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio,comprese quelle finalizzate
all’addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e
popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento
e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.
c ) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in
stagni, fontanili e corsi d’acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie
e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio
regionale, previa valutazione di incidenza.
d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno
essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione ( Piano faunistico
venatorio provinciale e Carta ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione
di incidenza.
e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione
dei pedoni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consenti-
9
ta solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza,
compreso il monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture,
inoltre ai mezzi necessari all’accesso al fondo e all’azienda da parte
degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell’acceso
agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle
persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la
stagione venatoria.
Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.


Vasco

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Risposta #4 il: 15/04/2018 - 14:05
Caro Giamp, da quanto sembra sarà solo la Regione Marche a formulare il calendario, fa pensare che sono, forse, disattese le proposte delle A.V. mah.... Comunque auspico scelte che soddisfino tutte le forme di caccia, soprattutto quella a noi tanto cara.... ma se il calendario venatorio della Regione Marche sarà riferimento per la stesura dei calendari nazionali, non credo....in Umbria, perlomeno per quanto riguarda  gli appostamenti fissi, scoppia la rivoluzione.
 
Grazie Giamp.
Saluti

Pelo 52

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Risposta #3 il: 15/04/2018 - 12:31
Spero vivamente che la TosKana non rientri fra le regioni che prendono spunto da quello che fa la regione Marche
Disastro per la caccia da appostamrnto al colombaccio
A proposito Giamp
Ma quando da esatta interpretazione tuo pensiero su AFV

giamp50

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Risposta #2 il: 15/04/2018 - 12:25
Ieri sabato 14 aprile alle ore 10,00 presso la tensostruttura della parrocchia di S.Flaviano in Villamusone di Osimo, l'assessore regionale, coadiuvato dallo staff regionale, ha tenuto una riunione informativa su piano faunistico regionale e calendario venatorio per tutti i cacciatori della provincia di Ancona.

Partecipazione molto alta.

A questa seguiranno altre riunioni in ogni provincia.

Per la predisposizione del piano faunistico si sono avute sei dichiarazioni di interesse anche da ditte fuori regione, si prevede di completarne l'approvazione entro la fine del 2019.

La Regione Marche sta diventando punto di riferimento nazionale per normative, calendario e deroghe.

Calendario venatorio da riconfermare invertendo procedura, non più AV che lo propongono ma la Regione stessa.

Qualche intervento di cacciatori, a mio avviso, fuoriluogo.

Intervento finale del presidente regionale fidc, sempre a mio avviso, stile anni settanta fino ad arrivare a vantarsi di aver richiesto il ripristino della caccia al fringuello.

A margine, ho fatto presente allo staff, se possibile, di prendere in esame la possibilità di innalzare, in fase di stesura del calendario venatorio, il prelievo giornaliero di colombacci nel periodo di migrazione, attualmente fissato a sei, tenendo presente quanto stabilito dale regioni limitrofe.

giamp50

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Risposta #1 il: 15/04/2018 - 11:51
In questa Discussione si potrebbe inserire tutto ciò che ci potesse interessare.

Spero che anche altri marchigiani concorrano a tenerci informati.

Grazie.