Pubblicato il 22/08/2018
N. 00173/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00394/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2018, proposto da
Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus e WWF Italia Ong - Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;
contro
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore;
nei confronti
Ambito Territoriale Caccia AN2, in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche in via monocratica,
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 30 luglio 2018 avente ad oggetto "L.r. n.7/95 art. 30- Calendario venatorio regionale 2018/2019" – pubblicata nel sito della Regione Marche
http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR1068_18.pdf e non ancora pubblicata nel B.U.R.- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato al provvedimento impugnato e il “Calendario venatorio regionale 2018-2019” parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché di tutti i pareri degli organi competenti;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 950 del 9 luglio 2018 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2018-2019”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata e la “Proposta di Calendario venatorio regionale 2018-2019” parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché di tutti i pareri degli organi competenti; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;
nonché, per quanto occorrer possa:
- del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta regionale ID n. 14313306 del 6 luglio 2018 (non in possesso della parte ricorrente) nella parte in cui si ritiene condivisibile per quanto di propria competenza la proposta formulata;
- del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nota prot. n. 42826/T-A11 del 4/7/2018 (DOC.6), nelle parti in contrasto con i motivi di ricorso;
- delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno pec prot. n. 485174 del 3 maggio 2018; ATC AN1 nota n. 433/18 dell’8 maggio 2018; ATC MC1 nota n. 293/19 del 25 maggio 2018; ATC PS 2 nota n. 45/18 del 25 maggio 2018 - non in possesso della parte ricorrente) richiamate nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2018-2019;
- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20 novembre 2012); del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013 (Stralcio Parere VAS Provincia Ascoli Piceno n. 21 dell’8 gennaio 2013 che lo richiama - l'atto non è pubblicato sul sito provincia); del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20 dicembre 2012; del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004 - tutti ad oggi scaduti;
- della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015" (DOC. 10- stralcio);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda con cui le associazioni ricorrenti chiedono la sospensione cautelare - ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. - della deliberazione regionale n. 1068 del 30 luglio 2018 con cui è stato approvato il calendario venatorio 2018/2019;
Ritenuto che non sussistono i presupposti stabiliti dal richiamato articolo 56 per l’accoglimento della domanda di misura cautelare monocratica;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 settembre 2018.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona il giorno 22 agosto 2018.
Il Presidente
Maddalena Filippi