Tanto per eventuale confronto con altre regioni:
"REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 1996, n. 42 (regione Marche)
Art. 5
(Allevamento a scopo di richiamo)
1. Gli uccelli allevabili a scopo di richiamo sono quelli appartenenti alle specie cacciabili.
2. L’allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) evitare la condivisione spazi comuni in presenza di più specie allevate;
b) rispettare le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria;
c) utilizzare gabbiette di legno o plastica delle seguenti dimensioni indicative per esemplare:
1) 20 (lungh.) X 15 (larg.) X 20 (alt.) cm. per: allodola, passera d’Italia, passera mattugia;
2) 30 (lungh.) X 25 (larg.) X 25 (alt.) cm. per: merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno;
3) 100 (lungh.) X 50 (larg.) X 40 (alt.) cm. per: pavoncella. Le gabbie possono contenere un massimo di 10 esemplari, devono essere provviste di fondo rigido a maglie fitte, di parte superiore in panno e di numerosi fori laterali di aerazione;
4) 100 (lungh.) X 50 (larg.) X 40 (alt.) cm. per: colombaccio. Le gabbie, preferibilmente in corda, devono essere mantenute nella semioscurità e ai soggetti detenuti vanno applicati cappuccetti di alluminio agli occhi qualora ritenuto necessario;
5) le voliere da riproduzione devono comunque avere una dimensione minima di 3-4 mq. per ogni coppia;
d) inanellare gli uccelli detenuti e non provvisti già di contrassegno. Per i nidiacei l’operazione va eseguita entro i primi dieci giorni di vita. Il contrassegno, ad anello di materiale plastico o metallico, rilasciato dalla Provincia competente per territorio, deve essere inamovibile e di diametro adeguato, nonché riportare il numero progressivo del soggetto, l’anno di nascita, la sigla della Provincia e le lettere “RA” ad indicare il “Richiamo allevato”. Le specifiche della sigla vengono comunicate all’allevatore e all’INFS dalla Provincia competente al momento del rilascio dell’autorizzazione ovvero a seguito della comunicazione di cui all’articolo 6;
e) tenere il registro di allevamento (tabella 3), vidimato annualmente dalla Provincia, su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:
1) il nome scientifico e facoltativamente quello volgare del soggetto allevato;
2) le specifiche riportate sull’anello;
3) la data di nascita o di acquisto degli esemplari e le generalità del cedente;
4) la data dell’eventuale decesso del soggetto detenuto. In tal caso l’anello deve essere conservato, ma non utilizzato per altri soggetti detenuti;
5) la data dell’eventuale cessione e le generalità dell’acquirente;
f) trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio copia del registro di allevamento relativo all’anno precedente.
3. I titolari degli allevamenti di uccelli a scopo di richiamo possono procedere all’alienazione e all’acquisto dei soggetti allevati nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
Art. 6
(Autorizzazione o comunicazione)
1. L’impianto e l’esercizio degli allevamenti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, ad eccezione di quelli effettuati dai titolari di impresa agricola per i quali è sufficiente una comunicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Provincia competente per territorio.
2. L’autorizzazione è rilasciata per uno solo degli scopi di cui all’articolo 1. I titolari di impresa agricola non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 7/1995 possono impiantare ed esercitare gli allevamenti per gli scopi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1.
3. Per gli allevamenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, l’autorizzazione è rilasciata previo parere dell’INFS.
4. L’autorizzazione concessa ai titolari di allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale di fringillidi europei e di altri volatili non appartenenti alle specie cacciabili deve contenere anche il numero di matricola dell’allevatore; qualora il numero non risultasse dalla domanda, la Provincia lo assegna facendo seguire la sigla della Provincia stessa ed un numero progressivo. Se il contingente detenuto non supera complessivamente i venti capi, l’autorizzazione non è necessaria.
5. La Provincia che ha concesso l’autorizzazione all’allevamento a scopo di ripopolamento effettua i controlli amministrativi almeno due volte l’anno. Per gli allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale i controlli sono effettuati anche dalla USL competente per territorio e l’esito viene annotato sul registro di allevamento.
6. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, riscontrato anche a seguito dei controlli amministrativi e sanitari, può essere disposta la revoca dell’autorizzazione.
Art. 7
(Presentazione della domanda)
1. La domanda per ottenere l’autorizzazione, in carta legale deve contenere:
a) le generalità e il codice fiscale del richiedente;
b) l’indirizzo dell’impianto, se diverso da quello di residenza del richiedente;
c) lo scopo che l’allevamento si prefigge;
d) le specie animali da allevare.
2. Alla domanda per ottenere l’autorizzazione ad allevamenti a scopo di ripopolamento e alimentare devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dati catastali della superficie interessata dall’impianto (partita, foglio, particelle);
b) progetto grafico dei locali e descrizione delle attrezzature di allevamento;
c) dettagliata relazione tecnica contenente:
1) la tecnica di allevamento;
2) il rapporto fra sessi dei riproduttori;
3) la potenzialità produttiva annua dell’impianto;
d) certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti riproduttori mediante fattura di acquisto o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuta cessione dei soggetti riproduttori;
e) certificazione del servizio veterinario dell’USL competente sull’idoneità igienico-sanitaria del terreno e delle eventuali strutture preesistenti interessate dall’impianto di allevamento;
f) certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato agricoltura competente.
3. Alla domanda per ottenere l’autorizzazione all’allevamento a scopo di richiamo devono essere allegati i documenti di cui alle lettere d) ed f) del comma 2.
4. Alla domanda per ottenere l’autorizzazione ad allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale devono essere allegati i documenti di cui alla lettera d) del comma 2 , nonché, nel caso di fringillidi europei, il numero di matricola dell’allevatore. Se l’allevatore è iscritto alla Federazione ornicoltori italiani, il numero di matricola si identifica con il relativo RNA. In mancanza di quest’ultimo l’allevatore può omettere l’allegato di cui trattasi, e il numero di matricola gli verrà assegnato d’ufficio secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 6.
5. I titolari di impresa agricola devono allegare alla comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 6 i documenti previsti per i rispettivi tipi di allevamento, nonché copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA."
Come potete leggere, per allevare dei colombacci, la cosa è abbastanza complicata, addirittura è previsto l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.
Invece la sola detenzione sembra più semplice ma non proprio chiara:
"TITOLO III
Detenzione e uso dei richiami vivi
Art. 11
(Detenzione e uso dei richiami vivi di allevamento)
1. Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento fisso è consentito detenere, nell’esercizio dell’attività venatoria, un numero massimo di richiami vivi di allevamento di dieci unità per ognuna delle specie appartenenti a quelle cacciabili, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
2. Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere, nell’esercizio dell’attività venatoria, un numero massimo complessivo di richiami vivi di allevamento di dieci unità di specie appartenenti a quelle cacciabili.
3. Il numero massimo di richiami vivi di allevamento detenibili durante l’esercizio venatorio è raddoppiato qualora l’attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento.
4. Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento è consentito detenere un numero massimo di dieci storni di allevamento ad uso di richiamo vivo."
Tra l'altro i Regolamento dovrebbe essere aggiornato, attualmente non possono essere più utilizzati gli storni come richiami.
Mahh, che Italia complicata!!!