Una volta tanto, magari per questa volta, qualcosa si è fatto perlomeno in termini di informazione. Nell'ultimo numero del Cacciatore Italiano è pubblicato un articolo su questa questione. Cercherò di farvi una sintesi: il reato di furto venatorio è scomparso con la 157, che prevede per i casi elencati, le sanzioni di cui all'art.30 e 31. La sentenza di Varese ha però teso ad evidenziare una diversità, cioè che il condannato non aveva la licenza di caccia. Da qui tutta una serie di filosofie legali. Allora la 157 si applica solo ai cacciatori che quindi non possono essere accusati di furto venatorio, ma solo gravati dalle sanzioni in essa previste? L'articolo cita anche due sentenze controverse della suprema corte sull'argomento. In entrambe si afferma che operano le sanzioni della 157, che non prevede il furto venatorio, ma in una si dice più o meno che occorre avere la licenza di caccia, nell'altra invece che non occorre. Comunque come si vede niente di nuovo sotto il sole.Una cosa è pacificamente accettata: che in presenza di licenza di caccia si applica la 157 e quindi niente furto venatorio anche se le conseguenze di alcuni commi dell'art. 30 e 31 sono pesantissime. Le sentenze di cui si parla sono del 2004 e 2012 rispettivamente. Il relatore conclude che bisognerà aspettare le motivazioni della sentenza e poi l'eventuale impugnazione per capire se l'interpretazione di Varese è corretta. Spero di essere stato chiaro, non è facile condensare in poche righe comprensibili. Ciao