FORUM Club Italiano del Colombaccio

colombaiosenese

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Risposta #15 il: 20/11/2013 - 15:44
ohh grandissimo Mario.....
anche io stamani quasi quasi mi ha tentato il cielo terso delle 6.15..
ma le previsioni avevan dato questo alternarsi meteo con rovesci pure forti...e quindi ho solamente aperto "bottega" lasciando l'ars venerandi al w.end.
 
Gufate ? giuro che "unnò" questi poteri .......e poi pell'amici mai oserei avventurarmi in oscuri meandri di macumbe e riti woodo   ;)
« Ultima modifica: 20/11/2013 - 15:49 da colombaiosenese »

pelo52

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Risposta #14 il: 20/11/2013 - 14:56
Maremma bona Massy.
O come hai fatto a indovinacce?
Partenza alle cinqueettreqquarti. Sereno che spaccava i sassi.
Finito di tendere...........nebbia.
A mezzodì acqua.
Gufataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......................?
Peggio me sento.
Ora untelardico eh.

palombaro

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Risposta #13 il: 20/11/2013 - 12:25
in Umbria la legge c'è ma c'è anche tanta gente che se ne fotte....ma il problema delle strade è solo la punta dell'iceberg della maleducazione dell'italiano medio. Se tutti usassero il buon senso non esisterebbero problemi, i cinghialai sono spesso additati perché sono tanti, facilmente identificabili e spesso casinari (nel senso che fanno baccano) ma quanti altri fruitori del bosco e delle campagne fanno le peggio stronxxate nel perfetto anonimato e nella totale impunità? Quanti ti raccolgono l'uva dalla vigna, le noci dalla pianta solo perché pensano che nessuno le coglie....anche se sono a casa di altri?
Problema atavico e secondo me di difficile risoluzione, se continuiamo così e perdiamo peso l'842 ce lo tolgono in 5 minuti.
poca brigata vita beata......e il via lo do io chiaro?!!!!

colombaiosenese

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Risposta #12 il: 19/11/2013 - 18:10
Cristallino come le acque del casentino è il koala.
Io sono cristallino come le acque della chiana Massy.
Mentre il badger è dell'arno e tu caro Massy dell'elsa.
Dopo questa carrellata geografica, vi lascio.
Devo preparare un po' di roba. Domani vedo se mi riesce cappottare qualche colombone di passo......oops, di spostamento visto che il passo è finito.

domani piove  !!!!!!!!!!!!   ;D gufataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  ahahahahhaha

pelo52

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Risposta #11 il: 19/11/2013 - 18:07
Cristallino come le acque del casentino è il koala.
Io sono cristallino come le acque della chiana Massy.
Mentre il badger è dell'arno e tu caro Massy dell'elsa.
Dopo questa carrellata geografica, vi lascio.
Devo preparare un po' di roba. Domani vedo se mi riesce cappottare qualche colombone di passo......oops, di spostamento visto che il passo è finito.

colombaiosenese

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Risposta #10 il: 19/11/2013 - 17:50
....se ti leggi l'editoriale postato dal sottoscritto stamani,trovi parte dei tuoi ragionamenti,applicati su contesti diversi (ma nn troppo)"I tempi cambiano e se una volta, imbracciando un fucile, tutto (o quasi) era concesso, oggi paghiamo le conseguenze di un ambiente depauperato delle proprie ricchezze" ..ma il succo è riconducibile a quanto da te detto sopra !
 
lo sò che sei cristallino come le acque del casentino.... :o

pelo52

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Risposta #9 il: 19/11/2013 - 17:09
Concordo Massy.
Però non v'è dubbio che un fuoristrada al giorno non fa tanti danni quanti 10 in su e in giù nello stesso momento.
Io non addito. Semplicemente ti dico che la nostra categoria (quella dei cacciatori) viaggia nella quasi impunità. Un po' di coscienza anche da parte nostra non fa male.
Non so da te ma nell'aretino il Corpo Forestale in un paio d'anni ha stroncato il fuoristrada motoristico. Certamente ne avrai sentito parlare.
Non vorrei che prima o poi per colpa di qualche bischero subiamo quello che hanno subito i fuoristradisti motoristi.
Chiarezza per chiarezza.

colombaiosenese

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Risposta #8 il: 19/11/2013 - 16:39
mi sento pure io "colpevole" della "violenza" perpetuata alla mi strada conducente alla tesa....se come quest'anno piove un giorno si e l'altro pure logico che vengan fuori.. beeppp....
 
per conto ogni anno provvedo personalmente con una o più giornate di lavoro,duro,al ripristino sassoso e ripulitorio della stessa...di cui usufruiscono pure altri (nn molti a dir il vero...) Daniele ti fischiano le orecchieee  ???;D ;D ;D
 
trovo sbagliato additare a quello e quell'altro la rea responsabilità di ogni nefandezza......ce ne sarebbe da dire tanto anche di chi "fà danni" senza il fucile appresso" .....(sapete bene a chi mi riferisco,e vi giuro che ci sarebbe da "stroncalli di botte")...ma se iniziamo a darci addosso categoria su categoria la matassa del filo nn finisce mai di svolgersi ......finchè non arriva il big bang !
 
quindi il giusto equilibrio delle cose è senza ombra di dubbio la migliore via.....
 
e il giusto equilibrio lo perpetuano persone intelligenti,da tutte le parti !!
 
« Ultima modifica: 19/11/2013 - 16:46 da colombaiosenese »

pelo52

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Risposta #7 il: 19/11/2013 - 15:25
Ma lo sai Massimo che più ti conosco e più ti leggo più mi sembra di vedere (gobba a parte)......la foto del mio pensiero in ciò che scrivi?
In Umbria sono anni che non entri manco morto in una strada di bosco se non sei titolato.
Come non parcheggi al limite dello stesso se non vi è lo spazio idoneo pena sassata di multa.
Da noi son dieci anni che è stata varata la legge 48/94 ma vai a spiegare ai cignalai amici del colombaiosenese setoloso il giusto, che non si può andare in su e in giù per una strada di bosco tutti insieme nello stesso momento.
Mi fanno dannare e incavolare nero. Almeno avessero l'accortezza e l'educazione che l'ultimo che passa, ripristina.
Troppa fatica e molta maleducazione.
Io ho la pala a portata di mano e appena passato rifaccio il fossetto di scolo dell'acqua piovana o metto sassi nelle buche più fonde.
Non solo per me. Più per educazione visto e considerato che tutti i non cacciatori sanno che artefici di tali disastri sono i cacciatori.
Quasi quasi mi vergogno, a volte, di appartenere a questa categoria di sciagurati.

BADGER

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Risposta #6 il: 19/11/2013 - 12:50
Non si tratta di essere perbene o meno, qui si tratta di rispettare le regole. Cari signori l'art. 842 del codice civile da tempo ha ingenerato la convinzione che, porto d'armi munito, uno possa fare quel che gli pare. Non è proprio così, nessuno (per ora) ti può negare l'accesso ad un territorio per esercitarvi la caccia, a meno che non vi siano divieti, distanze da rispettare etc Ma ci puoi andare solo A PIEDI, chiaro? La circolazione fuoristrada, laddove non vi siano strade carrozzabili, è vietata in assenza del permesso del proprietario. Perché se l'italico nembrotte lo lasci fare si munisce di fuoristrada con gomme da off road spinte e ti ara anche il giardino di casa, non è vero? Quindi cari figlioli prende su la TS (tacchi e suole) e guadagnatevi la vostra fucilata scarpinando scarpinando, oppure cacciate gli euri necessari che attenzione possono anche non bastare laddove la vigilanza riscontrasse danni all'ambiente perché qui scatta la denuncia. Io personalmente, siccome sono scemo, mi guardo bene ma non per paura della  multa ma per rispetto del prossimo mio. Ciao
 

Lorenzo Berti

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Risposta #5 il: 19/11/2013 - 11:46
che paese del cavolo è questo? le persone perbene non possono fare niente i poco perbene fanno quello che gli pare e tutti zitti. :-X

BADGER

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Risposta #4 il: 19/11/2013 - 07:57
Voglio precisare che non sono io  "che ti denuncio" ma gli organi preposti al controllo del territorio. Oltre a tutto le ultime mie informazioni erano per una sanzione amministrativa di Euro 516 ( io l'ho vista affibbiare ad uno che aveva portato la macchina sul greto del torrente per andare a pescare anziché lasciarla sulla strada) e cmq un po' di rispetto per ciò che non è nostro non fa mai male, anzi. Ciao

colombaiosenese

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Risposta #3 il: 18/11/2013 - 19:45
Massimo..nn a caso ho elevato tutto ciò !
 
ho taciuto e taccio sul/sui fatti......ma quando "scrivono"e ti assicuro ci si adoperano anche con sommo piacimento,lo fanno sempre senza specificare "l'appartenenza venatoria"...
 
ocio a tutti
« Ultima modifica: 18/11/2013 - 19:58 da colombaiosenese »

BADGER

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Risposta #2 il: 18/11/2013 - 19:05
Caro Massy, dura lex sed lex. E' ora di farla finita!, I nostri cari amici cinghialai in nome del principio " faccio quel che  mi pare" violano diverse leggi regionali. Tra cui quella della circolazione fuoristrada in assenza del permesso del proprietario del terreno. E se ti becco ad "arare" le viottole con fuoristrada gommati con roba da "urlo" io ti denuncio e vedrai che il pelo comincia a costare caro! Scusa sai ma mi sono rotto di questo andazzo, è  l'ora o di rispettare le regole o di passare alle carte  bollate!.- Ciao

colombaiosenese

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Risposta #1 il: 18/11/2013 - 14:51
Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore

Art. 1 Finalità
Art. 2 Ambito di applicazione - Divieti
Art. 3 Deroghe
Art. 4 Motoslitte
Art. 5 Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti
Art. 6 Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento
Art. 7 Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto - Autorizzazione alla gestione
Art. 8 Gare e manifestazioni di fuori strada
Art. 9 Vigilanza
Art. 10 Sanzioni amministrative
Art. 11 Disposizioni transitorie (Abrogato)
Art. 12 Pubblicità e materiale informativo
Art. 13 Segnaletica



Art. 01 - Finalità

 

1. Nell’ambito degli indirizzi di cui all’ articolo 4 dello Statuto e delle competenze trasferite alla Regione ai sensi del titolo V del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , la presente legge detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , nonché delle strade private.

 

Art. 02 - Ambito di applicazione - Divieti

 

1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all’ articolo 3 , di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all’ articolo 1 , di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:

a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , ivi comprese le categorie di beni indicati nell’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 ;

b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;

c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni;

d) negli alvei di corsi d’acqua pubblici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;

e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della R. 64/76

f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;

g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all’art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;

h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all’allestimento di tracciati o percorsi per gare.

2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all’art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco.((2))

3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilita’ del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.((3))

 

Art. 03 - Deroghe

 

1. In deroga ai divieti di cui all’ articolo 2 , la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi:

a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d’istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali, nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;

c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;

d) adibiti all’effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo;

e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;

f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.

3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all’interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall’Autorità preposta alla relativa gestione.

 

Art. 04 - Motoslitte

 

1. La circolazione di motoslitte è consentita, nelle aree di cui all’ articolo 2 , soltanto nei casi contemplati dall’ articolo 3

 

Art. 05 - Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti ( 4 )

 

1. È fatto divieto, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 , di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a motore, nonché di allestire, a qualsiasi titolo, tracciati o percorsi per gare e manifestazioni, anche a carattere occasionale o estemporaneo, da disputare con i mezzi predetti, anche su sentieri, mulattiere, tratturi, piste da esbosco e cesse parafuoco.

 

Art. 06 - Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento

 

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia può individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui all’ articolo 2 , percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche.

2. L’individuazione è fatta secondo criteri che minimizzino il disturbo alla quiete pubblica e gli eventuali danni all’ambiente, tenuto conto della vocazione e situazione idrogeologica dei terreni interessati.

3. La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei Comuni interessati e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sentite le Comunità montane, se interessate.

4. Abrogato((1))

 

Art. 07 - Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto -Autorizzazione alla gestione

 

1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nel proprio territorio, escluso le aree di cui all’ articolo 2 , primo comma, con i criteri, secondo il procedimento e con le limitazioni di cui all’ articolo 6 L’individuazione deve altresì tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.

1bis. La Provincia può individuare con le procedure di cui all’art. 6 percorsi fissi in aree degradate e marginali ancorché soggette a vincolo idrogeologico, purché verifichi la compatibilità dei percorsi con il vincolo stesso.(5)

2. Abrogato((1))

3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati da uno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edilizia, ferma la necessità del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previste ai sensi della legislazione vigente.

4. Il Comune rilascia l’autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita convenzione con la quale il gestore si impegna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonché tutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei veicoli compromettano la stabilità idrogeologica dei terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell’attività, prestando idonee garanzie finanziarie.

 

Art. 08 - Gare e manifestazioni di fuori strada

 

1. Le gare e manifestazioni di fuori strada, anche se a carattere occasionale, si svolgono normalmente nei percorsi e impianti fissi di cui agli articoli 6 e 7

2. In via eccezionale la Provincia può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7 , escluse comunque le aree di cui all’ articolo 2

3. L’autorizzazione è concessa previo il consenso del titolare del fondo e il parere vincolante del Comune e previa l’assunzione degli obblighi di ripristino e la prestazione delle garanzie previste dall’ art. 7 , quarto comma, da parte del richiedente.

 

Art. 09 - Vigilanza

 

1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente legge gli organi di polizia locale, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli agenti giurati che ne abbiano facoltà a norma della legislazione vigente.

 

Art. 10 - Sanzioni amministrative

 

1. Chiunque violi i divieti di cui all’ articolo 2 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da € 154,00 a € 516,00.

2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi, si applica, in aggiunta alla sanzione prevista dal primo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria dal € 51,00 a € 154,00.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’ articolo 4 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.032,00 a € 10.329,00. Analoga sanzione è stabilita per le violazioni dei divieti di cui all’ art. 5

4. Per quanto non previsto, si applica la R. 12 novembre 1993, n. 85 recante "Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative".

 

Art. 11 - Disposizioni transitorie

 

Abrogato…...(6)

 

Art. 12 - Pubblicità e materiale informativo

 

1. Presso le Province e i Comuni interessati sono predisposte e rese consultabili cartografie riportanti l’ubicazione e le caratteristiche dei percorsi destinati alla circolazione fuori strada e degli impianti fissi.

2. I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al primo comma.

3. Con la legge di bilancio è predisposto apposito capitolo di spesa per la produzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti di veicoli fuori strada e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui all’ articolo 13

 

Art. 13 - Segnaletica

 

1. Le Province provvedono, entro trenta giorni dall’individuazione dei percorsi fissi, ad apporre apposita segnaletica:

a) di divieto di circolazione, in conformità alle tipologie vigenti, sulle strade di accesso lungo i perimetri delle aree di cui all’ articolo 2 ;

b) di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi dell’ articolo 6 , è consentita la circolazione dei veicoli fuori strada.

2. È fatto obbligo ai gestori di indicare con apposita segnaletica la presenza degli impianti fissi di cui all’ articolo 7.

 

Note del Redattore:

[0] V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

[1] Comma abrogato con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

[2] Comma così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 1

[3] Comma così aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art. 2

[4] Articolo così sostituito con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.3.

[5] Comma aggiunto con L.R. 25 maggio 1998, n. 26 , art.4.

[6] Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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meglio conoscere e ricordare per evitare poi,spiacevoli inconvenienti e poter far valere le nostre ragioni col SAPERE !


   











   
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