E' vero ogni Giudice (non qualsiasi magistrato) può sollevare questuione di Legittimità Costituzionale, se così fosse sarei curioso di vedere con quale motivazione, visto che la norma modificata fa riferimento alla normativa sull'edilizia e non deroga nulla. La questione, molto più semplicemente va ricondotta alla tipologia d'intervento che viene fatto sul trerritorio e per fare un capanno di caccia, secondo le caratteristiche previste dalla norma modificata non è necessaria DIA, Permesso a Costruire ecc. per fare ciò bisognerebbe modificare il Testo Unico (DPR 380/2001) e la LRT nr. 1/2005, cioè viene fatta finalmente chiarezza su cosa è effettivamente un capanno di caccia. I Giudici della Corte Costituzionale consideravano il capanno di caccia come un volume che faceva cubatura. Diversa è la questione sul vincolo paesaggistico e qui si dovrà effettivamente lavorare con gli strumenti urbanistici dei Comuni, però da come si era messa la cosa a settembre 2013 dopo l'approvazione della modifica alla legge suddetta, io sono molto più tranquillo.
Saluti
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Da: giamp.giamp@virgilio.it (giamp.giamp@virgilio.it)
Data: 07/11/2013 0.01
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Ogg: R: Approvate modifiche alla legge regionale toscana sugli appostamenti fissi.
Personalmente non sono così ottimista.
E' probabile che il Governo non lo rinvii alla Corte, dato i problemi che già ha per conto Suo, ma ricordo che qualsiasi magistrato, quindi anche Procure, può inviare la Norma alla Corte perchè non manifestamente infondata l'Incostituzionalità.
Inoltre lo scoglio più grosso è quello Paesaggistico, laddove la Corte ha detto chiaramente che le Regioni possono legiferare in modo più restrittivo rispetto alla legge Nazionale, ma non derogare a quanto già stabilito dalla stessa.
Saluti.
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Da: l.bececco@libero.it (l.bececco@libero.it)
Data: 6-nov-2013 19.12
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Ogg: R: Approvate modifiche alla legge regionale toscana sugli appostamenti fissi.
... Non credo che la Presidenza del Consiglio impugni la modifica alla legge regionale in quanto l'art. 6 bis modificato richiama espressamente la LRT nr.1/2005 (Norme per il governo del territorio) che fa riferimento al TESTO UNICO PER L'EDILIZIA. DPR 380/01 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. Ricordo che la Legge Regionale del Veneto andava in deroga del suddetto Testo Unico e per questo motivo la normativa è stata impugnata . Quindi sono sufficientemente ottimista... Saluti a tutti.
Luca