Ciao a tutti, non per fare quello che ne sa più degli altri, ma la tipologia degli appostamenti è descritta nel DPGR 33/R/2011 all'art.73 che vi incollo qui di seguito-
Appostamenti fissi (articolo 34 l.r. 3/1994 )
1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.
2. Gli appostamenti fissi si distinguono in:
a) appostamento fisso alla minuta selvaggina;
b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;
c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità? dell'acqua, sul margine di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento;
d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali. Poi alcune provincie si sono dotate di un disciplinare come Siena ma il riferimento è sempre la legge regionale.riporto anche i commi 6 e 6bis dll'art 34 della 3/94.
Le provincie autorizzano gli appostame n t i fissi
secondo le norme del decre to del President e della
Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo
unico dei regolame nt i regionali di attuazione della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
"Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio)"), da ultimo
modificato dal decreto del President e della Giunta
regionale 29 luglio 2005, n. 48/R.
6 bis. I manufatti degli appostamenti fissi
autorizzati ai sensi del comma 6, possono esser e
installati e mantenuti in essere per il periodo di
durata dell'autorizzazione. Tali manufatti sono
soggetti a semplice comunicazione al comune non
richiedendo un titolo abilitativo edilizio ai sensi
dell'articolo 78, comma 1, lettera b) della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio).
quindi la regione non avrebbe legiferato male in questo caso, ecco perchè dico che al momento in Toscana possiamo stare tranquilli, poi come sappiamo se continuiamo ad alzare l'attenzione su questo argomento niente si può sapere di quello che può accadere. quindi amici è bene essere informati ma non continuiamo a sollevare il problema, teniamoci la nostra autorizzazione e realizziamo i capanni come ci consente la legge. cioa a tutti di nuovo