Regione Marche.
Attenzione "blues76", giusto quanto precisato da "levante", vige il Regolamento regionale 12/01/1996 n.42 che prevede una massa di prescrizioni, nel merito all'allevamento a scopo di richiamo dei colombacci, in sintesi:
-l'allevamento deve essere autorizzato dalla Provincia, salvo imprese agricole a cui è sufficiente una comunicazione
-deve essere dimostrata la legittima provenienza dei soggetti riproduttori mediante fattura o atto di notorietà
-certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
-tenere registro di allevamento vidimato annualmente dalla Provincia
-gabbie 100x50x40 per esemplare
-voliere da riproduzione 3-4mq.
-inanellare i nidiacei entro i primi 10 giorni di vita, contrassegno ad anello rilasciato dalla Provincia inamovibile con numero progressivo del soggetto, anno di nascita, sigla della provincia, e le lettere "RA"(richiamo allevato)
Detenzione ed uso richiami vivi di allevamento:
-n.10 richiami per ogni cacciatore, per più cacciatori in un appostamento max n.20
Tutti i richiami vivi già? detenuti andavano inanellati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.