"aldorin", non è questione di buon senso dei politici locali.
Nel nostro caso vi è un Procuratore della Repubblica che è deciso ad intervenire penalmente in caso di violazione del D.Lgs.2212004 n.42.
Nel Vostro caso penso che possiate seguire quanto da Te esposto perchè probabilmente vi sarà? una Legge regionale che prescrive questo e che esclude gli appostamenti dall'assoggettamento al D.Lgs. sopra menzionato o a Leggi regionali ambientali emanate suggessivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.nazionale.
Ho sottomano un ricorso del WWF nazionale datato 22/02/2010 indirizzato al Presidente del Consiglio ed a vari Ministri avverso una Legge regionale Toscana, è un pò lungo, tocca vari aspetti, riporto quanto riguarda gli appostamenti fissi:
RICHIESTA DI IMPUGNAZIONE LEGGE REGIONALE TOSCANA 3/02/2010 N.2 "MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 12/01/1994 N.3.
Con legge regionale n.2/2010 la regione Toscana ha introdotto una serie di modifiche alla legge regionale 12/01/1994 n.3, legge di recepimento della legge quadro sulla caccia, legge 157/92, norma di riferimento sulla disciplina e la regolamentaxione dell'attività? venatoria per tutte le Regioni.
Si tratta di un atto che presenta evidenti profili di illegittimità? costituzionale per palese contrasto con la normativa nazionale vigente.
In particolare si segnala quanto segue:
.....................................
Art.35 (Modifiche all'art.34 della L.R. 3/94)
All'art.35 la legge in esame dispone che, dopo il comma 6 dell'art.34 della l.r.3/94 è aggiunto il seguente:
"6bis I manufatti degli appostamenti fissi autorizzati ai sensi del comma 6 possono essere installati e mantenuti in essere per il periodo di durata dell'autorizzazione. Tali manufatti sono soggetti a semplice comunicazione al comune non richiedendo un titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art.78 comma 1 lettera b della l.r.3/1/2005 n.1 (norme per il governo del territorio)"
La legge regionale con la norma in oggetto introduce una evidente anomalia nell'ambito delle politiche di governo del territorio, volendo sostenere che gli appostamenti fissi di caccia, a differenza di qualsiasi altro manufatto edilizio,non debbano sottostatre alle norme relative al titolo abilitativo edilizio. Ciò è evidentemente in contrasto con quanto fino ad oggi previsto dalla legge regionale sul governo del territorio(l.r. 1/2005), che la norma in oggetto esplicitamente cita,ma anche con le norme nazionali in materia.
Molteplici sono gli aspetti di dubbia legittimità? del disposto:
1) Gli appostamenti fissi di caccia sono frequentemente realizzati in aree vincolate dai piani paesistici, e/o boschivi,rive di laghi o corsi d'acqua.Affermare che non richiedano alcun titolo abilitativo edilizio pare includere anche la non necessità? di acquisire l'autorizzazione paesistica prevista dagli art.142,143,146 e 156 del D.Lgs.22/01/1994 n.42, la cui assenza è penalmente sanzionata dall'art.181 dello stesso d.lgs. 42/2004, violando i principi generali in materia di pianificazione urbanistica in aree vincolate.
2) Con la norma in esame la regione Toscana intende assimilare tutti gli appostamenti fissi,qualunque ne siano le caratteristiche strutturali, a manufatti non soggetti a permesso edilizio ai sensi di quanto previsto dal comma 1 lettera b dell'aert.78 della l.r.1/2005, che equivale alla lettera e5 del comma 1 dell'art.3 del testo unico sull'edilizia DPR 6/6/2001 n.380. Orbene, tale disposizione prevede che siano soggetti a permesso di costruire anche l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,campers,case mobili,imbarcazioni,che siano utilizzati come abitazioni,ambienti di lavoro,oppure come depositi,magazzini e simili,e che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
E' evidente che,ai sensi del testo unico,possono essere esclusi dalla necessità? di sottostare a permesso di costruire solo 'manufatti leggeri' e pertanto non modificanti il sito e che siano utilizzati solo e soltanto per finalità? del tutto temporanee. A rimarcare tale aspetto vi è il fatto che se finalizzati ad esigenze più durature addirittura roulottes o barche posizionate stabilmente in un luogo devono sottostare alle norme edilizie.
Ebbene è evidente che molti, se non tuti, gli appostamenti fissi non possono che rientrare nella categorie di cui sopra,cioè manufatti tali da richiedere un permesso edilizio.
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Saluti.