FORUM Club Italiano del Colombaccio

CAROGNACCIO

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Risposta #5 il: 18/03/2025 - 19:48
Sicuramente vincerai come ho vinto io Massimiliano nel 2017.
Sanzionato dai carabinieri forestali, meglio 10 100 1000 volte la forestale di ieri più umana e meno "lei non sa chi sono io", ho vinto io dopo il ricorso presentato.
D'altra parte la cosa migliore da fare in caso di contestazione è far scrivere quello che credi giusto segnalare diverso d a quello che sta scritto nel verbale.
Purtroppo molti non lo fanno rendendo vani qualsiasi ricorso

massimiliano

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Risposta #4 il: 17/03/2025 - 09:39
Tutto vero e sacrosanto quello che dici , ma loro comunque fotografano, verbalizzano e notificano poi sta a te girarti le palle (e alleggerire il portafoglio) con PEC , Raccomandate , Ricorsi in prima istanza alla Provincia e dopo , in caso di esito negativo , con avvocati, giudici di pace e chi più ne ha più ne metta. Nel caso specifico del file allegato , ove il sanzionato era ed è in possesso di consenso del proprietario/conduttore del terreno ,coloro che hanno documentato con fotografie le targhe delle auto considerate in "infrazione" hanno IGNORATO e NON preso assolutamente in considerazione le tempestive dimostranze dei "futuri sanzionati "che volevano mostrare l'assoluta regolarità della posizione con il consenso firmato cartaceo e/o in immagine JPG sullo smartphone . Ecco del perchè ho voluto portare all'attenzione dei naviganti cacciatori , l'esistenza di questa legge Toscana (48-1994), concepita per degli scopi ma utilizzata per altri.. spesso non imparziali .

CAROGNACCIO

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Risposta #3 il: 15/03/2025 - 16:35
Vero Renato
Non so per l'invalidità ma anche se non sei titolare del bosco ma sei titolare dell'appostamento puoi accedere in fuoristrada.
Fuoristrada inteso non come mezzo di trasporto ma anche.
È scritto, per quanto riguarda la toskana, nel foglio di consenso all'appostamento fisso di caccia rilasciato dal proprietario del terreno

Rimescolo

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Risposta #2 il: 14/03/2025 - 21:45
Hai fatto bene a ricordare questa vecchia normativa Massimiliano, nel mio caso ci sono due autorizzazioni, una da invalido e una del titolare del bosco, sono a cavallo...
La passera è sempre la passera! Solo la fetta di cocomero fresca ci va vicino.........

massimiliano

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Risposta #1 il: 12/03/2025 - 18:32
Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48

Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore. (1)
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994

Art. 1
- Finalità
1. Nell’ambito degli indirizzi di cui all’ articolo 4 dello Statuto e delle competenze trasferite alla Regione ai sensi Sito esternodel titolo V del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , la presente legge detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Sito esternoD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , nonché delle strade private.
1 bis. La Regione con la presente legge, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, detta altresì la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell’automobilismo e del motociclismo, anche al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato. (9)
Art. 2
- Ambito di applicazione. Divieti
1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all’ articolo 3 , di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all’ articolo 1 , di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:
a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi Sito esternodella legge 29 giugno 1939, n. 1497 , ivi comprese le categorie di beni indicati nell’Sito esternoarticolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni;
d) negli alvei di corsi d’acqua pubblici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della R. 64/76
f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all’art. 10, lett. a), b) e c) Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all’allestimento di tracciati o percorsi per gare.
2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all’art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco.(3)
3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilita’ del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti. (4)
[b]Art. 3[/b]
- Deroghe

1. In deroga ai divieti di cui all’ articolo 2 , la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi:
a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d’istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali, nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;
d) adibiti all’effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci, nonché di attività turistico-ricreative insistenti su concessioni demaniali marittime nel caso in cui la circolazione di tali mezzi nei sentieri a fondo naturale compresi nelle aree di cui all'articolo 2 rappresenti l'unica modalità per accedere ai luoghi della medesima attività. (10) Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;
f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.
2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all’interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall’Autorità preposta alla relativa gestione.[/b]