Vero Rebosco che allora i Parchi regionali e le Riserve naturali(integrali) non c'erano, però c'erano le bandite private e le zone 23 che ora non ci sono più.
Poi non c'erano gli ungulati che oggi tengono impegnati una parte importante dei cacciatori.
Comunque sì, certamente la superficie complessiva delle zone protette oggi sarà superiore, ma ciò non va necessariamente visto come negativo per un esercizio corretto dell'attività venatoria, anzi è un serbatoio molto positivo, solo che alcuni istituti dovrebbero essere normati e gestiti in modo più consono ed utile alla collettività.
Tornando agli appostamenti fissi, per capirci, bisogna rifarsi con precisione alle norme della 157/92 e poi alle applicazioni che ogni Regione ha inteso fare di queste norme nazionali.
Va inoltre stigmatizzato che nel '92 la forza montante di animalisti e pseudo ambientalisti minacciava in parlamento l'abolizione dell'842CC e di tutte le forme di appostamento fisso, ergo fu giocoforza trovare dei compromessi, parola che a me non piace molto, ma che però ci ha permesso di continuare con la nostra passione fino ad oggi.
Legge 157/92
Art.5 commi 3-4-5-6:
"3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti
fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello
rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 puo' essere richiesta da
coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove
si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione puo' essere
richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorita' definite
dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli
ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14,
comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di
richiami vivi e' consentito unicamente a coloro che hanno optato per
la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre
al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone
autorizzate dal titolare medesimo."
Art.12 comma 5:
" 5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco,
l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva
in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attivita' venatoria
consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio
destinato all'attivita' venatoria programmata."
Art.14 comma12
" 12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento
degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non
deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con
modificazione e occupazione stabile del terreno, e' necessario il
consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno
privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in
vigore della presente legge, per la durata che sara' definita dalle
norme regionali, non e' applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera
h)."
Art.10 comma8 lettera h:
" 8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
omissis
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli
appostamenti fissi."
Globalmente quanto stabilito dalla 157/92 mi sembrerebbe abbastanza equilibrato ma poi stà alle singole Regioni applicare e normare rispettando quanto prescritto dalla norma nazionale ed utilizzando buonsenso.
Ripeto, salvo la distanza ridicola di trecento metri tra i principali di appostamenti fissi per colombacci, per il resto quanto previsto dalla Regione Marche, che non stò a ripetere, mi sembrerebbe equilibrato ed accettabile.