REGIONE MARCHE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
delibera 8/05/2019 N.528
Richiesta di parere alla competente Commissione
assembleare permanente sullo schema di deliberazione
concernente: "L.r. n. 7/ 95, art. 30
Calendario venatorio regionale 2019/2020
Mercoledi 8 maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata
d'urgenza.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI Presidente
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MaRENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore
Sono assenti:
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.
ALLEGATO A)
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019 - 2020
La stagione venatoria ha inizio il 01 settembre 2019 e termina il 30 gennaio 2020.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
a) tortora (Streptopelia turtur): dal 01 settembre al 20 ottobre;
b) merlo: dal15 settembre al 30 dicembre;
c) quaglia: dall'11 settembre al 30 dicembre;
d) alzavola, germano reale e marzaiola: dal 01 settembre al 19 gennaio 2020;
e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e colombaccio: dal 01 settembre al 30 gennaio 2020;
f) lepre, coniglio selvatico, starna , fagiano, pernice rossa:
dal 15 settembre all'08 dicembre;
è fatto divieto di caccia:
• alla starna ed alla coturnice sull'intero territorio dell'ATC PS2;
• alla starna sull'intero territorio dell'ATC AN1;
• alla pernice rossa sull'intero territorio dell'ATC MC1;
g) allodola: dal 02 ottobre al 30 dicembre;
h) tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, canapiglia , codone, fischione , mestolone, moriglione,
pavoncella, beccaccino, porciglione, frullino, volpe, folaga , gallinella d'acqua: dal 15 settembre al
30 gennaio 2020;
i) moretta: dal 13 ottobre al 30 gennaio 2020;
j) combattente: dal15 settembre al 31 ottobre;
k) cinghiale: mercoledì, sabato e domenica nei giorni:
- Provincia di Pesaro e Urbino dal 02 Novembre al 29 Gennaio 2020;
- Provincia di Ancona dal 02 Novembre al 29 Gennaio 2020;
- Provincia di Macerata domenica 20 ottobre e domenica 27 Ottobre e dal 02 Novembre al
29 Gennaio 2020;
Provincia di Fermo dal13 Ottobre al12 Gennaio 2020;
REGIONE MARCHE seduladel ~
GIUNTA REGIONALE - 8 MA6. 20 9 ~
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 52 8
Provincia di Ascoli Piceno 13 Ottobre al12 Gennaio 2020;
I) coturnice: dal 06 ottobre al 30 novembre secondo quanto stabilito dal Piano di Gestione
Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
m) beccaccia: dal 02 ottobre al 30 gennaio 2020;
con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m . per più di tre giorni;
3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:
• settembre: domenica 01 - mercoledì 04 - sabato 07 - domenica 08 - mercoledì 11 - giovedì 12
- domenica 15 - mercoledì 18 - sabato 21 - domenica 22 - mercoledì 25 - sabato 28 - domenica
29;
• dal 02 ottobre al 30 gennaio 2020: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.
• dal 02 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita
per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì , con l'obbligo da
parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con
l'ausilio del cane per il recupero della selvaggina abbattuta.
Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, pernice rossa, cinghiale e coniglio selvatico è consentito
nelle sole giornate di mercoledì , sabato e domenica.
Nei giorni 01 - 04 - 07 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli
orari di seguito indicati:
• tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle
ore 5:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Nei giorni 08, 11 e 12 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli
orari di seguito indicati:
• tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle
ore 5:30 alle ore 12:00.
Nei giorni 01 - 04 - 07 settembre:
- L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con
l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in
custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei , oltre al sostare dietro a riparo
naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
E' vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà
l'appostamento temporaneo.
REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
seduta del [Pa9l
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Delibera
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- L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere
effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.
- L'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti
l'apertura della caccia , dovrà essere occupato entro la mezz'ora successiva all'orario di inizio
dell 'attività venatoria. (Le prescrizioni contenute negli ultimi tre paragrafi non si applicano nelle
Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).
Nei giorni 08, 11 e 12 settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5:30 alle ore 12:00, con
l'uso del cane , esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste
nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati
naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che non si
arrechino danni alle colture.
Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare
obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbetto o pettorina o copricapo) di colore arancione,
rosso o giallo.
In tutte le giornate di preapertura è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della
selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta
rninuti dalla fine dell'orario di caccia (12:00-12.30 e 19:00-19:30)
La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e al
combattente su proposta dei Comitati di gestione degli AA.TT.CC.
Regolamento di caccia
L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
settembre: dal 01 al15 - ore 530/19:30
dal16 al 30 - ore 6:00/19:15
ottobre: dal 01 al 26 - ore 6:00/ 19:00 termine orario legale
dal 27 al 31 - 5:30/17:15
novembre: dal 01 al15 - ore 5:30/17:15
dal 16 al 30 - ore 5:50/ 17:00
dicembre: dal 01 al 15 - ore 6:00/ 16:40
dal 16 al 31 - ore 6:00/16:45
gennaio: dal 01 al15 - ore 6:00/17:15
dal 16 al 31 - ore 5:50/17:45
Fa eccezione:
- La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.
REGIONE MARCHE seduta del ìPa9l
GIUNTA REGIONALE 8 MAG. 201 ~ ~
~ bera DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; per la specie lepre tale limite
non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
2) coturnice: secondo quanto stabilito con i Piani di Gestione;
3) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice
(qualora consentito);
4) cinghiale - n. 5 capi ;
le specie elencate ai punti 1, 2 e 3 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre
e una sola coturnice (quest'ultima qualora consentita) ;
b) selvaggina migratoria:
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi ;
3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
4) colombacci - n. 6 capi , fatta eccezione nel periodo 1 ottobre/15 novembre in cui è consentito il
prelievo di n. 10 capi;
5) beccacce - n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri
(nel mese di gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non
può superare complessivamente i 20 capi . Per le altre specie non elencate, il numero massimo
consentito è complessivamente di 15 capi.
Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore , con un massimo stagionale di 50
capi/cacciatore.
Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi/cacciatore.
Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale di 25 capi per
cacciatore.
Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 30
capi/cacciatore.
Per la specie Combattente il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore con una massimo stagionale di
20 capi/cacciatore;
Per la specie beccaccia il carniere massimo stagionale è di 20 capi/cacciatore;
Per la specie beccaccino il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore;
Per la specie mestolone il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore.
REGIONE MARCHE fPa9l
GIUNTA REGIONALE ~
Delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
Caccia al cinghiale
Ai sensi della L. R 7/95 e del R R n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme:
braccata, girata , individuale, occasionale e selezione.
Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata
Oltre a quanto stabilito nel RR n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino
venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Prelievo del cinghiale in forma individuale
Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie
(territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del RR n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste
dal calendario venatorio per la caccia in battuta.
Oltre a quanto stabilito nel R R n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino
venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E' fatto comunque divieto, a coloro che
esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.
Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di
abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.
Prelievo del cinghiale in forma occasionale
Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate
alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R R n. 3/2012) nelle
giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.
Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.
Caccia di selezione
I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelle stabiliti dai rispettivi calendari regionali .