FORUM Club Italiano del Colombaccio

mario52

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Risposta #1 il: 26/09/2013 - 14:07
VISTO CHE DA PIU' PARTI SI CHIEDE, DA TEMPO, LA PUBBLICAZIONE INTEGRALE DELLO STATUTO E LA CARTA D'INTENTI DEL CLUB DEL COLOMBACCIO MA CHE TALE LEGITTIMA RICHIESTA VIENE SISTEMATICAMENTE DISATTESA, MI PERMETTO DI PORTARE A CONOSCENZA DEGLI INTERESSATI QUESTI IMPORTANTISSIMI DOCUMENTI PARTORITI DOPO ACCESI CONFRONTI GLI AMICI   UMBRI DEL CLUB DELLA PALOMBA CHE - NON CONDIVIDENDO TALI LINEE COMPORTAMENTALI - DECISERO DI NON FAR PARTE DELLA «Federazione Italiana Cacciatori Tradizionali di Colombacci»? MA DI PROSEGUIRE LA LORO STRADA CON IL CLUB DELLA PALOMBA. QUESTO NEL 2001.

NON E' OBBLIGATORIO CONDIVIDERE TALI IMPOSTAZIONI, ALLA DATA ODIERNA ANCORA VIGENTI, MA - SE LO SI CREDE - NULLA VIETA DI PERSEGUIRE ALTRE STRADE CHE PORTINO VERSO LO STESSO RISULTATO. LA DIFESA DELLA CACCIA AL COLOMBACCIO.

PIU' SIAMO MEGLIO E'. MA NON E' DETTO CHE LO SI FACCIA TUTTI ASSIEME. PER FARLO OCCORRE CONDIVIDERE I PRINCIPI FONDANTI E QUELLI ATTUALMENTE IN VIGORE.

CERTO NON E' FACILE PARTIRE. OCCORRE SACRIFICIO TEMPO E DENARO. QUELLO SPESO DA TANTI DI NOI CHE HANNO GIRATO IN LUNGO E IN LARGO IL CENTRO ITALIA IN CERCA DI QUALCOSA DI CONDIVISIBILE. FORSE PIU' FACILE E' CERCARE DI OCCUPARE SPAZI DA ALTRI COSTRUITI CON LA COMPIACENZA DI DIRIGENTTI CHE, SE DIPENDESSE DA ME E DA TANTI  CHE APERTAMENTE LO HANNO CONFESSATO E SCRITTO, A QUEST'ORA DOVREBBERO AVER APPESO IL MOUSE AL CHIODO.

NON E' OBBLIGATORIO ACCETTARE.

NON E' LOGICO CERCARE DI DISTRUGGERE.

IO NON VOGLIO NE' MAI VORRO' OCCUPARE NESSUN POSTO "AL SOLE" BEANDOMI DI SACCENZA E PRESUNZIONE NEL VOLERE A TUTTI I COSTI IMPORRE LA MIA FIGURA COME CUSTODE E GARANTE DI QUALCOSA (STATUTO - CARTA D'INTENTI - ASSIDUA PRESENZA AGLI STANDS DEL CLUB DA LIVONO A ROMA). VOGLIO SOLO RAMMENTARE CHE DEMOCRAZIA SIGNIFICA ACCETTARE REGOLE SCRITTE DA ALTRI. NON DI CAMBIARLE A PROPRIA IMMAGINE E SOMIGLIANZA.
STATUTO DEL CLUB ITALIANO DEL COLOMBACCIO

"FEDERAZIONE ITALIANA CACCIATORI TRADIZIONALI DI COLOMBACCI"
*****************************
Art. 1 - E' istituita con il nome di « CLUB ITALIANO DEL COLOMBACCIO » Federazione Italiana Cacciatori Tradizionali di Colombacci»?, di seguito per ragioni di correntezza denominata anche  Federazione, un'associazione  a carattere di volontariato apolitica e senza  scopo di lucro.

Art. 2 - La sede legale della Federazione è in Poggibonsi (Siena) in via Camaldo n.29; essa riunisce le realtà? associative - già? costituite o che si costituiranno - tra cacciatori di colombacci che esercitano questa attività? venatoria  in forma tradizionale o comunque tipica intendendo tale tutte le forme di caccia da appostamento con richiami vivi.

Art. 3 - La durata della Federazione è stabilita al 31 dicembre 2021

Art. 4 - La Federazione Italiana Cacciatori Tradizionali di Colombacci persegue scopi culturali e scientifici, di studio e informazione  su tutto  quanto possa interessare il colombaccio. In particolare intende contribuire a tutelare la specie  nell'ambito di un esercizio venatorio equilibrato alle possibilità? biologiche. Più specificatamente gli scopi sono i seguenti:

a) - conservare i valori culturali legati alla tradizione della caccia al colombaccio tramandati nel tempo;

b) - sviluppare conoscenze ornitologiche e venatorie;

c) - favorire tra i soci lo scambio delle informazioni di carattere scientifico, venatorio e giuridico;

d) - acquisire dati scientifici sul fenomeno migratorio e sulle catture elaborandoli a titolo di ricerca;

e) - collaborare con Enti istituzionalmente preposti al monitoraggio della migrazioni ed all'inanellamento;

f) - organizzare convegni, mostre, fiere e quant'altro ritenuto necessario in funzione del raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare, ai fini della salvaguardia delle tecniche venatorie tradizionali e dell'ambiente, promuovere iniziative a valenza folcloristica anche mediante l'istituzione di musei o l'effettuazione di sagre venatorie;

g) - favorire ogni possibile iniziativa  al fine di educare il cacciatore di colombacci in forma tradizionale o comunque tipica  verso la più alta concezione della caccia nel rispetto delle leggi, della natura e dell'ambiente in genere;

h) - intervenire ai vari livelli istituzionali e nei confronti delle  associazioni venatorie avanzando proposte agli organi di Governo ed alla Comunità? Europea in materia di regolamentazione della caccia al colombaccio;

i) curare   i rapporti con l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, con gli Istituti e le Associazioni Ornitologiche italiane e straniere, con il Consiglio Internazionale della Caccia (C.I.C.), con le Autorità? locali e nazionali e con le Associazioni Naturalistiche italiane e straniere che non escludano per principio la caccia;

l)  istituire  gruppi di lavoro  al fine di coordinare quanto previsto   nei precedenti punti;

m) E' fatto espresso divieto alla federazione di svolgere attività? diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Diventano soci della Federazione  le Associazioni, già? costituite o che si costituiranno, tra cacciatori di colombacci che ne facciano richiesta. Esse partecipano alla gestione ed all'amministrazione della federazione nelle forme stabilite dal presente statuto.  
E' riservata al Consiglio Nazionale  la ratifica o meno dell'ammissione nella Federazione di un'Associazione che ne abbia fatto richiesta.

Il Consiglio Nazionale può procedere all'espulsione di un'Associazione   il cui comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini ed i principi statutari della Federazione.

L'espulsione dalla Federazione di una Associazione socia deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente della Federazione dovrà? comunicare con lettera raccomandata a.r. all'Associazione espulsa copia della delibera e relativa motivazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione

l'Associazione espulsa può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all.art. 27 il quale, sentite le parti, deciderà? inappellabilmente.

Art. 6 - Possono essere chiamati a far parte della  Federazione, senza però assumere la qualità? di soci » persone fisiche, istituti, enti ed organismi che possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e/o che abbiano acquisito particolari meriti per la tutela della caccia tradizionale o comunque tipica  del colombaccio.

Sulla richiesta di ammissione decide il Consiglio Nazionale.

Art. 7 - Le Associazioni di cui all'art.5 dovranno unire alla domanda di adesione alla Federazione in qualità? di soci:

a)- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

b)- l'elenco dei soci (una volta associata l'Associazione locale avrà? cura di far vidimare dalla Federazione il proprio libro soci, copia del quale annualmente dovrà? essere inviato al Comitato di Presidenza che si incaricherà? di sottoporlo al Consiglio Nazionale);

c)- l'elenco dei soci investiti delle cariche sociali.

d) dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione integrale delle norme statutarie della Federazione;

e) dichiarazione di impegno a rispettare ogni altra Associazione Federata e tutto quello che gli appartiene evitando nel modo più assoluto di porre in atto comportamenti scorretti nei loro confronti.

Art. 8 - Le Associazioni iscritte versano alla Federazione un contributo annuo, per ogni socio iscritto nel libro soci, nella misura stabilita  dall'Assemblea Nazionale.

La quota annua, una volta fissata, resta valida sino a quando la stessa non sarà? variata dall'Assemblea Nazionale. La  richiesta di variazione può essere fatta  dal Consiglio Nazionale o da due terzi delle Associazioni aderenti.

La quota sociale dovrà? essere versata alla Federazione entro il 30 giugno di ogni anno.

Alle Associazioni iscritte compete il diritto di gestire, direttamente e in proprio, i rapporti e le vertenze con le amministrazioni provinciali   competenti a condizione che le iniziative intraprese non vadano ad inficiare le giuste prerogative di altre Associazioni socie presenti nello stesso ambito provinciale.

Esse hanno il dovere di raccordarsi con il Consiglio Nazionale prima di intraprendere iniziative di valenza più ampia   e/o d'interesse generale. Si precisa in particolare che devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Nazionale tutte le iniziative poste in essere nei confronti degli Uffici Regionali, del Governo e dello Stato, della Comunità? Europea dei partiti e movimenti politici e delle Associazioni Venatorie.

Per le questioni di particolare importanza » quali ad esempio la definizione di accordi con partiti o movimenti e/o associazioni venatorie » è indispensabile la verifica » anche a posteriori » da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 9 » Le Associazioni che intendono recedere dalla federazione devono darne comunicazione scritta alla sede almeno due mesi prima del termine dell'esercizio finanziario per il quale non intendono rinnovare l'iscrizione. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Art. 10 » Gli organi  della Federazione, deliberanti e consultivi, sono i seguenti:

a) l'Assemblea delle Associazioni federate (Assemblea Nazionale);

b) il Consiglio Nazionale;

c) il Comitato di Presidenza;

d) il Collegio dei Sindaci;

e) il Collegio dei Probiviri.

Al fine di fare chiarezza sulla materia ed al fine di garantire in modo univoco le questioni di natura decisionale e procedurale pertinenti ai singoli livelli della federazione si precisa che:

-tutte le riunioni di Assemblea delle Associazioni federate (ordinaria e straordinaria), di Consiglio Nazionale, di Comitato di Presidenza  e dei collegi , sia dei sindaci revisori che dei probiviri, sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà? più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto;

-le decisioni vengono prese a maggioranza semplice tra i presenti aventi diritto,  salvo quanto specificatamente di seguito previsto;

-tutte le riunioni di cui sopra sono presiedute dai presidenti dei rispettivi organismi od in loro assenza dal Vice Presidente anziano degli stessi o da altro soggetto designato dai presenti; chi presiede la riunione ha il compito di constatare la validità? di costituzione della stessa. Di ogni riunione deve essere compilato apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante che funge da segretario;

-i rappresentanti eletti in qualsiasi organo associativo risultanti assenti non giustificati, a più di tre riunioni dell'organo stesso, saranno dichiarati decaduti.

Art. 11 - L'Assemblea delle Associazioni federate costituisce l'Assemblea Nazionale. Dell'Assemblea Nazionale fanno parte di diritto i Presidenti in carica di ciascuna Associazione iscritta. Nella Assemblea Nazionale ciascuna Associazione federata è rappresentata, con diritto di voto, oltre che dal   Presidente pro tempore  da un  delegato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. Il numero dei soci  valido ai fini dell'attribuzione  dei delegati spettanti per la rappresentatività? assembleare si ricava dal libro soci di ciascuna Associazione aggiornato al 31 dicembre del precedente esercizio finanziario ed  in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Presidente e i Delegati designati  a partecipare  all'Assemblea Nazionale  dovranno, di volta in volta, depositare alla segreteria della Federazione il  verbale di nomina dell'organo deliberante della Associazione federata di provenienza.

A questo proposito si precisa che qualora un'associazione non sia in grado di presentare entro l'apertura dei lavori l'intera documentazione suddetta potrà? partecipare agli stessi senza poter esercitare il diritto di voto.

In caso di impedimento, il Presidente e/o i Delegati dell'Associazione socia possono essere rappresentati anche da altra persona, purchè socia del suo club e con delega scritta, allegando ad essa fotocopia di un documento di riconoscimento (autocertificazione).

Art. 12 » L'assemblea è indetta in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, non oltre il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio ed in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto dal Collegio dei Sindaci o da tante Associazioni che rappresentino almeno la metà?    delle Associazioni federate.

Tanto le Assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente Nazionale, con avviso da spedire a mezzo di lettera raccomandata a.r.  almeno quindici giorni prima della data fissata per le Assemblee  contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data/ora e luogo della prima ed eventuale seconda convocazione.

Art. 13 - Nelle Assemblee  le votazioni avranno luogo tenendo conto dei numeri dei voti che ogni Associazione federata può esprimere  ai sensi dell'art. 15.

Per la nomina delle cariche sociali o per votazioni riguardanti persone fisiche sarà? adottato il sistema di votazione segreta.

Art. 14 - Spetta all'Assemblea ordinaria:

a) - stabilire gli indirizzi generali dell'attività? federale;

b) - approvare i bilanci;

c) - eleggere i membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Sindaci e di quello dei  Probiviri;

d) deliberare sulle modifiche statutarie.  Per la validità? delle assemblee straordinarie e delle deliberazioni adottate, valgono le norme previste dal presente statuto per tutte le riunioni assembleari.

Art. 15 - La Federazione è retta dal Consiglio Nazionale. Esso è  composto da un massimo di 30 membri che sono eletti, salvo casi particolari di seguito previsti, dall'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria e durano in carica tre anni.

Ai fini della elezione degli organi sociali previsti all'art. 10, i nominativi che andranno a formare la lista dei candidati dovranno essere comunicati al Consiglio Nazionale uscente dalle Associazioni Federate in regola con il pagamento della quota associativa annua almeno un mese prima della data fissata per l'elezione. Saranno espressi in ragione di uno fino a cinquanta o frazione oltre al Presidente dell'Associazione che ne fa parte di diritto.

Il Consiglio uscente, accertata la validità? di nomina forma la lista dei candidati riportando a lato del cognome e nome del candidato l'Associazione federata di appartenenza.

Sulla lista così formata i votanti, in sede di elezioni, possono sostituire i nominativi di uno o più candidati mediante cancellazione, trascrivendo a fianco del nominativo depennato il nominativo prescelto che dovrà? comunque risultare appartenente alla stessa Associazione del candidato depennato. Sarà? dichiarata nulla la scheda riportante nominativi diversi da quelli prima indicati.

La lista sarà? trasmessa alle Associazioni federate, dalla segretaria della Federazione, almeno  trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 16 - I Consiglieri una volta scaduto il mandato sono rieleggibili.

In caso di  dimissioni od altro di un membro del Consiglio Nazionale nel periodo di validità? della carica il Consiglio Nazionale procede alla sostituzione con il primo dei non eletti dello stesso raggruppamento regionale   del membro cessato dalla carica.

Le norme di cui al precedente comma si applicano nel caso di vacanze successive alla prima, semprechè i membri cessati dalla carica, contemporaneamente o in tempi diversi non superino la metà? del numero dei componenti del Consiglio in carica. In caso diverso, la sostituzione sarà? fatta da un'Assemblea straordinaria da convocarsi appositamente.

Art. 17 - Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno tra i membri il  Presidente, tre Vice Presidenti, un Segretario, un Segretario Aggiunto, un Tesoriere e tre Membri che, insieme, costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la responsabilità? oggettiva della Federazione. Presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e delle Assemblee. Svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Nazionale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente anziano o da quello da lui delegato.

Per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della Federazione il Segretario ed il Segretario Aggiunto possono anche avvalersi, sotto la propria responsabilità?, di nominativi eletti nel Consiglio Nazionale. Sono inoltre consegnatari dei documenti e dell'archivio della Federazione, curano la corrispondenza assieme al Presidente con il quale collaborano alla tenuta degli inventari.    Il Tesoriere, eletto per tale carica nel Consiglio Nazionale, dispone della firma per tutte le  operazioni finanziarie deliberate dal Consiglio Nazionale.

Cura la parte amministrativa firmando tutti i relativi documenti contabili.

Art. 18 - Il Consiglio Nazionale sovrintende all'attività? dell'Associazione in vista della realizzazione dei suoi fini statutari.    Sono compiti del Consiglio Nazionale:

-ratificare, prima di presentarlo in assemblea, il bilancio consuntivo accompagnato da una   relazione sulle attività? dell'esercizio di riferimento;

-ratificare, le eventuali iniziative poste in essere dal Comitato di Presidenza nei confronti di Partiti Politici, Associazioni Venatorie, Enti Locali, Istituzioni governative nazionali e comunitarie, Associazioni culturali, agricole ed ambientaliste ;

- ratificare i regolamenti interni alla Federazione stabiliti dal Comitato di Presidenza

-nominare, dettandone le relative mansioni, eventuali commissioni di studio;

-predisporre eventuali modifiche da apportare allo statuto che sottoporrà? poi alll'approvazione       dell'Assemblea;

-convocare, tramite il Presidente, l'assemblea straordinaria e ordinaria ogni volta che lo ritenga necessario o  quando ne sia fatta richiesta come da statuto;

-dettare norme d'attuazione dello statuto e di eventuali regolamenti;

-prendere tutte le deliberazioni che non sono espressamente riservate all'Assemblea Nazionale o al Comitato di Presidenza.

Art. 19 - Il Consiglio si riunisce normalmente ogni sei mesi  su convocazione del Presidente  o quando lo richiedano almeno la metà? più uno dei suoi membri con esclusione del periodo intercorrente tra il 15 settembre e la fine della stagione venatoria, per le questioni d'ordinaria amministrazione.  Le cariche di membro del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza sono totalmente gratuite.

Art. 20 - Il Comitato di Presidenza è composto da sei membri così come disposto dal precedente art. 17.

E'   convocato dal Presidente o dal Vice Presidente. Esso esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per attuare i programmi annuali deliberati dal Consiglio Nazionale. In caso di assoluta necessità? e urgenza sostituisce il Consiglio Nazionale salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.  Si riunisce almeno ogni tre mesi.

I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di  dimissioni od altro di un membro del Comitato di Presidenza nel periodo di validità? della carica il Consiglio Nazionale, appositamente convocato, procede alla sostituzione del membro cessato dalla carica.

Il Comitato di Presidenza viene sciolto allo scadere della validità? del Consiglio Nazionale che lo ha eletto.

Art. 21 - Spetta al Comitato di Presidenza:

a) attuare gli indirizzi prestabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale;

b) coordinare l'attività? degli organi della federazione;

c) curare i rapporti della Federazione con il Governo nazionale e le istituzioni dello Stato e della Comunità? Europea, nonchè con gli Enti pubblici e con le Organizzazioni culturali, economiche e sindacali, in particolari del mondo agricolo ed ambientalistico;

d) esercitare tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale;

e) mantenere le relazioni con le organizzazioni similari in Italia ed all'estero;

f) stabilire i regolamenti interni della Federazione e provvedere alla organizzazione dei servizi;

g) predisporre i bilanci da presentare all'esame del Consiglio Nazionale.

Il Comitato di Presidenza può delegare, per particolari scopi ed indirizzi, i suoi poteri al Presidente e su proposta di questi ad uno dei membri del Comitato.

Art. 22 - Il Comitato di Presidenza della Federazione può,  a seconda della necessità?, nominare Commissioni con compiti consultivi composte anche di membri esterni alla Federazione. Ogni Commissione o Comitato lavorerà? sotto le direttive di un membro incaricato dal Consiglio Nazionale. A tali Commissioni saranno  affidati lo studio e la trattazione di problemi riguardanti particolari temi riguardanti argomenti rientranti tra gli scopi statutari della Federazione con particolare riguardo a selezioni genetiche, tecniche di allevamento in cattività?.,dei volantini e dei richiami vivi in genere, giurisprudenza, ecc.

ART. 23 » Le delibere del Comitato di Presidenza possono essere prese in apposita riunione o anche tramite scambio di corrispondenze. Tutto questo in considerazione del fatto che la Federazione esprime al proprio interno Consiglieri di varie regioni italiane. In questo caso:

a) i componenti il Consiglio Nazionale depositano la propria firma presso la sede sociale;

b) il Presidente, fungendo da filtro delle varie istanze, informa per iscritto sulla sostanza delle medesime i consiglieri;

Allo scopo di velocizzare le procedure, le comunicazioni di cui sopra possono essere inviate anche via fax e gli eventuali ragguagli-precisazioni-puntualizzazioni al riguardo possono essere richieste e fornite, anche preventivamente rispetto alle comunicazioni scritte, per telefono.

Nel caso di scambio di corrispondenza ogni questione posta » per evitare errori in sede di replica » deve essere corredata da un numero progressivo di protocollo. I Consiglieri esprimono il proprio voto sulla questione posta trasmettendo alla sede, anche via fax, ed utilizzando all'uopo un apposito modulo recante lo stesso numero progressivo di protocollo. Il modulo deve essere firmato. Il Presidente nel caso in cui non si trovi un accordo preventivo, dopo aver cercato di mediare tra i vari orientamenti ricercando, nei limiti del possibile, soluzioni unitarie, richiede » per mezzo di un'altra comunicazione scritta posta in modo ultimativo » l'espressione del voto ai consiglieri. Anche in questo caso l'espressione del voto avviene con le modalità? sopra indicate. Non sono comunque ritenuti validi » e quindi occorre sempre e comunque ripetere le operazioni di voto » i fax privi di firma o sottoscritti in modo diverso rispetto alla firma depositata.

Art. 24 - Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale

Possono essere elette persone diverse da quelle aventi diritto a partecipare alle Assemblee, ma  iscritte ad una delle Associazioni federate.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

I Sindaci devono essere invitati ad assistere alle Assemblee Nazionali ed alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 25 - Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti nonchè sulla esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio e sulla regolarità? della gestione amministrativa e finanziaria della Federazione.

Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall' Assemblea dei soci.

Possono essere elette persone diverse da quelle aventi diritto a partecipare alle Assemblee, ma  iscritte ad una delle Associazioni federate.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 27 - Al Collegio dei Probiviri spetta di dirimere, con funzioni di arbitrio, ogni vertenza fra i soci e gli organi della Federazione, nonchè tra gli organi predetti e le persone che lo compongono.

Art. 28 - Il patrimonio della Federazione è costituito da tutti i beni che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio Nazionale. Appartiene alla Federazione e non alle Associazioni Federate che hanno su di esso un diritto unico di comunione.

Il patrimonio sociale sarà? costituito:

-da beni mobili e immobili di proprietà? della Federazione;

-da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

-dalle quote e tasse sociali;

-da ogni altra entrata che concorra a far aumentare l'attivo sociale.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività? istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'accettazione di donazioni è subordinata all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 29 » La Federazione si finanzia mediante:

-l'acquisizione delle quote associative;

-gli apporti finanziari corrisposti a titolo di sponsorizzazioni, pubblicità? e servizi resi da parte di terzi;

-il risultato economico di iniziative organizzate ed attuate dalla Federazione stessa, anche con il concorso di terzi soggetti.

Art. 30 - Il presente Statuto può essere modificato mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

-Tale Assemblea sarà? valida in prima convocazione qualora presenti la metà? più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione  qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto;

Le modifiche saranno approvate a maggioranza assoluta sul totale dei voti cui i presenti hanno diritto a norma degli articoli del presente statuto.

.Art. 31 - Le proposte di modificazione quando non provengono dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio Nazionale debbono essere firmate da tante Associazioni che rappresentino almeno la metà? delle Associazioni federate.

Le proposte anzidette, opportunamente illustrate, debbono essere presentate al Presidente il quale dovrà? portarle a conoscenza delle Associazioni federate almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea.

Art. 32 - Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea delle Associazioni, appositamente convocata.

Tale assemblea non sarà? valida se non saranno rappresentate tante Associazioni federate  , ai sensi degli artt.11, che rappresentino almeno la metà? delle associazioni socie .

Art. 33 - La proposta di scioglimento, quando non provenga dal Consiglio Nazionale o dal Comitato di Presidenza, deve essere firmata da tante Associazioni federate che rappresentino almeno la metà? dei voti espressi dalle realtà? associate alla Federazione.

La proposta anzidetta opportunamente illustrata, deve essere presentata al Presidente il quale dovrà? portarla a conoscenza  delle Associazioni federate almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea.

Art. 34 - In caso di scioglimento della Federazione l'Assemblea  Nazionale deciderà? la devoluzione delle attività? esistenti E' escluso in ogni caso alcun rimborso ai Soci.

Art. 35 - E' in facoltà? del Comitato di Presidenza di far ricorso al «Referendum Propositivo o Abrogativo»? fra le Associazioni federate per facilitare il funzionamento e per consentire di adottare decisioni nell'interesse della categoria dei cacciatori tradizionali di colombacci. L'esito del «Referendum»? viene stabilito in base al risultato dei voti conteggiati secondo il criterio della maggioranza semplice. Per questioni di fondamentale importanza , quali il pronunciamento in merito alla accettabilità? dei volumi di prelievo o forme di caccia di nuova o recente applicazione rispetto a quelle che tradizionalmente riguardano il colombaccio  e circa la conseguente possibilità? di ammetterle tra quelle che il club si prefigge di difendere, il Comitato di Presidenza » dietro autorizzazione del Consiglio Nazionale - può indire un referendum, da tenersi tra gli aderenti aventi diritto di ciascuna delle associazioni federate. Il  risultato complessivo di tale consultazione vincola  l'Assemblea ed il Consiglio Nazionale  all'approvare la modifica statutaria o le iniziative conseguenti.
IL PRESENTE STATUTO E' STATO APPROVATO IN AREZZO IN SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2001 E SOTTOSCRITTO DA:
COGNOME E NOME           REGIONE   ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA   
BECECCO LUCA           TOSCANA   ASSOCIAZIONE CLUB DEL COLOMBACCIO ONLUS »POGGIBONSI

BERTONI VALTIERO   ROMAGNA   CLEB DE COLOMBAZ » FORLI'

BILENCHI ROBERTO   TOSCANA   ASSOCIAZIONE CLUB DEL COLOMBACCIO ONLUS »POGGIBONSI

BROGIONI FERNANDO   TOSCANA   ASSOCIAZIONE CLUB DEL COLOMBACCIO ONLUS »POGGIBONSI

BUCCHI RINALDO           ROMAGNA   CLEB DE COLOMBAZ » FORLI'

CASTELLANI AMEDEO   UMBRIA   CLUB DEL PICCIONACCIO » AMELIA

CIOTTI ANGELO           LAZIO   CLUB DEL PALOMBACCIO » CIVITAVECCHIA

GIANARDI ENRICO           LIGURIA   CLUB COLOMBACCIO LIGURE - GENOVA

IACHETTI EMILIO     LIGURIA   CLUB COLOMBACCIO LIGURE - GENOVA

LENZI ROBERTO           TOSCANA   ASSOCIAZIONE CLUB DEL COLOMBACCIO ONLUS »POGGIBONSI

LUNGHERINI PIERO   ROMAGNA   CLEB DE COLOMBAZ » FORLI'

MORETTI MARCO           LAZIO   CLUB DEL PALOMBACCIO » CIVITAVECCHIA

ORLANDI PAOLO           TOSCANA   ASSOCIAZIONE CLUB DEL COLOMBACCIO ONLUS »POGGIBONSI

PACI FRANCESCO           MARCHE   ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA LIBERI CACCIATORI DI      PALOMBE - PESARO

PERUZZI MARIO           TOSCANA   ASSOCIAZIONE CLUB DEL COLOMBACCIO ONLUS »POGGIBONSI

PERBONI ADRIANO           MARCHE   ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA LIBERI CACCIATORI DI PALOMBE - PESARO

RONCONI ALDO           VENETO   CLUB DEL COLOMBACCIO DEL VENETO » VALDAGNO

ROSSI PAOLO           MARCHE   ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA LIBERI CACCIATORI DI PALOMBE - PESARO

VANNACCI G.FRANCO   LAZIO   CLUB DEL PALOMBACCIO » CIVITAVECCHIA   
COLOMBACCIO

Columba Palumbus, Linn.

(Colombaccio, Palombo, Favazzo) nei vari dialetti d'Italia

Favass, Coloumb favè, Favas, Colà?sso, Crombo sarvaego, Pivon sarvaigh, Pivon sarvà? (Piemonte) »

Coulomb sarvaj (Cuneo) » Favà? (Tortona-Novi) » Favaz (Novara) » Favass, Tuon, Pivioun o Puvion

salvadegh (Lombardia) » Pevion salvadeg, Jedon (Valtellina) » Colombà?s, Colomb (Brescia) » Pivion

salvadigh (Ossola) » Coulomp favass (Cremona) » Favass, Cromb (Varzi) » Favaz (Modena » Bologna)

» Clomb savadegh (Carpi) » Pizzon (Bologna) » Clumbazz (Romagna) » Colombo favaccio o favaro

(Ferrara) » Favazz (Mantova) » Colombo de bosco, salvadego, sà?nsaro o sà?lsaro, Colombo sà?lsaro

grosso, Colombazo, Favarà?zo (Veneto) » Favazo, Batistòn, Gavazzo dal colarin (Verona) » Grotòn dalla

colà?na (Belluno) » Colomb salvà?di o de corone (Friuli) » Colombo giandèr (Istria) » Colombo favà?z

(Rovereto) » Pizòm salvadech (Mori) » Colombo selvadegh (Trento) » Pigeon favarat (Nizza) »

Colasso, Coòmbo, Cumbo sarvaego , Glasso (Genova) » Colombo favaccio (Garfagnana) » Favaccio

(Lucca) » Palomba (Chiusi Valdichiana) » Colombaccio (Toscana) » Colombo (Elba) » Palomba,

Palumba collarina (Umbria) Palomba dalla collarina (Ancona) » Palombo, Piccione da ghianda (Roma)

» Palomba, Palomba da corona (Marche) » Palummo, Palummo selvaggio (Napoli) » Lumbarda (Puglie)

» Faso (Bari) » Palumbu, Pecciùne servaggiu o rièstu (Terra d'Otranto) » Palumba colleta (Calabria) »

Palombo torchiato (Aspromonte, Calabria) » Tuduni (Sicilia) » Tutuni (Caltagirone » Palermo)

Palummazza, Palummazza sarvaggia (Catania) » Fassa (Messina) » Tido, Tidoni, Todone, Columba o

Columma aresti, Columbu salvaticu (Sardegna)- Tudun, Dudun (Malta).

IL FUTURO DEL COLOMBACCIO

Tra »?900 e nuovo millennio

Ettore Arrigoni Degli Oddi nel testo esplicativo ed illustrativo delle disposizioni vigenti in materia

venatoria ed. 1927 riferiva che:- « In Italia è principalmente uccello di doppio passo (febbraio »

marzo e ottobre » novembre) ed estivo, ma anche stazionario nelle province meridionali, in Sicilia,

Sardegna e parzialmente altrove. E' abbondante e nidifica ovunque, anche nei parchi delle grandi

città? (Tornino e Milano ecc.)

Il Prof. Giuseppe Nicolosi, Ordinario di Anatomia comparata della R. Università? di Napoli, scriveva

su questa specie in «Fauna Italiana»? ed. 1933.

«»?Entrano in Toscana varcando l'Appennino; alcuni continuano il loro viaggio verso il

mezzogiorno seguendo questa catena di montagne; ma un gran numero si porta verso ponente , e,

riunitisi sugli alberi della montagna di S.Fiora , tutti si dirigono verso il Monte Argentaro,

passando sulle folte boscaglie che guarniscono il confine toscano e romano: Un poco si riposano

sulle querce e lecci del promontorio Argentaro, per prepararsi a varcare il mare, indi continuano il

loro cammino verso l'Africa passando per le isole del Giglio e di Giannutri e Sardegna..»?

aggiungeva inoltre: «In quasi tutte le stagioni , dice il Savi, ve ne sono per i nostri boschi di

Toscana; ma torme immense ne vengono periodicamente al tempo del passo e del ripasso, cioè

nell'ottobre e nel marzo.»?

Le cose cambiano e dal 1933 passiamo al 1966 dove Mario Rotondi in «Migratori Alati»? scriveva:-

«Meritevole di particolare trattazione è quanto si è verificato, nell'ultimo ventennio, a proposito

della migrazione del colombaccio che rivestiva nel passato una grande importanza per l'esercizio

della caccia in molte regioni italiane, soprattutto nel centro meridione»?.

Le cause principali della rarefazione dei colombacci, elencate dall'autore in quel periodo, venivano

attribuite al disboscamento intensivo e ad una caccia eccessiva e disordinata.

Anche Augusto Tosi in «Avifauna Italiana»? » Editoriale Olimpia 1969, affermava che il

colombaccio: «In Italia risulta essere parzialmente stazionario, nidifica sporadicamente nella

penisola, ma è soprattutto migratore ed invernale. Il maggior passo si effettua dalla prima

quindicina di ottobre, nell'Italia centro-settentrionale in direzione nord-est - sud-ovest. Alcuni

colombacci svernano nelle pinete litoraneee nelle macchie costiere ed insulari. Non mancano

movimenti invernali dovuti all'approvigionamento di cibo ed alle condizioni climatiche. Ripasso

dalla metà? di febbraio a tutto marzo. Non abbondante ed in apparente diminuzione nell'Italia

centro-meridionale. Uno spostamento della massa migrante dall'Italia centrale a quella centro

settentrionale sembra essersi verificato nell'ultimo ventennio. In Italia per la relativa scarsità?, non

dannoso all'agricoltura come in altri paesi (Inghilterra, Olanda ecc.) ove è controllato.

Dal 1970 al 1992 le cose non cambiarono molto sino ad arrivare al 1993, anno in cui con

l'approvazione della L.157/92 venne chiusa la caccia nel mese di febbraio. Nella letteratura

ornitologica italiana iniziano a cambiare le cose.

Ivano Pelicella in «Tortore e Colombi»? ed. 2001, scrive che il colombaccio : « è specie comune e

abbondante in tutto il suo areale, si stà? espandendo anche nelle grandi città? europee»?. Dello stesso

tenore M.Dinetti e M.Frassinet In «Ornitologia Urbana»?ed. 2001 dove il colombaccio viene

definito: «... in aumento nelle regioni nord-occidentali, frequenta aree urbane del centro nord e

della Sicilia. A Milano giunge tra la fine di febbraio, ad inizio marzo nidifica e riparte in ottobre.

Nel 1997 » 1998 è stata registrata a Firenze una netta espansione numerica e territoriale, fin due

nuclei di 18 coppie complessive attualmente attestate sulle colline periurbane nord-orientali e nella

zona del Giardino di Boboli » Piazzale Michelangelo»?.

Sui colombacci fiorentini l'amico Paolo Cenni in «Progetto Colombaccio 2004»? riferisce che a

Firenze le coppie nidificanti sono arrivate a sfiorare le 150 unità?.

L'aumento della popolazione stanziale viene confermata anche dalle mie osservazioni effettuate in

Monte Bottigli e nel Parco Naturale della Maremma, dove il colombaccio negli ultimi anni ha

raggiunto una poplazione stanziale degna di attenzione. Per fare un esempio di come in pochi anni

questo fenomeno si è sviluppato, riporto gli appunti estivi del 1999, dove annotavo la nidificazione

di due coppie nella macchia dell'Argentiera, evento straordinario per la zona. Ricordo che nel 1997

parlando con Rinaldo Bucchi coordinatore di «Progetto Colombaccio»? si accennava alle prime

osservazioni di nidificazioni nel centro Italia come evento straordinario. Eravamo entusiasti di

questo e attribuimmo alla chiusura della caccia in gennaio il successo di tali nidificazioni. La nostra

ipotesi, era riconducibile alla migrazione pre-nunziale. I Colombacci durante il c.d. «ripasso»?, non

trovando nel loro tragitto alcun tipo di disturbo causato dall'attività? venatoria si fermavano e

nidificavano.

Con certezza posso affermare che nella mia zona d'indagine durante gli anni 1988-1989 non era

nemmeno immaginabile pensare di trovare qualche colombaccio nidificante o addirittura stanziale.

A distanza di questi ultimi vent'anni le cose sono molto cambiate.

Come accennavo sopra le prime teorie sulla nidificazione del colombaccio nel centro Italia sono

state attribuite alla chiusura della caccia in febbraio come previsto dall'attuale normativa nazionale

(L.157/92), quindi il 1993 è stato preso come anno di riferimento per le nostre indagini.

I primi risultati del nostro lavoro ci portavano a postulare la tesi che questi animali avevano preso

dall'ambiente dei dati che poi hanno introdotto nel loro sistema di vita, formando così un immagine

sempre più completa di un ambiente che era cambiato rispetto al passato. Le attuali ricerche

ornitologiche non sono poi tanto distanti dal mio pensiero anche se affrontano disamine più generali

che riguardano diverse specie di migratori parziali. La migrazione parziale nella sua forma

obbligata, è una strategia di vita nella quale coesistono sedentarietà? e movimento periodico

(migrazione annuale). Quale che sia stata la sua evoluzione nei singoli casi oggi essa compare là?

dove gli individui di entrambi i comportamenti trovano più o meno lo stesso equilibrio di fitness

nella bilancia dei vantaggi e degli svantaggi evolutivi. Se per esempio gli uccelli stanziali di una

popolazione di migratori parziali sperimentano uno o più inverni particolarmente miti, molti di loro

sopravvivranno, e potranno utilizzare i vantaggi del loro svernamento nei luoghi della riproduzione.

Tali vantaggi risiedono innanzi tutto nell'occupazione permanente del territorio e nella scelta delle

zone migliori prima dell'arrivo dei competitori, nell'inizio precoce della cova e nelle maggiori

possibilità? di una seconda cova o di una cova sostitutiva se la prima non va a buon fine. Altro

campo di studio in atto è la fedeltà? al sito di nidificazione. Ho constatato personalmente che nel

fosso dell'Argentiera, i colombacci di anno in anno occupano gli stessi nidi e utilizzano gli stessi

alberi dove si posano per il corteggiamento.

La chiusura della caccia in gennaio di per se non è il solo fattore che ha riportato la nidificazione

del colombaccio nella penisola perché ci sono altri segnali molto importanti che hanno determinato

questa causa. Primo fra tutti è il cambiamento climatico.

Il comportamento migratorio parziale obbligato viene acquisito per via ereditaria e possiede una

considerevole variabilità? genetica e una velocità? di evoluzione potenzialmente molto alta. A causa

del riscaldamento del clima su scala globale, si sono osservati una serie di mutamenti nel

comportamento migratorio di molte specie, più in particolare è stato osservato:

1. diminuzione della portata della migrazione, in altre parole la tendenza dei migratori a

medio e lungo percorso allo svernamento nei quartieri di nidificazione;

2. accorciamento del tragitto migratorio verso i quartieri di svernamento;

3. accentuata tendenza a differire l'avvio della migrazione d'autunno;

4. tendenza ad anticipare il ritorno;

5. cambiamento delle direzioni migratorie e scelta dei quartieri di svernamento più vicini

(Berthold 1998)

In relazione a ciò nel territorio della Provincia di Grosseto è stato osservato:-

a. svernamento delle quaglie e/o ritardo nella partenza di ritorno;

b. tendenza alla sedentarietà? del merlo e anticipo delle covate, nel corso di questo inverno

sono state osservate nel gennaio 2007 le prime deposizioni di uova nella macchia

dell'Argentiera;

c. nidificazione del colombaccio, sedentarietà? e urbanizzazione (Casteldelpiano e Scansano);

d. nidificazione e sedentarietà? del germano reale;

e. ritardo nella migrazione d'autunno di fischioni e codoni;

f. diminuzione della migrazione dei tordi sasselli (probabile accorciamento del percorso

migratorio);

g. nidificazione, sedentarietà? e urbanizzazione dello storno;

h. allungamento del periodo migratorio delle rondini (sono state osservate passare sino a

novembre 2006)

i. presenza e adattamento di specie esotiche (parrocchetto dal collare, Ibis Sacro ecc.)

j. svernamento delle cicogne bianche ( osservate in Orbetello inverno 2006-2007)

Sulla base delle nostre ricerche dobbiamo iniziare a considerare il colombaccio come specie

stanziale verso la quale attuare una seria politica di gestione venatoria come peraltro indicato nella

carta del prelievo venatorio compatibile del colombaccio ai fini della gestione della specie,

approvata ad Arezzo dal Direttivo Nazionale del Club Italiano del Colombaccio il 9 settembre 2006.
CARTA DEL PRELIEVO VENATORIO COMPATIBILE DEL

COLOMBACCIO AI FINI DELLA GESTIONE DELLA SPECIE
I membri del Consiglio Direttivo del Club Italiano del Colombaccio, riuniti in assemblea in Arezzo,

in data 09.09.2006, dopo un periodo di lavoro preparatorio sul tema del prelievo venatorio

compatibile del colombaccio ai fini della gestione della specie, avvalendosi di consolidate

esperienze maturate anche tramite l'iniziativa «Progetto Colombaccio»? e lo studio attuato

all'interno del Parco Naturale della Maremma (GR), hanno sottoscritto di concerto la seguente

«carta»? .

Questo documento rappresenta una dichiarazione d'intenti, un codice comportamentale da far

conoscere a terzi, siano essi cacciatori oppure no, da proporre alle Autorità? che governano la

caccia, ad Organizzazioni ed Enti a vario titolo coinvolti sul tema.

La «carta»? contiene anche elementi restrittivi rispetto alle attuali norme che regolano l'attività?

venatoria, in ogni modo tenta di individuare possibili migliorie applicabili gradualmente sia nel

territorio nazionale, sia in quello degli Stati membri U.E.

Il Consiglio Direttivo del Club Italiano si è posto il problema d'individuare ed attivare misure di

difesa della specie e dell'ambiente che possano ragionevolmente, nel medio - lungo termine,

garantire una gestione durevole di un bene che appartiene all'intera collettività?: il colombaccio.

Constatato che la crescente influenza delle attività? umane sulla specie e sui suoi specifici habitats

può dare origine a conseguenze negative sulla demografia del colombaccio,

- che è di interesse generale assicurare la salvaguardia, lo sviluppo e la gestione durevole del

colombaccio in Italia ed in Europa;

- che la solidarietà? fra le generazioni dei cacciatori impone la trasmissione di un patrimonio

indispensabile al perpetuarsi di antiche tradizioni venatorie;

- che è necessario attuare iniziative che prevedano la conservazione ed il miglioramento

ambientale degli habitats prediletti dal colombaccio;

- che iniziative analoghe sono già? state attuate in altri Stati Europei (Francia - Spagna »

Portogallo) con la sottoscrizione di documenti mirati alla gestione durevole ed al prelievo

venatorio compatibile del colombaccio e che tali dichiarazioni d'intenti sono in parte riprese

e condivise con la presente «carta»?;

- che la pressione venatoria sul selvatico sta aumentando d'intensità? nei Paesi dell'Est

europeo;

Tutto ciò premesso

preme evidenziare che la presente «carta»? si fonda sulla responsabilità? collettiva che, a vario titolo,

dovrà? coinvolgere l'attenzione del mondo venatorio, ma certamente anche di quello cosiddetto

«protezionista»? e dei comparti istituzionali demandati alla gestione dell'ambiente.

A tale scopo il Consiglio Nazionale del Club Italiano del Colombaccio, soggetto riconosciuto dalla

legge, in rappresentanza dei cacciatori tradizionali italiani di colombaccio, intendendo per tali

coloro i quali utilizzano richiami vivi (volantini e zimbelli) in strutture stabili autorizzate per la

caccia (appostamenti fissi di caccia), condivide ed approva la presente «carta»? composta dagli

articoli che fanno seguito e la cui attuazione è finalizzata a:

ART. 1) Sollecitare presso la Commissione della Comunità? Europea competente in materia la

creazione di una specifica struttura vocata allo studio, alla ricerca ed al monitoraggio delle

popolazioni di colombaccio, in modo da identificare le quote dei prelevamenti venatori ottimali per

gli stati membri dell'Unione.

ART. 2) Proporre regolamenti che vietino all'interno della Comunità? la vendita di colombacci

uccisi durante la battute di caccia.

ART. 3) Vietare il prelievo venatorio nel corso della riproduzione della specie e durante il ritorno

primaverile alle aie di nidificazione. Tale provvedimento dovrà? tenere conto della collocazione

geografica degli Stati membri dell'Unione, esprimendo singoli dettami che identifichino i periodi in

cui consentire la caccia. Per quanto riguarda l'Italia, questo termine è individuato dal Club Italiano

nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio d'ogni anno.

ART. 4) Elaborare piani d'abbattimento che prevedano il numero massimo di colombacci

catturabili giornalmente e stagionalmente e ciò, previo parere della «struttura»? di cui all'art. 1, nel

modo più omogeneo possibile fra i vari Stati dell'Unione Europea.

ART. 5) Limitare la caccia ad un massimo di 60 giornate fruibili annualmente sia in continuità?, sia

nei modi previsti dai calendari venatori nazionali vigenti.

ART. 6) Comunicare alla «struttura»? di cui all'art. 1 il bilancio annuale dei colombacci catturati nel

corso della stagione di caccia e collaborare a ricerche che possano far luce sulla consistenza

numerica della specie, sulla sua biologia e sullo stato di conservazione degli ambienti

maggiormente favorevoli al selvatico.

ART. 7) Privilegiare l'aspetto etico della caccia, favorendo un equilibrato rapporto tra cacciatore e

preda, dando corso a tutti quei provvedimenti utili ad una sempre più responsabile gestione

venatoria del colombaccio e dell'ambiente ad esso favorevole.

Nella fattispecie si consiglia:

- di non sparare a selvatici che non siano a portata utile del fucile (oltre i 35/40 metri);

- di non utilizzare cartucce che possano ferire i colombi a distanze superiori ai quaranta metri;

- di non sparare a colombacci all'atto dell'involo, quando questi ultimi sono intenti ad

alimentarsi a terra;

- d'auto-sospendere la caccia, anche senza attendere decisioni delle Autorità? competenti,

quando le avverse condizioni meteorologiche possono dare origine a distruzioni di massa;

- di mettere in atto tutte le misure di sicurezza che si impongono in tema di utilizzo di armi da

fuoco;

- di limitare l'uso di un solo fucile per cacciatore nelle apposite strutture costruite per la

caccia tradizionale;

- di rispettare l'ambiente, la proprietà? privata e di raccogliere accuratamente i bossoli della

cartucce sparate;

- di identificare appropriate misure di rispetto dei singoli appostamenti fissi di caccia evitando

che nuove strutture siano realizzate a distanza inferiore ai 700 metri rispetto a capanni

preesistenti e debitamente autorizzati per legge;

- di mettere in atto provvedimenti tesi a far coesistere in modo rispettoso e reciproco la caccia

tradizionale al colombaccio con altre forme d'attività? venatoria;

- di promuovere all'interno del mondo della caccia tradizionale al colombaccio sensibile

rispetto per le specie protette in genere e per i rapaci in particolare;

- di rispettare e valorizzare le consuetudini tradizionali regionali e nazionali, favorendo gli

aspetti della convivialità? e dell'ospitalità? ben radicati all'interno di tale micromondo;

- di adoperarsi concretamente a favore di una migliore educazione, con particolare riferimento

ai giovani che mostrano interesse per questa antica tradizione venatoria.

ART 8) Promuovere appropriate misure di protezione del selvatico nel corso del periodo di cova e

di svezzamento dei nidiacei che dovranno necessariamente tenere conto dei tempi biologici della

specie nei vari comparti geografici; al contempo dar corso ad opportune iniziative di contenimento

dei predatori specifici del colombaccio.

ART 9) Favorire lo svernamento del colombaccio nei Paesi U.E. vocati per tale fenomeno con

adeguate misure di protezione e ciò, in particolare, nei siti scelti dal selvatico per l'appollo serale.

Con riferimento allo svernamento in Italia, si individuano le seguenti linee guida propedeutiche ad

una migliore gestione venatoria del colombaccio a partire dal 15 novembre al 31 gennaio:

a) divieto di caccia specifica ai dormitori che dovranno essere appositamente identificati sul

territorio e protetti da adeguate norme;

b) divieto di caccia da appostamento temporaneo all'interno delle zone riservate alla caccia

privata; in tali contesti si potrà? cacciare unicamente da appostamento fisso preventivamente

localizzato ed autorizzato dalle competenti autorità?;

c) divieto di caccia (sempre all'interno di territori riservati all'attività? venatoria privata), in

prossimità? di zone di «pasturazione»? della fauna stanziale che possano conseguentemente

dar luogo a concentrazioni di colombacci.

ART 10) Favorire il ripristino d'ambienti particolarmente vocati per il colombaccio, contribuendo a

realizzare culture a perdere all'interno delle zone in cui la caccia è interdetta, alla salvaguardia di

zone boscose utilizzate dai colombi per l'appollo serale ed alla messa a dimora di piante che

producano frutti appetiti al selvatico.

ART 11) Contribuire a rinforzare la cooperazione fra i vari stati membri dell'Unione, nel rispetto

delle locali consuetudini di caccia, avendo come scopo comune la salvaguardia della specie e la

volontà? di tramandare antiche tradizioni venatorie.

ART 12) Provvedere a dare pubblicità? alla presente «carta»? sia all'interno del mondo venatorio, sia

di quel cosiddetto protezionista e d'altri fruitori dell'ambiente.

Arezzo, lì 09 settembre 2006 Letta, approvata e sottoscritta

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

del

Club Italiano del Colombaccio

Federazione Cacciatori Tradizionali di Colombaccio