Vedo che cominciamo a capirci tranne che per la magistratura.
E' impossibile adire a vie legali contro il club se il club porta - a nome del club e dei suoi iscritti - istanze che riguardano la caccia al colombaccio così come lo statuto prevede. Mè capì come dice il Faina?
Visto che ho lasciato ogni carica alle elezioni di Faenza nel 2004 può darsi che lo statuto in qualche parte sia cambiato ma nella maggior parte dovrebbe essere questo.
Visto che ti trovi spesso con Vasco, cacciuccata tremoleto e chi più ne ha più ne metta, fatti dire le parti modificate perché forse in quelle, che io non conosco potresti come dici............ di prevedere la possibilità? di azioni legali non é mai una minaccia cosa può esserci mai di più trasparente di rimettersi al giudizio della magistratura?
Vedi Massimo, solo dove siamo distanti? nelle azioni legali CHE PERDERESTI ALLA GRANDE. Per il resto abbiamo la stessa grande passione (non sport) la caccia. In ogni sua forma. Non puoi non condividere il mio post precedente e la mia visione sulla caccia al colombone.
Caro faina. Certamente la mia presenza al direttivo è limitata al dovere di ospitalità? concentrato all'ora di pranzo e finito quello, via di corsa.
Ci starei volentieri ma non è mio costume infilarmi in una riunione di consiglio alla quale non ho nessun titolo per partecipare.
Chiedi pure ai partecipanti del consiglio alla cacciuccata o al tremoleto se quanto ti ho detto corrisponde al vero.
Si sono riuniti a Firenze. Forse c'ero io? No ma non perché è lontano da Arezzo. Semplicemente perché non avevo nessun titolo per partecipare.
Posso dirti che lo statuto non prevede la presenza di estranei alle riunioni di consiglio come peraltro è successo ad Arezzo e a Firenze.
Quindi se vuoi attaccare attacca altri non me.
Befa scusa. T'avevo scambiato per un livornese. Che non è un'offesa. Anzi.
Visto che tanti hanno chiesto una finestra........mondo, se avete le palle per leggere, avanti.
Non mi sembra poi tanto malvagio come statuto di...... quattro gatti come qualcuno tempo fa apostrofò gli (pochi) iscritti.
SENZA ANIMOSITA' E CON TANTI BACI ABBRACCI E COLOMBACCI
STATUTO
del
CLUB ITALIANO DEL COLOMBACCIO
«Federazione Italiana Cacciatori Tradizionali di Colombacci»?
*****************************
Art. 1 - E' istituita con il nome di « CLUB ITALIANO DEL COLOMBACCIO » Federazione Italiana Cacciatori Tradizionali di Colombacci»?, di seguito per ragioni di correntezza denominata anche Federazione, un'associazione a carattere di volontariato apolitica e senza scopo di lucro.
Art. 2 - La sede legale della Federazione è in Poggibonsi (Siena) in via Camaldo n.29; essa riunisce le realtà? associative - già? costituite o che si costituiranno - tra cacciatori di colombacci che esercitano questa attività? venatoria in forma tradizionale o comunque tipica intendendo tale tutte le forme di caccia da appostamento con richiami vivi.
Art. 3 - La durata della Federazione è stabilita al 31 dicembre 2021
Art. 4 - La Federazione Italiana Cacciatori Tradizionali di Colombacci persegue scopi culturali e scientifici, di studio e informazione su tutto quanto possa interessare il colombaccio. In particolare intende contribuire a tutelare la specie nell'ambito di un esercizio venatorio equilibrato alle possibilità? biologiche. Più specificatamente gli scopi sono i seguenti:
a) - conservare i valori culturali legati alla tradizione della caccia al colombaccio tramandati nel tempo;
b) - sviluppare conoscenze ornitologiche e venatorie;
c) - favorire tra i soci lo scambio delle informazioni di carattere scientifico, venatorio e giuridico;
d) - acquisire dati scientifici sul fenomeno migratorio e sulle catture elaborandoli a titolo di ricerca;
e) - collaborare con Enti istituzionalmente preposti al monitoraggio della migrazioni ed all'inanellamentoi;
f) - organizzare convegni, mostre, fiere e quant'altro ritenuto necessario in funzione del raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare, ai fini della salvaguardia delle tecniche venatorie tradizionali e dell'ambiente, promuovere iniziative a valenza folcloristica anche mediante l'istituzione di musei o l'effettuazione di sagre venatorie;
g) - favorire ogni possibile iniziativa al fine di educare il cacciatore di colombacci in forma tradizionale o comunque tipica verso la più alta concezione della caccia nel rispetto delle leggi, della natura e dell'ambiente in genere;
h) - intervenire ai vari livelli istituzionali e nei confronti delle associazioni venatorie avanzando proposte agli organi di Governo ed alla Comunità? Europea in materia di regolamentazione della caccia al colombaccio;
i) curare i rapporti con l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, con gli Istituti e le Associazioni Ornitologiche italiane e straniere, con il Consiglio Internazionale della Caccia (C.I.C.), con le Autorità? locali e nazionali e con le Associazioni Naturalistiche italiane e straniere che non escludano per principio la caccia;
l) istituire gruppi di lavoro al fine di coordinare quanto previsto nei precedenti punti;
m) E' fatto espresso divieto alla federazione di svolgere attività? diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5 - Diventano soci della Federazione le Associazioni, già? costituite o che si costituiranno, tra cacciatori di colombacci che ne facciano richiesta. Esse partecipano alla gestione ed all'amministrazione della federazione nelle forme stabilite dal presente statuto.
E' riservata al Consiglio Nazionale la ratifica o meno dell'ammissione nella Federazione di un'Associazione che ne abbia fatto richiesta.
Il Consiglio Nazionale può procedere all'espulsione di un'Associazione il cui comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini ed i principi statutari della Federazione.
L'espulsione dalla Federazione di una Associazione socia deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale.
Il Presidente della Federazione dovrà? comunicare con lettera raccomandata a.r. all'Associazione espulsa copia della delibera e relativa motivazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
l'Associazione espulsa può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all.art. 27 il quale, sentite le parti, deciderà? inappellabilmente.
Art. 6 - Possono essere chiamati a far parte della Federazione, senza però assumere la qualità? di soci » persone fisiche, istituti, enti ed organismi che possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e/o che abbiano acquisito particolari meriti per la tutela della caccia tradizionale o comunque tipica del colombaccio.
Sulla richiesta di ammissione decide il Consiglio Nazionale.
Art. 7 - Le Associazioni di cui all'art.5 dovranno unire alla domanda di adesione alla Federazione in qualità? di soci:
a)- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
b)- l'elenco dei soci (una volta associata l'Associazione locale avrà? cura di far vidimare dalla Federazione il proprio libro soci, copia del quale annualmente dovrà? essere inviato al Comitato di Presidenza che si incaricherà? di sottoporlo al Consiglio Nazionale);
c)- l'elenco dei soci investiti delle cariche sociali.
d) dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione integrale delle norme statutarie della Federazione;
e) dichiarazione di impegno a rispettare ogni altra Associazione Federata e tutto quello che gli appartiene evitando nel modo più assoluto di porre in atto comportamenti scorretti nei loro confronti.
Art. 8 - Le Associazioni iscritte versano alla Federazione un contributo annuo, per ogni socio iscritto nel libro soci, nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale.
La quota annua, una volta fissata, resta valida sino a quando la stessa non sarà? variata dall'Assemblea Nazionale. La richiesta di variazione può essere fatta dal Consiglio Nazionale o da due terzi delle Associazioni aderenti.
La quota sociale dovrà? essere versata alla Federazione entro il 30 giugno di ogni anno.
Alle Associazioni iscritte compete il diritto di gestire, direttamente e in proprio, i rapporti e le vertenze con le amministrazioni provinciali competenti a condizione che le iniziative intraprese non vadano ad inficiare le giuste prerogative di altre Associazioni socie presenti nello stesso ambito provinciale.
Esse hanno il dovere di raccordarsi con il Consiglio Nazionale prima di intraprendere iniziative di valenza più ampia e/o d'interesse generale. Si precisa in particolare che devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Nazionale tutte le iniziative poste in essere nei confronti degli Uffici Regionali, del Governo e dello Stato, della Comunità? Europea dei partiti e movimenti politici e delle Associazioni Venatorie.
Per le questioni di particolare importanza » quali ad esempio la definizione di accordi con partiti o movimenti e/o associazioni venatorie » è indispensabile la verifica » anche a posteriori » da parte del Consiglio Nazionale.
Art. 9 » Le Associazioni che intendono recedere dalla federazione devono darne comunicazione scritta alla sede almeno due mesi prima del termine dell'esercizio finanziario per il quale non intendono rinnovare l'iscrizione. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Art. 10 » Gli organi della Federazione, deliberanti e consultivi, sono i seguenti:
a) l'Assemblea delle Associazioni federate (Assemblea Nazionale);
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Comitato di Presidenza;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri.
Al fine di fare chiarezza sulla materia ed al fine di garantire in modo univoco le questioni di natura decisionale e procedurale pertinenti ai singoli livelli della federazione si precisa che:
- tutte le riunioni di Assemblea delle Associazioni federate (ordinaria e straordinaria), di Consiglio Nazionale, di Comitato di Presidenza e dei collegi , sia dei sindaci revisori che dei probiviri, sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà? più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto;
- le decisioni vengono prese a maggioranza semplice tra i presenti aventi diritto, in caso di parità? il voto di chi presiede la riunione vale il doppio, salvo quanto specificatamente di seguito previsto;
- tutte le riunioni di cui sopra sono presiedute dai presidenti dei rispettivi organismi od in loro assenza dal Vice Presidente anziano degli stessi o da altro soggetto designato dai presenti; chi presiede la riunione ha il compito di constatare la validità? di costituzione della stessa. Di ogni riunione deve essere compilato apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante che funge da segretario;
- i rappresentanti eletti in qualsiasi organo associativo risultanti assenti non giustificati, a più di tre riunioni dell'organo stesso, saranno dichiarati decaduti.
Art. 11 - L'Assemblea delle Associazioni federate costituisce l'Assemblea Nazionale. Dell'Assemblea Nazionale fanno parte di diritto i Presidenti in carica di ciascuna Associazione iscritta. Nella Assemblea Nazionale ciascuna Associazione federata è rappresentata, con diritto di voto, oltre che dal Presidente pro tempore da un delegato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. Il numero dei soci valido ai fini dell'attribuzione dei delegati spettanti per la rappresentatività? assembleare si ricava dal libro soci di ciascuna Associazione aggiornato al 31 dicembre del precedente esercizio finanziario ed in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Presidente e i Delegati designati a partecipare all'Assemblea Nazionale dovranno, di volta in volta, depositare alla segreteria della Federazione il verbale di nomina dell'organo deliberante della Associazione federata di provenienza.
A questo proposito si precisa che qualora un'associazione non sia in grado di presentare entro l'apertura dei lavori l'intera documentazione suddetta potrà? partecipare agli stessi senza poter esercitare il diritto di voto.
In caso di impedimento, il Presidente e/o i Delegati dell'Associazione socia possono essere rappresentati anche da altra persona, purchè socia del suo club e con delega scritta, allegando ad essa fotocopia di un documento di riconoscimento (autocertificazione).
Art. 12 » L'assemblea è indetta in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, non oltre il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio ed in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto dal Collegio dei Sindaci o da tante Associazioni che rappresentino almeno la metà? delle Associazioni federate.
Tanto le Assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente Nazionale, con avviso da spedire a mezzo di lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima della data fissata per le Assemblee contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data/ora e luogo della prima ed eventuale seconda convocazione.
Art. 13 - Nelle Assemblee le votazioni avranno luogo tenendo conto dei numeri dei voti che ogni Associazione federata può esprimere ai sensi dell'art. 15.
Per la nomina delle cariche sociali o per votazioni riguardanti persone fisiche sarà? adottato il sistema di votazione segreta.
Art. 14 - Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) - stabilire gli indirizzi generali dell'attività? federale;
b) - approvare i bilanci;
c) - eleggere i membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Sindaci e di quello dei
Probiviri;
d) deliberare sulle modifiche statutarie. Per la validità? delle assemblee straordinarie e delle deliberazioni adottate, valgono le norme previste dal presente statuto per tutte le riunioni assembleari.
Art. 15 - La Federazione è retta dal Consiglio Nazionale. Esso è composto da un massimo di 30 membri che sono eletti, salvo casi particolari di seguito previsti, dall'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria e durano in carica tre anni.
Ai fini della elezione degli organi sociali previsti all'art. 10, i nominativi che andranno a formare la lista dei candidati dovranno essere comunicati al Consiglio Nazionale uscente dalle Associazioni Federate in regola con il pagamento della quota associativa annua almeno un mese prima della data fissata per l'elezione. Saranno espressi in ragione di uno fino a cinquanta o frazione oltre al Presidente dell'Associazione che ne fa parte di diritto.
Il Consiglio uscente, accertata la validità? di nomina forma la lista dei candidati riportando a lato del cognome e nome del candidato l'Associazione federata di appartenenza.
Sulla lista così formata i votanti, in sede di elezioni, possono sostituire i nominativi di uno o più candidati mediante cancellazione, trascrivendo a fianco del nominativo depennato il nominativo prescelto che dovrà? comunque risultare appartenente alla stessa Associazione del candidato depennato. Sarà? dichiarata nulla la scheda riportante nominativi diversi da quelli prima indicati.
La lista sarà? trasmessa alle Associazioni federate, dalla segretaria della Federazione, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 16 - I Consiglieri una volta scaduto il mandato sono rieleggibili.
In caso di dimissioni od altro di un membro del Consiglio Nazionale nel periodo di validità? della carica il Consiglio Nazionale procede alla sostituzione con il primo dei non eletti dello stesso raggruppamento regionale del membro cessato dalla carica.
Le norme di cui al precedente comma si applicano nel caso di vacanze successive alla prima, semprechè i membri cessati dalla carica, contemporaneamente o in tempi diversi non superino la metà? del numero dei componenti del Consiglio in carica. In caso diverso, la sostituzione sarà? fatta da un'Assemblea straordinaria da convocarsi appositamente.
Art. 17 - Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno tra i membri il Presidente, tre Vice Presidenti, un Segretario, un Segretario Aggiunto, un Tesoriere e tre Membri che, insieme, costituiscono il Comitato di Presidenza.
Il Presidente ha la legale rappresentanza e la responsabilità? oggettiva della Federazione. Presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e delle Assemblee. Svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Nazionale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente anziano o da quello da lui delegato.
Per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della Federazione il Segretario ed il Segretario Aggiunto possono anche avvalersi, sotto la propria responsabilità?, di nominativi eletti nel Consiglio Nazionale. Sono inoltre consegnatari dei documenti e dell'archivio della Federazione, curano la corrispondenza assieme al Presidente con il quale collaborano alla tenuta degli inventari. Il Tesoriere, eletto per tale carica nel Consiglio Nazionale, dispone della firma per tutte le operazioni finanziarie deliberate dal Consiglio Nazionale.
Cura la parte amministrativa firmando tutti i relativi documenti contabili.
Art. 18 - Il Consiglio Nazionale sovrintende all'attività? dell'Associazione in vista della realizzazione dei suoi fini statutari. Sono compiti del Consiglio Nazionale:
- ratificare, prima di presentarlo in assemblea, il bilancio consuntivo accompagnato da una relazione sulle attività? dell'esercizio di riferimento;
- ratificare, le eventuali iniziative poste in essere dal Comitato di Presidenza nei confronti di Partiti Politici, Associazioni Venatorie, Enti Locali, Istituzioni governative nazionali e comunitarie, Associazioni culturali, agricole ed ambientaliste ;
- ratificare i regolamenti interni alla Federazione stabiliti dal Comitato di Presidenza
- nominare, dettandone le relative mansioni, eventuali commissioni di studio;
- predisporre eventuali modifiche da apportare allo statuto che sottoporrà? poi alll'approvazione dell'Assemblea;
- convocare, tramite il Presidente, l'assemblea straordinaria e ordinaria ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta come da statuto;
- dettare norme d'attuazione dello statuto e di eventuali regolamenti;
- prendere tutte le deliberazioni che non sono espressamente riservate all'Assemblea Nazionale o al Comitato di Presidenza.
Art. 19 - Il Consiglio si riunisce normalmente ogni sei mesi su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno la metà? più uno dei suoi membri con esclusione del periodo intercorrente tra il 15 settembre e la fine della stagione venatoria, per le questioni d'ordinaria amministrazione. Le cariche di membro del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza sono totalmente gratuite.
Art. 20 - Il Comitato di Presidenza è composto da sei membri così come disposto dal precedente art. 17.
E' convocato dal Presidente o dal Vice Presidente. Esso esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per attuare i programmi annuali deliberati dal Consiglio Nazionale. In caso di assoluta necessità? e urgenza sostituisce il Consiglio Nazionale salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Si riunisce almeno ogni tre mesi.
I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni od altro di un membro del Comitato di Presidenza nel periodo di validità? della carica il Consiglio Nazionale, appositamente convocato, procede alla sostituzione del membro cessato dalla carica.
Il Comitato di Presidenza viene sciolto allo scadere della validità? del Consiglio Nazionale che lo ha eletto.
Art. 21 - Spetta al Comitato di Presidenza:
a) attuare gli indirizzi prestabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale;
b) coordinare l'attività? degli organi della federazione;
c) curare i rapporti della Federazione con il Governo nazionale e le istituzioni dello Stato e della Comunità? Europea, nonchè con gli Enti pubblici e con le Organizzazioni culturali, economiche e sindacali, in particolari del mondo agricolo ed ambientalistico;
d) esercitare tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale;
e) mantenere le relazioni con le organizzazioni similari in Italia ed all'estero;
f) stabilire i regolamenti interni della Federazione e provvedere alla organizzazione dei servizi;
g) predisporre i bilanci da presentare all'esame del Consiglio Nazionale.
Il Comitato di Presidenza può delegare, per particolari scopi ed indirizzi, i suoi poteri al Presidente e su proposta di questi ad uno dei membri del Comitato.
Art. 22 - Il Comitato di Presidenza della Federazione può, a seconda della necessità?, nominare Commissioni con compiti consultivi composte anche di membri esterni alla Federazione. Ogni Commissione o Comitato lavorerà? sotto le direttive di un membro incaricato dal Consiglio Nazionale. A tali Commissioni saranno affidati lo studio e la trattazione di problemi riguardanti particolari temi riguardanti argomenti rientranti tra gli scopi statutari della Federazione con particolare riguardo a selezioni genetiche, tecniche di allevamento in cattività?.,dei volantini e dei richiami vivi in genere, giurisprudenza, ecc.
ART. 23 » Le delibere del Comitato di Presidenza possono essere prese in apposita riunione o anche tramite scambio di corrispondenze. Tutto questo in considerazione del fatto che la Federazione esprime al proprio interno Consiglieri di varie regioni italiane. In questo caso:
a) i componenti il Consiglio Nazionale depositano la propria firma presso la sede sociale;
b) il Presidente, fungendo da filtro delle varie istanze, informa per iscritto sulla sostanza delle medesime i consiglieri;
Allo scopo di velocizzare le procedure, le comunicazioni di cui sopra possono essere inviate anche via fax e gli eventuali ragguagli-precisazioni-puntualizzazioni al riguardo possono essere richieste e fornite, anche preventivamente rispetto alle comunicazioni scritte, per telefono.
Nel caso di scambio di corrispondenza ogni questione posta » per evitare errori in sede di replica » deve essere corredata da un numero progressivo di protocollo. I Consiglieri esprimono il proprio voto sulla questione posta trasmettendo alla sede, anche via fax, ed utilizzando all'uopo un apposito modulo recante lo stesso numero progressivo di protocollo. Il modulo deve essere firmato. Il Presidente nel caso in cui non si trovi un accordo preventivo, dopo aver cercato di mediare tra i vari orientamenti ricercando, nei limiti del possibile, soluzioni unitarie, richiede » per mezzo di un'altra comunicazione scritta posta in modo ultimativo » l'espressione del voto ai consiglieri. Anche in questo caso l'espressione del voto avviene con le modalità? sopra indicate. Non sono comunque ritenuti validi » e quindi occorre sempre e comunque ripetere le operazioni di voto » i fax privi di firma o sottoscritti in modo diverso rispetto alla firma depositata.
Art. 24 - Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale
Possono essere elette persone diverse da quelle aventi diritto a partecipare alle Assemblee, ma iscritte ad una delle Associazioni federate.
I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.
I Sindaci devono essere invitati ad assistere alle Assemblee Nazionali ed alle riunioni del Consiglio Nazionale.
Art. 25 - Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti nonchè sulla esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio e sulla regolarità? della gestione amministrativa e finanziaria della Federazione.
Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall' Assemblea dei soci.
Possono essere elette persone diverse da quelle aventi diritto a partecipare alle Assemblee, ma iscritte ad una delle Associazioni federate.
I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 27 - Al Collegio dei Probiviri spetta di dirimere, con funzioni di arbitrio, ogni vertenza fra i soci e gli organi della Federazione, nonchè tra gli organi predetti e le persone che lo compongono.
Art. 28 - Il patrimonio della Federazione è costituito da tutti i beni che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio Nazionale. Appartiene alla Federazione e non alle Associazioni Federate che hanno su di esso un diritto unico di comunione.
Il patrimonio sociale sarà? costituito:
- da beni mobili e immobili di proprietà? della Federazione;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- dalle quote e tasse sociali;
- da ogni altra entrata che concorra a far aumentare l'attivo sociale.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività? istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
L'accettazione di donazioni è subordinata all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Art. 29 » La Federazione si finanzia mediante:
- l'acquisizione delle quote associative;
- gli apporti finanziari corrisposti a titolo di sponsorizzazioni, pubblicità? e servizi resi da parte di terzi;
- il risultato economico di iniziative organizzate ed attuate dalla Federazione stessa, anche con il concorso di terzi soggetti.
Art. 30 - Il presente Statuto può essere modificato mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
- Tale Assemblea sarà? valida in prima convocazione qualora presenti la metà? più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto;
Le modifiche saranno approvate a maggioranza assoluta sul totale dei voti cui i presenti hanno diritto a norma degli articoli del presente statuto.
.Art. 31 - Le proposte di modificazione quando non provengono dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio Nazionale debbono essere firmate da tante Associazioni che rappresentino almeno la metà? delle Associazioni federate.
Le proposte anzidette, opportunamente illustrate, debbono essere presentate al Presidente il quale dovrà? portarle a conoscenza delle Associazioni federate almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea.
Art. 32 - Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea delle Associazioni, appositamente convocata.
Tale assemblea non sarà? valida se non saranno rappresentate tante Associazioni federate , ai sensi degli artt.11, che rappresentino almeno la metà? delle associazioni socie .
Art. 33 - La proposta di scioglimento, quando non provenga dal Consiglio Nazionale o dal Comitato di Presidenza, deve essere firmata da tante Associazioni federate che rappresentino almeno la metà? dei voti espressi dalle realtà? associate alla Federazione.
La proposta anzidetta opportunamente illustrata, deve essere presentata al Presidente il quale dovrà? portarla a conoscenza delle Associazioni federate almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea.
Art. 34 - In caso di scioglimento della Federazione l'Assemblea Nazionale deciderà? la devoluzione delle attività? esistenti. E' escluso in ogni caso alcun rimborso ai Soci.
Art. 35 - E' in facoltà? del Comitato di Presidenza di far ricorso al «Referendum Propositivo o Abrogativo»? fra le Associazioni federate per facilitare il funzionamento e per consentire di adottare decisioni nell'interesse della categoria dei cacciatori tradizionali di colombacci. L'esito del «Referendum»? viene stabilito in base a l risultato dei voti conteggiati secondo il criterio della maggioranza semplice. Per questioni di fondamentale importanza , quali il pronunciamento in merito alla accettabilità? dei volumi di prelievo o forme di caccia di nuova o recente applicazione rispetto a quelle che tradizionalmente riguardano il colombaccio e circa la conseguente possibilità? di ammetterle tra quelle che il club si prefigge di difendere, il Comitato di Presidenza » dietro autorizzazione del Consiglio Nazionale - può indire un referendum, da tenersi tra gli aderenti aventi diritto di ciascuna delle associazioni federate. Il risultato complessivo di tale consultazione vincola l'Assemblea ed il Consiglio Nazionale all'approvare la modifica statutaria o le iniziative conseguenti.
APPROVATO IN AREZZO IN DATA 19 SETTEMBRE 2001