FORUM Club Italiano del Colombaccio

silpo

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Risposta #6 il: 14/07/2013 - 10:34
Ciao a tutti, non per fare quello che ne sa più degli altri, ma la tipologia degli appostamenti è descritta nel DPGR 33/R/2011 all'art.73 che vi incollo qui di seguito-
 Appostamenti fissi (articolo 34 l.r. 3/1994 )

1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

2. Gli appostamenti fissi si distinguono in:

a) appostamento fisso alla minuta selvaggina;

b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato  in acqua, in prossimità? dell'acqua, sul margine di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento;

d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla provincia e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali. Poi alcune provincie si sono dotate di un disciplinare come Siena ma il riferimento è sempre la legge regionale.riporto anche i commi 6 e 6bis dll'art 34 della 3/94.

Le provincie autorizzano gli appostame n t i fissi

secondo le norme del decre to del President e della

Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo

unico dei regolame nt i regionali di attuazione della

legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

"Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157

(Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio)"), da ultimo

modificato dal decreto del President e della Giunta

regionale 29 luglio 2005, n. 48/R.

6 bis. I manufatti degli appostamenti fissi

autorizzati ai sensi del comma 6, possono esser e

installati e mantenuti in essere per il periodo di

durata dell'autorizzazione. Tali manufatti sono

soggetti a semplice comunicazione al comune non

richiedendo un titolo abilitativo edilizio ai sensi

dell'articolo 78, comma 1, lettera b) della legge

regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il

governo del territorio).
quindi la regione non avrebbe legiferato male in questo caso, ecco perchè dico che al momento in Toscana possiamo stare tranquilli, poi come sappiamo se continuiamo ad alzare l'attenzione su questo argomento niente si può sapere di quello che può accadere. quindi amici è bene essere informati ma non continuiamo a sollevare il problema, teniamoci la nostra autorizzazione e realizziamo i capanni come ci consente la legge.  cioa a tutti di nuovo

colombaiosenese

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Risposta #5 il: 14/07/2013 - 05:35
ciao silpo,buona domenica.....il disciplinare provinciale Siena nn parla alcunchè di come dovrebbe essere e come nn dovrebbe essere costruito l'appostamento.Sia minuta che colombacci.Quindi son pure io propenso che nn ci dovrebebro essere troppi problemi.....spero.
copio /incollo un tratto da quello della provincia di Lucca,che secondo me taglierebbe la testa al toro    :

L'appostamento fisso di caccia per colombacci è costituito da un capanno principale di solito collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri, e' possibile inoltre chiedere l'impianto di due capanni complementari compresi in un raggio di 35 metri dal principale.

Nella costruzione del capanno devono essere rispettate le distanze previste dall'art. 76 comma 1) lett. a) del D.P.G.R. 33/R del 26/07/2011 e succ. mod. e dall'art.33 comma 1 e 2 della L.R. 3/94 e succ. mod. quindi deve essere posizionato a:
ps....una battuta a Chiocco.............nn mi son mai prodigato in vita mia nell'appioppar tessere e tesserucce varie (se nn quelle del club agli arbori dello stesso )figuriamoci poi quelle politiche !!  nn scordarlo mai,mi faresti gran piacere !!
complimenti per la giornata di ieri da Falvio !!

Chiocco

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Risposta #4 il: 13/07/2013 - 21:27
Si vede che si iavvicina il tempo dei tesseramenti...

Il problema esista da più di un anno... Dov'erano fino a ora? Loro come tanti altri

Signori i tempi stanno cambiando...anche  Un mio amico e' stato 30 anni con la moglie  ma ora si e'separato

Quando ti tira troppo la corda prima o poi si strappa..

In tanti quest'anno si sente dire che se la faranno privata..

Ben venga tutto ben vengano le iniziative a tutela di chi deve essere tutelato, ma è' bene precisare che di parole, di promesse e di ululati alla luna ne abbiamo già? sentiti troppi. X poi vederlo sparire fino al prossimo  anno..

Vogliono  le tessere? Prima facciano qualcosa di concreto,c'è il problema degli appostamenti? Ok prima lo risolvano e poi prendiamo le tessere.. Troppo tardi x quest'anno? Cavoli vostri.. Dovevate svegliarvi  prima, se tutto va bene le tessere le prenderemo il prossimo.. Forse

Dare pecunia, comprare cammello

-giamp50

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Risposta #3 il: 13/07/2013 - 20:51
Ehh, magari fosse così "silpo".

Le Provincie rilasciano l'autorizzazione per la "caccia da appostamento fisso" e non per la "costruzione dell'"appostamento", sulla quale costruzione le normative non assegnano alle Provincie alcuna competenza.

Speriamo bene, ma sarà? dura!

silpo

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Risposta #2 il: 13/07/2013 - 19:03
Ciao Colombaiosenese, vedo che segui co interesse tutte le problematiche relative alla normativa caccia, ed in modo particolare quelle dell'Arcicaccia, sono anch'io un tesserato Arci da quando ho la licenza circa 30 anni, vorrei dire la mia riguardo agli appostamenti, per quanto riguarda la legge toscana è vero che nella 3/94 si dice che gli appostamenti sono soggetti ai sensi della legge 1/2005 a comunicazione ai comuni, ma ancora una volta non si capisce se la comunicazione deve essere fatta dal titolare dell A.Fisso oppure dalla Provincia in qualità? di ente autorizzatore, io sostengo dalla Provincia in quantp sia la legge 3/94 ed il DPGR 33/r/2011 si dice che è la provincia l'ente che rilascia l'autorizzazione all'A.F., ed per  quanto sappia io nessuna provincia quando rilascia l'appostamento comunica al titolare od oppure scrive sull'autorizzazione che deve essre fatta comunicazione al comune, ne tantomeno che deve essere richiesta autorizzazione paesaggistica, per cui credo che in caso di contestazioni se ne debba venir fuori puliti. Vorrei inoltre aggiungere in proposito di impatto paesaggistico che gli uffici legali si dovrebbero fare forza dicendo che i capanni da caccia di impatto non ne fanno, proprio perchè la funzione e l'utilità? di qualsiasi capanno da caccia è quello di mimetizzarsi nell'ambiente in cui viene costruito. Ciao, prima o poi ci dobbiamo conoscere anche perchè non siamo molto lontani dai luoghi in cui cacciamo.Io caccio in SI 18 ho il capanno a un km da Befa, naturalmente il suo capanno è migliore di gran lunga del mio.

colombaiosenese

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Risposta #1 il: 12/07/2013 - 12:27
Arci Caccia: al via servizio di assistenza e consulenza nazionale
«Il Centro Nazionale Arci Caccia per l'assistenza e la consulenza alla gestione faunistica, è operativo  presso il Comitato Regionale Toscano dell'Arci Caccia, così come deciso dagli Organismi dirigenti nazionali". Lo annuncia una nota del Vice Presidente Nazionale Massimo Logi.  
"Il primo impegno - spiega Logi - è stato analizzare in via preliminare gli effetti della sentenza 139/2013 del 5 giugno con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato  illegittima la legge sulla caccia della Regione Veneto negli articoli che disciplinano gli appostamenti fissi. Il Veneto, (come la Regione Toscana), onde evitare contestazioni in merito alle autorizzazioni edilizie per gli appostamenti fissi, aveva previsto nella  normativa che tali manufatti fossero soggetti a semplice comunicazione ai Comuni in regime di «edilizia libera»?. Questo regime, previsto dalla legge nazionale, permette che alcuni limitati interventi possano essere realizzati senza autorizzazione, con semplice comunicazione»?.
«La Corte - prosegue Massimo Logi -  avrebbe sancito che gli appostamenti fissi non rientrerebbero in tale regime e né le regioni avrebbero facoltà? di ampliare le tipologie di manufatti assoggettati ad edilizia libera. La «Corte»? ha inoltre eccepito che, essendo gli appostamenti fissi collocati in ambiente naturale, ed in particolare nei boschi, dovrebbero essere soggetti a valutazione paesaggistica, malgrado la Regione Veneto avesse tentato di disciplinare le caratteristiche «architettoniche»? degli appostamenti al fine di ridurne l'impatto paesaggistico.
La sentenza introduce elementi di incertezza e interviene in una materia che vede competenze concorrenti di Stato e Regioni e potrebbero determinarsi ricadute in particolare per le legislazioni di merito promulgate sul territorio nazionale. L'Arci Caccia - conclude Logi - sta approfondendo le problematiche esposte per trovare soluzioni dirimenti definitive alla situazione che si è determinata e contestualmente mette a disposizione le competenze di propri  legali per eventuali contenziosi per questa  ed altre problematiche relative alla gestione faunistica connesse al ruolo,  ai compiti e alle funzioni svolte dagli ATC e dai Comprensori Alpini»?.

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da BIGHUNTER