copio/incollo parzialmente
Provincia di Ancona
Oggetto:
PIANO DI CONTROLLO DEL PICCIONE DOMESTICO (COLUMBA LIVIA
VARIETà? DOMESTICA) NELLA PROVINCIA DI ANCONA - PERIODO 1 GIUGNO
2013/30 SETTEMBRE 2018 -
PRESA D'ATTO PARERE FAVOREVOLE
DELL'I.S.P.R.A. ALLA SUA REALIZZAZIONE
L'anno 2013, il giorno diciannove del mese di Giugno, alle ore 10:40, nella sede della Provincia, il Commissario Straordinario PATRIZIA CASAGRANDE ESPOSTO con la partecipazione del Segretario Generale dott. PASQUALE BITONTO
ADOTTA
la deliberazione di seguito riportata. Atto n. 162 del 19/06/2013
CONSIDERATO che la vigente collocazione giuridica del colombo di città? è stata definita con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che il piccione di città? deve essere considerato animale selvatico, in quanto vivente in stato di naturale libertà?, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi;
VISTO che dalla su richiamata sentenza discende, tra l'altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città? va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività? venatoria»? per cui, in base al comma 2 dell'art. 19 della suddetta legge, le Regioni e, per delega, le Province hanno facoltà? di operare il controllo della fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione
biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche;
VISTO che sul territorio della Provincia di Ancona, nel corso delle ultime decadi, la
consistenza delle popolazioni di colombo di città? ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficilmente gestibile il conflitto uomo/colombo di città?, con i colombi che rappresentano una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale, con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città? nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole;
VISTO che, sebbene non sia agevole fissare un livello di densità? urbana oltre il quale
occorre intervenire, tuttavia valori che si collocano tra 300 e 400 individui/kmq indicano quasi sempre la presenza di uno stress ambientale che richiede l'attuazione di un intervento limitativo (Baldaccini, 1989 - Documento Tecnico n. 6. INBS) in quanto il colombo è specie dotata di buona mobilità? unita a spiccate doti di adattabilità? ambientale il che determina, tra l'altro, la capacità? del Columbide di interagire con una serie di risorse sparse sul territorio coprendo spesso spostamenti circadiani che lo vedono sfruttare gli ambiti urbani per il riposo notturno e la nidificazione e le
limitrofe aree rurali per l'approvvigionamento alimentare, comportamento questo che fa considerare una efficace strategia di gestione dei conflitti cagionati dalla specie l'operare su scala di comprensorio di fruizione esteso (rurale ed urbano);
VISTO che, ad oggi, la gestione del colombo negli ambiti urbani del territorio provinciale è avvenuta in maniera disomogenea mediante l'emanazione di ordinanze dei Sindaci (artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e relativi atti amministrativi;
VISTO che la sovrabbondanza della specie negli ecosistemi naturali, può, in alcuni casi, costituire un serio fattore limitante per altre specie di fauna selvatica di interesse gestionale e/o conservazionistico;
VISTA la necessità?, da un lato, di dare una risposta alle sempre più pressanti richieste delle associazioni professionali agricole, dall'altro, di creare delle linee guida a cui potranno attenersi tutte le Amministrazioni Comunali che, negli anni, hanno messo in campo iniziative non condivisibili di scarsa efficacia gestionale;
VISTO che, in merito alle competenze dei Sindaci, sentenze dei Tribunali amministrativi
regionali chiamati ad esprimersi hanno rilevato come l'ordinanza del Sindaco sia impiegabile solo quando sussistano dimostrate condizioni di imprevedibilità? ed eccezionalità? del pericolo igienicosanitario tali da giustificare l'adozione di determinati strumenti (TAR Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2006, n. 1006), che l'art. 54 del d.lgs n. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità? ed igiene purchè sussistano i presupposti della straordinarietà? e dell'urgenza della situazione (TAR Toscana, Sez. II, ord. 6 maggio 2009, n.355/2009; TAR Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922), che si può quindi affermare, sulla scorta della giurisprudenza menzionata, che le attività? di controllo della specie di cui all'oggetto debba essere effettuata ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l. n. 157/92, anche nell'ambito comunale;
CONSIDERATO pertanto opportuno approcciare le problematiche cagionate dal colombo di
città? in forma coordinata su un'adeguata scala di Provincia mediante la predisposizione di un piano di intervento pluriennale le cui attività? siano condizionate alla effettiva adesione delle Amministrazioni Comunali all'applicazione del piano proposto mediante specifici atti amministrativi ed azioni coerenti con le sue finalità?;
VISTA la Legge n. 157/1992 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio»? il cui art. 19 «Controllo della fauna selvatica»?, stabilisce che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone
vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi I.S.P.R.A.).
Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
VISTA la L. R. Marche n. 7/1995 e ss.mm.ii. «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria»? il cui art 25 «Controllo della fauna selvatica»? riprende, con il comma 2, quanto statuito dall'art. 19 L. n. 157/1992 e, con il comma 3, aggiunge «»?omissis»?possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di
licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia»?;
VISTE le note protocolli 61317 del 16/04/2013, n. 73526 del 14/05/2013, n. 81362 del
28/05/2013 ad oggetto «Piano di controllo del Piccione domestico (Columba livia varietà?
domestica) nella Provincia di Ancona - richiesta parere ai sensi degli artt. 7 e 19 L.157/92 » Periodo 1 giugno 2013 » 30 settembre 2018»? con cui l'Area Flora e Fauna e Polizia provinciale ha inviato all'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale » ISPRA » il piano pluriennale di cui sopra, corredato dei necessari dati sui danni prodotti dalla specie all'agricoltura, da ultimo nella versione in alcuni punti concordata congiuntamente con lo stesso istituto, per ottenere parere tecnico scientifico favorevole come previsto dalla vigente normativa come adempimento
preliminare a qualsiasi intervento di contenimento numerico di fauna selvatica;
VISTA la risposta pervenuta dall'ISPRA a ½ fax il 5/06/2013, acquisita agli atti con
protocollo 86181/2013, con cui esprime, esaminato dettagliatamente il progetto presentato, parere favorevole alla sua attuazione nella provincia di Ancona nel periodo 2013 » 2018 da attuarsi nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi indicati;
RAVVISATA l'opportunità? di dare al presente provvedimento l'immediata eseguibilità? in
considerazione della necessità? di avviare con celerità? il programma operativo vista la sua complessità? ed il suo impatto generalizzato sul territorio provinciale, aree urbane comprese, onde ottenere il maggior risultato possibile in materia di limitazione dei danni all'agricoltura;
RITENUTO di demandare al Dirigente del I Settore l'adozione dei provvedimenti
conseguenti e necessari per la realizzazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
PRESO ATTO che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità?
contabile, non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili, si propone quanto segue
1) di prendere atto della nota fatta pervenire dall'ISPRA con fax del 5/06/2013, acquisita agli atti con protocollo 86181 di pari data, con cui l'Istituto esprime, esaminato dettagliatamente il piano presentato, «Piano di controllo del Piccione domestico (Columba livia varietà? domestica) nella Provincia di Ancona - richiesta parere ai sensi degli artt. 7 e 19 L.157/92 » Periodo 1 giugno 2013 » 30 settembre 2018»?, parere favorevole alla sua attuazione nella provincia di Ancona nel periodo
2013 » 2018 nell'oggetto specificato, da attuarsi nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi indicati;
2) di demandare al Dirigente del I Settore l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari per la realizzazione di quanto previsto dal presente provvedimento, previo coordinamento con le iniziative intraprese dai Comuni interessati nelle proprie aree urbane, con le Associazioni degli Agricoltori e coordinamento operativo con gli AA.TT.CC., onde ottenere il maggior risultato possibile in materia di limitazione dei danni all'agricoltura in ambito rurale ed in materia di tutela dell'igiene e del decoro urbano, di tutela della sanità? pubblica, di tutela del patrimonio storico-artistico in ambito urbano;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell'esercizio dei poteri spettanti alla
Giunta della Provincia di Ancona
Visto il sopra riportato documento istruttorio redatto in data 17/06/2013 dal Settore I Affari
Istituzionali e generali;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;
Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente atto nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità? tecnica e contabile degli uffici interessati;
DELIBERA
1) di prendere atto della nota fatta pervenire dall'ISPRA con fax del 5/06/2013, acquisita agli atti con protocollo 86181 di pari data, con cui l'Istituto esprime, esaminato dettagliatamente il piano presentato, «Piano di controllo del Piccione domestico (Columba livia varietà? domestica) nella Provincia di Ancona - richiesta parere ai sensi degli artt. 7 e 19 L.157/92 » Periodo 1 giugno 2013 »30 settembre 2018»?, parere favorevole alla sua attuazione nella provincia di Ancona nel periodo
2013 » 2018 nell'oggetto specificato, da attuarsi nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi indicati;
2) di demandare al Dirigente del I Settore l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari per la realizzazione di quanto previsto dal presente provvedimento, previo coordinamento con le iniziative intraprese dai Comuni interessati nelle proprie aree urbane, con le Associazioni degli Agricoltori ed il coordinamento operativo con gli AA.TT.CC., onde ottenere il maggior risultato possibile in materia di limitazione dei danni all'agricoltura in ambito rurale ed in materia di tutela dell'igiene e del decoro urbano, di tutela della sanità? pubblica, di tutela del patrimonio storicoartistico in ambito urbano;
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Infine, il Commissario Straordinario,
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività? della presente deliberazione onde ottenere il massimo risultato in merito alla riduzione dei danni all'agricoltura negli istituti di protezione della fauna interessati dal piano;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.