Caro concittadino Koala.
Se non vado errato Enalcaccia ed altre associazioni venatorie (ARCICACCIA ESCLUSA) erano ENTUSIASTE delle modifiche apportate alla 157/92 con l'introduzione della caccia per tempi e per specie la cosidetta direttiva 2009/147 CE.
QUELLO CHE LEGGI SOTTO, se ne hai voglia, è il risultato della spasmodica ricerca della caccia a febbraio.
Quindi, per tagliare la testa al toro o al club o a qualcuno del club che conta avendo influito (come tanti pensano e lo hanno scritto) sul vespaio del Primo Settembre, penso possa accontentarsi di andare a caccia dal 15 settembre al 31 gennaio nella speranza CHE DURI.
Poi, per chiudere, ti sembrerebbe proprio sbagliato fare la preapertura a corvidi e ghiandaie considerando i danni che fanno alla nidificazione?
Penso proprio di no.
Alle associazioni venatorie dobbiamo con forza chiedere altro non credi?
Testo in vigore dal: 10-7-2010
Art. 42.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE)
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie
per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli
di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello
corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e
culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e
facendo in modo che le misure adottate non provochino un
deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro
habitat, fatte salve le finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;
b) al comma 5, le parole: «prioritariamente le specie di cui
all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito
dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/ 244/CEE» sono sostituite
dalle seguenti: «prioritariamente le specie di cui all'allegato I
annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri
ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di
conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli
habitatesterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le
province autonome provvedono al-l' attuazione del presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»;
d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori
necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della
popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della
citata direttiva 2009/147/ CE, con particolare attenzione agli
argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva.
Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri
competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni
necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti
la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli
di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di trasmissione e la tipologia delle
informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione
del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio e' vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della
riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme
restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono
posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui
al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono
obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale
devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli
istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta».
3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono
sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla data della loro
entrata in vigore»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo
9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE,
provvedono, ferma restando la temporaneita' dei provvedimenti
adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al comma 1 sono
rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni
internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati
membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione
europea».
5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche'
disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve
le attivita' previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono
inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
TUTTO QUESTO SEMPLICEMENTE PER RIMARCARE CHE I CONSIGLIERI DEL CLUB DEL COLOMBACCIO CONTANO MENO DEL DUE DI BRISCOLA (PURTROPPO) QUANDO SI TRATTA DI ORIENTARE SCELTE CHE SONO DI COMPETENZA REGIONALE/PROVINCIALE/COMUNALE/CIRCOSCRIZIONALE/PARROCCHIALE.
O NO?