FORUM Club Italiano del Colombaccio

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mario52

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Risposta #23 il: 23/07/2013 - 13:27
Caro concittadino Koala.

Se non vado errato Enalcaccia ed altre associazioni venatorie (ARCICACCIA ESCLUSA) erano ENTUSIASTE delle modifiche apportate alla 157/92 con l'introduzione della caccia per tempi e per specie la cosidetta direttiva 2009/147 CE.

QUELLO CHE LEGGI SOTTO, se ne hai voglia, è il risultato della spasmodica ricerca della caccia a febbraio.

Quindi, per tagliare la testa al toro o al club o a qualcuno del club che conta avendo influito (come tanti pensano e lo hanno scritto) sul vespaio del Primo Settembre, penso possa accontentarsi di andare a caccia dal 15 settembre al 31 gennaio nella speranza CHE DURI.

Poi, per chiudere, ti sembrerebbe proprio sbagliato fare la preapertura a corvidi e ghiandaie considerando i danni che fanno alla nidificazione?

Penso proprio di no.

Alle associazioni venatorie dobbiamo con forza chiedere altro non credi?
Testo in vigore dal: 10-7-2010

                              Art. 42.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la

protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo

        venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE)
1. All'articolo  1  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie

per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli

di cui all'articolo 1  della  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento

europeo e  del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,  ad  un  livello

corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche,  turistiche  e

culturali, tenendo conto delle esigenze  economiche  e  ricreative  e

facendo  in  modo  che  le  misure   adottate   non   provochino   un

deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei  loro

habitat, fatte salve le finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1,

lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;

b) al  comma  5,  le  parole:  «prioritariamente  le  specie  di  cui

all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito

dalle citate direttive 85/411/CEE  e  91/  244/CEE»  sono  sostituite

dalle seguenti: «prioritariamente le specie  di  cui  all'allegato  I

annesso  alla  citata  direttiva  2009/147/CE,  secondo   i   criteri

ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;

c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Le regioni e le  province  autonome  adottano  le  misure  di

conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  e

successive  modificazioni,  per  quanto  possibile,  anche  per   gli

habitatesterni alle zone di protezione  speciale.  Le  regioni  e  le

province autonome provvedono  al-l'  attuazione  del  presente  comma

nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica»;

d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i  monitoraggi  e  i  lavori

necessari per la protezione,  la  gestione  e  l'utilizzazione  della

popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della

citata  direttiva  2009/147/  CE,  con  particolare  attenzione  agli

argomenti elencati nell'allegato V annesso alla  medesima  direttiva.

Il Ministro per le politiche europee,  di  concerto  con  i  Ministri

competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le  informazioni

necessarie al coordinamento delle ricerche e dei  lavori  riguardanti

la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di  uccelli

di cui al presente comma. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta  giorni

dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono

stabilite  le  modalita'  di  trasmissione  e  la   tipologia   delle

informazioni che le regioni sono tenute a comunicare.  All'attuazione

del presente comma  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'esercizio venatorio e' vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b)  durante  il  periodo  della  nidificazione  e   le   fasi   della

riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Ferme

restando le disposizioni relative agli ungulati, le  regioni  possono

posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di  cui

al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono

obbligate ad acquisire il preventivo  parere  espresso  dall'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale

devono  uniformarsi.  Tale  parere  deve  essere  reso,  sentiti  gli

istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento

della richiesta».

3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma  4,  le  parole:  «e  della  direttiva  79/409/CEE»  sono

sostituite dalle seguenti: «entro due  mesi  dalla  data  della  loro

entrata in vigore»;

b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui  all'articolo

9, paragrafo 1,  lettera  a),  della  citata  direttiva  2009/147/CE,

provvedono,  ferma  restando  la  temporaneita'   dei   provvedimenti

adottati, nel  rispetto  di  linee  guida  emanate  con  decreto  del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro

delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano».

4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il  comma  3

e' sostituito dal seguente:

«3. Le autorizzazioni per  le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono

rilasciate  dal  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e

forestali  su  parere  dell'ISPRA,  nel  rispetto  delle  convenzioni

internazionali.  Nel  caso  di  specie  di  uccelli  che  non  vivono

naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli  Stati

membri dell'Unione europea,  il  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali consulta preventivamente anche la  Commissione

europea».

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «;

distruggere  o  danneggiare  deliberatamente  nidi  e  uova,  nonche'

disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve

le attivita' previste dalla presente legge»;

b) alla lettera bb), dopo le parole:  «detenere  per  vendere,»  sono

inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
TUTTO QUESTO SEMPLICEMENTE PER RIMARCARE CHE I CONSIGLIERI DEL CLUB DEL COLOMBACCIO CONTANO MENO DEL DUE DI BRISCOLA (PURTROPPO) QUANDO SI TRATTA DI ORIENTARE SCELTE CHE SONO DI COMPETENZA REGIONALE/PROVINCIALE/COMUNALE/CIRCOSCRIZIONALE/PARROCCHIALE.
O NO?

koala

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Risposta #22 il: 23/07/2013 - 10:46
quindi badger io anderi in preapertura alla ghiandai a ai corvi complimenti, quindi ergo non si parla di Febbraio e visto che qualcuno il vespaio su il Primo Settembre lo ha mosso invito al ripristino della specie colombaccio come ENALCACCIA  ha richiesto alla regione.

alessiotroni

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Risposta #21 il: 23/07/2013 - 09:40
SCUSATE, ho toppato clamorosamente il periodo di caccia cesena-sassello,

(a volte gli occhi non leggono il giusto annebbiando il cervello),

ma per me il concetto non cambia.

Saluti, Alessio

badger

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Risposta #20 il: 23/07/2013 - 09:14
Koala leggi la delibera dove é prevista la pre apertura c'é scritto: solo gazza Cornacchia e ghiandaia

Ciak

koala

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Risposta #19 il: 23/07/2013 - 08:56
mi sembra che su Febbraio non ci sia nulla pertanto rpeaprtura al primo settembre anche al clombaccio.

colombaiosenese

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Risposta #18 il: 23/07/2013 - 06:30
Toscana: Caccia, la Regione approva il calendario venatorio 2013-14
Dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (Streptopelia turtur) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agrituristico-venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2014 in presenza di specifici piani di prelievo.
Dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe.
Dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alle seguenti specie: cesena e tordo sassello.

badger

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Risposta #17 il: 23/07/2013 - 05:29
Non chiudono a dicembre pls Read well!

badger

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Risposta #16 il: 23/07/2013 - 05:29
Non chiudono a dicembre pls Read well!

Chiocco

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Risposta #15 il: 22/07/2013 - 22:01
Alessio sei sicuro che al tordo chiude a dicembre ? Sarebbe davvero grossa...

Ma che aspettiamo a fare un bel po' di casino e a dare delle belle pedate nel culo ai nostri politici?? Nello specifico in Toscana al PD che quest'anno è' diventato il partito sia livello regionale che nazionale il partito anti caccia.

Stiamo raggiungendo il ridicolo...e pensare che ci sono cacciatori che gli danno il voto.. Avessero almeno il buon senso di stare zitti .. à? invece sono proprio quelli che parlano di più.

Caro Alessio guarda che tutte queste restrizioni riguardano molto di più di quello che si crede anche chi caccia i colombi ... Dove pensiamo che andranno tutti i cacciatori ora?tutti solo ai colombi visto che non c'è altra caccia da fare , la gente si organizzera mettera' su dei piccioni e inizieranno a cacciarli tutto l 'anno compreso ottobre e giustamente vorranno  spazio , pensate che staranno a vedere tranquillamente chi ha un appostamento senza crearsi degli spazi che non vi sono visto che non danno più appostamenti? Se lo creano lo spazio ...

alessiotroni

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Risposta #14 il: 22/07/2013 - 20:51
Comparando il calendario venatorio della Regione Toscana appena pubblicato con quello della passata stagione ci sono restrizioni notevoli e guardandolo con gli occhi di un Cacciatore qualsiasi si può certo dire che per i passionisti della lodola è quasi finita, per gli amanti della beccaccia c'è già? una limitazione importante e non giustificata, il sassello e la cesena limitati a fine dicembre, mentre si autorizza a cacciare la tortora sempre fino a fine anno! e qui mi fermo, ce ne sono da dire tante ancora.

Ma noto che anche altre regioni non se la spassano poi tanto meglio.

Ma la mia domanda è questa, anche se noi passionisti del colombaccio, possiamo sentirsi uniti anche ad altri cacciatori che come noi hanno passioni diverse, ma sempre cacciatori sono. Come possiamo dimostrare una certa solidarietà? per sentirsi TUTTI UNITI per proteggere il CACCIATORE?

Non vorrei essere andato fuori tematica ma lo spirito è di un coinvolgimento più massiccio possibile per una forte unione per la salvaguardia di tutti.

Saluti, Alessio

egibuba

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Risposta #13 il: 09/07/2013 - 14:17
ciao  riga68 ti capisco' ma qui x tutti quanti la caccia si limita al colombaccio e non gli'e ne frega niente se le altre forme di caccia subiscono restrizione come la caccia alla lodola. basta che un tocchino una giornata di caccia x il colombo.

comandante1

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Risposta #12 il: 09/07/2013 - 13:09
BRAVO TOCCANUVOLE HAI CAPITO TUTTO QUELLI CI VOGLIONO MORTI.CONSIGLIO A TUTTI DI  VENIRE  VIA TUTTI  DALLE ASSICURAZIONI VENATORIE, SONO LORO I PRIMI A FREGARSENE DI TUTTA QUESTA SITUAZIONE.

 L'ISPRA A L'ESTERO NON SANNO NEMMENO CHE ESISTE IN ITALIA, è TUTTA UNA PRESA DI CU..O AI DANNI DEI CACCIATORI E COSI IL PROGETTO COLOMBACCIO DEL GIANNERINI è IN ALTO MARE E TROPPO DA DILITTANTI X MANCANZA DEI FONDI E INTILE CHE CI SIA Lì'OSSERVAZIONE A PUNTALA DI LUCA BECECCO CHE VOI CHE CONTI X L'AVVISTAMENTO UNA BELLA S..A NULLA è TUTTA UNA PRESA IN GIRO FATTA DA DILETTANTI ALLO SBARAGLIO QUESTO X LA SALVAGUARDIA DELLA SPECIE è INUTILE PRENDERE IN GIRO LE PERSONE BISOGNA DIRE LA VERITA AMARO O DOLCE CHE SIANO MA BISOGNA DIRLE OLTRE TUTTO L'ISPRA NON CREDERA MAI HAI RAPPORTI CHE LI PORTI PERCHE NEGHERANNO SEMPRE MA POI CHI è L'ISPRA E CHI L'A MESSA L'ISPRA è STATA MESSA DA PECORARIO SCANIO E TUTTI LI ANIMALISTI X CONTROLLARE LE REGIONI NEI CALENDARI CHE RISPETTINO LA LEGGE 157 DE 92 PUNTO..................ORA SI PERMETTE DI RICCATTARE E DECIDERE LE CHIUSURA DEI TERRENI DI PADULE E   DEI TERRENI DI CACCIA  E ROBA DA METTERE LA TESTA DENTRO IL VASO E TIRARE LO SCIACCUONE

Riga68

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Risposta #11 il: 09/07/2013 - 12:53
Caro toccanuvole e Caro comandante, quello che dite purtroppo è tutto vero e sono pienamente d'accordo con Voi, io purtroppo ho sempre avuto la passione per le allodole e mi sa che sono arrivato alla fine della mia carriera di lodolaio, la cosa più triste è che quest'anno è toccato a me e il prossimo????