Grazie mik.
Forax ha affrontato un altro tema molto interessante. La caccia al colombaccio nelle riserve. Per tutti allego la Carta del Prelievo venatorio compatibile per il colombaccio approvato ad Arezzo dal nostro Club nel settembre 2006. Attendiamo contributi e critiche.
CARTA DEL PRELIEVO VENATORIO COMPATIBILE DEL COLOMBACCIO AI FINI DELLA GESTIONE DELLA SPECIE
I membri del Consiglio Direttivo del Club Italiano del Colombaccio, riuniti in assemblea in Arezzo, in data 09.09.2006, dopo un periodo di lavoro preparatorio sul tema del prelievo venatorio compatibile del colombaccio ai fini della gestione della specie, avvalendosi di consolidate esperienze maturate anche tramite l'iniziativa «Progetto Colombaccio»? e lo studio attuato all'interno del Parco Naturale della Maremma (GR), hanno sottoscritto di concerto la seguente «carta»? .
Questo documento rappresenta una dichiarazione d'intenti, un codice comportamentale da far conoscere a terzi, siano essi cacciatori oppure no, da proporre alle Autorità? che governano la caccia, ad Organizzazioni ed Enti a vario titolo coinvolti sul tema.
La «carta»? contiene anche elementi restrittivi rispetto alle attuali norme che regolano l'attività? venatoria, in ogni modo tenta di individuare possibili migliorie applicabili gradualmente sia nel territorio nazionale, sia in quello degli Stati membri U.E.
Il Consiglio Direttivo del Club Italiano si è posto il problema d'individuare ed attivare misure di difesa della specie e dell'ambiente che possano ragionevolmente, nel medio - lungo termine, garantire una gestione durevole di un bene che appartiene all'intera collettività?: il colombaccio.
Constatato che la crescente influenza delle attività? umane sulla specie e sui suoi specifici habitats può dare origine a conseguenze negative sulla demografia del colombaccio,
- che è di interesse generale assicurare la salvaguardia, lo sviluppo e la gestione durevole del colombaccio in Italia ed in Europa;
- che la solidarietà? fra le generazioni dei cacciatori impone la trasmissione di un patrimonio indispensabile al perpetuarsi di antiche tradizioni venatorie;
- che è necessario attuare iniziative che prevedano la conservazione ed il miglioramento ambientale degli habitats prediletti dal colombaccio;
- che iniziative analoghe sono già? state attuate in altri Stati Europei (Francia - Spagna » Portogallo) con la sottoscrizione di documenti mirati alla gestione durevole ed al prelievo venatorio compatibile del colombaccio e che tali dichiarazioni d'intenti sono in parte riprese e condivise con la presente «carta»?;
- che la pressione venatoria sul selvatico sta aumentando d'intensità? nei Paesi dell'Est europeo;
Tutto ciò premesso
preme evidenziare che la presente «carta»? si fonda sulla responsabilità? collettiva che, a vario titolo, dovrà? coinvolgere l'attenzione del mondo venatorio, ma certamente anche di quello cosiddetto «protezionista»? e dei comparti istituzionali demandati alla gestione dell'ambiente.
A tale scopo il Consiglio Nazionale del Club Italiano del Colombaccio, soggetto riconosciuto dalla legge, in rappresentanza dei cacciatori tradizionali italiani di colombaccio, intendendo per tali coloro i quali utilizzano richiami vivi (volantini e zimbelli) in strutture stabili autorizzate per la caccia (appostamenti fissi di caccia), condivide ed approva la presente «carta»? composta dagli articoli che fanno seguito e la cui attuazione è finalizzata a:
ART. 1) Sollecitare presso la Commissione della Comunità? Europea competente in materia la creazione di una specifica struttura vocata allo studio, alla ricerca ed al monitoraggio delle popolazioni di colombaccio, in modo da identificare le quote dei prelevamenti venatori ottimali per gli stati membri dell'Unione.
ART. 2) Proporre regolamenti che vietino all'interno della Comunità? la vendita di colombacci uccisi durante la battute di caccia.
ART. 3) Vietare il prelievo venatorio nel corso della riproduzione della specie e durante il ritorno primaverile alle aie di nidificazione. Tale provvedimento dovrà? tenere conto della collocazione geografica degli Stati membri dell'Unione, esprimendo singoli dettami che identifichino i periodi in cui consentire la caccia. Per quanto riguarda l'Italia, questo termine è individuato dal Club Italiano nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio d'ogni anno.
ART. 4) Elaborare piani d'abbattimento che prevedano il numero massimo di colombacci catturabili giornalmente e stagionalmente e ciò, previo parere della «struttura»? di cui all'art. 1, nel modo più omogeneo possibile fra i vari Stati dell'Unione Europea.
ART. 5) Limitare la caccia ad un massimo di 60 giornate fruibili annualmente sia in continuità?, sia nei modi previsti dai calendari venatori nazionali vigenti.
ART. 6) Comunicare alla «struttura»? di cui all'art. 1 il bilancio annuale dei colombacci catturati nel corso della stagione di caccia e collaborare a ricerche che possano far luce sulla consistenza numerica della specie, sulla sua biologia e sullo stato di conservazione degli ambienti maggiormente favorevoli al selvatico.
ART. 7) Privilegiare l'aspetto etico della caccia, favorendo un equilibrato rapporto tra cacciatore e preda, dando corso a tutti quei provvedimenti utili ad una sempre più responsabile gestione venatoria del colombaccio e dell'ambiente ad esso favorevole.
Nella fattispecie si consiglia:
- di non sparare a selvatici che non siano a portata utile del fucile (oltre i 35/40 metri);
- di non utilizzare cartucce che possano ferire i colombi a distanze superiori ai quaranta metri;
- di non sparare a colombacci all'atto dell'involo, quando questi ultimi sono intenti ad alimentarsi a terra;
- d'auto-sospendere la caccia, anche senza attendere decisioni delle Autorità? competenti, quando le avverse condizioni meteorologiche possono dare origine a distruzioni di massa;
- di mettere in atto tutte le misure di sicurezza che si impongono in tema di utilizzo di armi da fuoco;
- di limitare l'uso di un solo fucile per cacciatore nelle apposite strutture costruite per la caccia tradizionale;
- di rispettare l'ambiente, la proprietà? privata e di raccogliere accuratamente i bossoli della cartucce sparate;
- di identificare appropriate misure di rispetto dei singoli appostamenti fissi di caccia evitando che nuove strutture siano realizzate a distanza inferiore ai 700 metri rispetto a capanni preesistenti e debitamente autorizzati per legge;
- di mettere in atto provvedimenti tesi a far coesistere in modo rispettoso e reciproco la caccia tradizionale al colombaccio con altre forme d'attività? venatoria;
- di promuovere all'interno del mondo della caccia tradizionale al colombaccio sensibile rispetto per le specie protette in genere e per i rapaci in particolare;
- di rispettare e valorizzare le consuetudini tradizionali regionali e nazionali, favorendo gli aspetti della convivialità? e dell'ospitalità? ben radicati all'interno di tale micromondo;
- di adoperarsi concretamente a favore di una migliore educazione, con particolare riferimento ai giovani che mostrano interesse per questa antica tradizione venatoria.
ART

Promuovere appropriate misure di protezione del selvatico nel corso del periodo di cova e di svezzamento dei nidiacei che dovranno necessariamente tenere conto dei tempi biologici della specie nei vari comparti geografici; al contempo dar corso ad opportune iniziative di contenimento dei predatori specifici del colombaccio.
ART 9) Favorire lo svernamento del colombaccio nei Paesi U.E. vocati per tale fenomeno con adeguate misure di protezione e ciò, in particolare, nei siti scelti dal selvatico per l'appollo serale.
Con riferimento allo svernamento in Italia, si individuano le seguenti linee guida propedeutiche ad una migliore gestione venatoria del colombaccio a partire dal 15 novembre al 31 gennaio:
a) divieto di caccia specifica ai dormitori che dovranno essere appositamente identificati sul territorio e protetti da adeguate norme;
b) divieto di caccia da appostamento temporaneo all'interno delle zone riservate alla caccia privata; in tali contesti si potrà? cacciare unicamente da appostamento fisso preventivamente localizzato ed autorizzato dalle competenti autorità?;
c) divieto di caccia (sempre all'interno di territori riservati all'attività? venatoria privata), in prossimità? di zone di «pasturazione»? della fauna stanziale che possano conseguentemente dar luogo a concentrazioni di colombacci.
ART 10) Favorire il ripristino d'ambienti particolarmente vocati per il colombaccio, contribuendo a realizzare culture a perdere all'interno delle zone in cui la caccia è interdetta, alla salvaguardia di zone boscose utilizzate dai colombi per l'appollo serale ed alla messa a dimora di piante che producano frutti appetiti al selvatico.
ART 11) Contribuire a rinforzare la cooperazione fra i vari stati membri dell'Unione, nel rispetto delle locali consuetudini di caccia, avendo come scopo comune la salvaguardia della specie e la volontà? di tramandare antiche tradizioni venatorie.
ART 12) Provvedere a dare pubblicità? alla presente «carta»? sia all'interno del mondo venatorio, sia di quel cosiddetto protezionista e d'altri fruitori dell'ambiente.
Letta, approvata e sottoscritta dal:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
del
Club Italiano del Colombaccio
Federazione Cacciatori Tradizionali di Colombaccio