FORUM Club Italiano del Colombaccio

colombaiosenese

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Risposta #15 il: 06/11/2013 - 19:11
In una nota congiunta, Arcicaccia e Federcaccia Toscana esprimono apprezzamento per l'approvazione delle modifiche di legge sugli appostamenti caccia. 

"Con la sentenza della Corte che aveva dichiarato illegittime le disposizioni della legge regionale del Veneto in materia di appostamenti fissi di caccia - commentano le due associazioni - si era determinata una situazione di grande incertezza, con il rischio di estesi contenziosi a carico dei titolari di autorizzazione di appostamento anche nella nostra Regione. La sentenza, prescrivendo in sostanza l’obbligo di abilitazione edilizia e di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di tutti i manufatti degli appostamenti indipendentemente dalle loro caratteristiche, apriva la via a contestazioni infinite, amministrative e penali, che avrebbero messo in pericolo persino la permanenza di una forma storica e tradizionale di caccia: circa 12.000 gli appostamenti ad oggi in esercizio in Toscana".

Merito va anche alle associazioni venatorie, Federcaccia ed Arcicaccia, che, con la collaborazione di Anuu Migratoristi hanno presentato puntuali ed argomentate proposte alla Commissione competente, da cui è uscito un nuovo testo che ha recepito le richieste delle due associazioni a parziale modifica del testo trasmesso dalla Giunta, poi approvato all'unanimità  in aula il 5 novembre.

"Le nuove disposizioni regionali, in sintesi - spiegano Fidc e Arcicaccia Toscana - , definiscono la nozione di appostamento fisso, individuano le caratteristiche dei manufatti eventualmente realizzati e dettano, nel rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, i casi nei quali debbono essere richieste le relative autorizzazioni, con l’obbligo in ogni caso di dare comunicazione al Comune dell’avvenuto impianto: per gli appostamenti con manufatti conformi alle disposizioni non sono necessarie né abilitazioni edilizie né autorizzazioni paesaggistiche. Se i manufatti sono realizzati conformemente alla caratteristiche indicate, infine, non è necessario procedere alla loro rimozione entro il 28 febbraio 2014, potendo rimanere in essere fino a permanere dell’autorizzazione dell’appostamento

colombaiosenese

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Risposta #14 il: 06/11/2013 - 19:02
 
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 ottobre
2013;
Considerato quanto segue:
1. a seguito della recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di appostamenti
fissi è opportuno intervenire nella normativa regionale per prevedere che la realizzazione di tali
manufatti sia soggetta alle disposizioni della legge regionale in materia di governo del territorio
che disciplinano l’attività edilizia;
2. al fine di garantire un’omogenea applicazione della disciplina degli appostamenti fissi è
necessario prevedere le caratteristiche tipologiche degli eventuali manufatti realizzati dai
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso;
3. è prevista una norma transitoria al fine di garantire ai soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività venatoria da appostamento fisso alla data di entrata in vigore della presente legge di
adeguarsi alla nuova disciplina.
Approva la presente legge
Art. 1
Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994
1. Il comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:
“6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un
determinato sito, in conformità al decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio
2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”).”
2. Il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato
l’appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplinano l’attività edilizia, è
consentita a condizione che i manufatti stessi:
a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali
tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano
facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o
temporaneo.”.
3. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“6 ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere
disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6 bis esclusivamente al fine di
assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.”.
4. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“6 quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6 bis e
non rientranti pertanto nella fattispecie prevista all’articolo 80 della l.r. 1/2005 sono
sottoposti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedimento di
autorizzazione paesaggistica.”.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell’articolo 34, commi 6 e 6 bis della l.r. 3/1994
precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, ove presentino caratteristiche diverse
da quelle previste al comma 6 bis, sono rimossi entro il 28 febbraio 2014.
2. Il regolamento di attuazione della l.r. 3/1994, emanato con d.p.g.r. 33/R/2011, è adeguato alle
previsioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore
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civette1954

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Risposta #13 il: 06/11/2013 - 18:46
Dal Veneto -------- la Regione Toscana sempre un passo avanti alle altre .

BADGER

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Risposta #12 il: 06/11/2013 - 17:42
Il testo è già stato approvato in maniera definitiva e sarà esecutivo appena pubblicato sul BURT quindi ogni cautela ormai è inutile. Dalla lettura si evince che almeno per i capanni ai colombacci, in senso stretto, non ci sono ulteriori problemi. Strutture tubolari, semplicemente ancorate al suolo, facilmente rimovibili alla bisogna. Occhio alle baracche. Per quanto riguarda gli appostamenti  agli acquatici la cosa è un momento più complicata, materiali leggeri? Mah vedremo.  Ciao
 

pelo52

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Risposta #11 il: 06/11/2013 - 15:26
Nell'interesse reciproco, penso che meno chiasso facciamo e meno baggianate scriviamo,  meglio è. Personalmente penso che l'amministratore debba prendere per tempo provvedimenti seri perché ciò che bolle in pentola è veramente importante per il nostro futuro.
Quale provvedimento? Il primo. Eliminare la discussione sugli appostamenti fissi lasciando lavorare in pace la Regione Toscana e le Associazioni Venatorie che in questo momento si stanno impegnando per noi.
Parlate del passo passato e del passo futuro.
Tubi innocenti o colpevoli ci frega un cavolo. Zitti zitti si va avanti, molto avanti.
Pelo52 ex Mario 52
 
Dai Vasco. Fatti vivo. Elimina

Chiocco

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Risposta #10 il: 06/11/2013 - 12:54
Il documento qui sopra nn e del tutto completo io ne ho letto uno più dettagliato che dice nessun manufatto che consenta l'uso abitativo anche temporanei o sporadico.. Quindi niente baracche e tettoie quanto a materiali leggeri bisogna essere sicuri che i tubi siano considerati tali. Dice anche che c'è tempo fino al 28!febbraio x mettersi in regola

gigino

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Risposta #9 il: 05/11/2013 - 22:56
vanno tutte bene basta che sia munita del classico"pappagallo"al posto del vaso e che non ci sia la vasca da bagno ed il caminetto.buona sera grande giacomo e buona sera anche a te stefano. :) ;)

CRISTIANGIUSTI

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Risposta #8 il: 05/11/2013 - 22:38
speriamo sia così stfano,spero solo che ci si muova per tempo,raccogliamo firme,facciamoci sentire perchè sinceramente un se ne può più di subire!!!!

Ribaltina

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Risposta #7 il: 05/11/2013 - 21:22
Vero Stefano,qualcuno se l'era fatto lo chalet!

stefano67

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Risposta #6 il: 05/11/2013 - 21:14
muratura, cemento, manufatti ancorati con platea cementizia e varie, tutta quella roba riconducibile ad una " abitazione". per le baracche sotto non si sono espressi e quindi rimarranno un problema soprattutto per tutti quelli che ne hanno fatto una specie di chalet montano.

Ribaltina

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Risposta #5 il: 05/11/2013 - 21:09
Azz!!!Speriamo!Ma quello peso allora qual'e' Stefano?

stefano67

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Risposta #4 il: 05/11/2013 - 21:04
tubi innocenti sono materiale leggero!!!

Ribaltina

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Risposta #3 il: 05/11/2013 - 20:55
E quale sarebbe il materiale leggero?

colombaiosenese

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Risposta #2 il: 05/11/2013 - 19:18
Toscana, assessore su nuova normativa per appostamenti fissi FIRENZE – Apprezzamento per il testo approvato oggi dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in merito agli appostamenti fissi di caccia.
E’ quanto intende esprimere l’assessore all’agricoltura e alla caccia Gianni Salvadori, in relazione a un provvedimento che pone fine alla situazione di incertezza derivante dalla recente evoluzione della giurisprudenza in materia.
“I manufatti realizzati dai cacciatori toscani esclusivamente a fini venatori sono da oggi inquadrati nella più ampia disciplina del governo del territorio di cui alla legge regionale 1/2005 – spiega l’assessore – Si procede infatti a indicarne le caratteristiche strutturali degli appostamenti, che devono essere in legno o altro materiale leggero, semplicemente ancorati a terra, privi di opere di fondazione e di qualunque dotazione che ne consenta l’utilizzo abitativo, nonché a delineare gli adempimenti autorizzativi da seguire”.
L’assessore sottolinea anche l’importanza dei tempi previsti per l’adeguamento delle strutture esistenti alla nuova normativa. Adeguamento che dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2014.
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da il cacciatore.com    Danielone benellista doc 308w...mi assumi come informatore coop  ?  ;)
« Ultima modifica: 05/11/2013 - 19:49 da colombaiosenese »

colombaiosenese

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Risposta #1 il: 05/11/2013 - 19:06
..si potrebbe anticipare qualcosina !

ma aspettiam seduti sul letto del fiume che passi il cadavere del nostro "nemico" ...  ;D  ;D