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Discussioni Generali / Re:Marche
« il: 01/09/2021 - 16:04 »
Pubblicato il 31/08/2021
N. 00267/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00415/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2021, proposto da
Wwf Italia Onlus, L.I.P.U. Odv, E.N.P.A., L.A.C. Odv, Lav Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;
contro
Regione Marche non costituito in giudizio;
nei confronti
Ambito Territoriale Caccia An2 non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della Deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30/7/2021 avente ad oggetto "L.R. n.7/95 art. 30- Calendario Venatorio Regionale 2021/2022" (DOC.6)- pubblicato nel BUR MARCHE ANNO LII - n. 63 del 12/8/2021, p. 6343 ss. nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in particolare l'Allegato A)- “Calendario Venatorio Regionale Marche 2021- 2022” (DOC. 6-A);
-della Deliberazione della Giunta Regionale n. 929 del 26/7/2021 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2021/2022” (DOC.7) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché gli allegati A), B), C) nonché di tutti i pareri degli organi competenti;
-della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 827 del 28 giugno 2021 avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris), del Piccione di città (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per la Stagione Venatoria 2021-2022”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque ad essa connesso (DOC.
, pubblicata nel BUR Marche n. 51 del 1 luglio 2021 p. 5102 ss., in particolare ALLEGATO 1)- “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all'Art. 19 bis Legge n. 157/1992; SPECIE: Storno (Sturnus vulgaris) (DOC.9); ALLEGATO 4): “RELAZIONE TECNICA Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris) per la Stagione Venatoria 2021-2022” (DOC.10); ALLEGATO 6: “Parere tecnico a supporto dell'istruttoria per la DGR Marche sul prelievo in deroga (sensu Direttiva 2009/147/CE) dello Storno (Sturnus vulgaris), del Piccione (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per la stagione venatoria 2021-2022” (DOC.11).
-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;
nonché, per quanto occorrer possa:
-della delibera Consiglio Regionale Marche n.5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";
-del D.A. n.108 del 18/2/2020 “Piano Faunistico Venatorio Regionale” per le parti già oggetto di impugnazione avanti l'intestato TAR e, allo stato, in attesa di decisione nel merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con la quale si chiede “la sospensione cautelare fino alla data della prima udienza utile alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare, quantomeno per le specie interessate dalla
preapertura e per le specie per cui il rischio è più grave ed imminente (Tortora, Pavoncella, Combattente, Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Quaglia).”;
Richiamato il proprio decreto n. 266/21 del 28 agosto 2021, con il quale è stata richiesta alla Regione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione da trasmettersi alla Segreteria del TAR entro le ore 10 del giorno 31 agosto 2021;
Visto l’adempimento all’incombente istruttorio depositato dalla Regione il giorno 31 agosto 2021;
Letta la memoria depositata in data 30 agosto dall’interveniente Federazione Italiana della Caccia;
Rilevato che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;
Considerato che le ricorrenti associazioni deducono – relativamente a Pavoncella, Combattente, Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Quaglia - censure di legittimità in buona parte sovrapponibili a quelle che sono già state esaminate e disattese dal Tribunale con la recente sentenza n. 451 del 29 maggio 2021, che non risulta appellata; sicché non sussistono i presupposti per concedere la tutela cautelare urgente;
Ritenuto che è invece nuova la questione relativa alla contestazione circa la ricomprensione in preapertura della caccia alla tortora selvatica, la quale dovrà essere affrontata in sede collegiale, sicché - preso atto dell’indirizzo dal Consiglio di Stato secondo cui l’irreparabilità del danno sussiste quando “anche uno solo degli esemplari di specie ritenute non cacciabili fosse invece abbattuto, stante la evidente irreparabilità della uccisione di ogni essere vivente;” (Cons. St. Sez. 3° decr. 24 9.2020 n. 5650) – va disposta la sospensione cautelare, posto che l’impugnato calendario venatorio ne prevede la caccia in preapertura a partire dal 1 settembre;
Considerato che - in relazione alla necessità di pervenire in tempi ravvicinati e comunque compatibili con la tempistica del calendario venatorio – appare opportuno fissare in via anticipata, per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensiva, la camera di consiglio del 15 settembre 2021;
con abbreviazione del termine dei venti giorni dal perfezionamento della notifica di cui all’art. 55 c. 5 c.p.a.;
P.Q.M.
Accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui motivazione, l’istanza cautelare monocratica, inibendo sino al 15 settembre la caccia della tortora in pre-apertura prevista dal calendario venatorio 2021-22 delle Marche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 settembre 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona il giorno 31 agosto 2021.
Il Presidente
Sergio Conti
IL SEGRETARIO
N. 00267/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00415/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2021, proposto da
Wwf Italia Onlus, L.I.P.U. Odv, E.N.P.A., L.A.C. Odv, Lav Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;
contro
Regione Marche non costituito in giudizio;
nei confronti
Ambito Territoriale Caccia An2 non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della Deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30/7/2021 avente ad oggetto "L.R. n.7/95 art. 30- Calendario Venatorio Regionale 2021/2022" (DOC.6)- pubblicato nel BUR MARCHE ANNO LII - n. 63 del 12/8/2021, p. 6343 ss. nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in particolare l'Allegato A)- “Calendario Venatorio Regionale Marche 2021- 2022” (DOC. 6-A);
-della Deliberazione della Giunta Regionale n. 929 del 26/7/2021 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2021/2022” (DOC.7) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché gli allegati A), B), C) nonché di tutti i pareri degli organi competenti;
-della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 827 del 28 giugno 2021 avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris), del Piccione di città (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per la Stagione Venatoria 2021-2022”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque ad essa connesso (DOC.

-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;
nonché, per quanto occorrer possa:
-della delibera Consiglio Regionale Marche n.5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";
-del D.A. n.108 del 18/2/2020 “Piano Faunistico Venatorio Regionale” per le parti già oggetto di impugnazione avanti l'intestato TAR e, allo stato, in attesa di decisione nel merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con la quale si chiede “la sospensione cautelare fino alla data della prima udienza utile alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare, quantomeno per le specie interessate dalla
preapertura e per le specie per cui il rischio è più grave ed imminente (Tortora, Pavoncella, Combattente, Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Quaglia).”;
Richiamato il proprio decreto n. 266/21 del 28 agosto 2021, con il quale è stata richiesta alla Regione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione da trasmettersi alla Segreteria del TAR entro le ore 10 del giorno 31 agosto 2021;
Visto l’adempimento all’incombente istruttorio depositato dalla Regione il giorno 31 agosto 2021;
Letta la memoria depositata in data 30 agosto dall’interveniente Federazione Italiana della Caccia;
Rilevato che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;
Considerato che le ricorrenti associazioni deducono – relativamente a Pavoncella, Combattente, Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Quaglia - censure di legittimità in buona parte sovrapponibili a quelle che sono già state esaminate e disattese dal Tribunale con la recente sentenza n. 451 del 29 maggio 2021, che non risulta appellata; sicché non sussistono i presupposti per concedere la tutela cautelare urgente;
Ritenuto che è invece nuova la questione relativa alla contestazione circa la ricomprensione in preapertura della caccia alla tortora selvatica, la quale dovrà essere affrontata in sede collegiale, sicché - preso atto dell’indirizzo dal Consiglio di Stato secondo cui l’irreparabilità del danno sussiste quando “anche uno solo degli esemplari di specie ritenute non cacciabili fosse invece abbattuto, stante la evidente irreparabilità della uccisione di ogni essere vivente;” (Cons. St. Sez. 3° decr. 24 9.2020 n. 5650) – va disposta la sospensione cautelare, posto che l’impugnato calendario venatorio ne prevede la caccia in preapertura a partire dal 1 settembre;
Considerato che - in relazione alla necessità di pervenire in tempi ravvicinati e comunque compatibili con la tempistica del calendario venatorio – appare opportuno fissare in via anticipata, per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensiva, la camera di consiglio del 15 settembre 2021;
con abbreviazione del termine dei venti giorni dal perfezionamento della notifica di cui all’art. 55 c. 5 c.p.a.;
P.Q.M.
Accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui motivazione, l’istanza cautelare monocratica, inibendo sino al 15 settembre la caccia della tortora in pre-apertura prevista dal calendario venatorio 2021-22 delle Marche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 settembre 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona il giorno 31 agosto 2021.
Il Presidente
Sergio Conti
IL SEGRETARIO