Club Italiano del Colombaccio - Forum
Club Italiano del Colombaccio => Archivio 2007-2014 => Discussione aperto da: Vecchio Forum - 16/05/2013 - 18:15
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Ho pensato di aprire questa discussione ove inserire le sentenze/ordinanze in materia di caccia che ci possono interessare nei conflitti tra Regioni e Stato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità? costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria»?), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 giugno 2012, depositato in cancelleria il 22 giugno 2012 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2012.
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 18-21 giugno 2012 e depositato il successivo 22 giugno (reg. ric. n. 97 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità? costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria»?), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
che l'art. 9, comma 1, prevede che i cacciatori che hanno scelto la caccia da appostamento fisso possano esercitare anche quella da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria, per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione contrasterebbe con l'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in base al quale il cacciatore non potrebbe in alcun caso praticare insieme le tre forme di caccia appena indicate;
che l'art. 19, comma 2, della legge impugnata, inoltre, derogherebbe, con riferimento alla caccia di selezione agli ungulati, al divieto di cacciare su terreni nevosi, formulato dall'art. 21, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992;
che entrambe le disposizioni statali indicate sarebbero espressive della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che la legge impugnata avrebbe perciò violato;
che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Marche 1° agosto 2012, n. 27 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria»? e modifica alla legge regionale 10 aprile 2012, n. 7), ha abrogato le disposizioni impugnate;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 13 novembre 2012, ha rinunciato al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità? costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria»?), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
che la Regione Marche non si è costituita;
che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Marche 1° agosto 2012, n. 27 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria»? e modifica alla legge regionale 10 aprile 2012, n. 7), ha abrogato le disposizioni impugnate;
che, a seguito di ciò, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 302 e n. 283 del 2012).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2013.
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dunque??detto in parole povere recepibili anche dai comuni mortali come è andata a finire?
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Beh, lo dice l'ordinanza stessa, la Regione ha abrogato, prima del giudizio, gli articoli impugnati dal governo Monti e la Corte ha preso atto della marcia indietro della Regione dichiarando il processo estinto. Per cui quelle facilitazioni introdotte (10 giornate da appostamento temporaneo o vagante alla migratoria per l'opzione di caccia B e la possibilità? di cacciare gli ungulati con la neve) sono state cancellate.
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Come al solito niente di buono!comunque ottimo post Giamp 50 molto utile !!saluti
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tuttavia si evince che l'ex Governo monti con tutti i problemi che doveva risolvere ,lavoro, pensioni,ricerca, studio,esodati,giustizia, imu,ha dedicato spazio al confronto contro la caccia di Una Regione complimentoni veramente.
CACCIATORI SVEGLIA PERCHE' SE SI CONTINUA A PARLARE DI POLLARINO, CACCIUCCATA, POTARE TAGLIARE, LOS AI CHE FINE FACCIAMO.....SVEGLIA
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tuttavia si evince che l'ex Governo monti con tutti i problemi che doveva risolvere ,lavoro, pensioni,ricerca, studio,esodati,giustizia, imu,ha dedicato spazio al confronto contro la caccia di Una Regione complimentoni veramente.
CACCIATORI SVEGLIA PERCHE' SE SI CONTINUA A PARLARE DI POLLARINO, CACCIUCCATA, POTARE TAGLIARE, LOS AI CHE FINE FACCIAMO.....SVEGLIA
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Incollo anche questa ordinanza del GUP di rimessione alla Corte Costituzionale, in modo che, quando verrà? la sentenza, si possa risalire.
N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2012 Ordinanza del 7 maggio 2012 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Bugaro Giacomo contro Natalini Armando. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo - Previsione che gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformita' alle disposizioni della legislazione venatoria aventi determinate caratteristiche dimensionali non siano soggetti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia - Violazione della competenza legislativa concorrente statale in materia di governo del territorio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale. - Legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, art. 31, comma 1, terzo periodo, lett. c), come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 e dall'art. 18 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo. (GU n.27 del 4-7-2012)
DISPOSITIVO
P. Q. M.
Visti gli artt. 31 comma I, terzo periodo lett. C) della legge
regionale Marche 5.1.1995 n. 7, (come modificato dall'art. 22 della
legge regionale Marche n. 16 del 15.11.2010 e dall'art. 18 della
legge regionale Marche n. 20 del 28.12.2010); art. 1 L. Cost.
9/2/1948 e 23 L. 11/3/1953 n. 87.
Accoglie la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31
legge regionale Marche n. 7 del 1995 cosi' come modificato dall'art.
22 della l.r. Marche 15.11.2010 n. 16 e dall'art. 18 della l.r.
Marche 28.12.2010 n. 20.
Per contrarieta' all'art. 117 comma II lett. L) e comma III della
Costituzione.
Sospende il procedimento in corso limitatamente ai punti nn. 3 e
4 di cui al capo di imputazione sub a) in relazione al solo art. 44
comma I lett. e) d.P.R. n. 380/2001.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente
della Giunta regionale delle Marche e la sua comunicazione al
Presidente del Consiglio regionale delle Marche.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti.
Ancona, addi' 7 maggio 2012
Il giudice per l'udienza preliminare: Zagoreo
TESTO
IL TRIBUNALE
Norme interessate: art. 31 comma I, terzo periodo lett. C) della
legge regionale Marche 5.1.1995 n. 7, come modificato dalle leggi
regionali n. 16 e n. 20 del 2010 in relazione all'art. 117 comma 2
lett. L) e comma 3 della Costituzione.
Visto il procedimento indicato in epigrafe a carico di:
1 - Bugaro Giacomo, nato ad Ancona il 30/06/1969, ivi
residente in via Toti n. 1, elettivamente domiciliato in Ancona,
P.zza Plebiscito n. 55, contro l'avv. Maurizio Barbieri;
2 - Natalini Armando, nato a Polverigi il 16/02/1960,
residente a Chiaravalle via Galilei n. 11;
Imputati entrambi, per i reati di cui:
a) agli artt. 110, 81, 1° co., C.P., 44 c. 1 lett. c) d.P.R.
n. 380/2001, 181 d.lgs. n. 42/2004, perche', previo accordo e in
concorso tra loro, il primo quale esecutore, il secondo quale
responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di
Chiaravalle, in assenza del permesso di costruire e della
autorizzazione paesaggistica, realizzavano e/o consentivano di
realizzare, sul terreno identificato catastalmente al foglio 15
mappale 17 e 24 del comune di Chiaravalle, sottoposta a vincolo
ambientale ai sensi del citato T.U. in quanto sito nella fascia di
rispetto del Fiume Esino, le seguenti opere:
1. un invaso di acque finalizzato alla caccia delle
dimensioni di m 75à?140 circa per uno sviluppo di mq 10.500,00 circa;
2. un argine di altezza variabile fino ad un massimo di m.
2,00 rispetto alla quota originaria; per il contenimento delle acque;
3. nella parte centrale un capanno per la caccia in
seminterrato con struttura tamponante e copertura in elementi
metallici delle dimensioni di m 2,60à?5,20 ed altezza m 2,60 con
portico anteriore con struttura in legno e copertura in onduline
delle dimensioni di m. 1,60à?2,55 ed altezza pari al capanno
principale;
4. nell'angolo direzione autostrada un appostamento
seminterrato con struttura in legno e copertura in onduline delle
dimensioni di m. 2,00à?3,00 ed altezza m. 2,00;
5. una condotta interrata per l'adduzione dell'acqua
all'invaso fino al pozzo sulla corte della vecchia casa colonica
preesistente;
Acc. in Chiaravalle il 22.11.2010.
Il solo Natalini:
b) reato p. e p. dagli artt. 81, 323, 361 c.p., perche',
nella qualita' di cui sub a), allo scopo di consentire al Bugaro
l'indebito vantaggio patrimoniale consistente nella possibilita' di
effettuare la caccia (avente ad oggetto patrimonio indisponibile
dello Stato) da luoghi non consentiti, essendo stato posto a
conoscenza con comunicazione dello stesso Bugaro in data 3.6.2010,
della prossima effettuazione delle opere abusive pure descritte sub
a), ometteva qualsiasi controllo sulle stesse, e, pur essendo stato
notiziato in data 28.9.2010 della sussistenza delle opere abusive
preannunciate, ometteva di inoltrare qualsiasi comunicazione di
notizia di reato alle autorita' competenti.
Avvenuto tra il 3.06.2010 e il 15.11.2010 in Chiaravalle.
Persona offesa sindaco pro-tempore comune di Chiaravalle.
Parte civile WWF Italia, via Po n. 25 - Roma.
Osserva nell'ambito del procedimento sopra indicato, a seguito
della richiesta di rinvio a giudizio trasmessa in data 25.2.12
dall'ufficio di Procura, veniva fissata - dopo un rinvio dell'udienza
del 16.4.12 disposto per difetti di notifiche - l'odierna udienza
preliminare, in esito alla quale entrambi gli imputati venivano
rinviati a giudizio per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/04 e,
limitatamente alle condotte descritte ai punti nn. 1, 2 e 5, per il
reato di cui all'art. 44 c.1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, il solo
Natalini anche per i reati di cui agli artt. 323, 361 c.p., come
meglio indicato in epigrafe.
Con memoria depositata in data 3.5.12, cui il P.M. di udienza si
riportava nel corso delle odierne conclusioni, l'Ufficio di Procura
avanzava richiesta di dichiarazione di rilevanza e non manifesta
infondatezza, nel senso di cui si dira' ed in relazione all'art. 117
della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale
della legge regionale Marche n. 7 del 5.1.1995, cosi' come modificata
dalle leggi regionali n. 16 e n. 20 del 2010.
La questione prospettata merita accoglimento.
Deve innanzitutto premettersi che la questione di legittimita'
costituzionale viene da questo Giudice prospettata solo con
riferimento alle condotte descritte ai punti nn. 3 e 4 del capo di
imputazione sub a) ed in relazione al solo art. 44 comma 1 lett. c)
d.P.R. n. 380/2001, in quanto solo in relazione ad esse da ritenersi
rilevante, trattandosi di fattispecie cui, per quanto si dira' di
seguito, la legislazione regionale ha sottratto rilievo penale.
Infatti, le modifiche alla legislazione regionale in materia di
appostamenti di caccia, riverberano direttamente effetti sulla
fattispecie di cui all'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/01
(realizzazione di appostamento fisso di caccia senza permesso di
costruire), nella fattispecie al vaglio di questo Giudice
riguardanti, dunque, le sole ipotesi descritte ai punti nn. 3 e 4 (si
ribadisce che quanto alle condotte descritte ai punti nn. 1, 2 e 5
gli imputati sono stati rinviati a giudizio non ritenendosi che la
legislazione regionale abbia operato la «parziale depenalizzazione»
anche delle fattispecie ivi descritte, relative alla costruzione di
un invaso di acque di circa mq 10.500, di un argine di altezza sino a
m. 2 per il contenimento delle acque stesse e di una condotta
interrata per l'adduzione dell'acqua). Dunque, la parziale
depenalizzazione ad opera della legge regionale non puo' non
ritenersi che inerire la costruzione del capanno per la caccia in
seminterrato e dell'appostamento seminterrato, opere compiutamente
descritte ai punti nn. 3 e 4 del capo di imputazione sub a).
La legge regionale n. 7 del 1995 (in particolare, per quel che
qui interessa, l'art. 31) e' stata oggetto di due successive e
ravvicinate modifiche, ad opera dapprima dell'art. 22 della l.r.
15.11.2010 n. 16, poi dell'art. 18 della l.r. 28.12.2010 n. 20.
Con la legge n. 16 e' stato dapprima aggiunto l'inciso, sotto
riportato in grassetto: «Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati
dalle Province in conformita' alle disposizioni della legislazione
venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste
dalla 1.r. 34/1992 e non sono soggetti, altresi', al rilascio dei
titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purche'
conformi ai limiti dimensionali e alle modalita' costruttive fissati
dalla Giunta regionale»; modifica vigente a decorrere dal 19.11.2010.
Poi, con la successiva legge n. 20 il comma cosi' veniva
modificato (sempre in grassetto): «Gli appostamenti fissi di caccia
autorizzati dalle Province in conformita' alle disposizioni della
legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative
previste dalla 1.r. 34/1992 e non sono soggetti, altresi', al
rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative
vigenti, purche' abbiano le seguenti dimensioni:
a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di norma
collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq;
b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno
principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con
dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o
secondario;
c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito
da un capanno collocato in prossimita' dell'acqua, sugli argini di
uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento le cui
dimensioni non possono superare complessivamente i 20 mq.»; modifica
vigente dal giorno 1.1.2011.
Le due modifiche legislative, di cui l'ultima, in relazione al
dettato normativo di cui alla lett. c) descrittiva in modo
perfettamente coincidente la fattispecie al vaglio di questo Giudice,
sono divenute vigenti (rispettivamente, come detto, il 19.11.2010 ed
il 1.1.2011) in un momento in cui il reato di cui all'art. 44 lett.
c) si era gia' consumato.
Se e' vero infatti che nel capo di imputazione si legge
«Accertato in data 22.11.2010», e' altrettanto pacifico, in base agli
atti, che le opere risultano ultimate in epoca antecedente,
senz'altro entro il settembre 2010.
Tuttavia deve ritenersi che tale normativa regionale, di natura
extrapenale, anche laddove volesse considerasi successiva alla
consumazione del reato, abbia incidenza in termini di astratta
configurabilita' del reato medesimo, trattandosi di norma successiva
favorevole applicabile ai fatti pregressi in base all'art. 2, comma
4, c.p.
Va a questo punto valutata la questione della non manifesta
infondatezza della legittimita' costituzionale dell'intervento
normativo regionale.
Come noto, unanime giurisprudenza, anche costituzionale, e
dottrina maggioritaria hanno sempre sostenuto che in materia penale
la potesta' legislativa spetti esclusivamente allo Stato.
Con la nota modifica del titolo V della Costituzione risalente al
2001, peraltro, il tema sembra aver raggiunto una definitiva
soluzione: l'art. 117 c. 2 lett. L) Cost. stabilisce infatti
espressamente che lo Stato ha potesta' legislativa esclusiva nella
materia dell'ordinamento penale, non potendosi ritenere,
evidentemente, ammissibile che uno stesso comportamento sia
sanzionato penalmente in una certa Regione e non in un'altra, essendo
il bene in gioco, da una parte, quello della liberta' personale,
dall'altra, quello, pure rilevante, di volta in volta tutelato dal
precetto penale.
La Corte costituzionale - nell'interpretazione del principio
della riserva di legge in materia penale, posto dall'art. 25 c. 2
Cost. - ha infatti costantemente affermato il «monopolio» del
legislatore statale, fondando tale posizione su un'esegesi del
complessivo sistema costituzionale che disvela la statualita' del
ramo penale del diritto in ogni vicenda costitutiva o estintiva della
punibilita'.
E' stato evidenziato, in particolare, che (cfr sentenza n. 487
del 25.10.89 riferita a disposizioni legislative della Regione
Siciliana incidenti sul regime di condono edilizio posto dall'art. 31
della L. 47/1985):
a) la scelta circa le restrizioni dei beni fondamentali della
persona e' cosi' impegnativa che non puo' non essere di pertinenza
dello Stato;
b) la riserva di competenza alla legge statale e' anche una
conseguenza della necessita' che vi siano in tutto il territorio
nazionale condizioni di eguaglianza nella fruizione della liberta'
personale, pena la violazione dell'art. 3 Cost.;
c) un eventuale pluralismo di fonti regionali penali
contrasterebbe con il principio dell'unita' politica dello Stato.
La Consulta dunque, in coerenza con tali principi, ha piu' volte
censurato leggi regionali comunque incidenti sul sistema penale, in
senso cioe' favorevole o contrario al reo.
E' parimenti evidente che non e' possibile per le Regioni
«aggirare» la potesta' esclusiva statale attraverso «modifiche
mediate» della fattispecie penale, ossia intervenendo (per stare alla
materia urbanistica) con disciplina amministrativa «di favore» (cosi'
determinando una parziale «depenalizzazione»), ovvero con disciplina
piu' rigorosa (cosi', viceversa, ampliando l'area del penalmente
rilevante).
In entrambi i modi, di fatto, il risultato sarebbe quello di una
diretta incidenza legislativa regionale nel diritto penale, in senso
meno punitivo ovvero maggiormente punitivo: il che e' ora chiaramente
vietato dal precetto costituzionale sopra richiamato.
Deve escludersi, pertanto, in ossequio al principio di legalita',
che la scelta di criminalizzare o meno una certa condotta possa
attribuirsi alla Regione, consentendo l'opzione fra attrarre o meno
una certa attivita' al regime del permesso di costruire.
Non a caso il legislatore statale, con intervento coevo a quello
di modifica costituzionale, ha inteso precisare i rapporti tra
interventi regionali e area penale.
Infatti, proprio il d.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Testo unico in
materia edilizia, che funge da legge-cornice in relazione alla
concorrente potesta' normativa regionale: cfr. ancora art. 117 Cost.,
che al comma 3 tra le varie materie indica anche quella del governo
del territorio) detta in tal senso una disciplina inequivocabile:
a) l'art. 10, comma 3 del t.u. edilizia consente alle Regioni
l'esercizio di una flessibilita' normativa nella direzione di
ampliare l'area applicativa del permesso di costruire; ma tale
ampliamento, proprio per evitare la creazione di nuove ipotesi
«regionali» assistite da sanzione penale, testualmente «non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44»; ed e' appena il
caso di rilevare che, coerentemente, il testo unico non prevede per
le Regioni la possibilita' opposta, ossia quella di individuare
interventi sottratti al regime del permesso di costruire;
b) in parallelo, ed ai sensi dell'art. 22, comma 4, del t.u.
edilizia, le Regioni (a statuto ordinario) possono, con legge,
ampliare o ridurre l'ambito applicativo della denuncia di inizio
dell'attivita' (D.I.A.), con la specificazione che gli ampliamenti o
le riduzioni delle categorie sottoposte dalla legge statale alla c.d.
«SUPERDIA» (art. 22 c. 3 t.u. edilizia) non incidono, pero', sul
regime delle sanzioni penali (come infatti e' noto la realizzazione
di interventi edilizi ai sensi dell'art. 22 c. 3 e' presidiata da
sanzione penale: art. 44, c. 2-bis t.u. edilizia) che alla sola
normativa statale si correlano, in considerazione dei ridetti limiti
posti dalla Costituzione alla potesta' legislativa regionale.
Le legge regionale in parola, dunque, appare in contrasto con
l'art. 117, c. 2, lett. L) Cost.
Di recente, proprio in relazione a casi del tutto analoghi a
quello in esame (legge regionale che sottrae un intervento al regime
del permesso di costruire) la Corte di cassazione ha inoltre avuto
modo di precisare che «in materia urbanistica, le disposizioni
introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali
stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono
essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi»
(Cass. pen. Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007, Rv. 238555; Cass. pen.
Sez. 3, n. 33039 del 15/06/2006, Rv. 234935; Cass. pen. Sez. 3, n.
24201 del 25/05/2005, Rv. 231948).
Si nota qui un ulteriore e concorrente approccio alla questione
di cui si tratta: il problema cioe' riguarda non soltanto il tema
della potesta' legislativa statale esclusiva (la materia penale), ma
anche quello della potesta' legislativa concorrente (art. 117 c. 3
Cost.: nel nostro caso, il governo del territorio).
Riguardando la questione dal punto di vista della materia del
«governo del territorio», infatti, tutte le volte che alla normativa
regionale possa essere data un'interpretazione costituzionalmente
orientata, in armonia con i «principi fondamentali della materia»
delineati dalla legge-quadro statale, non sara' necessario da parte
del giudice sollevare la questione di costituzionalita' della legge
regionale, per contrasto con la legge-cornice, con riferimento alla
violazione dell'art. 117 c. 3 Cost. Deve evidenziarsi, circa la
possibilita' di intervento della Consulta sulla costituzionalita' di
una legge regionale proprio in materia edilizia e con specifico
riferimento a previsioni regionali di interventi senza permesso di
costruire in violazione della legge-quadro statale, la recente Corte
cost. 21.11.2011 n. 309, secondo la quale «sono principi fondamentali
della materia le disposizioni che definiscono le categorie di
interventi, perche' e' in conformita' a queste ultime che e'
disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al
procedimento e agli oneri, nonche' agli abusi e alle relative
sanzioni, anche penali. L'intero corpus normativo statale in ambito
edilizio e' costruito sulla definizione degli interventi, con
particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di
ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di
ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le
ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri
interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione
straordinaria e manutenzione ordinaria), dall'altro. La definizione
delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo
Stato». Sulla base di tali premesse, veniva dichiarata
incostituzionale una disposizione della legge Lombardia 11.3.2005 n.
12 nella parte in cui escludeva l'applicabilita' del limite della
sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e
ricostruzione.
Ne' vi sara' contrasto con l'art. 117 c. 2 lett. L) Cost.,
poiche' a quell'interpretazione seguira' un regime amministrativo non
difforme da quello previsto dalla normativa statale, con persistente
configurabilita' della sanzione penale.
Venendo alla norma in esame (art. 31 c. 1, terzo periodo, legge
regionale Marche 5.1.1995 n. 7, come modificato dalle leggi regionali
n. 16 e n. 20 del 2010) questa appare insuscettibile di
interpretazione «conservativa», trattandosi di norma che, in modo
perentorio, sottrae al regime del permesso di costruire gli
appostamenti fissi di caccia con determinate caratteristiche.
Di conseguenza si impone l'eccezione di incostituzionalita' di
detta norma, per contrarieta' sia all'art. 117, comma 2 lett. L)
Cost., sia al comma 3 del medesimo articolo, in quanto la legge
regionale da una parte determina un'area di penale irrilevanza in
contrasto con il «monopolio statale» della materia penale, dall'altra
viola i «principi fondamentali della materia» previsti dalla
normativa statale all'art. 3 c. 1 lett. e) ed all'art. 10 d.P.R.
6.6.2001 n. 380.
La questione deve poi ritenersi senz'altro rilevante, poiche'
dall'applicazione della norma censurata discende la decisione del
presente procedimento: ove si ritenesse conforme a Costituzione
l'intervento normativo regionale che qui si censura, ne conseguirebbe
declaratoria di non doversi procedere per intervenuta modifica di
norma extrapenale, favorevole al reo.
Appare senz'altro rilevante procedere alla qualificazione degli
interventi edilizi - si rammenta i soli descritti ai punti nn. 3 e 4
del capo di imputazione sub a) - al fine di accertare la commissione
del reato contestato: intervento che in base alla normativa statale
e' soggetto a permesso di costruire trattandosi di opere non precarie
implicanti trasformazione edilizia del territorio, mentre in base
alla normativa regionale sarebbero sottratti al regime
autorizzatorio: entrambi gli interventi edilizi di cui si discute
rientrano infatti nell'ipotesi di cui all'art. 31, comma 1, lett. e),
della legge regionale n. 7 del 1995 e succ. mod., trattandosi di
manufatti che non superano il limite dimensionale di 20 mq. D'altra
parte che si tratti di intervento che di norma e' soggetto a permesso
di costruire si desume dalle stesse modifiche legislative regionali
di cui si discute, che appunto stabiliscono una deroga a quella che -
evidentemente - e' regola generale.
La questione e' inoltre rilevante avendo la Corte costituzionale
affermato con numerose pronunce che il principio di legalita' in
campo penale non preclude lo scrutinio di costituzionalita', anche in
malam partem, delle c.d. norme penali di favore, ossia delle norme
che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento
penalistico piu' favorevole di quello che risulterebbe
dall'applicazione di norme generali o comuni; e cio' per
«l'ineludibile esigenza di evitare la creazione di zone franche
dell'ordinamento» (v. ad es. Corte cost. 23 novembre 2006, n. 394,
che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di alcune parti
della legge n. 61 del 2004 in materia di reati elettorali): laddove
la legge regionale Marche in oggetto determina appunto «una zona
franca» per la realizzazione di determinati appostamenti fissi di
caccia senza permesso di costruire.
La questione e' altresi' non manifestamente infondata.
La materia penale e' attribuita dal legislatore costituzionale
alla competenza esclusiva statale: come sopra ampiamente argomentato,
la disposizione della legge regionale in disamina si pone in
contrasto con tale precetto.
L'edilizia rientra inoltre, in base a consolidata giurisprudenza
costituzionale, nell'ambito della materia del «governo del
territorio», di competenza concorrente. La normativa statale di cui
agli artt. 3 c. 1 lett. e) e 10 d.P.R. 6.6.2001 n. 380 reca la
definizione di intervento edilizio e costituisce principio
fondamentale non derogabile dal legislatore regionale. Costituisce
altresi' principio fondamentale quello specificamente indicato al
comma 3 del citato art. 10, in base al quale e' precluso alle Regioni
individuare con legge ulteriori interventi che non siano sottoposti
al rilascio del permesso di costruire.
La censurata normativa regionale, come appena visto, disciplina
in modo derogatorio una determinata tipologia di intervento che in
base alla normativa statale sarebbe invece soggetta ad
autorizzazione, determinando di fatto la sottrazione di alcune
specifiche ipotesi alla sanzione penale.
Per questi motivi, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n.
87: deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata, nei
sensi di cui in motivazione e in relazione all'art. 117 c. 2 lett. L)
e comma 3 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 31 c. 1, terzo periodo, lett. c) della legge
regionale Marche 5.1.1995 n. 7, come modificato dalle leggi regionali
n. 16 e n. 20 del 2010, nella parte in cui stabilisce che gli
appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in
conformita' alle disposizioni della legislazione venatoria, ed aventi
le caratteristiche dimensionali ivi riportate, non sono soggetti al
rilascio dei titoli abilitativi edilizi, norma da ritenere in
contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
statale in materia di governo del territorio e, dunque, in violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonche' in violazione diretta
dell'art. 117 c. 2 lett. L) Cost. intervenendo illegittimamente sulla
materia penale.
Si impone pertanto la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale.
-
Come finirà? giamp?....
La vedo brutta.
-
Mi auguro bene per noi "Vasco", ma anch'io temo!
Certo è che, se cadranno Veneto e Marche, poi l'effetto domino sarà? incontenibile.
-
Corte costituzionale
RUOLO DELLE CAUSE
UDIENZA PUBBLICA
Martedì, 21 maggio 2013
Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Lombardia
art. 1, c. 1° lett. b) legge Regione Lombardia
31/07/2012 n. 15
(Norme della Regione Lombardia - Attività? di
allenamento e addestramento dei cani - Previsione della
possibilità? di esercizio anche in periodi di caccia chiusa)
- rif. art. 117, c. 2° lett. s) Costituzione; art. 10, c. 8°
lett. e) legge 11/02/1992 n. 157
Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Veneto
art. 2, c. 2° e 3° legge Regione Veneto 10/08/2012 n.
31
(Caccia - Norme della Regione Veneto - Disciplina
delle attività? di movimento dei giovani cani, ivi
compresi quelli da destinare all'esercizio dell'attività?
venatoria - Norme in materia di addestramento e di
identificazione e registrazione dei cani)
- rif. art. 117, c. 1°, 2° lett. s), e 3° Costituzione; art. 10,
c. 8° legge 11/02/1992 n. 157; art. 4, c. 1° regolamento
CE n.998/2003 del 26/05/2003
-
Consiglio dei Ministri n.47 del 28/09/2012
28 Settembre 2012
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 10.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro più anziano, Piero Giarda, in assenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti, in missione all'estero.
Il Consiglio dei Ministri ...
Su proposta del Ministro affari regionali, turismo e sport, il Consiglio ha esaminato trentatrè leggi regionali. Nell'ambito di tali leggi, ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale:
...
- della legge Regione Liguria n. 27 del 06 agosto 2012 «Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)»? in quanto contiene alcune disposizioni in contrasto con le norme statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Per altre leggi regionali il Consiglio ha deliberato la non impugnativa. Si tratta delle seguenti leggi:
15) Legge Regione Marche n.27 dell' 1/08/2012 "Ulteriori modifiche alla l. r. 5 gennaio 1995, n. 7: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria»? e modifica alla legge regionale 10 aprile 2012, n. 7.»?
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copio/incollo VENETO
IL Consiglio dei Ministri IMPUGNA LA L.R. SUGLI APPOSTAMENTI
Thiene, lì 6 settembre 2012
COMUNICAZIONE URGENTE A TUTTI I PRESIDENTI COMUNALI ACV-CONFAVI DEL VENETO
Oggetto: Impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri del 05/09/2012 della legge regionale n. 25 del 6 luglio 2012 in materia di appostamenti per l'esercizio dell'attività? venatoria.
Carissimi,
dobbiamo purtroppo comunicarVi che il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri 05/09/29012, ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale n. 25 del 6 luglio 2012 ( pubblicata sul B.U.R. n. 55 del 13 luglio 2012 ), sollevando la questione di legittimità? costituzionale secondo quanto previsto dall'art. 127 della Costituzione.
Il motivo dell'impugnativa sarebbe da ricercarsi nella decisione della Regione del Veneto di disporre l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica ed urbanistica per la realizzazione di appostamenti per l'attività? venatoria, decisione che, a giudizio del Consiglio dei Ministri, comporterebbe una invasione da parte della Regione del Veneto della potestà? legislativa di esclusiva competenza statale.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento necessitasse, provvediamo ad allegare copia del pronunciamento del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2012.
Il Presidente
Maria Cristina Caretta
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
(06-07-2012)
Regione: Veneto
Estremi: legge n.25 del 06-07-2012
Bur: n. 55 del 13-07-2012
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del: 05-09-2012 / Impugnativa
Motivi dell''impugnativa: Il provvedimento legislativo in esame, attraverso il quale la Regione Veneto modifica precedenti norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, presenta profili di illegittimità? costituzionale. 1) L''art. 1, comma 3, nell''aggiungere dopo il comma 3 dell''articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 3 bis, dispone l''esclusione dell''autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli appostamenti destinati alla caccia ai colombacci, mentre l''art. 2, comma 1, modificativo dell''art. 9, comma 2, lett. h), della stessa legge, opera una estensione generalizzata di tale esclusione ad ogni tipologia di appostamento per l''esercizio dell''attività? venatoria. Il legislatore regionale, stabilendo ulteriori ipotesi di interventi edilizi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all''art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (cd. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), invade la potestà? legislativa esclusiva statale in materia di in materia di tutela dell''ambiente, dell''ecosistema e dei beni culturali, ex art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. Infatti, gli interventi edilizi esclusi dall''autorizzazione paesaggistica sono previsti in via tassativa dall''art. 149 del d.lgs. n. 42/2012, né la realizzazione degli appostamenti è ascrivibile alle fattispecie di "interventi di lieve entità?" soggetti ad autorizzazione semplificata di cui all''allegato 1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. 2) L''art. 2 della legge in esame si pone in contrasto con l''art. 3, co. 1, lett. e.5) del D.P.R. n. 380/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"), nella parte in cui prevede che le tipologie di appostamento di cui all''art. 20 della l.r. n. 50/1993 e all''art. 12, co. 5, della l. n. 157/1992 sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio. Benché l''art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 consente alle regioni di estendere la disciplina dell''attività? edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal medesimo articolo 6 questa facoltà? non può comportare l''abrogazione di quanto previsto all''articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001. Secondo questa ultima disposizione, sono inclusi tra gli interventi di nuova costruzione "l''installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee." Al riguardo, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili, ancorché esse non abbiano carattere precario e che il discrimine tra necessità? o meno del titolo abilitativo è dato da un duplice elemento: precarietà? oggettiva dell''intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà? funzionale, in quanto caratterizzata dalla temporaneità? dello stesso (cfr. C. Cost. n. 171/2012, punto 3). Nel caso di specie, poiché le tipologie di appostamento cui fa riferimento la norma sono tipologie di appostamento fisse, il requisito della precarietà? funzionale non è sussistente. La disposizione, quindi, è invasiva della potestà? legislativa statale in materia di governo del territorio per violazione delle disposizioni di principio contenute all''art. 3 del d.p.r. n. 380/2001. In conclusione, la legge impugnata invade la potestà? legislativa statale prevista dall''art. 117, co. 2, lett. s), considerando la violazione delle disposizioni statali interposte in materia di tutela dell''ambiente, dell''ecosistema e dei beni culturali (in particolare delle norme contenute agli artt. 146 e 149 del d.lgs. 42/2004), nonché la potestà? legislativa statale in materia di governo del territorio di cui all''art. 117, co. 4, Cost., per il contrasto con le disposizioni statali di principio in materia di governo del territorio di cui all''art. 3 del d.p.r. n. 380/2001. Per tali motivi, si ravvisa la necessità? di proporre la questione di legittimità? costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale secondo quanto previsto dall''art. 127 della Costituzione.
__________
Sergio Berlato
Postato il : 03/10/2012 20.26.19
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Chiedo scusa se ingombro il forum con queste copie/incollo.
Ma credo che sia opportuno che i cacciatori sappiano quale sia la GUERRA IN CORSO e quale sia la POSTA IN GIOCO.
E quali siano le responsabilità? delle Dirigenze regionali e nazionali delle Associazioni Venatorie nel loro inspiegabile assenteismo.
Chi può prema sui propri dirigenti venatori.
A mio modesto avviso le Associazioni Venatorie nazionali avrebbero dovuto fin da subito costituire un pool di giuristi costituzionalisti ed offrirlo come supporto agli uffici legali delle Regioni a sostegno alle leggi regionali sotto attacco.
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Olèèèè, "Vasco", per stavolta, almeno per quel che riguarda la Regione Marche, ed almeno in calcio d'angolo, ci siamo salvati, la Corte aveva emesso una Ordinanza di "manifesta inammissibilità?" che purtroppo mi era sfuggita e di cui mi scuso.
Speriamo che anche per il Veneto si abbia un esito simile, anche se sarà? ancora più dura in quanto in quel caso l'impugnazione veniva dal Governo, oramai morto e sepolto.
Copio/incollo comunque l'Ordinanza la quale meriterebbe una attenta ed approfondita lettura.
Ordinanza 314/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITà? COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Camera di Consiglio del 20/11/2012 Decisione del 12/12/2012
Deposito del 27/12/2012 Pubblicazione in G. U. 02/01/2013
Norme impugnate: Art. 31, c. 1°, III periodo, lett. c), della legge della Regione Marche 05/01/1995, n. 7, come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Marche 15/11/2010, n. 16, e dall'art. 18 della legge della Regione Marche 28/12/2010, n. 20.
Massime: 36853
Atti decisi: ord. 129/2012
ORDINANZA N. 314
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità? costituzionale dell'articolo 31, comma 1, terzo periodo, lettera c), della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria), come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), e dall'art. 18 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)», promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di B.G. ed altro, con ordinanza del 7 maggio 2012, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2012.
Visto l'atto di intervento della Regione Marche;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che, con ordinanza del 7 maggio 2012 (r.o. n. 129 del 2012), il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ancona ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità? costituzionale dell'articolo 31, primo comma, terzo periodo, lettera c), della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria), come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), e dall'art. 18 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)», «nella parte in cui stabilisce che gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità? alle disposizioni della legislazione venatoria, ed aventi le caratteristiche dimensionali ivi riportate, non sono soggetti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi»;
che il giudice rimettente riferisce di procedere nei confronti di due persone imputate: entrambe dei reati di cui agli artt. 110, 81, primo comma, cod. pen., 44, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia » Testo A), e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in relazione alla realizzazione, in assenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, di cinque opere descritte nel capo di imputazione (fatti accertati il 22 novembre 2010); una di esse inoltre del reato di cui agli artt. 81, 323 e 361 cod. pen. (fatto avvenuto tra il 3 giugno e il 15 novembre 2010);
che, come riferisce ancora il rimettente, all'esito dell'udienza del 7 maggio 2012, gli imputati sono stati rinviati a giudizio per i fatti oggetto dei capi di imputazione, con esclusione, quanto al reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, delle condotte descritte ai punti n. 3 e n. 4 del primo capo, in relazione alle quali, su richiesta del pubblico ministero, viene prospettata la questione di legittimità? costituzionale;
che le opere descritte al punto n. 3 del primo capo di imputazione si riferiscono alla realizzazione di «un capanno per la caccia in seminterrato con struttura tamponante e copertura in elementi metallici delle dimensioni di m. 2,60 x 5,20 ed altezza m. 2,60 con portico anteriore con struttura in legno e copertura in onduline delle dimensioni di m. 1,60 x 2,55 ed altezza pari al capanno principale», mentre quelle di cui al punto 4 riguardano «un appostamento seminterrato con struttura in legno e copertura in onduline delle dimensioni di m. 2,00 x 3,00 ed altezza di m. 2,00»;
che solo in relazione a tali condotte e con esclusivo riferimento al reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 la questione di legittimità? costituzionale sarebbe rilevante, trattandosi di fattispecie cui la legislazione regionale avrebbe sottratto rilievo penale;
che ad avviso del rimettente le modifiche apportate all'art. 31 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 dall'art. 22 della legge n. 16 del 2010 e poi dall'art. 18 della legge n. 20 del 2010 della medesima Regione sono entrate in vigore quando il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 si era già? consumato, dovendosi peraltro ritenere che «tale normativa regionale, di natura extrapenale, anche laddove volesse considerarsi successiva alla consumazione del reato, abbia incidenza in termini di astratta configurabilità? del reato medesimo, trattandosi di norma successiva favorevole applicabile ai fatti pregressi» in base all'art. 2, quarto comma, cod. pen.;
che, per sostenere la non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente richiama l'indirizzo unanime, anche nella giurisprudenza costituzionale, che riconosce l'esclusiva spettanza allo Stato della potestà? legislativa in materia penale, e aggiunge che dopo la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione tale indirizzo si sarebbe definitivamente assestato, dato che l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. stabilisce espressamente che lo Stato ha potestà? legislativa esclusiva nella materia dell'ordinamento penale;
che, osserva ancora il giudice a quo, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto il «monopolio»? del legislatore statale (sentenza n. 487 del 1989), censurando più volte leggi regionali comunque incidenti sul sistema penale, in senso favorevole o contrario al reo;
che non sarebbe possibile per le Regioni «aggirare»? la potestà? esclusiva statale attraverso «modifiche mediate»? della fattispecie penale, ossia intervenendo con una disciplina amministrativa «di favore»? (così determinando una parziale «depenalizzazione»?), ovvero con una disciplina più rigorosa (ampliando quindi l'area del penalmente rilevante);
che, pertanto, dovrebbe escludersi che la scelta di criminalizzare o meno una certa condotta possa attribuirsi alla Regione, consentendo ad essa di rendere o meno applicabile a una certa attività? il regime del permesso di costruire, come sarebbe confermato dall'art. 10, comma 3 (ai sensi del quale la possibilità? attribuita alle Regioni di ampliare l'area applicativa del permesso di costruire non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44), e dall'art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001 (in forza del quale le variazioni delle categorie di interventi sottoposti dalla legge statale alla c.d. «superdia»? non incidono sul regime delle sanzioni penali);
che, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità? secondo cui in materia urbanistica le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale e, di conseguenza, devono essere interpretate in modo da non collidere con tali principi, la norma censurata sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
che la questione sarebbe rilevante, in quanto dall'applicazione della norma censurata discenderebbe la decisione del procedimento a quo, posto che «ove si ritenesse conforme a Costituzione l'intervento normativo regionale che qui si censura, ne conseguirebbe declaratoria di non doversi procedere per intervenuta modifica di norma extrapenale, favorevole al reo»;
che in base alla normativa statale i due interventi edilizi descritti sarebbero soggetti a permesso di costruire, in quanto «opere non precarie di trasformazione edilizia del territorio», mentre in base alla normativa regionale sarebbero sottratti al regime autorizzatorio, perché rientrerebbero nell'ipotesi di cui all'art. 31, primo comma, lettera c), della legge della Regione Marche n. 7 del 1995, trattandosi di manufatti che non superano il limite dimensionale di mq. 20;
che, secondo il rimettente, «che si tratti di intervento che di norma è soggetto a permesso di costruire si desume dalle stesse modifiche legislative regionali di cui si discute, che appunto stabiliscono una deroga a quella che » evidentemente » è regola generale»;
che la questione, inoltre, sarebbe rilevante perché la giurisprudenza costituzionale ha affermato che il principio di legalità? in campo penale non preclude lo scrutinio di costituzionalità?, anche in malam partem, delle c.d. norme penali di favore, ossia delle «norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni» (sentenza n. 394 del 2006);
che la questione sarebbe altresì non manifestamente infondata, in quanto, per un verso, la materia penale sarebbe attribuita dal legislatore costituzionale alla competenza esclusiva statale e, per altro verso, rientrando l'edilizia nella materia del «governo del territorio»?, di competenza concorrente, la normativa statale di cui agli artt. 3, comma 1, lettera e), e 10, del d.P.R. n. 380 del 2001 recherebbe la definizione di intervento edilizio e costituirebbe principio fondamentale non derogabile dal legislatore regionale, laddove la normativa regionale censurata «disciplina in modo derogatorio una determinata tipologia di intervento che in base alla normativa statale sarebbe invece soggetta ad autorizzazione, determinando di fatto la sottrazione di alcune specifiche ipotesi alla sanzione penale»;
che è intervenuto nel giudizio di legittimità? costituzionale il Presidente della Giunta della Regione Marche, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata;
che secondo la Regione il giudice rimettente avrebbe omesso di indicare un elemento della fattispecie da considerare dirimente ai fini dell'applicabilità? della norma censurata, in forza della quale il regime di favore previsto per gli appostamenti fissi di caccia, consistente nel mancato assoggettamento al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, è subordinato a due condizioni, ossia all'intervenuta autorizzazione provinciale in conformità? alle disposizioni della legislazione venatoria (sia statale che regionale) e al rispetto dei limiti dimensionali dei manufatti secondo le tre tipologie indicate nella disposizione legislativa;
che l'ordinanza di rimessione non farebbe cenno alla prima condizione, ossia all'esistenza dell'autorizzazione provinciale, e la lacuna impedirebbe qualsiasi certezza sull'applicabilità? della norma censurata nel giudizio a quo;
che, inoltre, il limite dimensionale massimo di mq. 20 si applicherebbe ad una specifica tipologia di appostamenti fissi individuata in ragione di una pluralità? di elementi ulteriori rispetto alla mera dimensione della superficie, dovendosi trattare di appostamenti finalizzati a cacciare «palmipedi e trampolieri» e costituiti almeno da un «capanno principale collocato in prossimità? dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento»;
che si tratterebbe di elementi costitutivi ed essenziali della «fattispecie agevolata»? prevista dal legislatore regionale, in assenza dei quali potrebbero darsi solo due ipotesi, alternative tra loro: la riconducibilità? dell'intervento nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge regionale n. 7 del 1995 ovvero l'inapplicabilità? del regime speciale di agevolazione edilizia per gli appostamenti fissi di caccia;
che tacendo su tali caratteristiche di fatto, diverse dalla semplice dimensione della superficie, l'ordinanza di rimessione impedirebbe la verifica relativa all'applicabilità? della norma censurata agli interventi edilizi oggetto dell'imputazione;
che un ulteriore profilo di inammissibilità? della questione sarebbe rappresentato dall'incompleta ricostruzione della disciplina legislativa sottoposta allo scrutinio di legittimità? costituzionale e, di conseguenza, dall'incertezza sull'individuazione dell'oggetto della questione sollevata;
che il giudice rimettente, infatti, avrebbe omesso di dare atto di due ulteriori e successivi interventi di novellazione del citato art. 31: con il primo, contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria»?), il legislatore regionale avrebbe modificato la stessa definizione di «appostamento fisso di caccia»?, escludendo espressamente che vi possano essere ricompresi i manufatti in muratura; con il secondo, contenuto nell'art. 14, comma 1, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria»?), già? in vigore alla data dell'ordinanza di rimessione, il legislatore regionale avrebbe modificato proprio la lettera c) del primo comma del citato art. 31, introducendo la distinzione tra capanno principale e capanni secondari, e individuando per l'uno e per gli altri limiti dimensionali differenti;
che, avendo omesso di dar conto dei due indicati interventi novellatori, il giudice a quo avrebbe sottoposto al giudizio di legittimità? costituzionale un testo normativo diverso da quello vigente alla data dell'ordinanza e verosimilmente applicabile al caso di specie, il che determinerebbe l'inammissibilità? della questione;
che un ulteriore vizio di motivazione sulla rilevanza della questione si collegherebbe all'incompleta ricostruzione della disciplina vigente ad opera del rimettente, che non avrebbe precisato se il capanno più grande abbia o meno una struttura in muratura, ipotesi nella quale la norma censurata non troverebbe applicazione;
che, secondo la Regione Marche, la questione sarebbe comunque infondata per erroneità? del presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente, perché la tesi secondo cui la disciplina statale contenuta nel d.P.R. n. 380 del 2001 precluderebbe in modo assoluto alle Regioni di individuare fattispecie sottratte alla necessità? del rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dallo Stato sarebbe erronea in quanto frutto di una incompleta ricostruzione della legislazione statale assunta quale parametro interposto;
che il giudice a quo, infatti, non avrebbe considerato il disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, che, nel comma 6, stabilisce che le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina di cui allo stesso articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal primo e dal secondo comma;
che con la previsione fortemente innovativa introdotta dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in sede di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), le Regioni si sarebbero viste, da un lato, sottrarre il potere di «restringere»? le aree di attività? edilizia libera previste dal legislatore statale e, dall'altro, attribuire esplicitamente il potere di ampliare le fattispecie di interventi realizzabili senza alcun titolo abitativo di natura edilizia;
che, nel nuovo contesto di legislazione statale, la Regione Marche avrebbe fatto immediato uso del potere normativo attribuitole dal citato art. 6, introducendo, con le due leggi regionali n. 16 e n. 20 del 2010, le modifiche all'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1995 contenenti lo speciale regime di agevolazione edilizia per manufatti ontologicamente «temporanei»? quali gli appostamenti fissi di caccia che risultino, al contempo, autorizzati dalle Province in quanto conformi alla legislazione venatoria e rispondenti alle ben delimitate caratteristiche costruttive, tipologiche, localizzative e dimensionali espressamente previste.
Considerato che, con ordinanza del 7 maggio 2012 (r.o. n. 129 del 2012), il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ancona ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità? costituzionale dell'articolo 31, primo comma, terzo periodo, lettera c), della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria), come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), e dall'art. 18 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)», «nella parte in cui stabilisce che gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità? alle disposizioni della legislazione venatoria, ed aventi le caratteristiche dimensionali ivi riportate, non sono soggetti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi»;
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché, escludendo per gli interventi edilizi indicati il regime autorizzatorio, incide sulla disciplina prevista dall'art. 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comportandone, in relazione ad alcune fattispecie, la «parziale depenalizzazione»?, in contrasto con il «monopolio statale»? della materia penale;
che la norma censurata violerebbe altresì l'art. 117, terzo comma, Cost., perché, rientrando l'edilizia nella materia di competenza concorrente «governo del territorio»?, sarebbe in contrasto con il principio fondamentale relativo al titolo abilitativo necessario per gli interventi di nuova costruzione ex artt. 3, comma 1, lettera e), e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo precluso alle Regioni di «individuare con legge ulteriori interventi che non siano sottoposti al rilascio del permesso di costruire»;
che la questione è manifestamente inammissibile per diverse ragioni;
che, infatti, il regime derogatorio censurato dal rimettente è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione della Provincia in conformità? alle disposizioni della legislazione venatoria, ma l'ordinanza di rimessione non offre alcuna indicazione sulla sussistenza di tale requisito, sicché la descrizione della fattispecie risulta carente in relazione a un elemento necessario per la verifica dell'applicabilità? della norma censurata nel giudizio principale;
che, pertanto, «l'insufficiente descrizione della fattispecie e correlativamente la mancanza di motivazione sulla rilevanza comportano la manifesta inammissibilità? della questione» (ex plurimis, ordinanza n. 127 del 2012);
che, inoltre, la disposizione censurata è stata modificata, oltre che dalle leggi della Regione Marche n. 16 del 2010 e n. 20 del 2010, richiamate dal rimettente, dall'art. 27, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 14, comma 1, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7, entrambe entrate in vigore prima della deliberazione dell'ordinanza di rimessione;
che l'ordinanza di rimessione non ha dato conto delle modifiche introdotte dalle leggi della Regione Marche n. 15 del 2011 e n. 7 del 2012, sia pure, eventualmente, per escluderne la rilevanza nel giudizio a quo;
che la mancata considerazione delle modifiche della disposizione censurata intervenute prima dell'ordinanza che solleva la questione di legittimità? costituzionale si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza (ex plurimis, ordinanza n. 310 del 2007), rendendo, anche sotto questo profilo, la questione manifestamente inammissibile;
che, sotto un ulteriore profilo, deve rilevarsi che l'ordinanza di rimessione, dopo avere premesso che le due modifiche legislative prese in considerazione sono entrate in vigore in un momento in cui il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 «si era già? consumato», ha ritenuto che «tale normativa regionale, di natura extrapenale, anche laddove volesse considerarsi successiva alla consumazione del reato, abbia incidenza in termini di astratta configurabilità? del reato medesimo, trattandosi di norma successiva favorevole applicabile ai fatti pregressi in base all'art. 2, comma 4, c.p.»;
che con tale affermazione il giudice rimettente mostra di ritenere che la successione di leggi extrapenali, integratrici della norma penale ha in ogni caso la stessa efficacia retroattiva, abolitrice del reato, riconosciuta dall'art. 2, secondo comma, cod. pen. alla successione di norme penali;
che l'esistenza di un principio del genere è assai controversa;
che il tema della successione di leggi extrapenali, integratrici della norma penale, nella sua complessità?, ha formato oggetto di approfondimenti anche recenti da parte della Corte di cassazione (Sez. un., 27 settembre 2007, n. 2451/08) dei quali il rimettente non ha tenuto conto e che, in particolare, un orientamento, già? richiamato da questa Corte, «subordina comunque l'applicabilità? dell'art. 2 cod. pen. alla condizione, da verificare caso per caso, che la modifica (o l'abrogazione) delle norme extrapenali incida sullo stesso giudizio di disvalore della condotta incriminata sotteso alla comminatoria di pena, e non si limiti soltanto a precisare la fattispecie precettiva» (ordinanza n. 415 del 2004);
che il rimettente non ha considerato la complessità? del tema, omettendo di indicare le ragioni che avrebbero potuto giustificare le sue conclusioni, sicché, pure sotto questo aspetto, «la motivazione sulla rilevanza risulta evidentemente parziale e inadeguata» (ordinanza n. 415 del 2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità? della questione di legittimità? costituzionale dell'articolo 31, primo comma, terzo periodo, lettera c), della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività? venatoria), come modificato dall'art. 22 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), e dall'art. 18 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)», sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2012.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
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Grazie giamp, questa è una bella notizia, spero sia di giurisprudenza.
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La corte costituzionale ha discusso la legge Veneta il 7 maggio, non ci sono ancora notizie sulla decisione, l'unica cosa sicura è che siamo stanchi della situazione, per il momento mi astengo da altri commenti e confido in un esito positivo.
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Corte costituzionale
RUOLO DELLE CAUSE
UDIENZA PUBBLICA
Martedì, 7 maggio 2013
Ruolo dell'Udienza pubblica del 7 maggio 2013: 7
REGISTRO ric.: 122/2012DI
ATTO PROMOVIMENTO: Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Veneto
OGGETTO:
artt. 1, c. 3°, e 2, c. 1° legge Regione Veneto 06/07/2012 n. 25(Caccia - Norme della Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio" - Esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli appostamenti
destinati alla caccia ai colombacci;Previsione che le tipologie di appostamento di cui
all'art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993 e dell'art 12, comma 5, della legge n. 157/1992, sono soggette a comunicazione al Comune e non richiedono titolo
abilitativo edilizio) - rif. art. 117, c. 2° lett. s), e 3° Costituzione; artt. 146 e
149 decreto legislativo 22/01/2004 n. 42; art. 3, decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380
PARTI E DIFENSORI
Avv. STATO Cristina GERARDIS
per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Daniela PALUMBO
Luigi MANZI
GIUDICE RELATORE
LATTANZI
video: http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_1126.do
andare su Ruolo n.7
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Toscana Tesserini caccia
Corte Costituzionale SENTENZA N.90 ANNO 2013 Deposito 22/05/13 G.U.
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L'argomento è privo di consistenza perché il tesserino venatorio non ha solo la funzione di consentire una verifica sulla selvaggina cacciata, ma ha anche una più generale funzione abilitativa e di controllo, come si desume innanzi tutto dall'art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992. Questa disposizione, infatti, senza prevedere deroghe o limitazioni, stabilisce che «Ai fini dell'esercizio dell'attività? venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza».
à? da aggiungere che l'art. 16 della legge n. 157 del 1992, nel disciplinare le aziende agrituristico venatorie, stabilisce che in queste aziende l'esercizio dell'attività? venatoria «è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5» (relativo alle forme con cui è praticata la caccia), e, poiché questa è l'unica esclusione prevista nell'ambito delle prescrizioni contenute nell'art. 12, se ne deve dedurre che resta operante quella del comma 12, relativa al tesserino regionale.
Anche da altre disposizioni della legge n. 157 del 1992 si desume che il tesserino costituisce un documento necessario per poter esercitare la caccia, indipendentemente dal luogo in cui tale esercizio avviene. à? per questa ragione che il cacciatore lo deve avere sempre con sé, in modo da poterlo esibire quando ne è richiesto ai sensi dell'art. 28, comma 1, di tale legge.
L'art. 31, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992 inoltre prevede una sanzione per chi non esibisce il tesserino e l'art. 31, comma 3, della medesima legge dà? alle regioni il potere di disciplinarne la sospensione «per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio». Quest'ultima disposizione rende evidente che il possesso del tesserino costituisce una condizione imprescindibile per l'esercizio venatorio, ovunque questo avvenga, perché se nelle aziende agrituristico venatorie si consentisse l'esercizio della caccia senza tesserino si vanificherebbe l'eventuale provvedimento di sospensione dello stesso.
In conclusione, la prescrizione relativa al tesserino regionale non può essere derogata ed è funzionale al rispetto delle norme che, nel regolare la caccia, sono volte alla tutela della fauna e dunque dell'ambiente. Del resto, questa Corte ha già? affermato, sia pure in un risalente contesto normativo, che «il tesserino è (»?) prescritto allo scopo di assicurare il rispetto del regime della caccia controllata, quale esso è configurato dalla normazione statale» (sentenza n. 148 del 1979).
In altri termini, si può affermare che la disposizione in questione, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, è elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 278 del 2012) e che la disciplina regionale di esonero dal possesso del tesserino nelle aziende agrituristico venatorie viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità? costituzionale dell'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»?)»;
2) dichiara l'illegittimità? costituzionale dell'articolo 7, comma 6, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 65, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
3) dichiara l'illegittimità? costituzionale dell'articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), nel testo vigente prima della sua abrogazione da parte dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.
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E' di oggi la notizia che la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza con cui boccia in parte il Calendario Venatorio della Regione toscana. In realtà? l'unico articolo a essere abrogato e' l'art. 7 che però è importantissimo perchè attiene alle specie ed ai tempi di prelievo delle stesse. L'Ass. Regionale Salvadori ostenta sicurezza e rassicura sul fatto ch sono state già? intraprese le necessarie azioni di ripristino. Tuttavia poichè si aspetta in merito il parere ISPRA io invece non sono per niente sereno. Primo: nonostante le dichiarazioni del governo (precedente) e quanto si evince dalle norme il parere ISPRA non è MAI cogente ma semplicemente un parere e l'unico obbligo della Regione è quello di motivare le eventuali ragioni di non accoglimento del parere o di parte di esso. Tuttavia è agomento da trippa alla fiorentina, lo si tira da tutte le parti, secondo, se i tempi di emanazione del calendario sforeranno il 15 giugno (data prevista dalla legge) i ricorsi ambientalisti avverso il calendario (che prima non potevano darsi essendo una legge e non un atto amministrativo) cadranno in pieno svolgimento della caccia e basta trovare un TAR fazioso che siamo nel guano. Staremo a vedere. Renato preparati, se mi fanno girare le ruzzole andiamo nella terra del single malt e lesciamo questi...... a ruzzare fra loro. Ciao
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Poveri Noi Italiani, come siamo ridotti!
Ho da poco terminato la visione di 3 video delle udienze pubbliche della Corte Costituzionale del 21 maggio 2013 relativo ai ruoli n. 8-12-13.
Mentre l'Italia rischiava il disastro economico/sociale il Governo Monti non aveva altro da fare che impugnare piccolissime modifiche di leggi regionali inerenti l'attività? venatoria o similari per incostituzionalità?!
Ricorso 138/2012 Governo contro Liguria per inserimento di possibilità? per la Giunta regionale di approvare un altro calendario venatorio in caso di sospensiva TAR del precedente.
E personalmente mi sembrerebbe la cosa più logica di questo mondo, altrimenti con la sospensiva si rischia di tenere chiusa la caccia fino all'anno successivo, e poi magari alla fine il Tar decide che era tutto regolare.
Ricorso 132/2012 Governo contro Lombardia per modifica del periodo di addestramento cani e, udite udite, per aver modificato i 30 giorni previsti antecedenti l'apertura con "non prima del 1° agosto"!
Ricorso 164/2012 Governo contro Veneto per aver permesso il movimento di giovani cani, anche da caccia, al di fuori delle aree protette, durante l'anno. E, udite, udite, il ricorso solo per i giovani cani "ANCHE DA CACCIA"!
Che dire ... BRAVOOO prof. MONTIIIIII !!!!!!
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Badger, so per certo che l'ispra porta in europa dati vecchi e spesso privi di fondamento, questo è il motivo per cui ci saranno sempre più restrizioni, in particolar modo per le cacce in deroga.
Quast'anno sono transitati in veneto milioni di fringuelli e peppole in particolare, ma non gli abbiamo sparato.
La soluzione che da anni qualcuno propone è quella di censimenti regionali da confrontare con quelli nazionali certificati da spedire in europa, è un grosso lavoro,
nel delta del PO l'hanno fatto.
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Sai Giorgio, mi viene in mente una battuta di Panariello che, rivolgendosi al suo interlocutore diceva: Lei è in malafede. E questa secondo me è la "patologia" che affligge in maniera terminale i nostri antagonisti e con gente in malafede non esiste purtroppo terreno di confronto e non può esservi che guerra "guerreggiata". Ciao
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A questo punto siamo fritti, basterà? poco tempo perchè i giannizzeri scatenino i limieri all'attacco delle normative esistenti in altre Regioni.
Sentenza 139/2013
Giudizio
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del 07/05/2013 Decisione del 05/06/2013
Deposito del 13/06/2013 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 1, c. 3°, e 2, c. 1°, della legge della Regione Veneto 06/07/2012, n. 25.
Massime:
Atti decisi: ric. 122/2012
SENTENZA N. 139
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità? costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»?), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-13 settembre 2012, depositato in cancelleria il 17 settembre 2012 ed iscritto al n. 122 del registro ricorsi 2012.
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
uditi l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Luigi Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto.
Ritenuto in fatto
1.? Con ricorso notificato il 10 settembre 2012 e depositato il successivo 17 settembre (reg. ric. n. 122 del 2012) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questioni di legittimità? costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»?), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.
Le disposizioni impugnate modificano la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).
In particolare, l'art. 1, comma 3, aggiungendo un comma 3-bis all'art. 20-bis di quest'ultimo testo normativo, stabilisce che «gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia»? e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento».
Il ricorrente ritiene lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) la previsione che esclude gli appostamenti per la caccia al colombaccio, indicati dalla norma impugnata, dall'autorizzazione paesaggistica, dato che essa deve ritenersi richiesta ai sensi degli artt. 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Tali interventi, infatti, non potrebbero avere carattere di lieve entità? e non ricadrebbero, quindi, nel regime dell'«autorizzazione semplificata»? di cui all'art. 1 del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità?, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).
La seconda disposizione impugnata, cioè l'art. 2, comma 1, aggiunge una previsione all'art. 9, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 50 del 1993, stabilendo che «tutte le tipologie di appostamento di cui all'articolo 20 della presente legge e all'articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia»? e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente».
Il ricorrente in primo luogo formula la medesima censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. avanzata nei confronti dell'art. 3, comma 1, per la sottrazione di tutti gli appostamenti all'autorizzazione paesaggistica.
In secondo luogo, per l'esclusione della necessità? del titolo abilitativo edilizio, il ricorrente denuncia la violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) recato dall'art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia » Testo A).
A parere del ricorrente, in base a questa disposizione restano soggetti a permesso di costruire interventi edilizi privi del carattere della precarietà? funzionale, per la tipologia dei materiali impiegati e l'uso non temporaneo.
Gli appostamenti per la caccia rientrerebbero in tale fattispecie, avendo carattere fisso, sicché neppure in forza dell'art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, che pure consente alla Regione di estendere il regime dell'attività? edilizia libera, il legislatore regionale avrebbe potuto derogare all'obbligo del permesso di costruire.
2.? Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque non fondato.
La Regione rileva che lo Stato non ha impugnato l'art. 1 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»?), che ha esentato gli appostamenti per la caccia a ungulati, ivi indicati, dall'autorizzazione paesaggistica e dal titolo abilitativo edilizio, né l'art. 3 della stessa legge, recante analoga esenzione per gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo.
Ciò avrebbe indotto il legislatore regionale a confidare nella legittimità? degli analoghi interventi oggi impugnati. Del resto, aggiunge la difesa regionale, la delibera di Giunta del 2 ottobre 2012, n. 2005, nell'approntare una disciplina più puntuale circa il regime degli appostamenti per la caccia ad ungulati e colombacci, avrebbe recepito le indicazioni rese dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici.
Rispetto all'art. 1, comma 3, impugnato, e alla deroga ivi introdotta all'obbligo di autorizzazione paesaggistica, andrebbe considerato che gli appostamenti per la caccia ai colombacci sono collocabili solo nelle zone identificate dalle Province, sulla base di criteri minimi uniformi sull'assetto del territorio e la sicurezza enunciati dalla Giunta regionale (art. 20-bis, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993). La Regione ribadisce, a tale proposito, che la relativa delibera di Giunta è stata preceduta da un parere favorevole del competente organo statale.
Ne seguirebbe che i profili di tutela dell'ambiente di competenza statale sarebbero da valutare solo con riguardo all'atto amministrativo della Giunta, e non alla disposizione impugnata, «priva di autonomo carattere precettivo».
Rispetto all'art. 2, comma 1, la Regione ritiene che, sotto il profilo edilizio, tutti gli appostamenti per la caccia abbiano carattere precario, poiché destinati ad un impiego limitato alla stagione venatoria, perciò la legge regionale potrebbe esentarli dal titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, al pari delle serre mobili stagionali previste dal comma 1, lettera e), di tale ultima norma.
Né sarebbe pertinente il richiamo fatto dal ricorrente alla sentenza n. 171 del 2012 di questa Corte, con la quale sarebbe stata dichiarata la illegittimità? costituzionale di una norma regionale che esentava dal titolo edilizio strutture di natura permanente, e non precaria, come gli appostamenti per la caccia.
Quanto all'autorizzazione paesaggistica, la Regione reputa che gli appostamenti per la caccia possano costituire interventi inerenti all'esercizio dell'attività? agro-silvo-pastorale, per i quali l'art. 149, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004, a certe condizioni, non richiede l'autorizzazione. Tale conclusione andrebbe desunta dall'art. 10, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che assoggetta tutto il territorio agro-silvo-pastorale a pianificazione faunistico-venatoria.
Inoltre, la difesa regionale evidenzia che sono esentati gli appostamenti realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali: essi, perciò, sarebbero per definizione «strutture integrate con il territorio»? e non potrebbero reputarsi «nuove costruzioni»?.
Considerato in diritto
1.? Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questioni di legittimità? costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»?), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.
Le disposizioni impugnate apportano modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).
In particolare, l'art. 1, comma 3, della legge oggetto di ricorso aggiunge un comma 3-bis all'art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993, il quale, per quanto qui interessa, sottrae al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio, realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali.
L'art. 2, comma 1, impugnato modifica, invece, l'art. 9, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 50 del 1993 ed esclude la necessità? di richiedere sia l'autorizzazione paesaggistica, sia il titolo abilitativo edilizio per gli appostamenti fissi per la caccia, che sono definiti come attività? edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia » Testo A).
Il ricorrente impugna entrambe le disposizioni, con riferimento alla deroga introdotta all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, perché violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Il solo art. 2, comma 1, viene censurato anche nella parte in cui esenta gli appostamenti fissi per la caccia dal titolo abilitativo edilizio, perché violerebbe il principio fondamentale espresso, nella materia concorrente del governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.), dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo il quale tali manufatti sarebbero soggetti a permesso di costruire.
2.? In via preliminare, la Corte rileva che l'omessa impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di precedenti norme del legislatore veneto, analoghe alle disposizioni oggetto di ricorso, non ha alcun rilievo, dato che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità? costituzionale in via principale (ex plurimis, sentenze n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011).
Ai fini della risoluzione delle odierne questioni, non è dunque pertinente l'osservazione della difesa regionale, secondo cui l'art. 1, comma 3, impugnato estende agli appostamenti per la caccia ai colombacci quanto era già? stato stabilito per gli ungulati dall'art. 1 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»?). Ugualmente privo di pertinenza è il riferimento all'art. 3 della medesima legge regionale, che ha sottratto gli appostamenti per la caccia in territorio lagunare e vallivo, sia al titolo edilizio, sia all'autorizzazione paesaggistica.
3.? Le questioni di legittimità? costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate, nella parte in cui esse derogano all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, sono fondate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 66 del 2012; n. 235 del 2011; n. 232 del 2008). Questo istituto persegue, infatti, finalità? di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 58 del 2013; n. 66 del 2012; n. 225 del 2009; n. 398 del 2006; n. 407 del 2002).
Ciò posto, deve ritenersi che l'impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori, siano essi fissi, ovvero destinati a cacciare i colombacci, comporti la necessità? di una preventiva valutazione di compatibilità?, mediante il ricorso all'autorizzazione paesaggistica.
à? da aggiungere che la Regione non sarebbe competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già? desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina statale. In ogni caso per gli appostamenti in questione è da escludere che, come invece pretenderebbe la difesa regionale, una simile deroga possa venire tratta dall'art. 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), posto che tale disposizione esenta dall'autorizzazione taluni interventi attinenti all'attività? agro-silvo-pastorale, e non dunque a quella venatoria.
Va da sé, poi, che le finalità? sottese al regime autorizzatorio debbono venire assolte mediante lo strumento tipico previsto dalla legge statale, senza che la Regione possa addurre, in via surrogatoria, modalità? procedimentali comunque diverse dall'autorizzazione. Perciò è irrilevante sia che la delibera della Giunta regionale n. 2005 del 2012 abbia approvato criteri di sicurezza e di uso del territorio ai fini della realizzazione degli appostamenti per ungulati e colombacci; sia che tale atto sia stato adottato su parere favorevole della competente amministrazione dello Stato; sia che usi e consuetudini locali permettano, come prospetta la difesa regionale, una favorevole integrazione degli appostamenti fissi nel territorio.
4.? La questione di legittimità? costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012, anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo usi e consuetudini locali, è fondata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.
Questa Corte ha già? affermato che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio, e l'indicazione dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale del governo del territorio, che vincola la legislazione regionale di dettaglio (sentenza n. 303 del 2003; in seguito, sentenze n. 171 del 2012; n. 309 del 2011).
Gli appostamenti regolati dalla norma impugnata, attraverso il rinvio all'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e all'art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993, sono «fissi»?; essi, in altri termini, comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio, che la stessa realizzazione secondo usi e consuetudini non è in grado di sminuire: basti pensare che dall'art. 1, comma 3, impugnato si deduce la compatibilità? con gli usi di strutture in legno o metallo, di un'altezza che può raggiungere «il limite frondoso degli alberi».
à? da aggiungere che il carattere stagionale dell'attività? venatoria e, conseguentemente, dell'impiego dell'appostamento non vale ad escludere, sulla base della legislazione vigente, il rilievo che quest'ultimo assume sul piano edilizio. L'art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, dedotto quale norma interposta dal ricorrente, qualifica come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire in forza dell'art. 10, comma 1, lettera a), del medesimo testo normativo, l'installazione di manufatti leggeri che non siano destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee. Da tale disposizione si è tratto il più generale principio che la natura stagionale dell'uso non implica precarietà? del manufatto, quando esso sia volto a garantire bisogni destinati a reiterarsi nel tempo, sia pure non continuativamente.
Ne consegue che l'appostamento fisso per la caccia, che la stessa difesa regionale distingue «da quelli suscettibili di rimozione al termine» della stagione venatoria, è soggetto a permesso di costruire, in base agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Ciò premesso, si tratta di decidere se possa trovare applicazione l'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, che indica casi di attività? edilizia libera e prevede, con il comma 6, lettera a), che le Regioni a statuto ordinario possono estendere tale disciplina a «interventi edilizi ulteriori».
Questa Corte ha già? escluso che la disposizione appena citata permetta al legislatore regionale di sovvertire le «definizioni»? di «nuova costruzione»? recate dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (sentenza n. 171 del 2012).
L'attività? demandata alla Regione si inserisce pur sempre nell'ambito derogatorio definito dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA (segnalazione certificata di inizio attività?). Non è perciò pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l'intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei principi fondamentali della materia, di determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative, da soggiacere comunque a permesso di costruire.
Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo.
Gli appostamenti fissi per la caccia, sotto questo profilo, non sono assimilabili, come sostiene la difesa regionale, alle serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività? agricola, che costituiscono attività? edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il perno del regime derogatorio, infatti, è costituito dalla mobilità? delle serre, requisito di cui l'appostamento «fisso»? di per sé non gode.
Il legislatore regionale ha perciò valicato il limite determinato dall'art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, relativo alla estensione dei casi di attività? edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma «ulteriori»?, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6.
Ne consegue che la norma impugnata, avendo ad oggetto manufatti per i quali la normativa dello Stato esige il permesso di costruire, ha ecceduto dalla sfera di competenza concorrente assegnata dall'art. 117, terzo comma, Cost.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità? costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»?), nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio;
2) dichiara l'illegittimità? costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012, nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
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Sarà? presto necessario che le Province assumano per pubblico concorso almeno 3.000 nuovi assistenti pro tempore al nucleo già? esistente di polizia provinciale per poter rintracciare, nella macchia, i 500 capanni abusivi che costruirò se mi rompono gli attributi. Battute a parte, ma cosa c'è di più tracciabile, controllabile di un appostamento fisso registrato anche presso la NASA? No, vogliono rompere i cosiddetti per far si che la gente adotti forme di caccia che non sono regolari. Tuttavia mi punge vaghezza di immaginare che una parte del mondo venatorio, cioè quelli che l'appostamento non lo hanno, e che soffrono di invidia, sotto sotto saranno contenti, della serie muoia Sansone con tutti i filistei, ma bisogna stare attenti che poi anche noi andiamo a prendere le poste sugli affili buoni e io sono uno che con l'età? dormo veramente poco.Ciao
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La legge comunque non è stata considerata illegittima, sono stati considerati tali solo alcuni punti, si spera che la regione preso atto di questo riesca a fare una nuova legge apportando le modifiche necessarie.
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ma non lo vedono dove stà? andando il mondo?anche se le notizie vengono date dai vari tg con il contagocce..sono mesi che in grecia c'è una rivolta sociale,adesso in turchia..pensano veramente che in italia la gente sia del tutto manovrabile?se andiamo avanti di questo passo presto a tante famiglie mancherà? di che mangiare,cosa pensano che facciano che vadano come al solito a lamentarsi al bar?certi signori che è stato calcolato che lavorano non piu di 3 ore al giorno non hanno altro a cui pensare?credono veramente di essere sopra a tutto e a tutti?mio nonno diceva sempre:bimbo stai lontano dalle risse..quando volano gli schiaffi li prendono tutti,anche quelli piu' grossi..
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E' molto difficile fare battute in una situazione del genere, ma domani si va al capanno,
si monta una piccionaia al "longobardo", si mangia una spigola di duekg, dopo il primo a base di giallarelli, e dulcis in fundo mi affidano due colombaccini di una decina di giorni! ce la farò?????????
Bonaaaaaaaaaaaaaaa
P.S Massimo per favore inviami una mail con il disciplinare di svezzamento "figliolini"
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x Renato.......... ormai sei partito anche te, quando uno pratica lo zoppo prima o poi zoppica anche lui, buon viaggio Renato TE LI RACCOMANDO QUEI FIGLIOLINI BONAAAAAAAAAA :twisted:
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A questo punto si impone una modifica della Legge Nazionale, cosa difficilissima da ottenere ma non impossibile.
Le Associazioni Venatorie debbono necessariamente attivarsi affinchè all'interno della 157/92 vengano inserite quelle esclusioni dalle leggi sull'edilizia e sul paesaggistico cassate dalla Corte a livello regionale.
Necessita mettere in piedi un movimento di cacciatori che pressi sulle Ass.Ven.
Il Club del Colombaccio dovrebbe indire un Convegno Nazionale sulla questione.
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caro Giamp
poche parole a seguito della tua richiesta...
Difficili da trovare le parole giuste.
Il cappio si stringe e l'impiccato non da segni di vita.
Ciao.
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Senti "aldorin", lo so benissimo che il nostro Club non conta nulla, ma almeno un sussulto di vita dovrebbe darlo.
Ora dirò un qualcosa per cui verrò crocifisso da più parti, ma meriterebbe quantomeno un pò di riflessione.
In Italia le Associazioni pullulano, ognuna per il suo settore di interesse ed intervento.
A mio avviso ognuna dovrebbe operare per gli scopi per cui è sorta.
Il Club del Colombaccio è sorto per la difesa e la propagazione della caccia tradizionale al colombaccio, se sbaglio correggimi, per cui improprio dirottare energie in altri campi, per quanto nobili essi siano, vi sono altre apposite associazioni per questo.
Che il Club, il Direttivo, faccia il suo dovere istituzionale!
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No giamp, non è così, il Ns. Club conta, non so quanto, forse poco ma conta, le A.V. nella maggior parte dei casi non prendono in considerazione le nostre istanze, come sempre
hanno fatto,dicono sempre si e puntualmente snobbano tutti e tutto quanto non esce dalle proprie tasche e sfruttano con sapiente demagogia tutto quello che fa comodo, potrei documentare quanto scrivo, per discrezione non lo faccio , ma credimi la situazione è quella che è, rispecchia in toto quella politica e credimi non è facile, però noi ci siamo e come se ci siamo, qualche risultato già? l'abbiamo ottenuto, si potrebbe fare di più? forse, io come sempre e per quanto posso ce la metto tutta.
Un abbraccio.
vasco
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Vorrei tu fossi più esplicito quando affermi "improprio dirottare energie in altri campi".
Il tam tam tra gli amici del club (quello che tu chiami direttivo) è già? in funzione.
Non so cosa si riuascirà? a fare. Ma qualcosa occorrerà? pur fare.
Ciao.
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E credo, in aggiunta a post di cui sopra, che se "gente" nuova vuole entrare a far parte di questo "famoso" direttivo... di posto ce n'è tanto... per tutti. Anche per te. Soprattutto per te che sei veramente preparato. Ti abbiamo invitato più volte alle riunioni, ma non ci siamo mai incontrati. Purtroppo dico io. Ariciao.
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Più che preparato sono un rompiballe, lo riconosco, ma oramai Tu mi conosci per cui presumo che non ci farai più caso!
Ciao, non me ne volere!
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Non te no voglio assolutamente. E perchè mai?
Qualcosa bisognerà? fare! Ma che la Corte sentenzi che le competenze sul paesaggio sono dello Stato e quelle edilizie dei Comuni ( e non della Regione... Veneto nella fattispecie) mi sembra alcuanto scontato.
Ma qualcosa occorrerà? pur fare. Ciao.
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Da povero ignorante, la cosa che si dovrebbe cercare di fare a mio avviso sarebbe una piccolissima modifica alla 157/92, là? dove delega alle Regioni la regolamentazione degli appostamenti fissi, bisognerebbe aggiungere un " e con strutture soggette esclusivamente ad autorizzazione regionale, in deroga alle altre normative vigenti, entro i limiti stabiliti dalle Regioni stesse".
Naturalmente la mia è una espressione grezza, andrebbe studiata attentamente e da giuristi.
Certo che, trovare i voti in Parlamento non sarebbe uno scherzo, ma quantomeno prima di soccombere ci si dovrebbe provare.
Ciao.
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Si giamp, siamo proprio fritti e la padella l'hanno portata i cacciatori.
Ora ci sarà? da scendere in piazza, si perché la soluzione al problema è molto difficile, ci sarà? certamente bisogno di una nuova legge da presentare prima possibile,che possa eludere i vincoli burocratici, ma è competenza regionale e francamente la vedo scura. L'incostituzionalità? della legge regionale del 6 luglio 2012 della regione Veneto che riguardava gli appostamenti ad uso venatorio, nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio e nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia, sancisce di fatto l'abusivismo di tutti i migliaia di appostamenti fissi di caccia al colombaccio, oltre la sanzione amministrativa e la denuncia penale che il caso prevede, addio licenza di caccia, bisogna fare i conti con un esborso che parte da un minimo di €30.000 fino ad €110.000.
No giamp, atterrerò tutti i capanni, ma la soddisfazione di far "CIUCCIARE"i miei sacrifici ai nulla facenti, no, io non glie la do.
Comunque noi del Club non stiamo a guardare come fanno tutte le A.V., ad oggi nessuna ha speso una parola, più tempo passa e più mi domando come facciamo a resistere. Noi tutti, in modo particolare il Presidente Paci e Bececco abbiamo già? preso contatti per un incontro che possa trovare la soluzione ad un problema che determina la fine della caccia al colombaccio da appostamento fisso.
Quanti di noi pagheranno la tassa regionale sull'appostamento? io no, finché non vedo sereno, nisba, niente dindini, perlomeno non mi sentirò ancora un'altra volta preso per quel "famoso" che piace tanto al Comandante e a Chiocco, forse ci sarà? un ritorno al passato e andrò a giro con il Faina.....e i miei colombacci.
Non posso crederci..faremo la rivoluzione e,abiterò per sempre su un cerro. :mrgreen:
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Certo, lo sconforto è incolmabile, comunque bella idea seguire l'esempio del Barone Rampante del Calvino, se ricordo bene! Ciao.
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Comunque se le Associazioni Venatorie avessero a suo tempo costituito un pool di Giuristi Costituzionalisti, naturalmente a proprie spese di centinaia di migliaia di euro, a sostegno delle tesi Regionali, l'epilogo poteva essere stato diverso.
Purtroppo l'allarme che avevo lanciato più volte su questo forum non è stato recepito.
Oramai le pecore sono scappate ed andarle a riprendere non sarà? uno scherzo.
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Comunque per il momento in quelle Regioni in cui si è legiferato per salvare gli appostamenti fissi e finchè la legge regionale della singola regione non sarà? dichiarata incostituzionale dalla Corte, il problema non esiste in quanto la legge regionale resta in vigore.
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E poi la questione paesaggistica potrebbe anche essere superata come fatto nella provincia di Ancona, naturalmente è una rompitura di p... e ci sono dei costi e va rifatta ogni 5 anni, invece quella invalicabile sarebbe la Legge sull'Edilizia, figurati Genio Civile, stabilità?, calcoli ingegneristici ecc. ecc.!
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Si come il barone,però qualche volta dovrò scendere dal cerro.....
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Dunque in particolare la Legge Regionale 3/94 della Regione Toscana è stata appena adesso oggetto di revisione da parte della Consulta che l'ha dichiarata valida salvo l'art. 7. Ergo nulla questio per quanto riguarda il vincolo inerente gli appostamenti fissi di cui si dibatte. Questo purtroppo è il panorama giuridico-legale italiano. Non vi è certezza del diritto. Naturalmente il fatto che in Toscana si possa per adesso stare tranquilli non significa che il pericolo non sia in agguato nè che si debba far affondare gli altri perchè parlano un altro dialetto. E' necessario muoversi e, dal punto di vista strettamente legale, il fatto che vi sia una sentenza della Corte Costituzionale che non abbia trovato nulla da eccepire sul fatto in questione, anche se magari non era oggetto di specifico esame, potrebbe anche aiutare. Ma ne riparleremo Oh se ne riparleremo. Ma vedrete che nella italica maniera in cui si compongono le divergenze, soprattutto quando in ballo ci sono i quattrini, il sistema si troverà?, sicuramente ci costerà? qualcosa, ma si troverà?. Ciao
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badger secondo me bisognerebbe aprlare nel forum delle problematiche di ogni singola regione, e non dei problemi che una regione non ha, ...quindi il Veneto ha un problema il club credo si muoverà? e spero lo faccia in tutti i suoi pochi mezzi, ma lo faccia.Credo che poi dentro al Club fatto di gente seria e più che rispettabile esista un problema che comincia il 1° ottobre ovvero fatta la grazia gabbato lo santo.
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badger secondo me bisognerebbe aprlare nel forum delle problematiche di ogni singola regione, e non dei problemi che una regione non ha, ...quindi il Veneto ha un problema il club credo si muoverà? e spero lo faccia in tutti i suoi pochi mezzi, ma lo faccia.Credo che poi dentro al Club fatto di gente seria e più che rispettabile esista un problema che comincia il 1° ottobre ovvero fatta la grazia gabbato lo santo.
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Ciao Badger.
Giova ricordare(ogni tanto) ai tanti "grillini" del forum che la potestà? legislativa di ogni regione è strettamente legata, oltre che alla legge nazionale, alla facoltà? di ogni regione di legiferare secondo usi costumi tradizioni e peso politico venatorio.
Questo, la nostra Toscana ha. Ha tradizioni di caccia da appostamento, ha peso politico venatorio da far valere in ogni tavolo dedicato alla caccia e non solo.
La penso diversamente. Il mio colore è il vertibile del colore politico della mia regione perchè, da giovane anziano quale dicono io sono, candidamente ammetto che nella caccia e non solo i rossi toscani (compreso il vino), hanno una marcia in più.
Cosa può fare il club del colombaccio? Sveglia colleghi. A livello venatorio niente se non presentare dati censimenti e statistiche utili alla nostra caccia e non solo. Nella provincia di Firenze dove insieme al grande Sauro operano grandi appassionati di caccia al colombaccio sono stati fatti passi da gigante in tema di visibilità? e ricerca. Altrove zero. Visibilità? e ricerca non vane pressioni per far si che in fase legislativa venga cambiato questo o aggiunto quello.
RIVOLGETEVI, ANZI RIVOLGIAMOCI A MUSO DURO ALLE NOSTRE ASSOCIAZIONI VENATORIE.
Anzi. Forse senza anzi, questo potrebbe farlo il club. Pressarli incalsarli spingerli. Non certamente cercare di costruire ex novo altre associazioni. Quelle che ci sono bastano e avanzano. Tanto per non far niente basta ciò che già? c'è.
In Veneto. Ma in Veneto non c'è Berlato? Ma in Veneto non c'è la Confavi? Ma in Veneto non ci sono le valli venete da anatidi e dentro quelle buone i tirolari fanno ciò che gli piece con buona pace di quelli che fuori (delle valli) stanno a guardare?
Cosa c'entra questo?
Semplice. L'anatra in veneto è caccia tradizionale, il colombaccio è caccia nuova- tutta da scoprire e da regolamentare. Ex novo. Cosa che devono fare le associazioni venatorie. Al club del colombaccio l'arduo compito di fornire dati sulla migrazione e consistenza della nostra tanto amata columba palumbus.
Avete mai cacciato in sardegna?
Avete mai cacciato in piemonte con i richiami vivi?
Ogni regione ha la sua storia (venatoria e non solo)
Ogni regione ha le sue associazioni venatorie (volutamente in minuscolo tanta è la mia considerazione) che dovrebbero, questo si, essere pressate dagli iscritti del nostro CLUB (volutamente in maiuscolo tanta è la mia considerazione).
Comandante uno. Ma che cavolo di elastico adoperi?Roubaisienne o il tubolare nero da 2 mm per intenderci che si adopera anche per gli abiti? Mi interessa assai. Pensare che ci conosciamo perchè al mio personal d'ufficio ho attaccato la targa delle coppe fatte dal club italiano del colombaccio per la 5^ fiera nazionale a Livorno del Giugno 2001. Tu certamente c'eri come io ero alle precedenti edizioni. Senz'altro ti avrò premiato con qualche coppa del club perchè voi livornesi da sempre siete croce e delizia del club.
Saluti
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ciao MARIO
MI CHIAMI IN CAUSA E DEVO RISPONDERTI .
non penso che mi hai premiato perche non partecipavo anche se ero li a osservare forze ci conosciamo di vista .
x il filo elastico da 2mm è uguale al filo verde tradizionale solamente è elastico che raddoppia la misura di un filo normale se lo tagli a un metro arriva a 2 mt è molto morvido non tira nel ritorno ma rimane in tesa ritornando dentro lo stantufo è molto resistente .
qul filo l'ho portato a Gigino 20mt rimasto soddisfatto, e fatto vedere anche al picchi anche lui conosceva questo filo, il costo è di 0,45 al metro, lo vende alla ferramenta della Rosa che rimane quartiere la Rosa, prima di arrivare a l'ardenza, è sulla via Aurelia se capiti a Livorno vallo a prendere perché è un bel filo li dovrebbe arrivare verde pino e nero prenditi anche le bombolette spray verde militare opaco 400ml costo 3,80 è un bel verde ciao LORIS .
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Mario, lo stesso filo elastico lo vende il mitico Renzo di Poggibonsi, io l'ho preso da lui. Ti devo però dire che ho qualche riserva. Mi spiego. Sto addestrando due colombaccini che ormai hanno un 50 giorni. All'inizio della legatura sulle racchette, ho assicurato la girella delle calzette al piattino con il suddetto filo, molto corto. Devo dire che ha funzionato bene ma altrettanto devo dire che si è sciolto due volte liberando il colombaccino che fortunatamente era alloggiato nella mia veranda. Quindi mi dà? qualche pensiero sulla tenuta del nodo. Ciao
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Caro Mario52 spero che tu vada a muso duro dalla tua associazione venatoria (che penso sia la stessa da anni come i rossi che decanti anche se quella marcia in piu sembra piu essere una retromarcia..)e che una volta che gliele hai cantate in mille modi ti degnino almeno di una risposta, ma vedrai che ti ci mummifichi ad aspettarla..se un qualcosa potrebbe fare il club ma più nello specifico un raggruppamento di cacciatori potrebbero raccogliere le loro tessere metterle in una scatola possibilmente di ferro andare alle associazioni e tirargliele( possibilmente nella testa)forse qualche maledizione Allora si potrebbe strappar gliela di bocca... Restiamo sui vini che sul resto c'è' solo da piangere
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x Badger quando fai il nodo di fissaggio lo devi fare come il nodo di una gravatta con la cima quella che tiri il nodo x stringere ripeti 2 nodi in piano se si scioglie potter mi faccio prete .
Guarda che mi costa tanto farmi prete .
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Una delle capacità? del Club è o dovrebbe essere quella di indicare possibili vie d'uscita, possibili bandoli delle matasse regionali quando da qualche parte si ottiene una vittoria, un risultato positivo.
Così è successo da tempo. Una conquista in E.Romagna (per esempio fummo i primi in Italia ad avere chiaramente espresso per legge la legittimita dell'utilizzo del piccione domestico ai fini di richiamo), o che so in Toscana.... diventa pungolo e motivo di organizzazione per le altre regioni che rincorrono quanto di buono si è ottenuto da un'altra parte.
Ora... eludere norme che hanno a che fare col paesaggio o con l'urbanistica... la vedo dura.
Occorrerò adeguarsi a norme che diano un colpo al cerchio ed uno alla botte.
E così si è fatto anche in questo ambito. Solo che specialmente in campo urbanistico ormai ogni circoscrizione (non dico comune) ha le sue regole.
Ma le regole posso essere cambiate con impegno.
Vi porto ad esempio proprio caccia e pesca. I numerosisimi capanni da pesca che contraddistinguono valli e fiumi della nostra "bassa" sono stati autorizzati a sopravvivere al patto che.... dimensioni... distanze reciproche... ecc ecc
E anche noi patiti del colombaccio abbiamo chiesto ed ottenuto nuove regola alle quali poter ottemperare per avere un minimo di tranquillità?.
Cerchiamo di non fomentare guerre personali con l'agente di vigilanza di turno, ma vediamo di "collaborare" per sopravvire.
E se poi arriva un matto... cosa vi dico?!
Proprio da noi esistono verbali per l'antisismica non applicata ai capanni. SIC!!!
Io credo che occorra lottare... lottare... lottare per poi adeguarci a norme alla cui stesura dovremo essere in grado di poter contribuire fornendo esperienza ed idee.
Non mettiamola persa in partenza.
Se ne saremo capaci non dovremo tentare di eludere norme, ma di modificarle in nome del vecchio "buon senso".
Ecco il mio augurio. E teniamoci in contatto... incontriamoci al più presto.
L'occasione potrebbe essere la festa di Enrico Gianardi in Liguria, a fine mese.
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Qui non si tratta di eludere proprio niente, chi elude fisco e normative sono ben altri e nascondono ben altri corposi interessi.
Qui si tratta semplicemente di far riconoscere normativamente le strutture degli appostamenti fissi come delle strutture precarie e provvisorie, anche se rimangono anni al loro posto, ma che potrebbero essere smontate in qualsiasi momento data la loro tecnica costruttiva, ed assolutamente non impattanti sulla questione paesaggistica, come d'altronde diverse Regioni, nella loro autonomia legislativa e di considerazione delle realtà? di fatto, hanno già? provveduto a rilevare.
Purtroppo la questione non riguarda solo il Veneto, ma riguarda nell'immediato gli appostamenti fissi di tutte quelle Regioni che non hanno provveduto ad esentarli dall'assoggettamento alle leggi edilizie e paesaggistiche, ed in breve riguarderà? anche quelli delle Regioni che avevano provveduto in merito, vedi Toscana e Marche, appena un qualsiasi soggetto avente diritto rinvierà? alla C.C. quelle esenzioni per sospetta incostituzionalità? su norme Statali.
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Grazie per l'informazione Comandante Capo.
Capito alla perfezione. Il verde elastico del Renzo di Poggibonsi lo adopero già? da tempo come richiamo a terra del filo delle racchette a piatto. E' un sistema ottimo che ho copiato anni fa ai francesi. Sai, cacciando la prima botta a fermo, le malizie e le astuzie occorre impararle. Anche copiarle non vergognandosi di chiedere in giro.
D'altra parte con i colomboni, o noi o loro. Condividi?
Il verde militare opaco spray, anche quello da un paio d'anni lo adopero. Ce ne sono di due tipi. Uno lo adoperi fino alla fine (mi sembra vi sia scritto tecnik), il secondo ha qualche piccolo difetto interno. Tende a seccarsi l'ugello e quindi a metà? occorre gettarla.
Sai che non ho trovato alcun Loris nel mio elenco degli iscritti alla Sezione di Livorno nè in quella di Pisa o San Giovanni alla Vena del lontano (anche se mi sembra ieri) 2003? A proposito. Anche se venatoriamente voi livornesi vi odiate, mi saluti Paolone Orlandi?
Caro Chiocco. Primo, non ho mai decantato - se non venatoriamente - i rossi perchè ero,sono,sarò l'opposto dentro.
Venatoriamente ammetto che la nostra toscana in materia di caccia ha una marcia in più. Vedi il comma 6 bis dell'art. 34 della Legge Regionale Toscana (che io onoro dal febbraio 2011) - nonchè la possibilità? di appostammento alla minuta anche senza l'opzione. Poi altre chicche. Poi il piccione nella caccia al colombaccio.Ne vuoi di più?
Caro Giamp 50. Io non sono, come te, per il mal comune mezzo gaudio. In ciò voglio dire che se la tua regione ti..... inchiappetta, prenditela con loro. Non evocare, porta sfiga, ti prego che qualcuno possa metter...... mano alla nostra - che se anche fa schifo - BELLISSIMA LEGGE REGIONALE TOSCANA 3/94 - che basta e avanza per quella sparuta truppa - in via di estinzione - di cacciatori.
PER TUTTI, A VOLTE L'OMERTA', PREMIA. IN QUESTO INTENDENDO DIRE CHE QUANTO SI SCRIVE NON LO SI LEGGE SOLO NOI. INSEGNAR DI CACCIA SI MA PER IL RESTO................?
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x "mario52",
purtroppo chi come Te non ha capito qual'è il nocciolo della gravissima questione in atto, diffondendo informazioni errate, crea esclusivamente confusione e contrapposizioni tra i cacciatori italiani.
Mi dispiace ripetertelo, non hai capito assolutamente niente!
E per inciso, io non sono assolutamente per il mal comune, ci mancherebbe, e men che meno sono come Te che Ti crogioli, Ti illudi ed illudi gli altri.
Io dico qual'è la situazione e quali saranno immancabilmente le conseguenze.
Prima di parlare sarebbe opportuno informarsi, specialmente se non si ha la più pallida idea del sistema giuridico italiano.
Cordiali saluti.
P.S.- In tema di legislazione venatoria regionale riguardante le strutture degli appostamenti fissi, quella della regione Toscana è assolutamente simile a quella della Regione Marche, così come quella della regione Veneto, già? cassata dalla Consulta.
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Si tornerà? alle origini.. Giro giro tondo casca il mondo casca la terra
Tutti giù per terra!
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Ma chi sarà? che mette tanta ciccia al fuoco? Chi ne avrà? l'interesse?
Sapete ieri spippolando sul pc sono finito nella graduatoria x le concessioni di appostamenti fissi della provincia di Grosseto.. Che vengono date solo se qualcuno si ritira. Leggi leggi tra i vari nominativi c'è ne sono diversi con scritto azienda faunistica pinco azienda faunistica pallino ecc ecc
Ma qualcuno non si ostinava a dire che le afv non potevano far cacciare la migratoria e che chi affitta i capanni era fuori legge? Che andava segnalato alle autorità?? Vuoi vedere che un domani le ago avranno tutto in regola x gli appostam e gli altri no?
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Per capire quale sia la posta in gioco si può dare un'occhiata al sito del "nemico":
http://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com/tag/veneto/
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Sai caro giamp, questi enti e associazioni della domenica che spuntano come i funghi e che si spacciamo x volontari prendono un bel po' di finanziamenti pubblici compresi quelli che pagano i cacciatori, politicamente parlando gravitano attorno a partiti che molti cacciatori votano.. à? spesso sono seduti ad un tavolo insieme a" rappresentanti" dei cacciatori e anche se fanno finta di combatterli ci vanno d'amore e d'accordo da anni. Come si fa ad essere cacciatori e ancor peggio loro rappresentanti e sedersi con questa gente? Come si fa'ad avere una tessera dell'arci e sovvenzionare legambiente? Il pericolo non sono loro.. Prima di combattere i nemici esterni bisognerebbe eliminare quelli interni
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Chiocco a me di politica non me ne può fregare di meno ma la tessera con l'arci no, è davvero come tagliarsi i coglioni da solo per la caccia, però come si legge oggi spesso di finti cechi è pieno e prendono anche la pensione figurati un pò.
Saluti "Casanova"
DELDUE
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visto le altane venete come appostamenti di caccia .
fanno bene a farci smettere di andare a caccia, quei capanni sono x il chiocco x andarci a scopa con le ganze ma mia x sparare piombo,quelle sono bone x spara spremati zooe e far nascere bambini .
MA DOVE VOGLIAMO ANDARE CON QUESTI CACCIATORI DEL C..O :twisted:ORESTINO E le fanno come te !!!!!!PER INDIVIDUARTI IL TUO CAPANNO TIRAI A SORTE SU TRE ALBERI PERCHE UN SI VEDEVA NULLA ..
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Non Ti far ingannare dalle foto dell'associazione ecologista, "comandante1", naturalmente loro hanno tutto l'interesse di pubblicizzare casi limite ed assurdi, presumo che ce ne saranno a centinaia costruite e mimetizzate con tutti i canoni.
Sarebbe opportuno che sull'argomento intervenisse qualche Veneto.
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Agli animalisti, anticaccia in generale, non glie ne può fregare di meno di come sono fatti i nostri capanni ma utilizzano anche questo argomento per la loro guerra santa contro il mondo venatorio.
Tuttavia, a parte le foto del sito che Giamp ci ha linkato, è veramente importante, (e lo dico prima di tutto a me stesso facendo memoria di tutte le migliorie da fare) che i nostri appostamenti siano il massimo dell'armonia con l'ambiente circostante avendo cura di tutti i particolari. Ripeto, per chi è contro comunque, non cambia niente se non avere un appiglio in più, ma per tutti gli altri, si.
Poi una nota per tutti gli ambientalisti e gli anticaccia che ci leggono. Ci sono boschi, carraie e sentieri utilizzati da tutti i frequentatori della natura, che sono tenuti curati e resi accassibili proprio dai cacciatori che grazie alla loro passione valorizzano dei territori differentemente inpenetrabili e all'ambandono.
Se unissimo le nostre forze e le nostre conoscenze, potremmo avere una natura ricca ed equilibrata dove ognuno potrebbe trovare il suo spazio e la sua stagione migliore.
Un caro sdaluto...Levante
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pardon...accessibili
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Comandante 1 mi sento di dirti da Veneto che le torrette nelle foto sono state fatte ad' ok su torrette da fringuelli non certo da colombacci, si perché da noi molti capannisti hanno fatto strutture per la caccia alla migratoria, stai sicuro e questo te lo garantisco le nostre non si vedono, logico comunque che chi ci sta contro va sicuramente a cercare quelle più orrende, con foto sicuramente fatte a gennaio, quindi con poche foglie cercando di far spiccare la foto, sicuramente questi capanni sono un pugno in un occhio, ma sono la minoranza, non cominciamo a fare come le associazioni, almeno tra noi ci sia coesione, certi commenti non andrebbero fatti fidandosi di una fotografia.
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a me pare che alcuni dei capanni fotografati da questi "signori"siano uguali ai nostri quindi mi sento di dire stiamo in guardia e anticipiamo le mosse di questi 4 gatti agguerriti perche' senno' ci creeranno problemi a tutti!!!esprimo solidarieta' ai colleghi veneti ma so che il club non e' immobile riguardo a questo problema Grazie a chi si sta impegnando per tutelare gli interessi di tutti i Cacciatori di colombaccio saluti
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DI QUELLE TORRETTE NE AVEVO GIA VISTE ALTRE MA COME è POSSIBILE FARE QUELLE STRUTTURE NEL CAMPO O AL DIFUORI DEL BOSCO è UNO SCHIFO CHI LE A PERMESSE IN OLANDA TINGANO LISOLATORI DI AZZURRO NOI LE GABINE DELLENEL LE TINGANO DI VERDE NEL BOSCO E POI NOI SI DEVE COSTRUIRE QUESTE CAPANNI NON CI FACCIAMO UNA BELLA FIGURA
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non ho visto le foto e cmq credo che anche se fossero state invisibili non
sarebbe cambiato niente. E' chiaro che l'impatto paesaggistico è del tutto strumentale.
Probabilmente, udite udite, ha ragione Mario quando dice "l'anatra e in Veneto la caccia Tradizionale" la T maiuscola non è un errore,il colombaccio no. Su questo si potrebbe ragionare a lungo e ne potremmo trarre conclusioni azzardate sì ma interessanti. Tuttavia prima di gridare al fuoco cerchiamo l'incendio, per adesso la nostra Regione è al riparo e dovremmo usare il tempo che ci è concesso per cercare le adeguate argomentazioni da eventualmente opporre. E' di tutta evidenza che queste "mosse" fanno fatte in ambito politico-amministrativo perchè è lì che si gioca, da sempre la partita.Ciao
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Problematico e pericoloso usare il termine "Tradizionale" come discrimine tra chi avrebbe diritto e chi no, almeno questo sembrerebbe trasparire.
Se il Veneto rispetto alla Toscana è più giovane nella caccia al colombaccio da palco, ugualmente lo è la Toscana rispetto all'Umbria, ed ancora l'Umbria credo sia più giovane o meno vecchia delle Marche. Ugualmente l'Emilia Romagna più giovane rispetto ad Umbria e Marche, e così via.
Sarebbe opportuno evitare simili argomentazioni!
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che loro ci vorrebbero morti lo sappiamo tutti quel'animalisti del .....e poi sono i primi a mangia pettirossi in scatola che vengano dalla spagna e agnellini a pasqua tanto ormai li conosciamo bene .
ma se noi li diamo un pretesto di questo genere ci diamo la zappa sui piedi x giamp capisco che loro vanno sempre a cercare il soggetto che si esprime piu dell'altro ma questo fa parte del suo mestiere, cercare sempre di incolpare la massa prendendo un capo ispiratori per annientarci, si dovrebbe capire noi a livello provinciale veneta di non dare tale permessi per non incappare in questi problemi che si possono ripercuotere sulla massa ..
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Credo che parlando tra cacciatori tradizionali di colombacci tutti i commenti sulle foto siano inutili: tutti, partendo dalla regione e passando dalle associazioni venatorie (vergognoso il loro silenzio in veneto sull'argomento dall'ottobre scorso) dovrebbero non perdere più un minuto e cercare di salvare il salvabile, per il veneto e per le altre regioni dove questa caccia ha radici ancora più profonde ma a quanto pare anch'esse sotto tiro.
Abbiamo la nuova stagione alle porte e siamo messi peggio della pessima annata scorsa...
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Se non ci fosse da piangere ci sarebbe soltanto da ridere.. Deturpamento ambientale Una colonna di tubi mimetizzato nel bosco... Ma di quelle mastodontiche Pale eoliche alte 140 m Con le quali stanno Stravolgendo il paesaggio di ogni passo ogni monte della Toscana Mostri visibili a decine di kilometri di distanza Oltretutto sembra che non siano neppure molto produttive anzi... Interi comuni Hanno tappezzato i loro monti di questi ecomostri Alcuni un po' più democratici dopo un referendum popolare altri con il solo consenso del sindaco contro tutto e tutti Un ottimo affare Soprattutto per le mafie a quanto sembra uscito fuori da alcune indagini. Qualcuno di voi le ha viste ?c'è stato sotto? Migliaia e migliaia di alberi tagliati colate Di centinaia di metri cubi di cemento Stradine di bosco trasformate in autostrade . Dove sono gli ambientalisti dove sono le associazioni venatorie Dove sono i cacciatori davanti questo scempio? Ah dimenticavo L'impatto ambientale sono i capanni di cacciatori Come dimenticavo che siamo in Italia dove abbiamo abolito il nucleare ma lo abbiamo alla frontiera e compriamo la sua energia pagando la il doppio
P,S Se qualcuno aspetta aiuto dalle associazioni venatorie si può mettere l'anima in pace... Se vogliamo fare veramente qualcosa prima che siano scappati i buoi Bisognerebbe creare una nuova associazione Escludendo tutti quelli che hanno partecipato alla gestione delle vecchie associazioni e cominciare ascendere un pochino piazza anche noi tanto primo poi deve succedere anche in Italia tanto primo poi da qualcuno deve pur cominciare..
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Secondo me quelle foto si riferiscono ad altane per la caccia agli ungulati, siano essi cervi, caprioli o cinghiali.
Non hanno scopo così posizionate in prossimità? di campi o prati da esplorare, se non per selezionare.
A tal proposito voglio mettere a conoscenza i lettori che anche in toscana non sono permesse altane permanenti per la selezione, ma solamente utilizzabili e permesse per lo stretto calendario inerente il prelievo (normativa regolamentata dal corpo forestale dello stato).
Altro discorso vale per un appostamento fisso di caccia esclusivo ad altre specie, colombaccio e turdidi compresi, con regolare tabella numerata.
Dalle foto non ho visto tabelle che dimostrassero autorizzazioni provinciali o regionali, almeno quelle pubblicate.
Un saluto,
Rimescolo
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Scusa Giamp ma non hai proprio capito quello che diceva Mario e che io ho ripreso. Volevasi dire che l'attacco ha riguardato il colombaccio perché se in Veneto tocchi l'anatra in pratica ti dai la zappa sui piedi. Chiaro il senso? Da noi tra l'altro non abbiamo mai avuto una caccia PIU' tradizionale di un'altra, siamo come dire, più cosmopoliti, forse anche perché la nostra Regione prima di tutti i casini che sono successi metteva a disposizione ogni tipo di ambiente, da quello palustre a quello appenninico con nel mezzo ogni ben di Dio e, prima che qualche furbo vestito di rosso sciupasse tutto, le più belle riserve di caccia d'Italia. Detto ciò resta la vergogna della mancata difesa da parte di spende i nostri quattrini, ma in Italia è uso comune di gabbare i contribuenti. Ciao
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Grazie per l'assist Badger.
Sa il sor giamp che ultimamente in Veneto hanno cacciato pure i fringuelli, le peppole con il beneplacito della loro regione e noi no? Forse che per noi toscani non trattasi di CACCIA TRADIZIONALE al pari delle allodole e di tutta la migratoria in genere?
Sa il sor giamp che non sono così sprovveduto dal credere di essermi messo a posto con una semplice comunicazione al mio comune dell'esistenza dei miei appostamenti (NON SOLO COLOMBACCI, TUTTI) così come consigliatomi dalla mia REGIONE nel comma 6 bis all'art. 34 della LEGGE REGIONALE TOSCANA n.3/94?
Sa il sor giamp che dal lontano febbraio 2011 ho inoltrato la prima comunicazione e solo alcuni giorni fa se ne è accorta pure la FEDERCACCIA di Firenze con una nota inviata (tardivamente ma meglio tardi che mai) ai propri iscritti mentre la FEDERCACCIA di Arezzo, alla quale non mi onoro di appartenere ma, avendole girate tutte mi sono accorto che l'una vale l'altra, ancora non ha trasmesso alcuna nota ai propri iscritti?
Sa il sor giamp che in Umbria - zona di Amelia e (penso) non solo - le capanne a terra dei colombi sono in muratura perfettamente legali perchè la caccia ai colombacci è più che una caccia TRADIZIONALE? Sa Sa il sor giamp che in Romagna i canali lungo mare sono costellati di capanne da pesca (e gnocca quando manca il pesce) perfettamente legali perchè TRADIZIONALI?
Stavolta giuro di smettere di scrivere visto e considerato che di "inutili pontificatori" è pieno il mondo. Figuriamoci quello venatorio.
Ti leggerò sempre volentieri Badger.
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o marioooo....ma che ti ci metti anche te?che vuol dire che smetti di scrivere?come avrai notato alcuni diventano insopportabilmente acidi quando in alcuni post vengono tirati in ballo qualche partito politico o qualche associazione venatoria..che poi se ci fosse un bidone x la differenziata andrebbero messi lì dentro insieme visto che appartengono alla stessa schifosa categoria,l'acidità? spesso sale su' dallo stomaco fino ad arrivare al cervello che và? un pò in corto e fà? eruttare dalla bocca strafalcioni senza arte nè parte.e te x qualche eruzione vocale vuoi abbandonare?ma resta che è meglio..piu' alcuni parlano e piu è facile che altri aprano quegli occhi da troppo tempo improsciuttati..
ma è possibile stare a scasciarci la testa con una miriade di stronzate?come se la vita non fosse già? troppo complicata da se,meglio è lottare,meglio è dare un calcio nel culo a chi dovrebbe farlo e non lo fà?,meglio è prendere le cose con un pò di filosofia,se le cose andranno come spesso accade in questo misero paese contro la logica faremo di necessità? virtu' vorrà? dire che rischiare x rischiare si farà? 100 pulpiti abusivi nella macchia a quel punto poco importa se a confine con una riserva o no si starà? 2 caccia e uno di guardia a turno e tante altre cosette che non facciamo se ci lasciano aria x respirare ma che faremo se ci tolgono ossigeno,a mali estremi estremi rimedi..intanto stiamo vigili ma non ci fasciamo la testa prima del tempo.
una cosa sola non l'ho mai capita...queste miriadi di associazioni pseudo ambientaliste che sono sempre a piangere miseria e a chiedere finanziamenti hanno dei veri e propri staf di legali x portare davanti a una giustizia che è indietro di anni con le cause serie causette da far ridere i polli,ma noi cacciatori non potremo avere anche noi una serie di persone esperte e qualificate che facciano i nostri interesse?lo sò dovrebbero averlo fatto da tanto tempo i nostri"rappresentanti"ma....possibile che non si possa fare un'associazione che tuteli la nostra passione alla quale magari poter donare quel 5 x1000 che ci fanno pagare x forza e che stà? prendendo cani e porci?
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oooooohhhhh BRODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO cos'è che smetti di fare?
Su... su... su... e non vorrai mica togliermi il piacere di leggere i tuoi interventi.
Su... su... su... un colpo al cerchio, uno alla botte e non limitarti a leggere.
Ciao zebraccia gobba! Ciao.
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Per carità? di patria evito di fare dei copia/incolla di frasi scritte nei post precedenti, così come, oramai, evito di completare la lettura di post che, dalle prime frasi, già? si delinea l'illeggibilità? del post stesso, così come evito di rispondere, anche se chiamato direttamente od indirettamente in causa, ad altrettanti post irricevibili.
Detto questo per chiarezza, a "mario52 dico semplicemente: primo la polemica per la polemica non serve a nessuno, se non ai nostri nemici, secondo se non scriverai più sul forum mi dispiacerebbe, anche se abbiamo visioni ed impostazioni diverse nel ragionare, l'importante, almeno io ritengo così, è chiedersi, ma questo perchè ragiona diversamente da me? Fammi un pò riflettere se per caso io abbia non adeguatamente considerato la questione e tante volte dovesse aver ragione lui.
Per quello che riguarda la questione sostanziale della regolarità? delle strutture dei Palchi è certo che noi cacciatori non abbiamo nulla da insegnare alle associazioni anticaccia, anzi, visto come sono strutturate e preparate, molto probabilmente siamo noi cacciatori a dover imparare da loro, naturalmente mi riferisco alle strutture legali di cui usufruiscono ed alla preparazione nella conoscenza delle normative che hanno.
Le Regioni Italiane sono tutte bellissime, ognuna nelle sue peculiarità?.
Ugualmente i Cacciatori Italiani sono tutti Cacciatori.
Non ci sono primogeniture o particolarità? che possano giustificare discriminazioni.
Uniti potremmo pure salvarci, divisi da illusori campalinismi non avremo futuro, così io la penso.
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Non ti preoccupare Rinaldo i Gobbi fanno sempre così, sono come dire, un po' affetti da ritrosia, hanno rubato troppe partite Hi Hi Hi. Ciao
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Troppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!! Ciao Massimo.
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No ragazzi forse non abbiamo capito l'ENORME PORTATA del problema !!! ieri pomeriggio mi ha chiamato un membro del Club del Colombaccio veneto che,non riuscendo ad iscriversi sul nostro sito mi ha pregato di informare TUTTI i membri che lui ,ha dovuto 2 giorni fa smontare la sua TESA ai colombacci in prov di Vicenza DOPO CHE OLTRE A RICEVERE UNA DENUNCIA PENALE HA RICEVUTO UNA MULTA DI CIRCA 33000 EURO!!!! non ci incartiamo in tradizionale o non tutti siamo cacciatori di colombacci e questi INFAMI stanno lavorando per farci smettere e metterci nei guai PER L'AMOR DI DIO NON PRENDIAMO SOTTO GAMBA IL PROBLEMA RESTIAMO UNITI E COMPATTI che questa e' una cosa seria saluti
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No ragazzi forse non abbiamo capito l'ENORME PORTATA del problema !!! ieri pomeriggio mi ha chiamato un membro del Club del Colombaccio veneto che,non riuscendo ad iscriversi sul nostro sito mi ha pregato di informare TUTTI i membri che lui ,ha dovuto 2 giorni fa smontare la sua TESA ai colombacci in prov di Vicenza DOPO CHE OLTRE A RICEVERE UNA DENUNCIA PENALE HA RICEVUTO UNA MULTA DI CIRCA 33000 EURO!!!! non ci incartiamo in tradizionale o non tutti siamo cacciatori di colombacci e questi INFAMI stanno lavorando per farci smettere e metterci nei guai PER L'AMOR DI DIO NON PRENDIAMO SOTTO GAMBA IL PROBLEMA RESTIAMO UNITI E COMPATTI che questa e' una cosa seria saluti
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Nessuno pensa di prendere niente sottogamba e certamente non mi lasciano indifferente i problemi degli altri. Tuttavia bisogna considerare che nel quadro normativo italiano ogni Regione legifera per se stessa in materia di caccia. Quindi non è assolutamente detto che i problemi nati in Veneto si possano riverberare in altre situazioni regionali. Certo che siamo tutti sotto tiro è palese ma purtroppo, e mi ripeto, quello che va bene per l'uno può non andare altrettanto bene per l'altro. Ergo noi dobbiamo preoccuparci di quello che succede in casa nostra. Per adesso siamo al riparo perché non vi è stata contestazione a quelle norme della 3/94 che attengono agli appostamenti fissi e francamente non vedo neppure cosa potremmo fare nel frattempo se non parlare con la politica per mettere, come dire, un po' le mani avanti. Ma per il resto finchè la legge dice che sono solo tenuto ad una semplice comunicazione al Comune senza ulteriori gravami di più non si può. E per finire, sono nel cuore degli amici del Veneto, ma è una battaglia che dovranno condurre in proprio con il dovuto appoggio di tutte le associazioni venatorie e no coinvolte. Sono sicuro che non conosco bene tutti i risvolti della questione perché nell'italico modo in cui si fanno le cose, ovvero con il fine massimo del compromesso, oneroso s'intende, mi sembra strano che sia stato possibile un attacco così in campo aperto. No, la questione è certamente più complessa e sono strasicuro che c'è qualcosa sotto, non è pensabile che alla Regione Veneto siano tutti ciechi, muti e financo sordi, né che tutti quelli che masticano di caccia si siano fatti prendere come si dice con le mutande in mano. Quello che ti sfugge caro Filippo è che nessuno vuol veramente farci smettere perché produciamo reddito per un sacco di gente compreso lo Stato etc etc il gioco è, ti lascio due e ti levo uno e via dicendo. Sopravviveremo finchè avremmo qualcosina a cui rinunciare, il nostro modus operandi, da tempo, è lo stesso: ti dò qualcosa che sta in fondo al cassetto e avanti savoia. Ciao
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Mi voglio riallacciare al mio ultimo post. Ho appena letto che la legge regionale abruzzese è stata censurata dalla Consulta. La quale ha perfettamente ragione. Gli amministratori regionali non hanno tenuto conto delle norme contenute nella 157 e puntualmente i nostri antagonisti ci hanno battuto. Nello specifico la Regione aveva stabilito che per il periodo ottobre-novembre la caccia alla migratoria si sarebbe potuta effettuare come se si svolgesse in un unico ATC, norma palesemente contraria al dettato della 157 che parla di ambiti di caccia sub - regionali. Ora la questione è facilmente sanabile ma i nostri amministratori devono essere più, come dire, evoluti legalmente parlando (pallido eufemismo per dire che ancora una volta l'hanno buttata di fuori). Oggi come oggi bisogna fare come l'Aretino Pietro in materia di leggi e norme sulla caccia perché ci faranno il pelo e il contropelo e l'unica maniera di salvare la pelle è avere Perry Mason dalla nostra. Prima nelle Regioni se ne renderanno conto meglio sarà?. Ricordate che il principale motivo di impugnazione dei calendari venatori è che la Regione, dopo aver chiesto il necessario e non vincolante parere ISPRA, non ha provveduto a motivare il non accoglimento del parere stesso, con un atteggiamento a dir poco superficiale. Ecco perché dico che vorrei conoscere meglio le "carte" del pasticciaccio Veneto. Ciao
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X comandante 1 di schifezze ne ho viste anche in Toscana non solo in Veneto. se vuoi mandarmi il tuo progetto approvato!!! ,lo farò uguale......
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vedi civetta perche sono incazzato con voi perche non siete tutti cacciatori ma tanti di voi siete sparatori e per colpa vostra ne toccheremo tutti noi cacciatori amanti della nostra passione QUARDA BENE COME SI FANNO I CAPANNI E DOVE VANNO FATTI IL COMANDANTE
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http://www.flickr.com/photos/62484965@N06/7012440339/
QUESTO E' IL MIO CAPANNO x vedere la foto cliccare dove lui ti chiede
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Caro Badger e' vero ogni Regione legifera in modo autonomo ed e' per scalzare il sistema che questo gruppo anticaccia sta facendo pressione .Sappi che anche in Toscana stanno cercando di scalzare la legge regionale sfruttando la legge quadro nazionale quindi non sentiamoci tanto al sicuro bensi lavoriamo uniti per difendere il nostro diritto!per quanto riguarda i capanni si possono fare mimetici quanto vi pare anche l'amico vicentino aveva fatto una tesa a regola d'arte ma avete visto cosa deve subire e' l'ora della SVEGLIA i soldi dei cacciatori servono fino a che non ci fanno smettere ricordiamolo bene saluti
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Ogni Regione può legiferare nell'ambito di quanto previsto dall'art.117 Costituzione e nei limiti della Riserva di Legge Statale ed entro i limiti stabiliti dalle Leggi Quadro Statali.
Quando la Corte Costituzionale sentenzia l'illegittimità? costituzionale di una Norma di Legge Regionale, oltre ad abrogare quella specifica Norma Regionale, stabilisce un principio che varrà? in futuro su tutto il territorio nazionale e per tutte le Regioni.
Ergo, troppo facile deduzione!
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X comandante 1 non ho foto del mio capanno da inviarti ma credimi non era peggiore del tuo.
dal mio capanno che era costruito da 38 anni e cacciavo esclusivamente il colombaccio non ho mai sparato a nessun altro tipo di uccello.
Qui nel Vicentino negli ultimi anni tutti hanno fatto l'altana per cacciare i fringuelli e le peppole o tutta la migratoria mentre una volta si usava l'altana solo per il colombaccio . La mancanza di regole ha portato a questa catastrofe.
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Caro Badger.
Sto diventando viola. Non di fede calcistica (quando mai un toscano non di Firenze tifa la viola - qualche romagnolo forse) MA DI RABBIA.
Caro sor Giamp 50, presumo veneto da quanto t'infervori contro i capanni aerei toscani-umbri-marchigiani fino ad oggi mai sfiorati da qualsivoglia casino venatorio costruttivo perchè TRADIZIONALI nella forma di caccia e nella sostanza di costruzione al pari dei "rocoli" veneti-lombardi- trentini anch'essi mai sfiorati da qualsivoglia casino venatorio costruttivo perchè TRADIZIONALI.
E sai perchè senza che tu vada a tuffarti in qualsivoglia copia incolla di sentenze sfavorevoli ai capanni aerei veneti nel mirino degli ambientalisti e non solo?
SEMPLICEMENTE perchè TRADIZIONALI ed inseriti nell'ambiente - in aria quelli toscani-marchigiani-umbri, in terra in legno o muratura quelli veneti-lombardi- trentini tali da non offendere la vista di ambientalisti e anticaccia.
Un mese fa hai aperto la discussione postando......"ho pensato di aprire questa discussione ove inserire le sentenze/ordinanze in materia di caccia che ci possono interessare nei conflitti tra Regioni e stato".
Penso sia l'ora di chiudere questa discussione per il semplice fatto che non è vero che una sentenza della corte costituzionale avverso una legge regionale ne estenda la validità? a tutte le altre leggi regionali.Quando mai. Voi cacciate fringuelli e peppole a noi manco agli storni fanno tirare.
Basta vicentini. Chi è causa del suo male pianga se stesso. Leggetevi civette 1954: Vi spiega, caso mai non lo si sapesse, a cosa servono le altane in veneto. A cacciare fringuelli peppole e migratoria varia consentita dalla regione veneto.
Allora perchè voi fringuelli e peppole si e noi no.
Basta o sor Giamp 50 con i tuoi copia e incolla di sentenze e ordinanze particolari che poco ci azzeccano con la caccia TRADIZIONALE al colombaccio.
L'art. 5 della tanto bistrattata 157/92 regola l' "esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi" demandandone in toto l'attuazione alle regioni e alle provincie.
Allora? Perchè scomodare l'art. 117 della Costituzione in....come dici...."Ergo, troppo facile deduzione!" come avessi un gusto iettativo contro la nostra TRADIZIONALEEEEEEEEEE caccia al colombaccio nella speranza che anche a noi sia fatto quello che fanno a voi. Si TRADIZIONALEEEEEEEEE come erano i fringuelli anche per noi toscani mica solo per voi veneti. O un c'avete (aretino puro)el Berlato la Confavi e il Galan?
Teneteveli tanto se non riesce a loro cavarvi dai casini non pensate di coinvolgere gli altri nei vostri casini.
Viola di rabbia Badger.
Tu impari a conoscermi solo ora. Io è tanto che apprezzo quanto scrivi sapendo che i tuoi consigli sono utili a tutti noi umili Cacciatori toscani-umbri-marchigiani assaliti e ammaliati da un'arte venatoria TRADIZIONALE ultradecennale.
Ognuno ha la Regione che merita. A livello venatorio, fringuelli a parte che come tradizione venatoria non era da meno del veneto, tengo la mia TOSCANAAAAAAAAAAAAA.
MAREMMA M....A, BACI ABBRACCI E COLOMBACCI
Quando scrivete pensate a tutti non solo a voi.
Fine. O Badger. Perchè non tieni i colombacci in voliera insieme ai piccioni?
Io ne ho sei insieme a una settantina fra ternani e francesi e addirittura due covano e riproducono normalmente.
Gli altri quattro no, semplicemente perchè sono femminucce. Fanno la ruota a me ma che ibrido verrebbe fuori?
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x civetta 54
credo a quello che mi dici, e non do la colpa a voi ma alla tua provincia che rilascia tale permessi e di permettere di tirare hai frinquelli o a sapecie piccole di animali il cacciatore deve tirare dal tordo in su questo e' come la penso sono li sparatori che anno rovinato il vero cacciatori
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Sono d'accordo con te civette1954, ma in Veneto hanno trovato terreno fertile, visto che non abbiamo solo i verdi ma anche due persone che si fanno la guerra uno contro l'altro a nostro discapito, se la situazione andrà? avanti cosi per la caccia non c'è speranza, è diventata politica.
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x "mario52",
Non ritengo opportuno e neanche perdere tempo per risponderTi.
E ci mancherebbe proprio che Tu possa imporre dictat su chi e che cosa si possa scrivere nel forum!
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Guardate cari amici non dovete arrivare in Veneto per vedere tirare a tutto della altane o capanni, venite in Umbria, dove si caccia il colombaccio in modo TRADIZIONALMENTE hahahahah..... o in Toscana, da quando gli sparatori hanno capito il gioco capanno SCOPERTO e posto preso, il gioco è fatto, e per fortuna che da noi hanno bloccato gli appostamenti senza richiami che è tutto un dire, lo sò che non si deve dire ad altri come cacciare o parlare di etica venatoria con i sordi ma anche qui come al solito i furbetti del quartiere la fanno da padroni e gli "onesti" ci rimettono.
Saluti DELDUE
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Caro Mario, sono solo 3 anni che allevo colombacci e chi mi ha dato le dritte all'inizio e francamente non era l'ultimo venuto, mi raccomandava voliere piccole e separate dai piccioni. Per adesso funziona bene ma ciò non toglie che la soluzione "con i piccioni" possa essere altrettanto valida. Non so e per ora non ho voglia di sperimentare oltre. Poi, siccome ormai ho intrapreso una strada senza ritorno, nel futuro al crescere numerico dei colomboni proverò qualche altra nuova, vedremo. Non ti arrabbiare, l'ho già? detto che ogni Regione fa storia a sé e che ognuno dovrà? combattere le proprie battaglie facendo i conti con le proprie realtà? territoriali, TRADIZIONALI, e quant'altro. Ciao e forza Viola Nel post Proposta di Legge ti ho dedicato un ricordo di papere scozzesi Ciao
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la regione toscana e' sempre stata la piu penalizzata di tutti perche il numero dei cacciatori e' sepre stato di gran lunga superiore delle altre regioni, e anno sempre preso la regione toscana come capo ispiratorio, nei suoi restringimenti, noi che non tiriamo piu ai fringuelli e' dal 94 non ricoldo bene l'anno ma gi di li 'la provincia di livorno nel 97 ci obligo a presentare mappe catastali del proprietario con il n del lotto del terreno, trovandoci tutti in difficolta perche e' un conto chiedere un permesso, e' un conto chiedere al proprietario tale documenti , oltre ci inchiodarono con il g,p,s perche ci comunicarono che i capanni avevano le ruote, ogni anno si spostavano di 100mt. e anche li correva l'anno 99 oltre piu di 2 capanni di controbattura non ci permettevano di costruire, noi ne avevamo 6 di capanni riducendoci del 50x 100, e la distanza non deve superare 35mt dal capanno principale;
Oltre le distanze da un capanno a l'altro attualmente a tuttoggi sono di 700mt e se un'altro cacciatore vuole costruire un capanno, non concedano piu permessi x troppa esuberanza di permessi , bisogna che uno vecchio smetta e dia a un'altro cacciatore la sua licenza, senno stai interra e non puoi fare il capanno,, questo e' dal 2004, che anno chiuso di dare permessi a qualsiasi cacciatore.
e' da anni che cianno strizzati come limoni e piu di cosi non ci possono fare,x le altre regioni sono piu vergini della toscana alla migratoria. prendendo sempre la toscana come esempio x restringerla, e nessuna regione a quei tempi non vennne in aiuto a difendere tali restrinzioni , a difesa della toscana. Pultroppo oggi siamo arrivati a sistemarsi a livello regionale con accordi presi con ambientalisti e la regione toscana se' stabilizzata da sola a livello venatorio.x le altre regioni facciano come a fatto la toscana difendendosi da soli e risolvere i suoi problemi interni.
I veneti si devono mettere in testa che non si pole sparare ai fringuelli, perche non e' da cacciatori sparare a un volatile che ti viene incontro anche se ti vede, vi dovete mettere in testa di togliere le altane nei campi o ai confini dei boschi, e fate come noi con le poste in terra. i capanni dovete costruirli dentro i boschi folti di vegetazione che non danno noia a livello ambientalistico e paesaggistico.
In modo che nessuno pole dire che e' uno schifo a vedersi . il problema Marche e' diverso al veneto perche i capanni li facevano di muratura senza permesso edilizio, e'x questo li anno levati era tutto il casino vedere quelle strutture nei boschi , e' partito da 2 cacciatori che si sono leticati x li appostamenti,e' intervenuto la venatoria o forestale non ricoldo bene ma da quel episodio dei due che si liticarono venne fuori un casino e il finale quei capanni risultarono di costruzione abusiva edilizia e li fecero togliere tutti minacciando tutti i titolari du abuso edilizio con la demolizione dei fabbricati. ma questa e' unaltra storia noi diamo sempre la colpa a loro agli ambientalisti ma credetemi che anche noi li diamo il motivo x agire . LORIS
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IO NON CREDO CHE NESSUNO,IN NESSUNA REGIONE POSSA DORMIRE SONNI TRANQUILLI.COME SI FA A NON CAPIRE CHE LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE PUO'ESSERE APPLICATA Anche AD ALTRE REGIONI.IL CONCETTO E' MOLTO SEMPLICE.SE LA REGIONE NON HA LA FACOLTA'DI LEGIFERARE SULLA ESENZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA,E SULL'ESENZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO,PER GLI APPOSTAMENTI AEREI PER CACCIA AI COLOMBACCI,IL RISCHIO DI UNA REAZIONE A CATENA MI SEMBRA ELEVATO.SE NE FREGA ALTAMENTE LA SUPREMA CORTE DELLE CACCE TRADIZIONALI.CIO CHE MI SCONFORTA MAGGIORMENTE E' CHE NON VEDO UNA SOLUZIONE AL PROBLEMA A NOSTRO VANTAGGIO.CHIEDO A CHI CACCIA IN EMILIA ROMAGNA SE CI SONO VENTI DI GUERRA IN AVVICINAMENTO.SE QUALCUNO VICINO AI PALAZZI DEL POTERE REGIONALE HA QUALCHE INFORMAZIONE,E' COSA GRADITA FACCIA SENTIRE LA SUA VOCE E SPERIAMO BENE^UN SALUTO A TUTTI
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Caro Comandante1 allora tu non conosci come stiamo messi noi Laziali.....(ROMA) uno schifo...adesso non ricordo l'anno, ma sono gia' svariati anni che la nostra provincia non rilascia permessi per fare appostamenti fissi in quanto dicono che ce ne sono troppi...il territorio e' saturo...vuoi sapere quanti ce ne sono di appostamenti nella provincia di Roma?? soltanto 30.....non comment.... e con il nuovo piano faunistico venatorio dovranno portarli a soli 9 appostamenti, con il rischio che l'anno prossimo potremmo trovare la sorpresina che non ci venga rinnovato il permesso....non so con quale criterio faranno questi censimenti ma veramente ci stanno facendo girare i cog....ni. Ora sono talmente inca....ato che non voglio continuare.....ci godiamo quest'anno di caccia al colombo sul palco.....e poi per l'anno prossimo vedremo cosa succedera'. Saluti e un abbraccio
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Hai ragione Loris.
Proprio ora ero al telefono con un amico veneto il quale mi illustrava (ma già? sapevo...) situazioni che vedono delle torri alte trenta metri e più costruite senza nessun tipo di autorizzazione nel bel mezzo di territori quasi privi di vegetazione.
CON UN IMPATTO PAESAGGISTICO INSOPPORTABILE DA VEDERE!!!
Solo che ora, con sto cavolo di sentenza della Corte Costituzionale, siamo in brache di tela tutti.
Credo che ci si debba attivare in modo che "muoia Sansone con tutti i Filistei", nel senso che se vogliono rompere le scatole solo ai cacciatori SBAGLIANO.
O tutti o nessuno! Nella mia valle, ma un pò dappertutto, ci sono migliaia e migliaia di situazioni irregolari. Per ogni dove trovi stalle, stalletti, pollai, ovili, canili, anche piccionaie ecc ecc ecc del tutto abusive e del tuto irregolari come pretendono siano i nostri quattro tubi non fissi a terra con basi di cemento!!!
E allora, ripeto, muoia Sansone con tutti i Filistei.
Dobbiamo inondare di fotografie e denuncie le autorità? che dovrebbero controllare i nostri capanni e poi si vedrà?...
Pensa che da me esisteun regolamento edilizio che esenta da tali norme le cosiddette "aree ludiche orizzontali". Sai di cosa si tratta? Esattamente dei campi da bocce. Ecco i pensionati possono costruire un bocciodromo senza sottostare a precise norme edilizie. Ed allora se un bocciodromo è uno spazio ludico orizzontale, il mio capanno diventarà? uno spazio ludico verticale!!!
Dobbiamo vendere cara la pelle e non prestarci a giochetti politici. Perchè a breve sentiremo sirene che cantano a nostro favore in cambio di...
Per le nostre associazioni siamo una zavorra da sganciare. Un problema da evitare! E allora in modo compatto stiamo uniti e vendiamo carala pelle.
E vedrete che riusciremo a tramandare questa nostra passione. Ne sono sicuro.
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X Aldorin come al solito riesci a farci sentire tutti uniti anche quando non ci si crede più.
L'idea giusta la hai lanciata leviamo la zavorra Ass. Venatorie, iniziamo proprio noi del club e i nostri amici e conoscenti, ci sarà? tra di noi malati di colombite un assicuratore che può vedere di farci una polizza sulla falza riga delle più blasonate polizze delle principali ass. Venat. diamo uno squillo di tromaba e vediamo chi risponde presente.
Saluti DELDUE
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ALDORIN, TE LO DICO IO PURTROPPO SE LE NOSTRE PSEUDOASSOCIAZIONI VENATORIE NON FANNO QUALCOSA PER NOI POERI CACCIATORUCCI è LA FINE. CI RIDURREMO A DIVENATRE SELECONTROLLORI CINGHIALAI, E STOP COMUNQUE RINALDO LA FRANCIA CI ASPETTA E NOI ANDREMO IN FRANCIA CACCIA, VINO DONNE E VAI....
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Visto Badger la dedica in ricordo delle papere scozzesi.
Ti ho detto che ti leggo attentamente perchè so che difficilmente scrivendo.....padelli.
Io allevo, per passione, colombacci da qualche anno ma questo non significa voler essere essere professore e insegnare. Semplicemente sto attento alle novità?.
C'è sempre da imparare. Posso dirti che pure io fino a quando non hanno un bel collare li tengo in voliere rialzate da terra di 1 metrox 1 metrox 1 metro semplicemente per continuare quel contatto post imboccatura ad A 19 che li porta a considerarti loro genitore. In ottobre, giunto a metà? mattinata, i colombacci che adopero in caccia(compreso gli anziani) ricevono la loro razione di A 19. La gradiscono e sapessi come stanno buoni in racchetta tutto il giorno.
Certamente quello che ti ha dato le dritte d'allevamento, che non era l'ultimo venuto come dici te, ha le sue teorie che sono molto molto differenti dalla pratica. C'è chi dice che odiano i vestiti colorati. Ma quando mai. Una volta sono vestito di rosso una volta giallo, una volta verde mimetico. Spesso, anzi sempre, bianconero nella testa e nel cuore.
Una cosa li terrorizza. L'ombrello. Quindi non andare mai alle voliere con l'ombrello. I miei s'ammazzano.
Non si impauriscono nel vedere persone estranee alla famiglia. O perlomeno non di tutti. Di alcuni si perchè il colombaccio, che ha certamente conservato l'indole selvatica, la tira fuori solo se terrorizzato.
In voliera insieme ai piccioni stanno non bene ma benissimo almeno i miei. Mi sembra che siano anche più resistenti a malattie rispetto ai piccioni
Se ti capita, fai un salto nel sito di progetto migratoria di Luca B.
Vedrai alcuni dei..........miei ragazzi all'opera.
In mano ho uno degli ultimi due nati. Lo sto imboccando ad A 19 dal 20 giugno. E' il sesto della solita coppia, volutamente messo vicino al fratello nato ad aprile che fa già? il suo bel metro a filo lungo.
Gino e Gina di Rinaldo, che gli ho dato lo scorso anno, a quanto mi dice, vengono su bene.
Se vuoi, i prossimi sono tuoi tanto viola più viola meno..........almeno posso dire di aver contribuito alla vosta penosa situazione calcistica con qualcosa di utile.
A presto. Mario.
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Caro Mario, premesso che io amo il calcio ma non il tifo, nel senso che, avendo un po', ma solo un po', giocato, mi appassiono al gioco ma non alla tifoseria e quindi potrei, in via del tutto eccezzzzzionale perdonarti i tuoi trascorsi da Gobbo, è di tutta evidenza, e l'ho già? detto, che quello che ho imparato sull'allevamento del piccione non vale, se non in minima parte, per il colombaccio. Siamo di fronte ad un altro animale, un'altra specie, altro carattere altre peculiarità?. E ti devo dire con modestia che ho avuto occasione di vedere all'opera allevatori di colombacci e non tutti mi hanno convinto pienamente. Ho trovato i miei sistemi ma mi rendo conto di avere sicuramente delle carenze. Certo qui entrano in gioco non solo l'esperienza ma la disponibilità? fisica delle voliere, etc etc. Poiché sono certo di aver intrapreso una strada senza ritorno, nel senso che il mio interesse per il piccione è andato scemando in senso direttamente proporzionale alla conoscenza del colombaccio, e non ci rinuncio solo perché mi rendo conto che ho bisogno dei volantini e anche di qualche filolungo, ma se perdessi il capanno eliminerei il piccione, cercherò di espandere le mie conoscenze e di incrementare il numero dei soggetti perché, come al solito, è nella selezione che si trova la qualità?. Ho tanti difetti, ma mi riconosco una qualità?, sono un osservatore, sono capace di stare a guardarli per ore e di cogliere ogni sfumatura del loro comportamento, per questo dico che il colombaccio ti parla. Quindi sono arrivato alla conclusione che il fattore ambientale sia determinante, un certo tipo di voliera, un compagno/a più adatto, etc possono fare la differenza. Cmq, una domanda: A19 in che senso, in quale modo? Non mi dirai che li imbocchi con siringa sulla tesa? Chiarisci anche se ti devo anticipare che nel periodo del massimo sforzo io li nutro di Energy Plus + vitamine apposite ma mangiano la sera (dalle mie mani) e durante la caccia sembrano non soffrire né più né meno dei piccioni. Ciao
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Dal mio piccolissimo e modestissimo osservatorio, nonchè neofita, credo di aver notato dallo sguardo che sembrava di rimprovero e di intolleranza, che non vogliono essere accarezzati sul dorso, ma cercano sempre di osservare e poter gestire tutto ciò che hanno di fronte. Dei due "bimbi", uno pareva mi volesse dire che così lui non vuole, irrigidiva il collo e con sguardo minaccioso rifiutatava la mano sul dorso a mo di lisciatina, dopo 5/6 giorni un po si è addolcito, l'altro accetta tutto, ognuno ha il suo posto notturno, l'ho dedotto in base al comportamento sulla cannuccia che ho irruvidito per l'appiglio.
Il primo si posiziona a metà? e l'altro gli fa il giro da dietro per affiancarlo.
Credo siano normali ma a me sembrano di una intelligenza super, docilissimi e senza paure, altri entrano in voliera e loro si fanno toccare il petto senza problemi.
Per il momento poco impegno e tanta soddisfazione, hanno 29 giorni!Cercherò di apprendere ogni lezione o suggerimenti per ottimizzare, con l'aggiunta come dico io di una personalizzazione funzionale soggettiva.
Bella esperienza!!!!!!!!!!
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Bene, apprendo la notizia con piacere, anche il nostro Rimescolo si è ormai convertito,
un'altro diavolaccio tra i tantissimi francescani é una bella notizia.
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Renato a 29 giorni li devi aver già? messi sopra il piattino, occhio perché non sono piccioni dove, al momento di lasciare il covo, si può cominciare. Qui devi anticipare il più possibile perché un conto è che stiano volentieri sull'appoggio di rete un altro è legarceli. Io comincerei senza perdere altro tempo poi fai te. Io per parte mia comincio a farceli stare legati già? da 20 gg in poi, gradatamente, e a quel punto è già? un po' che li nutro sempre sul piattino. Ciao
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Buongiorno Badger.
Non sono tifoso sfegatato anzi. Me ne potrebbe fregare di meno, sai. Solo che per tradizione tutta italiana e non solo, si prende una fede calcistica e non si lascia più.
Come la caccia.
Ti rispondo solo ora perchè stacco la spina del computer il venerdì pomeriggio.
Certo che imbocco i vecchietti, in ottobre, ad A 19 con siringa.
Conosco l'energy plus. Ottimo. Lo adopero pure io nel periodo di caccia con i piccioni e i colombacci con cui caccio.
Faccio questo alle 12 circa per poter cacciare in tranquillità? fino alla sera. Non strappano. Non danno più segno d'insofferenza considerato che han mangiato e bevuto.
Come noi. D'altra parte, noi, alle 12 ci nutriamo a bistecche costoliccio salsicce
Personalmente posso dirti di aver trovato gran giovamento. I colombacci non danno più segno di insofferenza e stanno in racchetta fino a sera tardi.
Perchè ti stupisci? I francesi lo fanno con le loro farine che sono in vendita sul sito palombe.com.
Il colombaccio gradisce quest'appetitosa pappa.
Vengo dalla scuola di caccia umbra. La scuola di caccia che mi ha portato per anni e anni ad imboccare e dar da bere (soffiando il tutto bocca a bocca) ai piccioni.
Ho abbandonato anni fa questo sistema visto che i piccioni quando la sera li tiravi giù avevano ancora il gozzo pieno di favino e granturco.
Pure io passo tanto tempo con i miei ragazzi. Li conosco bene. Conosco le loro abitudini. Mi cercano. Si picchiano, le femmine non accoppiate della voliera grande, appena mi vedono.
Credimi. Sono gelose.
E' bello stare con loro.