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Club Italiano del Colombaccio => Archivio 2007-2014 => Discussione aperto da: Vecchio Forum - 29/04/2013 - 18:03

Titolo: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 29/04/2013 - 18:03
Stop a cacciatori nei fondi agricoli, la Corte Europea riconosce il diritto alla «obiezione di coscienza venatoria»?.
Il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se l'esercizio di tale attività? si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. Secondo la Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu), infatti, essendo l'attività? venatoria esercitata a fini prevalentemente ricreativi, una legislazione nazionale non può impedire al proprietario di negare l'accesso al proprio fondo quando la caccia è vista da chi non la pratica come una ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata.

Non vale a contrastare tale opinione la constatazione che la caccia soddisfa l'interesse generale a che siano preservate soltanto le specie sane di selvaggina e che le coltivazioni siano tutelate contro i danni provocati dalla presenza indisturbata di animali selvatici. Neppure il riconoscimento di un compenso al proprietario tollerante è considerato dalla Cedu un rimedio proporzionato alla perdita del suo diritto a manifestare i propri convincimenti a favore della protezione della fauna selvatica.

Il caso oggetto della sentenza (Cedu-Grande Camera, 26.6.2012, Herrmann vs. Germania) non costituisce una novità? assoluta, essendo stata la Corte già? in altre occasioni investita del compito di verificare se possa essere sacrificato il diritto di proprietà? in presenza di un interesse della collettività?, quale è quello alla pratica venatoria.

La particolarità? della pronuncia risiede nel fatto che i giudici hanno adottato un concetto ampio di proprietà?, riconoscendo al titolare non soltanto un diritto reale sul bene fondo ma anche un vero e proprio diritto di esprimere e attuare, attraverso il fondo, le proprie idee. Vengono, cioè, garantiti il diritto a non subire invasioni di terzi nel proprio terreno e il diritto a non lasciare che le convinzioni altrui alterino il proprio rapporto con il fondo e con l'ambiente circostante, che si traduce nella libertà? di non rendere disponibile il fondo per la cattura e l'uccisione degli animali selvatici.

La decisione adottata dalla Corte assume particolare rilievo per l'Italia, appartenente alla categoria di quegli Stati membri nei quali il proprietario non può impedire a terzi di entrare nel proprio fondo per praticare la caccia, a meno che egli non abbia provveduto a recintarlo o non abbia destinato lo stesso a colture determinate suscettibili di essere danneggiate (così stabilisce il codice civile, all'art. 842).

Una legge speciale del 1992 riconosce al proprietario il diritto di opporsi all'esercizio dell'attività? venatoria, inoltrando entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio una richiesta motivata al presidente della giunta regionale. La richiesta è accolta quando si tratta di tutelare produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, oppure quando vi è la necessità? di evitare un danno ad attività? di rilevante interesse economico, sociale o ambientale (l. 157/1992, art. 15, co. 4). L'attività? venatoria è invece vietata nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra recinzione di 1.20 di altezza ovvero da corsi o specchi d'acqua perenni aventi una larghezza di almeno 3 metri (art. 15, co. 8).

La sentenza della Cedu, quindi, amplia notevolmente i confini della proprietà? privata, riconoscendo al titolare il diritto di opporsi alle attività? di caccia anche quando non insistano sul proprio terreno particolari coltivazioni o attività? bisognose di specifiche tutele, e anche quando il proprietario decida di non scegliere le attività? da esercitarvi.
Tratto Tratto da CACCIA- PESCA- AMBIENTE
Stop a cacciatori nei fondi agricoli, la Corte Europea riconosce il diritto alla «obiezione di coscienza venatoria»?
Il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se l'esercizio di tale attività? si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. Secondo la Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu), infatti, essendo l'attività? venatoria esercitata a fini prevalentemente ricreativi, una legislazione nazionale non può impedire al proprietario di negare l'accesso al proprio fondo quando la caccia è vista da chi non la pratica come una ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata.

Non vale a contrastare tale opinione la constatazione che la caccia soddisfa l'interesse generale a che siano preservate soltanto le specie sane di selvaggina e che le coltivazioni siano tutelate contro i danni provocati dalla presenza indisturbata di animali selvatici. Neppure il riconoscimento di un compenso al proprietario tollerante è considerato dalla Cedu un rimedio proporzionato alla perdita del suo diritto a manifestare i propri convincimenti a favore della protezione della fauna selvatica.

Il caso oggetto della sentenza (Cedu-Grande Camera, 26.6.2012, Herrmann vs. Germania) non costituisce una novità? assoluta, essendo stata la Corte già? in altre occasioni investita del compito di verificare se possa essere sacrificato il diritto di proprietà? in presenza di un interesse della collettività?, quale è quello alla pratica venatoria.

La particolarità? della pronuncia risiede nel fatto che i giudici hanno adottato un concetto ampio di proprietà?, riconoscendo al titolare non soltanto un diritto reale sul bene fondo ma anche un vero e proprio diritto di esprimere e attuare, attraverso il fondo, le proprie idee. Vengono, cioè, garantiti il diritto a non subire invasioni di terzi nel proprio terreno e il diritto a non lasciare che le convinzioni altrui alterino il proprio rapporto con il fondo e con l'ambiente circostante, che si traduce nella libertà? di non rendere disponibile il fondo per la cattura e l'uccisione degli animali selvatici.

La decisione adottata dalla Corte assume particolare rilievo per l'Italia, appartenente alla categoria di quegli Stati membri nei quali il proprietario non può impedire a terzi di entrare nel proprio fondo per praticare la caccia, a meno che egli non abbia provveduto a recintarlo o non abbia destinato lo stesso a colture determinate suscettibili di essere danneggiate (così stabilisce il codice civile, all'art. 842).

Una legge speciale del 1992 riconosce al proprietario il diritto di opporsi all'esercizio dell'attività? venatoria, inoltrando entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio una richiesta motivata al presidente della giunta regionale. La richiesta è accolta quando si tratta di tutelare produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, oppure quando vi è la necessità? di evitare un danno ad attività? di rilevante interesse economico, sociale o ambientale (l. 157/1992, art. 15, co. 4). L'attività? venatoria è invece vietata nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra recinzione di 1.20 di altezza ovvero da corsi o specchi d'acqua perenni aventi una larghezza di almeno 3 metri (art. 15, co. 8).

La sentenza della Cedu, quindi, amplia notevolmente i confini della proprietà? privata, riconoscendo al titolare il diritto di opporsi alle attività? di caccia anche quando non insistano sul proprio terreno particolari coltivazioni o attività? bisognose di specifiche tutele, e anche quando il proprietario decida di non scegliere le attività? da esercitarvi.

Tratto da CACCIA- PESCA- AMBIENTE
Stop a cacciatori nei fondi agricoli, la Corte Europea riconosce il diritto alla «obiezione di coscienza venatoria»?
Il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se l'esercizio di tale attività? si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. Secondo la Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu), infatti, essendo l'attività? venatoria esercitata a fini prevalentemente ricreativi, una legislazione nazionale non può impedire al proprietario di negare l'accesso al proprio fondo quando la caccia è vista da chi non la pratica come una ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata.

Non vale a contrastare tale opinione la constatazione che la caccia soddisfa l'interesse generale a che siano preservate soltanto le specie sane di selvaggina e che le coltivazioni siano tutelate contro i danni provocati dalla presenza indisturbata di animali selvatici. Neppure il riconoscimento di un compenso al proprietario tollerante è considerato dalla Cedu un rimedio proporzionato alla perdita del suo diritto a manifestare i propri convincimenti a favore della protezione della fauna selvatica.

Il caso oggetto della sentenza (Cedu-Grande Camera, 26.6.2012, Herrmann vs. Germania) non costituisce una novità? assoluta, essendo stata la Corte già? in altre occasioni investita del compito di verificare se possa essere sacrificato il diritto di proprietà? in presenza di un interesse della collettività?, quale è quello alla pratica venatoria.

La particolarità? della pronuncia risiede nel fatto che i giudici hanno adottato un concetto ampio di proprietà?, riconoscendo al titolare non soltanto un diritto reale sul bene fondo ma anche un vero e proprio diritto di esprimere e attuare, attraverso il fondo, le proprie idee. Vengono, cioè, garantiti il diritto a non subire invasioni di terzi nel proprio terreno e il diritto a non lasciare che le convinzioni altrui alterino il proprio rapporto con il fondo e con l'ambiente circostante, che si traduce nella libertà? di non rendere disponibile il fondo per la cattura e l'uccisione degli animali selvatici.

La decisione adottata dalla Corte assume particolare rilievo per l'Italia, appartenente alla categoria di quegli Stati membri nei quali il proprietario non può impedire a terzi di entrare nel proprio fondo per praticare la caccia, a meno che egli non abbia provveduto a recintarlo o non abbia destinato lo stesso a colture determinate suscettibili di essere danneggiate (così stabilisce il codice civile, all'art. 842).

Una legge speciale del 1992 riconosce al proprietario il diritto di opporsi all'esercizio dell'attività? venatoria, inoltrando entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio una richiesta motivata al presidente della giunta regionale. La richiesta è accolta quando si tratta di tutelare produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, oppure quando vi è la necessità? di evitare un danno ad attività? di rilevante interesse economico, sociale o ambientale (l. 157/1992, art. 15, co. 4). L'attività? venatoria è invece vietata nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra recinzione di 1.20 di altezza ovvero da corsi o specchi d'acqua perenni aventi una larghezza di almeno 3 metri (art. 15, co. 8).

La sentenza della Cedu, quindi, amplia notevolmente i confini della proprietà? privata, riconoscendo al titolare il diritto di opporsi alle attività? di caccia anche quando non insistano sul proprio terreno particolari coltivazioni o attività? bisognose di specifiche tutele, e anche quando il proprietario decida di non scegliere le attività? da esercitarvi.

Tratto da CACCIA- PESCA- AMBIENTE.
Brutta nuova discussione che piacerebbe non vedere scritta ma è la realtà? che avanza.

un saluto a tutti,Denis.
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 29/04/2013 - 18:06
Scusate la tripletta : Essendo il campo articolo molto piccolo e non visibile non mi sono accorto della tripletta.
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 29/04/2013 - 18:14
La Corte Europea dovrebbe ancora ampliare le Sue vedute e sentenziare il divieto per i cittadini non proprietari terrieri di respirare l'aria ossigenata dalle piante delle proprietà? private!
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 29/04/2013 - 19:08
Dimostrazione che questa Europa serve solo a nuocere sara' bello capire pero'  "danni"nei fondi di questi obiettori chi li paghera' saluti
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 29/04/2013 - 19:16
e sara'ancor piu bello capire i danni causati da animali selvatici PROVENIENTI dai terreni soggetti a OBIEZIONE DI COSCENZA chi li dovra' pagare .meno male che ci sono i cinghiali a tutelare i Cacciatori saluti
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 30/04/2013 - 11:02
Tale sentenza non ci riguarda: noi abbiamo il "famigerato" art. 842 che prevede espressamente l'accesso ai fondi ai "licenzadicacciadotati". Non credo che ci possa toccare anche se io la penso un tantino diversamente e lo sapete già?.Ciao
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 30/04/2013 - 11:27
ciao a tutti, per filippo: be fortuna i ginghiali per i ghinghialai ma non per me che quella caccia non la pratico.quello che caccia i cinghiali alla fine potra cacciare anche in questi terreni, magari autorizzato dal proprietario o comunque messo li dalle autorità?, ma io che caccio beccaccie ho da solo vado in cerca di qualche tordo ho fagiano cosa faccio? mi metterò a guardare che qualcuno caccia dove io non posso.
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 02/05/2013 - 19:46
ciao Blues per spiegarmi meglio volevo dire che se dovesse passare una legge del genere anche da noi tutti coloro che ,dichiarandosi obbiettori nei confronti della caccia precludessero l'accesso di noi Cacciatori all'interno dei terreni di loro propprieta',dovrebbero pagare i danni per tutti i selvatici che ,stazionando al sicuro nei loro terreni potrebbero andare a fare "danni" nei terreni altrui e che a causa dei tantissimi cinghiali che sono presenti sul nostro territorio e che AUMENTEREBBERO IN MANIERA ESPONENZIALE rende improbabile questa possibilita',,,, almeno spero saluti
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 02/05/2013 - 22:37
Naturalmente ragioniamo su supposizioni ed ipotesi e come tali vanno considerate.

Poniamo il caso che lo Stato Italiano adeguasse la propria normativa alle sentenze della Corte di Giustizia Europea e di conseguenza introducesse per i proprietari terrieri il Diritto all'obiezione di coscienza all'esercizio della caccia sulle proprie proprietà?.

In questo caso la fauna selvatica rimarrebbe sempre ed esclusivamente Proprietà? indisponibile dello Stato e, di conseguenza, nessun risarcimento potrebbe essere richiesto da terzi ai suddetti proprietari terrieri per i danni arrecati loro dagli animali stazionanti nei fondi ove si è esercitato il diritto all'obiezione.

Tuttalpiù lo Stato potrebbe normare il non risarcimento dei danni agricoli ai proprietari terrieri che hanno esercitato il suddetto diritto di obiezione.
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 03/05/2013 - 17:46
beh se questo ragionamento fosse applicato dallo Stato i danni alle colture agricole verrebbero risarciti con i soldi del proprietario della fauna selvatica(Stato) ,non da privati cittadini quali sono i Cacciatori percui questo concetto dovrebbe essere esteso anche nei confronti di coloro che non permettono la caccia nei propri fondi o no?
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 03/05/2013 - 20:21
Veramente non riesco a seguire il ragionamento.

Oggi come oggi le normative prevedono che i danni provocati dalla fauna selvatica debbano essere risarciti su territorio ATC dall'ATC stesso, su Parco dall'ente parco, su ZRC dalla Provincia se a gestione provinciale, ecc.

Certamente i danni causati dagli animali in fuoriuscita da parchi, da fondi chiusi, da ZRC ed ecc. non vengono pagati da queste strutture ma dalle strutture che gestiscono i territori dove effettuano i danni, per cui anche nell'obiezione di coscienza si può ragionevolmente supporre che i danni causati da questi animali in fuoriuscita dai territori esclusi alla caccia per obiezione di coscienza seguirebbero la stessa strada e quindi a risarcire i danni sarebbe chiamato l'ente gestore o privato che gestisce dal punto di vista faunistico venatorio i territori dove vengono causati i danni stessi.

Comunque è sempre un parlare aleatorio, ma visto come vanno le cose in Italia non credo di essere molto lontano da ciò che in futuro potrebbe essere.
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 04/05/2013 - 19:00
oggi come oggi i soldi dei Cacciatori vengono usati per pagare i danni causati dalla selvaggina che e' di proprieta' dello stato quindi gli enti gestori alla fine della fiera usano soldi che provengono dagli ATC e dai versamenti, quindi dei Cacciatori .la tendenza ultimamente e' quella di indirizzare i pagamenti dei danni verso la responsabilita' delle provincie,regione e quindi dello Stato dandoli la "responsabilita'"della selvaggina di sua proprieta' .la speranza e' quella di riuscirci perche' se lo stato diventa effettivamente responsabile in solido possiamo essere sicuri che si rifara' con chiunque ostacoli l'abbattimento di quei selvatici che sono causa di risarcimenti e almeno chi vorra' obbiettare sara' chiamato a pagare profumatamente la preclusione all'accesso nei propri fondi .
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 04/05/2013 - 19:49
Ma, che vuoi che dica, mi sembra che vivi in un altro mondo!

Oggi come oggi le difficoltà? economico/finanziarie di ogni Ente pubblico, Comuni/Provincie/Regioni/ecc. sono sempre maggiori, ed in futuro lo saranno ancora di più, per cui bisogna essere, non ottimisti, ma utopistici per poter pensare che questi Enti possano od abbiano la più pallida intenzione di andare a sobbarcarsi oneri ulteriori che l'attuale legislazione, giusta o sbagliata che sia, carica, anche se in larga parte ingiusti, praticamente sulle spalle di noi cacciatori.

Che poi lo Stato possa minimamente impostare una rivalsa per i danni della fauna selvatica nei confronti di chi eserciti un diritto riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea credo proprio che sia al di fuori di ogni realtà? possibile ed immaginabile.

Comunque ognuno abbiamo il diritto di sognare!
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 05/05/2013 - 12:01
certo pero' Giamp che sei piu' pesante dell'uranio impoverito ahahaha bastian contrario fino all'ennesima potenza !di certo se ci facciamo passare su per il ...qualsiasi cosa e' naturale che gli enti preposti continueranno a scaricare i costi su di Noi ultimamente pero' alcune associazioni stanno prendendo posizione propio su questo argomento (almeno ogni tanto)spostando la responsabilita' sulle provincie che gestiscono "tramite gli ATC" i nostri fondi per pagare i danni e meno male che ci sono i "cinghialai"saluti
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 05/05/2013 - 21:18
ciao filippo, da noi molti cinghialai l'anno creata questa situazione, addirittura con dei lanci di animali, 30 anni fà? non cerano tutti questi animali chussa comè sono aumentati così tanto, senza parlare di capi squadra che ben consapevoli di quante femmine erano presenti davano direttive precise per non fare abbattere le suddette femmine perchè così la prossima staggione avevano sicuramente più animali, chiaramente fregandosene di quello che l'aumento di questi animali potevano causare. dispiace ammetterlo ma nella mia provincia la caccia del cinghiale ha incasinato tutto il mondo venatorio con conseguenze disastrose. che sia chiaro non tutti i cacciatori di cinghiali sono così iresposabili.
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 05/05/2013 - 22:28
Beh, ognuno ha il suo modo di ragionare, per quel che mi riguarda cerco sempre di basarmi su normative, fatti e situazioni concreti, su previsioni ragionevoli, ricercando il pragmatismo, per cui non credo di essere un "bastian contrario", ma semplicemente uno che dice come stanno realmente le cose, tralasciando magari piacevoli illusioni che tanto poi si trasformerebbero in spiacevoli delusioni.

Con ciò sempre pronto a battermi per un obiettivo condivisibile per ottenere risultati nel quadro generale della realtà? sociale attuale e della situazione economico finanziaria del nostro Paese, con tutto quanto ne consegue.
Quella dei cinghiali è la vera unica grande novità? venatoria degli ultimi decenni nel nostro Paese.

Una novità? con una innegabile positività?, quella di impegnare e far divertire una elevata percentuale di cacciatori, una loro socialità? molto attiva e spinta, un giro economico da non sottovalutare.

L'altra faccia della medaglia comporta anche la questione dell'elevato costo dei risarcimenti danni ed il disturbo apportato durante le cacciate ad altre forme di caccia.

Personalmente auspico che da tutte le parti si abbia l'intelligenza di ricercare le migliori forme di gestione e convivenza possibili, utilizzando al più alto livello questa ricchezza, perchè di questo si tratta!
Proprio oggi, uno degli amici dell'impianto per colombacci che pratica questa caccia, mi diceva che nel parco del Conero i selecontrollori hanno raggiunto i 400 capi, mentre con le gabbie una trentina per la maggior parte nel mese di febbraio.
Titolo: Re: Obiezione di coscienza venatoria
Inserito da: Vecchio Forum - 06/05/2013 - 19:22
Personalmente ritengo l'articolo sopra riportato fuorviante, strumentale e persino, nella sua conclusione fazioso.

Si tenta di utilizzare una sentenza della Corte Europea per fini ben diversi dai principi che hanno ispirato la sentenza stessa.

Personalmente ritengo la sentenza una madornale cantonata della Corte nella parte in cui si ritiene il proprietario di un fondo Dio di quel pezzo di terra, quando invece il Pianeta Terra dovrebbe essere un bene di tutta l'umanità?, perchè questo è il concetto base rimarcato.

Poi, per il fatto che nessuno dovrebbe essere obbligato per Legge a far parte di qualsiasi Associazione, sono perfettamente daccordo con la Corte.

Il fatto che l'estensore dell'articolo tenti di usare in modo strumentale tale sentenza per perorare la causa di pochi eletti italiani proprietari terrieri e richiederne la privatizzazione, lo ritengo vergognoso.

Che poi l'ISPRA vada ricondotta sulla retta via ed a più miti consigli è tutt'altro discorso, che nulla c'entra con il resto.