Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 ottobre
2013;
Considerato quanto segue:
1. a seguito della recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di appostamenti
fissi è opportuno intervenire nella normativa regionale per prevedere che la realizzazione di tali
manufatti sia soggetta alle disposizioni della legge regionale in materia di governo del territorio
che disciplinano l’attività edilizia;
2. al fine di garantire un’omogenea applicazione della disciplina degli appostamenti fissi è
necessario prevedere le caratteristiche tipologiche degli eventuali manufatti realizzati dai
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso;
3. è prevista una norma transitoria al fine di garantire ai soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività venatoria da appostamento fisso alla data di entrata in vigore della presente legge di
adeguarsi alla nuova disciplina.
Approva la presente legge
Art. 1
Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994
1. Il comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:
“6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un
determinato sito, in conformità al decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio
2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”).”
2. Il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato
l’appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplinano l’attività edilizia, è
consentita a condizione che i manufatti stessi:
a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali
tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano
facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o
temporaneo.”.
3. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“6 ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere
disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6 bis esclusivamente al fine di
assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.”.
4. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“6 quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6 bis e
non rientranti pertanto nella fattispecie prevista all’articolo 80 della l.r. 1/2005 sono
sottoposti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedimento di
autorizzazione paesaggistica.”.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell’articolo 34, commi 6 e 6 bis della l.r. 3/1994
precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, ove presentino caratteristiche diverse
da quelle previste al comma 6 bis, sono rimossi entro il 28 febbraio 2014.
2. Il regolamento di attuazione della l.r. 3/1994, emanato con d.p.g.r. 33/R/2011, è adeguato alle
previsioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore
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