PROPOSTA DI LEGGE

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3251 — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della deputata ROSTELLATO (PD)

150px-Logo_della_Camera_dei_deputati.svg[1]

Modifiche all’articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria.

Presentata il 23 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento, con l’articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e con la legge 6 agosto 2013, n. 97, ha apportato una serie di modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in seguito alle procedure d’infrazione aperte dall’Unione europea a carico dell’Italia per la violazione delle direttive che regolano le attività venatorie e la protezione degli ecosistemi. La legge n. 157 del 1992, che ha sostituito la legge n. 968 del 1977, nasce all’indomani dei referendum sulla caccia del 1990. Venticinque anni fa, infatti, il 3 giugno 1990 in Italia i cittadini furono chiamati a votare per eliminare il « diritto » dei cacciatori al libero accesso nei fondi agricoli e per limitare le specie cacciabili. La consultazione referendaria, per la prima volta in Italia, non raggiunse il quorum e la consultazione fu dichiarata non valida, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione. La legge n. 157 del 1992 disciplina il prelievo venatorio di fauna selvatica stabilendone le modalità e attribuendo nello specifico le competenze degli enti locali, mantenendo però il « diritto » dei cacciatori di entrare nei fondi privati. Il vizio di origine della normativa vigente è rappresentato dallo scontro tra la civiltà giuridica repubblicana e il contesto giuridico-istituzionale precedente all’avvento della Repubblica. L’articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, stabiliva che: « In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l’ha scovata… ». Con l’entrata in vigore della legge n. 968 del 1977 si stabiliva che, « La fauna Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ». E tale concetto è ribadito anche all’articolo 1, comma 1, della legge n. 157 del 1992. Pertanto il diritto del cacciatore di entrare nei fondi privati appare contraddittorio perché la selvaggina non è più sua, ma della Repubblica italiana. Attraverso l’articolo 1 della presente proposta di legge si intende sanare questa aporia, allineando la normativa ai princìpi dell’uguaglianza di fronte alla legge e della tutela della proprietà privata enunciati, rispettivamente, negli articoli 3 e 42 della Carta costituzionale. L’articolo 2, comma 1, apporta una serie di modifiche alla legge n. 157 del 1992 e prevede, alla lettera a), la sostituzione totale dell’articolo 1, disponendo che l’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica, sia rispettosa dei valori paesistici e ambientali, non metta in pericolo l’incolumità pubblica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole; alla lettera b) si dispone il divieto di ogni forma di allevamento, commercio e utilizzazione di richiami vivi, modificando le disposizioni vigenti che sono all’origine dell’ultima procedura d’infrazione (2014–2006) in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi, in aperta violazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; attraverso la lettera c) si dispone la revisione della disciplina di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli, nei limiti e per le finalità previste dal progetto europeo EURING, ponendo anche le basi per un modello di cooperazione scientifica e tecnica tra le regioni e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tale modello viene disposto con la novella della lettera d) che mantiene l’esercizio venatorio da appostamento fisso ed elimina ogni pratica riferibile ai richiami vivi. Oltre alle innovazioni introdotte sia sul piano disciplinare che gestionale, la presente proposta di legge mira a risolvere i conflitti tra cacciatori e imprenditori agricoli; alla lettera e) viene disposto che i proprietari o conduttori dei fondi possono aderire alle zone di vincolo faunisticovenatorio entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione della notifica e che il consenso si intende validamente accordato solo attraverso formale adesione ai criteri stabiliti dalle regioni; con la successiva lettera f), novellando l’articolo 8, si introduce una norma a tutela dei minori, sempre più spesso vittime di incidenti di caccia, nell’ottica di una revisione che introduca standard di sicurezza più improntati alla prevenzione, in accordo con i princìpi costituzionali di tutela della salute e di diritto alla libertà di circolazione dell’individuo e al fine di tutelare il turismo diffuso; alla lettera g) viene prevista la tutela dell’ambiente, della fauna selvatica e della salute umana attraverso la definitiva messa al bando dell’utilizzo di cartucce contenenti piombo nell’attività venatoria; con la lettera h) si intende rendere gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia effettivamente rappresentativi delle realtà presenti sul territorio, nello spirito della legge n. 157 del 1992, evitando che l’elezione di rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni professionali agricole o di protezione ambientale dotati di abilitazione all’esercizio venatorio possa tendere a promuovere le esigenze delle realtà venatorie invece di quelle degli enti o delle organizzazioni rappresentati; la lettera i) dispone che l’utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia avviene attraverso l’adesione volontaria dei proprietari o dei conduttori dei fondi ai piani faunistici-venatori e ne determina la procedura, prevedendo che le regioni inviano ai proprietari o conduttori dei fondi la proposta di adesione al piano faunisticovenatorio e che il consenso si intende validamente accordato solo attraverso formale adesione in base ai criteri stabiliti dalle regioni; la lettera l) ha lo scopo di rendere effettivo il controllo del rispetto delle regole all’interno delle aziende venatorie di cui all’articolo 16 della legge Atti Parlamentari —2— Camera dei Deputati — 3251 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI n. 157 del 1992; con la lettera m) si intende intervenire per garantire migliori condizioni d’impresa per gli attori economici e sociali operanti nel turismo. Soprattutto il turismo diffuso che, ai tempi dell’entrata in vigore della legge n. 157 del 1992, non era così sviluppato, paga costi enormi in termini di riduzione delle presenze e dei flussi turistici durante la stagione venatoria. Oggi questo settore non solo rappresenta una voce economica di crescente rilievo, ma ha saputo imporsi come vero e proprio presidio territoriale e culturale. La lettera n) apporta una serie di modifiche: si estende il divieto di caccia alle aree tutelate per legge, agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché alle aree di pertinenza di strutture ricettive, con fascia di rispetto dei 500 metri; e agli ambiti territoriali ricadenti nei sistemi turistici locali. La valorizzazione sostenibile dello straordinario patrimonio artistico, naturale, ambientale, ed enogastronomico che rende davvero unico il nostro Paese, rappresenta la via maestra verso lo sviluppo durevole e la creazione di occupazione qualificata. Inoltre si inseriscono prescrizioni ai fini di una maggiore tutela della pubblica incolumità con il raddoppio delle distanze minime di sicurezza da immobili e da fabbricati adibiti ad abitazione o ad uso di lavoro, nonché da vie di comunicazione; si elimina l’esclusione delle strade poderali e interpoderali, molto diffuse all’interno del territorio italiano, dall’obbligo del rispetto delle distanze di sicurezza previste nel caso di strade carrozzabili e di vie di comunicazione ferroviaria. Si inserisce il divieto di caccia in caso di nebbia, si precisa che è vietata l’attività di distruzione di nidi anche quando questa non rappresenti lo scopo precipuo dell’azione ma sia un risultato consapevole ottenuto da chi agisce e rendere effettive e proficue le attività di ripopolamento negli ambiti territoriali caccia, impedendo l’esercizio venatorio – relativamente alla specie oggetto di ripopolamento – nell’anno successivo all’immissione; con la lettera o) si intende modificare in senso restrittivo la norma vigente che regola la validità della licenza di caccia con il fine di equipararla a quanto stabilito in materia di validità della patente di guida di categorie A e B. La modifica intende intervenire sulla durata della licenza di caccia rilasciata a soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo o il settantesimo anno di età. Con la lettera p) si intende realizzare un controllo del bracconaggio depurato del naturale conflitto di interessi che si ha quando il controllore e il controllato sono membri di una stessa realtà: il controllo sul regolare esercizio della caccia, quando è effettuato da guardie volontarie, deve essere attuato da soggetti che non sono cacciatori; la lettera q) ha lo scopo di rendere effettivo il controllo del rispetto delle regole all’interno delle aziende venatorie di cui all’articolo n. 16 della legge n. 157 del 1992. La lettera r) prevede le sanzioni penali; la lettera s) mira a potenziare l’attività di vigilanza attribuendo funzioni di polizia giudiziaria alle guardie zoofile volontarie in forza all’Ente nazionale per la protezione degli animali, non previste dalla legge vigente.