Durata e periodi d’intervento (punto9)
“Il presente “Piano”, valido dalla data di approvazione al 31 dicembre 2029, si applica sull’intero
territorio regionale, con particolare riferimento al Comprensorio 1 dove la presenza di colture
suscettibili di danno è particolarmente elevata, ad esclusione delle Aree Protette Nazionali e Regionali che, ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna.
In ambiente rurale il controllo va attuato, anche in sinergia con gli interventi a carico della specie
colombo o piccione di città, in corrispondenza con i periodi di danneggiamento alle colture e
prioritariamente nei periodi della semina, dell’emergenza e della maturazione di colture suscettibili di danno da colombaccio.
In prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo quali stalle, magazzini di stoccaggio di granaglie
l’intervento, anche in sinergia con gli interventi a carico della specie colombo o piccione di città, potrà durare per tutto l’anno onde prevenire la contaminazione fecale di alimenti e per salvaguardare l’integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini. ”
Link Delibera
Prot__19_09_2024_1023377_PdC_Colombaccio