Nuove normative per le armi

Se ne possono tenere di più. Ecco cosa cambia

– È entrato in vigore a settembre il nuovo decreto per la detenzione di armi. Sono 12 le armi che si possono detenere per uso sportivo (prima erano solo sei), tre le armi comuni e otto quelle antiche. Mentre non ci sono limiti per le armi da caccia. Invariato il numero massimo delle munizioni. L’Italia da così attuazione, prima tra tutti paesi, ad una normativa europea.

La denuncia è obbligatoria per i caricatori in grado di contenere più di 20 colpi (prima si parlava di 15) per le armi corte e più di dieci (prima cinque) per quelle lunghe. Si riduce invece la durata della licenza di porto d’armi per la caccia e per uso sportivo da sei a cinque anni.

Il decreto introduce la nozione di “arma camuffata”, cioè qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto. Tali armi sono assolutamente vietate. Il collezionista di armi comuni può ora utilizzare l’arma presso poligoni e campi da tiro per verificarne il regolare funzionamento, entro 24 ore dall’acquisto delle munizioni.

Per quanto riguarda i requisiti morali per il rilascio delle autorizzazioni in materia di armi: ove sia intervenuta una sentenza di riabilitazione per i reati indicati dal IA comma dell’art. 43 del TULPS, il questore può, ora, valutare favorevolmente la richiesta di rilascio/rinnovo se, successivamente alla condanna stessa, il cittadino abbia dato prova di buona condotta.

I semplici detentori di armi devono adempiere all’obbligo di presentazione del certificato medico ogni cinque anni presentando un certificato dal quale risulti che non si è affetti da “malattie mentali oppure da vizi che diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”. Per chi non ha mai provveduto il termine è il 14 settembre 2019. ln caso di inosservanza, anche dopo il ricevimento di una diffida da parte della Questura, l’arma verrà ritirata e confiscata.

Per i titolari o i richiedenti del porto d’armi per uso venatorio o tiro al volo, l’obbligo di presentazione del certificato di idoneità psicofisica si realizza al momento del rilascio/rinnovo, con cadenza quinquennale.

http://www.ilgiunco.net/2019/01/23/nuove-normative-per-le-armi-se-ne-possono-tenere-di-piu-ecco-cosa-cambia/

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