APPOSTAMENTI FISSI: FINALMENTE UNA LEGGE NAZIONALE

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La presente legge è stata approvata il 22 Dicembre 2015 e pubblicata in gazzetta il 18 Gennaio 2016

La famigerata sentenza della Corte Costituzionale nel 2013 annullò la Legge Regionale del Veneto che aveva l’ intento di proteggere dal vincolo edilizio e da quello paesaggistico i manufatti connessi alle autorizzazioni degli appostamenti fissi . Ricordo che la necessità di legiferare  su questa materia, si rese necessaria in seguito ai numerosi attacchi di personaggi quanto mai discutibili del mondo ambiental-animalista, attacchi volti a creare seri problemi all’attività venatoria in quella Regione.
La valenza della sentenza a questo punto andava ben oltre i confini territoriali del Veneto  interessando l’intero territorio Nazionale; pertanto,  chiunque avesse una qualsiasi costruzione per esercitare l’attività venatoria nella forma di appostamento fisso, si ritrovava dal punto di vista del vincolo paesaggistico/edilizio, non conforme alle normative vigenti.

La Consulta nella sua sentenza aveva ribadito con chiarezza che la gestione del vincolo paesaggistico era esclusiva pertinenza dello Stato e nessun’altro organo istituzionale  poteva legiferare in tal senso, mentre rimaneva cosa diversa e trattabile il vincolo edilizio. Ad un tratto  si passava da una condizione di tacita permissività ad una condizione di illecito per abuso costruttivo.  Ovviamente la situazione non poteva passare inosservata a coloro che avevano atteso la sentenza  con trepidazione ed  in qualche modo l’avevano anche innescata  (WWF in primis)  e immediatamente si mossero per crearci problemi.

Ad oggi ci sono regioni che hanno preso posizioni  molto deleterie e poco accondiscendenti  nei confronti dei cacciatori proprietari di  manufatti, mentre altre hanno tenuto un basso profilo sulla vicenda,  rispettose e tolleranti verso questa tradizione. Alcuni problemi si sono sviluppati anche a livello locale e in qualche comune  non sono mancate varie segnalazioni e successivi  accertamenti   sollevati da organi di polizia giudiziaria con le relative conseguenze del caso.

A questo punto era necessario trovare una soluzione.

La prima regione a muoversi in tal senso è stata la Toscana  che dopo  sollecitazioni,  indicazioni e professionale diplomazia da parte di esponenti di alcune associazioni venatorie  ed in particolare della C.C.T  (Confederazione Cacciatori Toscani)  ha modificato la legge sul governo del territorio e promulgato la 165 dicembre 2014. Questa  perlomeno chiarisce  come si devono fare,  per rimanere  in regola, i vari manufatti  e inserisce questi  nelle “Attività di edilizia libera”. Purtroppo per i motivi sopracitati  anche questa mancava di risolvere il problema in tutte le sue forme e si rimaneva  ancora vulnerabili dal punto del vincolo paesaggistico.

Anche nel  Veneto  alla  fine del   2015 è uscita una nuova legge relativa alla materia ma pure questa  difficilmente potrà  essere del tutto esaustiva e perfetta, inoltre sta già subendo nuovi attacchi dagli ambientalisti che hanno già pronunciato ricorsi.

 Fortunatamente,  alcuni giorni dopo, come  un regalo di Natale fatto  a noi cacciatori, abbiamo avuto la bella  notizia dell’approvazione da parte della Camera dei Deputati  del  Disegno di Legge  C 2093-B collegato Ambiente alla legge di stabilità che finalmente ci dava la  tanto attesa normativa nazionale sugli appostamenti fissi.

Cosa cambia:

L’Art.7 del DDL approvato, oltre a trattare altre problematiche sulla caccia, per quanto concerne la nostra causa  va a modificare  l’Art.5 della 157/92. Qui  viene aggiunto il coma 3-Bis e in quest’ultimo vengono dettate le regole che chiariscono alcuni concetti base per la regolamentazione dei  manufatti e delle costruzioni relative all’autorizzazione per appostamento fisso.

La legge cita che l’autorizzazione rilasciata dagli organi competenti come regioni o città metropolitane  possiede titolo di abilitazione per installare appostamenti  strettamente legati e funzionali all’attività venatoria  svolta, (quindi sono consentiti solo i capanni operativi e non costruzioni annesse come le baracche).  Questi potranno rimanere nel territorio di pertinenza fino quando verranno rinnovate le autorizzazioni richieste, che saranno  date dal proprietario e successivamente dagli organi istituzionali sopracitati  (da ora in poi con la soppressione delle provincie, penso che saranno le città metropolitane) e dovranno essere rinnovate di anno in anno

Altro punto  importante è la possibilità di mantenere manufatti già in essere che avevano caratteristiche di costruzioni più complesse aventi  strutture a carattere permanente o quasi ,  purché rispettose delle leggi vigenti. Tutti gli altri manufatti dovranno avere caratteristiche di precaria costruzione, non dovranno comportare un’alterazione permanente dei luoghi, non potranno essere effettuati scavi  o fare opere di fondazione , potranno essere usati materiali in legno o simili oppure materiali caratteristici della zona. Potranno essere usati prefabbricati e anche materiali come tubi innocenti , che se interrati, come già detto non potranno avere fondazione. Tutti dovranno essere immediatamente rimovibili qualora venisse meno il rinnovo dell’autorizzazione e non dovrà rimanere segno alcuno della passata situazione . Ovviamente sulla base dell’Art.5 comma 3 della 157/92 saranno sempre le regioni a gestire questa materia.

Prima di questo disegno di legge non sussisteva nessun riferimento  a livello nazionale che dettava queste regole e la normativa Italiana sulla caccia disponeva  soltanto alle regioni come trattare la questione degli  appostamenti. Praticamente, per la precedente normativa, non essendo avanzata nessuna indicazione sui  manufatti, si poteva evincere che come appostamento fisso  si intendesse soltanto una tabella che dava diritto al posto ed al luogo autorizzato e quindi sul vincolo paesaggistico la situazione ci lasciava scoperti  sulle parti costruttive  annesse all’autorizzazione.

Da  una attenta osservazione, vedendo come è stata scritta la nuova normativa nazionale, si nota chiaramente come si  rispecchi nei suoi principi alla legge Toscana 165/14. Questa è palese dimostrazione di una legge regionale che nel suo insieme, anche se non completa,  risulta  abbastanza  esaustiva  e  che con i sui ideatori, è stata sicuramente  il  traino dominante e incisivo del DDL approvato.

Nel momento che sto scrivendo la legge ancora non è stata pubblicata in G.U. ma lo dovrebbe essere a breve.

Successivamente e con spirito positivo spererei,  (purtroppo in questa nazione il condizionale è d’obbligo)  che una volta uscita tutti gli organi istituzionali, regioni, città metropolitane e comuni, si adeguino alla nuova normativa e vengano  superate le varie problematiche ad oggi presenti.

Come tutte le leggi anche questa certamente non sarà perfetta , ma in momenti come questi dove la nostra passione non vive mai sogni tranquilli credo sia molto importante  adesso averla, pur rimanendo nella piena consapevolezza che  con questi chiari di luna non era di certo  cosa scontata.

Ho cercato, con la mia semplice e modesta conoscenza di dare una chiara interpretazione alla  legge approvata, sapendo nel contempo che non è mai facile inoltrarsi in queste  disamine. Spero di aver scritto ed esplicitato in modo comprensibile i suoi concetti base, conscio che soltanto col tempo  sapremo se questa è veramente la legge che si aspettava.

Pubblico sotto l’Art.7 del DDL estrapolato dal parlamento  dopo l’approvazione.

Se qualcuno ha qualche domanda da farmi può farlo tramite  la mia posta elettronica  o anche tramite il Forum.

Terfiro.

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