La presente legge è stata approvata il 22 Dicembre 2015 e pubblicata in gazzetta il 18 Gennaio 2016
La famigerata sentenza della Corte Costituzionale nel 2013 annullò la Legge Regionale del Veneto che aveva l’ intento di proteggere dal vincolo edilizio e da quello paesaggistico i manufatti connessi alle autorizzazioni degli appostamenti fissi . Ricordo che la necessità di legiferare su questa materia, si rese necessaria in seguito ai numerosi attacchi di personaggi quanto mai discutibili del mondo ambiental-animalista, attacchi volti a creare seri problemi all’attività venatoria in quella Regione.
La valenza della sentenza a questo punto andava ben oltre i confini territoriali del Veneto interessando l’intero territorio Nazionale; pertanto, chiunque avesse una qualsiasi costruzione per esercitare l’attività venatoria nella forma di appostamento fisso, si ritrovava dal punto di vista del vincolo paesaggistico/edilizio, non conforme alle normative vigenti.
La Consulta nella sua sentenza aveva ribadito con chiarezza che la gestione del vincolo paesaggistico era esclusiva pertinenza dello Stato e nessun’altro organo istituzionale poteva legiferare in tal senso, mentre rimaneva cosa diversa e trattabile il vincolo edilizio. Ad un tratto si passava da una condizione di tacita permissività ad una condizione di illecito per abuso costruttivo. Ovviamente la situazione non poteva passare inosservata a coloro che avevano atteso la sentenza con trepidazione ed in qualche modo l’avevano anche innescata (WWF in primis) e immediatamente si mossero per crearci problemi.
Ad oggi ci sono regioni che hanno preso posizioni molto deleterie e poco accondiscendenti nei confronti dei cacciatori proprietari di manufatti, mentre altre hanno tenuto un basso profilo sulla vicenda, rispettose e tolleranti verso questa tradizione. Alcuni problemi si sono sviluppati anche a livello locale e in qualche comune non sono mancate varie segnalazioni e successivi accertamenti sollevati da organi di polizia giudiziaria con le relative conseguenze del caso.
A questo punto era necessario trovare una soluzione.
La prima regione a muoversi in tal senso è stata la Toscana che dopo sollecitazioni, indicazioni e professionale diplomazia da parte di esponenti di alcune associazioni venatorie ed in particolare della C.C.T (Confederazione Cacciatori Toscani) ha modificato la legge sul governo del territorio e promulgato la 165 dicembre 2014. Questa perlomeno chiarisce come si devono fare, per rimanere in regola, i vari manufatti e inserisce questi nelle “Attività di edilizia libera”. Purtroppo per i motivi sopracitati anche questa mancava di risolvere il problema in tutte le sue forme e si rimaneva ancora vulnerabili dal punto del vincolo paesaggistico.
Anche nel Veneto alla fine del 2015 è uscita una nuova legge relativa alla materia ma pure questa difficilmente potrà essere del tutto esaustiva e perfetta, inoltre sta già subendo nuovi attacchi dagli ambientalisti che hanno già pronunciato ricorsi.
Fortunatamente, alcuni giorni dopo, come un regalo di Natale fatto a noi cacciatori, abbiamo avuto la bella notizia dell’approvazione da parte della Camera dei Deputati del Disegno di Legge C 2093-B collegato Ambiente alla legge di stabilità che finalmente ci dava la tanto attesa normativa nazionale sugli appostamenti fissi.
Cosa cambia:
L’Art.7 del DDL approvato, oltre a trattare altre problematiche sulla caccia, per quanto concerne la nostra causa va a modificare l’Art.5 della 157/92. Qui viene aggiunto il coma 3-Bis e in quest’ultimo vengono dettate le regole che chiariscono alcuni concetti base per la regolamentazione dei manufatti e delle costruzioni relative all’autorizzazione per appostamento fisso.
La legge cita che l’autorizzazione rilasciata dagli organi competenti come regioni o città metropolitane possiede titolo di abilitazione per installare appostamenti strettamente legati e funzionali all’attività venatoria svolta, (quindi sono consentiti solo i capanni operativi e non costruzioni annesse come le baracche). Questi potranno rimanere nel territorio di pertinenza fino quando verranno rinnovate le autorizzazioni richieste, che saranno date dal proprietario e successivamente dagli organi istituzionali sopracitati (da ora in poi con la soppressione delle provincie, penso che saranno le città metropolitane) e dovranno essere rinnovate di anno in anno
Altro punto importante è la possibilità di mantenere manufatti già in essere che avevano caratteristiche di costruzioni più complesse aventi strutture a carattere permanente o quasi , purché rispettose delle leggi vigenti. Tutti gli altri manufatti dovranno avere caratteristiche di precaria costruzione, non dovranno comportare un’alterazione permanente dei luoghi, non potranno essere effettuati scavi o fare opere di fondazione , potranno essere usati materiali in legno o simili oppure materiali caratteristici della zona. Potranno essere usati prefabbricati e anche materiali come tubi innocenti , che se interrati, come già detto non potranno avere fondazione. Tutti dovranno essere immediatamente rimovibili qualora venisse meno il rinnovo dell’autorizzazione e non dovrà rimanere segno alcuno della passata situazione . Ovviamente sulla base dell’Art.5 comma 3 della 157/92 saranno sempre le regioni a gestire questa materia.
Prima di questo disegno di legge non sussisteva nessun riferimento a livello nazionale che dettava queste regole e la normativa Italiana sulla caccia disponeva soltanto alle regioni come trattare la questione degli appostamenti. Praticamente, per la precedente normativa, non essendo avanzata nessuna indicazione sui manufatti, si poteva evincere che come appostamento fisso si intendesse soltanto una tabella che dava diritto al posto ed al luogo autorizzato e quindi sul vincolo paesaggistico la situazione ci lasciava scoperti sulle parti costruttive annesse all’autorizzazione.
Da una attenta osservazione, vedendo come è stata scritta la nuova normativa nazionale, si nota chiaramente come si rispecchi nei suoi principi alla legge Toscana 165/14. Questa è palese dimostrazione di una legge regionale che nel suo insieme, anche se non completa, risulta abbastanza esaustiva e che con i sui ideatori, è stata sicuramente il traino dominante e incisivo del DDL approvato.
Nel momento che sto scrivendo la legge ancora non è stata pubblicata in G.U. ma lo dovrebbe essere a breve.
Successivamente e con spirito positivo spererei, (purtroppo in questa nazione il condizionale è d’obbligo) che una volta uscita tutti gli organi istituzionali, regioni, città metropolitane e comuni, si adeguino alla nuova normativa e vengano superate le varie problematiche ad oggi presenti.
Come tutte le leggi anche questa certamente non sarà perfetta , ma in momenti come questi dove la nostra passione non vive mai sogni tranquilli credo sia molto importante adesso averla, pur rimanendo nella piena consapevolezza che con questi chiari di luna non era di certo cosa scontata.
Ho cercato, con la mia semplice e modesta conoscenza di dare una chiara interpretazione alla legge approvata, sapendo nel contempo che non è mai facile inoltrarsi in queste disamine. Spero di aver scritto ed esplicitato in modo comprensibile i suoi concetti base, conscio che soltanto col tempo sapremo se questa è veramente la legge che si aspettava.
Pubblico sotto l’Art.7 del DDL estrapolato dal parlamento dopo l’approvazione.
Se qualcuno ha qualche domanda da farmi può farlo tramite la mia posta elettronica o anche tramite il Forum.
Terfiro.
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