FORUM Club Italiano del Colombaccio

Denis

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Risposta #17 il: 07/07/2019 - 06:17
Tanto x mettervi d'accordo : magari la normativa Toscana fosse applicata anche in Emilia-romagna in quanto da noi dove non esiste preapertura al colombaccio ma da sempre esistita alla tortora africana dopo la preapertura nelle vallate interne spariscono completamente anche i colombacci.
A voi immaginare cosa succede quel giorno.

Badger

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Risposta #16 il: 06/07/2019 - 19:10
Come  ti ho detto io leggo soltanto, poi vai a dirlo a loro, e insisto, nel primo comma dell'art. 30 si citano anche le leggi Regionali. E ancora secondo il dettato Costituzionale la competenza in materia di caccia è delle Regioni tant'è che ogni Regione legifera in proprio con l'unico obbligo che non può decampare dal dettato della L. 157. In sostanza non si può "allargare" ma si può restringere. Se vai a leggerti il Regolamento che disciplina l'attività venatoria in Toscana troverai tanta materia da leggere sulle sanzioni e accessori. Quando Tu infrangi la legge, in materia venatoria il riferimento è sempre alla Legge Regionale. Poi insomma pensala come ti pare, non faccio polemica, ti dico, perchè lo so per certo, vieni a fare la preapertura da noi, ammesso che si possa per un non residente (non credo) spara a un colombaccio se non è concesso e poi ti garantisco che sono in grado di presentarti validi avvocati che praticano presso il Foro di Firenze e che "sanno" in materia venatoria. E ora smetto perchè se non ti convinco non ci posso fare niente.ciao

giamp50

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Risposta #15 il: 06/07/2019 - 13:20
Senza polemica alcuna, Badger, ma non è come Tu sostieni.

Le uniche sanzioni penali  per tutta l'Italia sono quelle dell'art.30 della legge statale 157/92. Legge speciale!

La cosiddetta "preapertura" non è caccia in deroga né nient'altro di particolare ma esclusivamente uno spostamento delle date di caccia su una determinata specie previsto dalla 157/92 come facoltà delle Regioni purché l'arco temporale massimo, sempre previsto dalla 157/92, sia rispettato.
Tant'è quanto a voi accadutovi a gennaio scorso a seguito sentenze/ordinanze (ora a naso non mi ricordo) del Consiglio di Stato prima e del TAR Toscana poi in quanto era stato superato l'arco temporale massimo conteggiandolo dal primo giorno di caccia alla singola specie.

Ciao.

walt46

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Risposta #14 il: 06/07/2019 - 08:47
Finalmente un po di serietà in questo Paese, anzi......per chi abbatte un COLOMBACCINO SPELLACCHIATO è in programma il 41bis,la confisca di tutti i beni, l interdizione perpetua dai pubblici uffici per tre generazioni avanti e la deportazione della famiglia del Reo Cacciatore,la cancellazione del cognome all anagrafe........e poi mi venite a dire che NESSUNO SI INTERESSA AL COLOMBACCIO....... vedrete per i SENTIERI DEL CIELO anche Lipu e avvocati dei terroristi venatori daranno il loro contributo. Ad majora semper.

Badger

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Risposta #13 il: 06/07/2019 - 07:36
Bene trascrivo ciò che è riportato nel Prontuario delle Sanzioni " abbattimento di specie cacciabili nei giorni di pre apertura escluso quelle previste in deroga - violazione l 157 art.18  arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da euro 929 a 2582,28 sospensione licenza da 1 a 3 anni l 157/92 art 28 - art 354 CPP armi e fauna notizia reato procura repubblica italiana" Poi sarà come dici te ma intanto ti denunciano. Tra l'altro il primo comma dell'art.30 della 157 Sanzioni Penali" dice: per le violazioni della presente legge e delle leggi regionali. Insomma non stiamo a far polemica inutilmente io ti dico che le violazioni in pre apertura sono molto ma molto più "saporite" che nel normale periodo di caccia poi insomma fai un po' come credi, nel Granducato di Toscana ti fanno un mazzo da non portarlo a casa se invece nelle Marche sono ben disposti meglio per Voi. Ciao

giamp50

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Risposta #12 il: 05/07/2019 - 22:17
Il penale è competenza esclusiva dello Stato.
Nulla le Regioni possono in merito al penale.
Ciò che vale in Italia vale anche in Toscana, a meno che sia risorto il Granducato di Toscana!

Badger

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Risposta #11 il: 05/07/2019 - 18:25
Quando dico in "deroga" mi riferisco al manuale delle sanzioni edito dalle varie, più o meno defunte Province toscane, che tratta la materia "derogando" dalla normativa comune di riferimento. Il concetto comunque è questo, poichè si tratta di spazi venatori temporali particolari, tanto da essere oggetto di apposita delibera che non è compresa nel calendario venatorio, con indicazioni di specie ben precise, e con quantità abbattibili diverse dalla norma comune, con indicazioni restrittive circa le modalità di caccia( ad esempio non si può cacciare nel bosco etc etc) tutto ciò conduce ad un regime sanzionatorio, in caso di trasgressione ad un qualsiasi dettame di riferimento, che si alloca nel penale. Questo viene ben specificato nel summenzionato Manuale delle Sanzioni. Quindi ripeto occhio perchè almeno da noi il quadro normativo è quello che ho riferito. MI devo spiegare meglio? Almeno fino ad oggi il quantitativo di colombacci prelevabile in pre apertura è di 5 capi. Durante la normale stagione, ovvero dalla terza di settembre al 31 gennaio è di 20 capi ovvero riferito al quantitativo massimo di avifauna cacciabile in una giornata. Bene se non mi sbaglio da noi se hai 21 colombacci  la sanzione è di 400 euro, con iscrizione ai fini della recidiva, cioè se trasgredisci ancora 1 anno senza tesserino. Bene in pre apertura se hai 6 colombacci scatta la notizia di reato alla Procura della Repubblica, con conseguente processo. Niente oblazione. Sono stato chiaro? Quindi immaginate se spari ad un colombaccio e la specie non si annovera tra quelle concesse in pre aperture cosa ti succede! Bene chi vuol esser lieto sia...

Denis

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Risposta #10 il: 05/07/2019 - 06:29
Ed invidiamo la situazione degli altri paesi volendo acquisire solo dove c'é il buono.
Mica invidiamo che esiste limite carniere lepre annuale =10 con tanto di fascetta per registrare la cattura.
Avete capito male  non a testa ma bensì 10 lepri per tutti i cacciatori di una intera ACCA (Associazione Comunale di Caccia Autorizzata).
ACCA : perché? Perché se vogliono cacciare loro non hanno il nostro famoso articolo che  permette di entrare nelle proprietà altrui... E ognuno caccia solo nel suo comune oppure paga x entrare se entra in un'altra ACCA(sono comunali)vedi un po' Tutto sommato da noi Mobilità venatoria gratis.

Oppure ancora perché invidiare del PORTOGALLO solo  l'apertura al colombaccio in Agosto e non invidiare il fatto che al colombaccio ci possono andare solo 2 giorni alla settimana fissi per tutto l'anno e che sono vietate le attrezzature elettriche ecc...
L'erba del vicino non è poi così verde come si pensa.
Tutela dell'ambiente e del selvatico, studi italiani sulla fauna migratrice per difenderci dal mondo ambientalista dove stanno???
I partecipanti ai monitoraggi si contano sulle ditta di una sola mano perfino dove sono ammucchiati a cacciare attorno a luoghi come il Bosco della Mesola.
  NO MA, UN PO' DI BUONA VOLONTÀ PER PARTECIPARE AGLI STUDI ? MAI!!!
SOLO INVIDIA DEL BUONO DEGLI ALTRI. PAESI......
DOVE COIO, COIO.
VEDREMO DOVE ARRIVIAMO CON QUESTA MENTALITÀ.
MA LO SAPETE CHE L'INVIDIA È UNO DEI PEGGIORI MALI CHE AFFLIGONO L'ESSERE UMANO.

giamp50

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Risposta #9 il: 04/07/2019 - 22:26
E comunque Denis, come anche Tu penso Ti sarai reso conto, nel nostro "disgraziatissimo" mondo venatorio non si ragiona con l'obiettivo base di tutela, mantenimento ed incremento delle specie selvatiche, già cosi drasticamente provate dagli sconvolgimenti ambientali provocati dall'uomo per ragioni economiche e per abnorme incremento mondiale della specie umana.
Nè per quello che potrebbe essere, per l'attività venatoria stessa, il suo stesso interesse, e cioè avere maggiori numeri di selvatici cacciabili.
Quindi preferiamo abbattere femmine di lepre gravide o allattanti aprendone la caccia alla terza di settembre invece di metà ottobre come tutti gli altri paesi europei. Oppure preferiamo cacciare mezzi fagianotti sempre alla terza di settembre invece di attendere la fine del mese. Così come preferiamo abbattere qualche riproduttore di colombaccio al primo di settembre ammazzandone tre in un colpo solo, quello caduto ed i due pigolotti che moriranno di fame e sete nel nido.

Addirittura chiediamo di contrattare, come fossimo al mercato, i giorni di caccia!

giamp50

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Risposta #8 il: 04/07/2019 - 22:09
Poi ovviamente alla legislazione italiana per la caccia in deroga segue quella regionale.

giamp50

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Risposta #7 il: 04/07/2019 - 22:06
Repubblica Italiana
(pagina realizzata e gestita dall'Italcaccia Toscana)
__________________________________

    
 
Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

Aggiornata alla L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009

Aggiornata alla L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge comunitaria 2013, art. 26)

Aggiornata al Decreto legge n. 91 del 24/06/2014

Aggiornata alla legge n. 221 del 28/12/2015

Aggiornata alla L. 7 luglio 2016, n. 122, art. 31 (Legge comunitaria 2015-2016)

Aggiornata al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104

 

(Pagina agg. il 07/11/2018)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio

Art 1 Fauna selvatica
Art 2 Oggetto della tutela
Art 3 Divieto di uccellagione
Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento
Art 5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi
Art. 6 Tassidermia
Art. 7 Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
Art. 8 Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale
Art 9 Funzioni amministrative
Art 10 Piani faustico-venatori
Art 11 Zona Faunistica delle Alpi
Art 12 Esercizio dell'attività venatoria
 Art 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
Art 14 Gestione programmata della caccia
Art 15 Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
Art 16 Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie
Art 17 Allevamenti
Art 18 Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
Art 19 Controllo della fauna selvatica
Art 19bis Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE
Art 20 Introduzione di fauna selvatica dall'estero
Art 21 Divieti
Art 22 Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio
Art 23 Tasse di concessione regionale
Art 24 Fondo presso il Ministero del Tesoro
Art 25 Fondo di garanzia per le vittie della caccia
Art 26 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività vernatoria
Art 27 Vigilanza venatoria
Art 28 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
Art 29 Agenti dipendenti degli enti locali
Art 30 Sanzioni penali
Art 31 Sanzioni amministrative
Art 32 Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Chiusura e sospensione dell'esercizio
Art 33 Rapporti sll'attività di vigilanza
Art 34 Associazioni venatorie
Art 35 Relazione sullo stato di attuazione della legge
Art 36 Disposizioni transitorie
Art 37 Disposizioni finali



Art. 19bis. Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni.
Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e' fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione e' data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».

6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. (2)

 

Articolo così aggiornato con Legge Comunitaria 2013

(2) Articolo così aggiornato con Legge n. 221 del 28/12/2015

Denis

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Risposta #6 il: 04/07/2019 - 21:31
Art.9 Direttiva CEE sugli uccelli  ( trattasi di articolo che autorizza alle deroghe con modalità ben precise)
Articolo 9 della Direttiva CEE sugli uccelli
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8  ( vedi sotto gli articoli richiamati) per le seguenti ragioni:
a) — nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
— nell’interesse della sicurezza aerea,
— per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
— per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:
a) le specie che formano oggetto delle medesime;
b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
d) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi pos­sano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e) i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. In base alle informazioni di cui dispone, inparticolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.




Art.5 e 8 richiamati nell'art.9
[/font]
Articolo 5
Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi me­todo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il pe­ riodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.
Articolo 8
1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vie­tano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare quelli elen­cati all’allegato IV, lettera a).
2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all’allegato IV, lettera b).


AGGIUNGO:
Da quanto sopra è chiarissimo intanto che la preapertura non rientra nell'articolo deroghe della Direttiva CEE sugli uccelli in quanto questo Art. 9 è ben chiaro e specifica come devono essere gestite le deroghe dopo avere dichiarato dannoso un selvatico ( previo le dovute verifiche da farsi in loco su quelle particelle danneggiate).
Chiarissimo quindi che non potrà mai un selvatico dannoso essere dato in pasto ad una intera regione ma ben sì solo su quelle particelle danneggiate e con metodologie controllate.


Venga quindi ammainata la bandiera di coloro che giustificavano la preapertura al colombaccio perchè poteva essere forse utile a limitare le potenzialità di espansione del Colombaccio.
Ragionamento tra l'altro fuori da ogni logica venatoria e di conservazione di una specie allorché in fase di riproduzione.
Se la specie si trova in buono stato la vogliamo limitare: MA QUANDO MAI !!!!
Ben venga la sua espansione.
Quando sarà dichiarato dannoso la dove sarà esiste già il giusto articolo della Direttiva CEE sugli uccelli.






Denis

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Risposta #5 il: 04/07/2019 - 17:22
Preapertura non è caccia in deroga.
Effettivamente come dice Giamp la preapertura non è caccia in deroga.Solo La Direttiva CEE sugli uccelli prevede le cacce in deroga demandandole ai vari paesi (praticamente a quei selvatici suscettibili di arrecare danni)con delle procedure da rispettare ben precise....

walt46

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Risposta #4 il: 04/07/2019 - 16:53
Io penso che se ai Cacciatori proponessero (. Gli animalisti nn sarebbero comunque d accordo ).....nn si fa piu la preapertura apre la 3a di settembre  lo allunghiamo al 20/02.....con un giorno a settimana di stop .da meta novembre in avanti (quindi 15 gg circa ).sarebbe bella che finita la discussione. Saluti.

giamp50

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Risposta #3 il: 04/07/2019 - 14:49
Preapertura non è caccia in deroga.