FORUM Club Italiano del Colombaccio

giamp50

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Risposta #4 il: 26/02/2019 - 20:46
Sì lo so Bagder, di casi ce ne sono a bizzeffe, così come di dinieghi di certificati medici per problematiche sanitarie.

Dalle mie parti c'era un cacciatore senza una mano che aveva ottenuto la licenza e cacciato senza il minimo incidente per decenni, poi ad un certo punto gli hanno detto che senza una mano non poteva ottenere il rinnovo della licenza.

VERGOGNA!!!

CERTEZZA DEL DIRITTO, questo i cittadini vogliono e non il dover essere soggetti agli orientamenti ideologico di questo o di quello.

Poi, di contro, ci sono anche i casi opposti.

Badger

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Risposta #3 il: 26/02/2019 - 18:02
E' argomento da approfondire.Oggetto sono i comportamenti "contro la persona" e quindi tutti gli atteggiamenti sanzionati dalla legge con sentenza passata in giudicato, che comportavano l'automatica esclusione dalla possibilità di avere o riavere il porto d'armi anche dopo la cosiddetta riabilitazione. Il cambiamento in realtà consiste "solo" nel fatto che adesso, di fronte all'istanza tesa ad ottenere il porto d'armi, è obbligatorio un processo cognitivo che riguarda il comportamento del soggetto istante dopo la sentenza di condanna. Tuttavia come appare ovvio questa nuova situazione non esclude che il diniego possa essere reiterato. In pratica si cerca di arginare l'assoluta discrezionalità del questore che fino ad oggi, a suo insindacabile giudizio, poteva negare il rinnovo. Caro Giamp pensa se un giorno litighi con qualcuno magari per una questione di viabilità e senza che ci siano lesioni personali tu venga denunciato per aggressione e successivamente condannato magari a una semplice pena pecuniaria. Poi dopo magari due anni vai a rinnovare ilo porto d'armi: sorpresa non te lo danno più.  Eppure non sei un rapinatore, capita la storia?

giamp50

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Risposta #2 il: 25/02/2019 - 21:40
O Vasco,
non ci ho capito niente e neanche mi va a mettermi alla ricerca di tutto l'intreccio legislativo che, oramai, in Italia non si smentisce mai, è un grande casino con goduria di tutti gli operatori del settore che ovviamente ci debbono vivere sopra, naturalmente legittimamente in quanto loro professione!

Grande riflessione sarebbe necessaria su cosa normativamente necessita per ottenere la "riabilitazione".

Ridare un porto di fucile a chi in passato abbia effettuato atti di violenza non mi parrebbe il massimo.

Ciao Grande, hai iniziato i lavori?
Io è una settimana che sto ripristinando vecchi morsetti innocenti per completare i lavori di consolidamento incompiuti dell'anno passato.

Vasco

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Risposta #1 il: 25/02/2019 - 00:07
Porto d’armi: modificato l’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S.
Pubblicato  18 Febbraio 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2018 il Decreto Legislativo n. 104 del 10 agosto 2018 dal titolo “Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”. Per ciò che qui rileva, l’art. 3, comma 1, lett. e del Decreto in parola, ha modificato l’art. 43, comma 2, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Secondo la nuova stesura, l’art. 43, comma 2 ora recita che “La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

Cos’è cambiato rispetto all’originale conio? È cambiato non poco. Si ricorderà che la giurisprudenza del Consiglio di Stato degli ultimi anni ha interpretato il primo comma dell’art. 43 in senso assoluto. Ha ritenuto, cioè, che coloro i quali erano stati condannati per delitti contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, porto abusivo di armi non potevano ottenere la licenza di porto d’armi “vita natural durante”.

Tale interpretazione, criticata non poco dagli operatori del settore, ha fatto sollevare in sede T.A.R. la questione di legittimità costituzionale: questione che dovrebbe venir meno a seguito dell’intervento legislativo. In buona sostanza, quindi, chi ha subito una condanna per furto, rapina, …. può, ora, ottenuta la riabilitazione, chiedere il rilascio del titolo di polizia sussistendo, ovviamente, le altre condizioni volute dalla Legge