FORUM Club Italiano del Colombaccio

Badger

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Risposta #134 il: 18/10/2019 - 11:40
Scusate se intervengo sulla denuncia. In Toscana funziona così, tu denunci di avere piccioni et similia in un preciso luogo fisico,senza dover specificare la quantità e sul numero degli animali non dovrai mai tornare. Come dice Denis ti danno un codice numerico identificativo che serve sia in caso tu ricorra al Servizio Veterinario della ASL, sia per farsi fare prescrizioni dei medicinali importanti tipo il vaccino etc SE per caso ti fanno un accertamento e non hai denunciato la sanzione è mostruosa, al tempo della lira erano milioni questo perchè eludi la possibilità di far tenere sotto cxntrollo gli allevamenti in caso di epidemie conclamate, poichè il capo del Servizio è stato un mio parente stretto so di cosa parlo. ciao

giamp50

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Risposta #133 il: 18/10/2019 - 08:45
Ieri sera sono stato ad una riunione indetta da alcuni promotori cacciatori e piccoli dirigenti associazioni venatorie al fine di promuovere un coordinamento delle associazioni venatorie regionali nelle fasi preparatorie annuali del calendario venatorio.

Personalmente anche se plaudo all'iniziativa non ritengo probabile un successo dell'obiettivo visto che anche ieri sera sono emerse contrapposizioni sulla metodica.

Poi il quadro generale è veramente allarmante.
Un centinaio di intervenuti con età media come la mia, un paio di donne e qualche raro giovane.
Ancora si istiga al recupero venatorio di specie che praticamente non ci sono più ed ad un calendario anacronistico.
Non si capisce la necessità di recuperare la qualità della propria immagine, di ricercare alleanze tra il mondo ambientalista serio, di trasformarsi da mero prelevatore e spesso rapinatore delle risorse faunistiche a gestore con stretto legame al territorio.

Spero di sbagliarmi ma, cercare di elevare il livello culturale di questa armata Brancaleone sembrerebbe proprio impossibile.

giamp50

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Risposta #132 il: 04/10/2019 - 09:47
Sono solo chiacchiere, Denis.

Le normative ci vogliono!

Denis

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Risposta #131 il: 04/10/2019 - 09:13
E una normativa sanitaria nel senso che qualsiasi allevamento anche domestico di piccioni o altro bestiame ( polli anatre ecc) vanno denunciati alle Ausl nei loro uffici o reparti veterinari .Questo per il controllo nei casi di aviarie epidemiche.
Punto e basta.tu denunci la detenzione uso domestico e ti viene dato un numero che ti serve nei casi di necessità di veterinario altrimenti nessun veterinario può prescriverti ricette farmacologiche.
Non ha niente a che fare con l' attività venatoria
Punto e basta. Dimenticavo : io ho denunciato 20/25 capi in tutto e mi e stato dato il numero comprensivo di certificato di detenzione.
Se poi la forestale ora corpo dei carabinieri fa dei controlli sarà giusto che li facciano. Sono ormai più di 15 anni che li ho denunciati.
Quindi trattasi di normativa non recente.
Un saluto , Denis

giamp50

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Risposta #130 il: 04/10/2019 - 08:21
Italia, Italia, quando cambierai?

Insomma, non è possibile, l'ufficio Anagrafe Zootecnia di zona mi dice che fino a 50 soggetti di avicoli detenuti per autoconsumo non necessita registrazione presso ASUR, però, "dato che noi cacciatori siamo terrorizzati dalle guardie volontarie", di andare all'ufficio veterinario comunale e di registrare la detenzione di piccioni.

Faccio presente che in rete non sono riuscito a trovare puntuale specifica normativa e mi si risponde con un "non esiste"!!,

Quando diventeremo uno Stato ed un Popolo serio?

giamp50

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Risposta #129 il: 02/10/2019 - 17:29
Non conosco direttamente le normative, quindi mi limito a riferire quanto mi è stato detto:

Stanno effettuando controlli agli appostamenti per verificare se i piccioni sono stati dichiarati alla ASUR e conseguente numero registro.
Quindi opportuno effettuare dichiarazione possesso piccolo allevamento autoconsumo presso ufficio veterinario comunale ricevendone il numero di registro.

giamp50

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Risposta #128 il: 23/09/2019 - 17:29
Certo è che, una associazione venatoria seria, dovrebbe essere lei a prendere l'iniziativa e proporre la sospensione della caccia ad una specie quando questa tende sui nostri territori a scomparire, e non assurdamente insistere per una cosa che oramai non c'è più o quasi.

La Pavoncella, fino a 30/40 anni fà a branchi frequentava le nostre colline, oggi praticamente scomparsa, gia' da almeno un decennio si sarebbe dovuto provvedere a proteggerla!

Quando diventeremo responsabili forse cominceranno a rispettarci!

giamp50

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Risposta #127 il: 23/09/2019 - 17:12
Pubblicato il 18/09/2019
N. 00174/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00385/2019 REG.RIC.           



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia Ong Onlus, L.I.P.U. Odv Lega Italiana Protezione Uccelli, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, LAV Onlus Lega Anti Vivisezione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Baccarani 4;


contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carmenati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di

ad opponendum:
Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, viale della Vittoria, 32;
Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Cecchetti in Macerata, viale Carradori 28;
Unione Nazionale Enalcaccia - Delegazione Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Salustri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 7/8/2019 avente ad oggetto "L.r. n.7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020";- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 8/5/2019 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/20”;

- della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 891 del 22/7/2019 avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (sturnus vulgaris) per l'anno 2019 e modifica della D.G.R. n. 828/2019”;

- del Decreto Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 147 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto “DPR n.357/97, articolo 5. Calendario venatorio regionale 2019-2020. Valutazione di incidenza”;

- del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta regionale ID n. 16292189 del 20/1/2019 nella parte in cui si ritiene condivisibile per quanto di propria competenza la proposta formulata;

- delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno pec prot. n. 59867 del 15/1/2019; ATC AN1 nota n. 19/19, prot. gen. 348585 del 21/3/2019; ATC MC2 email prot. giunta n. 64204 del 16/1/2019), nonchè proposta prot. Giunta n. 64021 del 16/1/2019 del Presidente Associazione Nazionale Libera Caccia; proposta Arcicaccia regionale prot. n. 84451 del 22/1/2019, tutte richiamate nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2019-2020;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20/11/2012); - del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013; - del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20.12.2012; - del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004; - della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.9.2019:

- della DGR n. 1012 del 29/8/2019 avente ad oggetto "Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente LR n.7/95 art.30- Calendario Venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni Urgenti";

- del DGR. n.1015 del 30/8/2019 avente ad oggetto "LR n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni urgenti".


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- non appare fondato il motivo con cui si deduce l’assenza di una pianificazione faunistica vigente (visto che attualmente l’art. 3, comma 4, della L.R. n. 7/1995 prevede espressamente, nelle more dell’approvazione del PFVR, l’ultrattività dei piani faunistico-venatori provinciali);

- per il resto, in un equo contemperamento dei contrapposti interessi e tenuto anche conto del fatto che il Calendario Venatorio 2019/2020 è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza, la domanda cautelare va accolta limitatamente alle specie Moriglione e Pavoncella (stante quanto segnalato dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. n. 0016169 del 9 luglio 2019);

- per la trattazione del merito va fissata l’udienza pubblica del 6 maggio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare;

- fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 6 maggio 2020;

- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE
Tommaso Capitanio      Sergio Conti
       
       
       
IL SEGRETARIO

giamp50

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Risposta #126 il: 19/09/2019 - 15:36
Il TAR, con ordinanza 18/09/19, accoglie richiesta sospensiva solo per Pavoncella e Moriglione.
Fissa udienza di merito per maggio 2020.

giamp50

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Risposta #125 il: 06/09/2019 - 19:25
Pubblicato il 06/09/2019
N. 00167/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00385/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, Wwf Italia Ong Onlus, L.I.P.U. Odv Lega Italiana Protezione Uccelli, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, Lav Onlus Lega Anti Vivisezione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;
contro

Regione Marche non costituito in giudizio;
nei confronti

Ambito Territoriale Caccia An2 non costituito in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 7/8/2019 avente ad oggetto "L.r. n.7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020";

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 8/5/2019 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/20”;

- della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 891 del 22/7/2019 avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (sturnus vulgaris) per l'anno 2019 e modifica della D.G.R. n. 828/2019”;

- del Decreto Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 147 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto “DPR n.357/97, articolo 5. Calendario venatorio regionale 2019-2020. Valutazione di incidenza”;

- del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta regionale ID n. 16292189 del 20/1/2019 nella parte in cui si ritiene condivisibile per quanto di propria competenza la proposta formulata;

- delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno pec prot. n. 59867 del 15/1/2019; ATC AN1 nota n. 19/19, prot. gen. 348585 del 21/3/2019; ATC MC2 email prot. giunta n. 64204 del 16/1/2019), nonché proposta prot. Giunta n. 64021 del 16/1/2019 del Presidente Associazione Nazionale Libera Caccia; proposta Arcicaccia regionale prot. n. 84451 del 22/1/2019, tutte richiamate nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2019-2020;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20/11/2012);

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20.12.2012;

- del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004;

- della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015".

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.9.2019:

- della DGR n. 1012 del 29/8/2019 avente ad oggetto "Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente LR n.7/95 art.30- Calendario Venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni Urgenti";

- del DGR. n.1015 del 30/8/2019 avente ad oggetto "LR n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni urgenti";


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con l’atto di motivi aggiunti;

Richiamato il decreto n. 166/19 del 3.9.2019, con il quale è stata richiesta alla Regione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione, da trasmettersi con urgenza alla Segreteria del TAR;

Letta la relazione depositata il 5.9.2019 dalla Regione e vista l’allegata documentazione;

Premesso quanto già osservato con il cit. decreto n. 166/19, vale a dire che:

“la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata”;

“nella fattispecie all’esame sussiste tale situazione posto che – in relazione sia ai termini indicati dall’opposto provvedimento della Giunta regionale, sia all’irreversibilità della situazione di fatto conseguente (esercizio in detti giorni della caccia con abbattimento dei volatili) – la tutela cautelare può essere esclusivamente monocratica, potendo intervenire la trattazione collegiale sui motivi aggiunti” in un momento in cui gli irreversibili effetti degli atti impugnati si sono già verificati;

Considerato che per le giornate del 1 e 4 settembre gli atti impugnati hanno già prodotto gli irreversibili effetti loro connaturati;

Rilevato che le motivazioni addotte dalla Regione per giustificare la preapertura– con la DGR n. 1015 del 30.8.2019 (in particolare nel documento istruttorio ad essa allegato) e con la relazione di chiarimenti in data 5 settembre 2019 – non paiono prima facie del tutto persuasive;

Ritenuto che – nella ponderazione degli interessi, alla luce dell’insegnamento del Consiglio di Stato (cfr. Sez, 3 ord. coll. nn. 6157/18, 6094/18, 5771/18, 5165/18 e 4242/18)– vada data prevalenza a quello della conservazione delle specie oggetto di caccia; sicché devono essere sospesi gli effetti della delibera di GR che autorizzano il prelievo venatorio per le prossime giornate dell’8 e 11 settembre;


P.Q.M.

Accoglie , nei sensi di cui in motivazione, l’istanza cautelare urgente.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 settembre 2019, già fissata con il decreto n. 162/19 del 27.8.2019 per il ricorso introduttivo, a condizione che vi sia adesione, da parte della Regione, alla deroga al termine a difesa di venti giorni stabilito dall’art. 55 c. 5 del c.p.a.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 5 settembre 2019.






    Il Presidente
    Sergio Conti

giamp50

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Risposta #124 il: 06/09/2019 - 18:07
TAR Marche sospende la nuova delibera della giunta regionale a seguito nuovo ricorso e blocca i due giorni di caccia rimanenti prima del 15 settembre.

giamp50

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Risposta #123 il: 02/09/2019 - 19:26
Alleluia

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Risposta #122 il: 31/08/2019 - 21:09
Non sono riuscito a trovare uno straccio di delibera integrale per quanto hanno deliberato ieri pomeriggio gli esimi componenti della Giunta Regionale con Presidente in testa!

Domattina io a cornacchie, che goduria!

Oppure mi lascerò traviare da qualche palomba?
Uhhm, comunque non adulti, se il tiro merita, eventualmente, solo dell'anno, ma difficile, troppo ingenui.

giamp50

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Risposta #121 il: 30/08/2019 - 21:38
Che spasso!

Che vergognose vicende!

Chissà cosa avverrà domani e o i prossimi giorni, nuovi ricorsi al TAR, denuncie penali, risarcimenti per danni al patrimonio indislonibile dello Stato?

La telenovela continua.

giamp50

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Risposta #120 il: 30/08/2019 - 21:31
In allegato delibera che dicono sia stata alla fine della convulsa giornata approvata.