FORUM Club Italiano del Colombaccio

giamp50

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Risposta #164 il: 01/09/2021 - 16:04
Pubblicato il 31/08/2021
N. 00267/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00415/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2021, proposto da
Wwf Italia Onlus, L.I.P.U. Odv, E.N.P.A., L.A.C. Odv, Lav Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;
contro

Regione Marche non costituito in giudizio;
nei confronti

Ambito Territoriale Caccia An2 non costituito in giudizio;
e con l'intervento di

ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della Deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30/7/2021 avente ad oggetto "L.R. n.7/95 art. 30- Calendario Venatorio Regionale 2021/2022" (DOC.6)- pubblicato nel BUR MARCHE ANNO LII - n. 63 del 12/8/2021, p. 6343 ss. nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in particolare l'Allegato A)- “Calendario Venatorio Regionale Marche 2021- 2022” (DOC. 6-A);

-della Deliberazione della Giunta Regionale n. 929 del 26/7/2021 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2021/2022” (DOC.7) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché gli allegati A), B), C) nonché di tutti i pareri degli organi competenti;

-della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 827 del 28 giugno 2021 avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris), del Piccione di città (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per la Stagione Venatoria 2021-2022”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque ad essa connesso (DOC. 8), pubblicata nel BUR Marche n. 51 del 1 luglio 2021 p. 5102 ss., in particolare ALLEGATO 1)- “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all'Art. 19 bis Legge n. 157/1992; SPECIE: Storno (Sturnus vulgaris) (DOC.9); ALLEGATO 4): “RELAZIONE TECNICA Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris) per la Stagione Venatoria 2021-2022” (DOC.10); ALLEGATO 6: “Parere tecnico a supporto dell'istruttoria per la DGR Marche sul prelievo in deroga (sensu Direttiva 2009/147/CE) dello Storno (Sturnus vulgaris), del Piccione (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per la stagione venatoria 2021-2022” (DOC.11).

-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;

nonché, per quanto occorrer possa:

-della delibera Consiglio Regionale Marche n.5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";

-del D.A. n.108 del 18/2/2020 “Piano Faunistico Venatorio Regionale” per le parti già oggetto di impugnazione avanti l'intestato TAR e, allo stato, in attesa di decisione nel merito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con la quale si chiede “la sospensione cautelare fino alla data della prima udienza utile alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare, quantomeno per le specie interessate dalla

preapertura e per le specie per cui il rischio è più grave ed imminente (Tortora, Pavoncella, Combattente, Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Quaglia).”;

Richiamato il proprio decreto n. 266/21 del 28 agosto 2021, con il quale è stata richiesta alla Regione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione da trasmettersi alla Segreteria del TAR entro le ore 10 del giorno 31 agosto 2021;

Visto l’adempimento all’incombente istruttorio depositato dalla Regione il giorno 31 agosto 2021;

Letta la memoria depositata in data 30 agosto dall’interveniente Federazione Italiana della Caccia;

Rilevato che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;

Considerato che le ricorrenti associazioni deducono – relativamente a Pavoncella, Combattente, Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Quaglia - censure di legittimità in buona parte sovrapponibili a quelle che sono già state esaminate e disattese dal Tribunale con la recente sentenza n. 451 del 29 maggio 2021, che non risulta appellata; sicché non sussistono i presupposti per concedere la tutela cautelare urgente;

Ritenuto che è invece nuova la questione relativa alla contestazione circa la ricomprensione in preapertura della caccia alla tortora selvatica, la quale dovrà essere affrontata in sede collegiale, sicché - preso atto dell’indirizzo dal Consiglio di Stato secondo cui l’irreparabilità del danno sussiste quando “anche uno solo degli esemplari di specie ritenute non cacciabili fosse invece abbattuto, stante la evidente irreparabilità della uccisione di ogni essere vivente;” (Cons. St. Sez. 3° decr. 24 9.2020 n. 5650) – va disposta la sospensione cautelare, posto che l’impugnato calendario venatorio ne prevede la caccia in preapertura a partire dal 1 settembre;

Considerato che - in relazione alla necessità di pervenire in tempi ravvicinati e comunque compatibili con la tempistica del calendario venatorio – appare opportuno fissare in via anticipata, per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensiva, la camera di consiglio del 15 settembre 2021;

con abbreviazione del termine dei venti giorni dal perfezionamento della notifica di cui all’art. 55 c. 5 c.p.a.;


P.Q.M.

Accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui motivazione, l’istanza cautelare monocratica, inibendo sino al 15 settembre la caccia della tortora in pre-apertura prevista dal calendario venatorio 2021-22 delle Marche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 31 agosto 2021.






    Il Presidente
    Sergio Conti





IL SEGRETARIO

giamp50

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Risposta #163 il: 01/09/2021 - 14:51
Quando numericamente una specie animale selvatica mostra evidenti segni di preoccupante declino, i Cacciatori stessi, le Associazioni Venatorie stesse. dovrebbero richiedere la sospensione della caccia a quella specie.

Invece, essendo il mondo venatorio italiano controllato e guidato da irresponsabili sparatori e distruttori e cacciatori di tessere e produttori di armi e commercianti di varie, ci si arroga ed intestardisce nel voler comunque SPARARE, magari anche inventandosi ridicoli rapporti sulla specie.

Bene, benissimo il Tar Marche ha fatto a sospendere cautelativamente la caccia a questa specie in attesa del giudizio di merito.

La caccia alla tortora africana, date le sue pessime condizioni di specie, avrebbe già dovuto essere sospesa da qualche anno in tutta Italia.
Inutile ricercare scusanti stante le stragi all'estero.
Noi dobbiamo pensare al nostro Paese ed alle nostre ricchezze faunistiche, se all'estero riescono a fare stragi, e guarda caso quasi sempre eseguite dai nostrani sparatori, significa che ne hanno ancora, ma fra non molto crollerà anche là.

E non credo che la cosa finirà qui, è probabile che in sede di giudizio di merito venga rilevato, così come esposto nel ricorso degli animalisti, un superamento dell'arco temporale massimo per il colombaccio con conseguente chiusura al 13 di gennaio, così come già verificatosi in Toscana a seguito giudizi Consiglio di Stato e TAR Toscana.

La Caccia senza corretta gestione non ha futuro.

giamp50

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Risposta #162 il: 27/02/2020 - 21:23
Marche, Marche, dove sei finita?
Non è materia di questo Forum ma è la nostra vita! Per questo oso.

E' notizia di poco fa che il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva inoltrata dal Governo sul decreto di blocco delle Scuole ed ecc. emesso dal governatore delle Marche Ceriscioli.

Personalmente non posso non ritenere che un simile ingiustificato atto sia stato intrapreso probabilmente per esigenze di candidatura prima e di voti poi.

Se così fosse, vergogna!
Quando l'Italia chiama si risponde indipendentemente dalle nostre convenienze!

Esimio Ceriscioli, non avrai mai il mio voto.

giamp50

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Risposta #161 il: 23/02/2020 - 09:54
Sinceramente non ho ancora studiato il nuovo piano.
Mi riprometto di farlo appena avrò tempo libero sufficiente per analizzare un documento così corposo.

Per ora si sentono solo venti di guerra degli animalisti che preannunciano ricorsi.

Vasco

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Risposta #160 il: 20/02/2020 - 23:44
Toppe padelle giamp. ::) ::) ::)

l'analisi degli abbattimenti (2017 - 2018) registrati nella Regione Marche sembra, forse, sottostimata, anche se i dati nei tesserini sono questi. Sbaglio? Comunque è un bel carniere non ti pare....

(2017 - 2018) totale capi abbattuti 143.650 

giamp50

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Risposta #159 il: 20/02/2020 - 19:27

giamp50

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Risposta #158 il: 18/02/2020 - 21:41
Approvato dal Consiglio Regionale il piano faunistico regionale a larga maggioranza.
Contrari i consiglieri di verdi, art1 e 5 stelle.
Il cons. dei verdi adombra una possibile impugnazione governativa.
Personalmente non mi sembra ci siano le basi per un ricorso alla Consulta.

giamp50

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Risposta #157 il: 12/02/2020 - 14:54
Allenamento cani febbraio/marzo 2020

giamp50

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Risposta #156 il: 24/01/2020 - 08:39
Altro passo in avanti per il piano faunistico venatorio, è stato approvato dalla commissione consiliare.

Dicono che forse ce la faranno per fine febbraio.

La burocrazia ed una politica incapace di modernizzare le normative sta uccidendo questo Paese!

giamp50

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Risposta #155 il: 09/01/2020 - 10:05
Regione Marche Regolamento n. 42/96
Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, dei cani da caccia e della detenzione e l'uso dei richiami vivi, in attuazione degli art. 23 e 32 della   L.R. 7/95.

giamp50

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Risposta #154 il: 21/12/2019 - 13:14
seconda parte della sentenza


Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”), in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La prima delle due disposizioni impugnate sostituisce il comma 2 dell’art. 3 della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), prevedendo che «[n]ei siti di cui al comma l è autorizzato l’esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)». I siti ai quali la norma fa riferimento sono quelli della rete «Natura 2000», costituita in forza della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, oggi sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

L’altra disposizione impugnata dispone che «[a]lla l.r. 44/2018 è aggiunto l’Allegato A di cui a questa legge».

2.– La Regione Marche ha eccepito l’inammissibilità della questione promossa in riferimento all’art. 111 Cost., poiché il ricorrente non avrebbe specificamente individuato quale dei principi espressi dall’evocato parametro costituzionale e funzionali alla realizzazione del giusto processo sarebbe stato leso e non avrebbe, conseguentemente, fornito una motivazione sufficiente del dedotto vulnus.

2.1.– L’eccezione è infondata.

Se è vero che il ricorso non indica in maniera esplicita, tra quelli espressi dalla disposizione costituzionale evocata, il principio asseritamente leso, ciò non giustifica, tuttavia, una pronuncia in limine di inammissibilità.

Infatti, l’atto introduttivo motiva la censura con la descrizione degli eventi processuali del contenzioso pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale per le Marche e sottolinea altresì la prossimità temporale tra i provvedimenti giurisdizionali cautelari emessi e l’intervento del legislatore regionale che, interferendo con l’esercizio della funzione giurisdizionale, avrebbe «provveduto a ripristinare» l’esercizio della caccia nelle aree oggetto delle deliberazioni regionali impugnate. Pertanto, anche in considerazione dell’esplicito richiamo alla qualità di parte rivestita dalla Regione nel giudizio amministrativo, deve ritenersi che – implicitamente ma chiaramente – la interferenza denunciata dal ricorrente riguardi la violazione del principio della parità delle armi di cui al secondo comma dell’art. 111 Cost.: «[o]gni processo si svolge […] in condizioni di parità».

In conclusione, malgrado la carenza evidenziata dalla Regione, il ricorso rende comunque «ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale» (ex plurimis, sentenza n. 228 del 2016).

3.– Questa Corte, tuttavia, per economia di giudizio e facendo ricorso al potere di decidere l’ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre, ritiene di esaminare anzitutto la questione promossa con riferimento alla violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico rispetto a quella riferita a un parametro non compreso nel Titolo V della Parte II della Costituzione (ex plurimis, sentenza n. 148 del 2018).

4.– La questione è fondata.

4.1.– Al riguardo, va in primo luogo evidenziata la stretta interdipendenza che lega le due disposizioni impugnate.

Infatti, l’art. 1, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018, nel sostituire il comma 2 dell’art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018, autorizza l’esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 «secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)», mentre l’art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018 dispone che «[a]lla l.r. 44/2018 è aggiunto l’Allegato A di cui a questa legge». Quest’ultimo è intitolato «[c]alendario venatorio regionale 2018-2019» e, da un lato, indica le date di inizio e di termine della stagione venatoria (rispettivamente, 1° settembre 2018 e 10 febbraio 2019), nonché le specie cacciabili; dall’altro, contiene anche il regolamento di caccia, comprensivo delle specifiche prescrizioni valevoli nelle zone di protezione speciale e nei siti d’importanza comunitaria, che, insieme, costituiscono la rete Natura 2000.

Inoltre, confrontando l’allegato di cui alla legge reg. Marche n. 46 del 2018 con il calendario allegato alla deliberazione della Giunta della Regione Marche 30 luglio 2018, n. 1068, avente ad oggetto «L.r. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018/2019», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 10 agosto 2018, n. 71, è possibile riscontrarne la pressoché integrale coincidenza (con la sola eccezione dell’aggiunta, nel calendario introdotto per via legislativa, di un ultimo paragrafo relativo al «Carniere stagionale per le specie beccaccia, beccaccino e mestolone»).

4.2.– Ciò premesso, autorizzando l’esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 «secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)», l’impugnato art. 1 della legge reg. Marche n. 46 del 2018 richiama senza dubbio il contenuto tipico di tale atto che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), deve individuare le specie cacciabili e i periodi di caccia, le giornate di caccia, il carniere massimo giornaliero e l’eventuale carniere stagionale, l’ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia e i periodi e le modalità per l’addestramento dei cani da caccia. In considerazione dell’ambito territoriale di applicazione, lo stesso art. 1 richiama anche le specifiche prescrizioni valevoli per l’esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000.

Si tratta, come visto, di contenuti tutti presenti nel calendario venatorio cui si riferisce l’impugnato art. 1 della stessa legge regionale e che l’art. 2 di questa aggiunge come specifico allegato alla legge reg. Marche n. 44 del 2018.

È pertanto palese che le norme impugnate hanno fatto propria la disciplina dell’attività venatoria già in precedenza posta dal calendario approvato con provvedimento amministrativo, così attraendo quest’ultimo nella sfera legislativa e attribuendogli gli effetti tipici degli atti normativi.

In tal modo, le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), «nella parte in cui prevede che sia approvato dalla Regione “il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria”, intende con ciò prescriverne la forma di atto amministrativo» (sentenza n. 20 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 193 e n. 90 del 2013). La suddetta norma, infatti, «esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (sentenza n. 193 del 2013).

4.3.– Non coglie nel segno l’argomento, speso dalla Regione resistente, secondo cui la riserva di amministrazione nel caso di specie non sarebbe stata violata in quanto il calendario venatorio è stato approvato con la citata delib. Giunta reg. Marche n. 1068 del 2018, all’esito del procedimento disciplinato a tal fine dalla legge reg. Marche n. 7 del 1995 e previa acquisizione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sicché la legge impugnata si sarebbe «limitata semplicemente a richiamare il rispetto di tale calendario».

Tale circostanza, infatti, non soddisfa tutte le altre specifiche esigenze (oltre a quella di un procedimento all’interno del quale sia acquisto il parere dell’ISPRA) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rimangono sottese alla implicita riserva di amministrazione stabilita dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992.

Questa norma garantisce un’istruttoria approfondita e trasparente anche ai fini del controllo giurisdizionale e non tollera, quindi, che il calendario venatorio venga irrigidito nella forma legislativa a scapito dell’esigenza di raffrontabilità sottesa al principio di generalità e astrattezza della legge: il legislatore statale può, infatti, preferire lo strumento del ricorso giurisdizionale innanzi al giudice comune, anche in considerazione «sia dei tempi con cui il giudice può assicurare una pronta risposta di giustizia, sia della latitudine dei poteri cautelari di cui esso dispone» (sentenza n. 20 del 2012).

Inoltre, la successiva cristallizzazione del contenuto del provvedimento nella forma della legge impedisce anche di assicurare il più marcato regime di flessibilità proprio della natura amministrativa dell’atto, altresì «idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il calendario venatorio è stato approvato» (sentenza n. 20 del 2012).

La successiva legificazione del calendario venatorio, seppure in origine adottato con provvedimento amministrativo, in ogni caso riduce in peius lo standard minimo di tutela della fauna selvatica stabilito dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

4.4.– È assorbito l’ulteriore profilo di censura relativo alla ritenuta replicabilità di anno in anno del contenuto del calendario venatorio adottato con le norme impugnate.

5.– Resta altresì assorbita l’ulteriore questione di legittimità costituzionale riferita all’art. 111 Cost.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

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Risposta #153 il: 21/12/2019 - 13:12
La Corte Costituzionale, come ampiamente previsto a suo tempo, sentenzia l'illegittimità costituzionale della legge regionale con cui le Marche ripristinarono la caccia nei siti Natura 2000.

Chissà perchè non si sono sentiti COMMENTI nè di dirigenti venatori e nè di politici regionali che di solito inneggiano di fronte a qualche parziale successo!

Ora credo che ritornino i ricorsi pendenti al TAR sospesi in attesa della sentenza della Consulta.

E il casino continua!




SENTENZA N. 258

ANNO 2019


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-19 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 12 febbraio 2019, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione l’11 febbraio 2019 e depositato in cancelleria il 12 febbraio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”), in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

1.1.– L’art. 1, comma 1, della legge regionale appena citata sostituisce il comma 2 dell’art. 3 della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), prevedendo che «[n]ei siti di cui al comma l è autorizzato l’esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)». Il successivo art. 2, comma 1, invece, dispone che «[a]lla l.r. 44/2018 è aggiunto l’Allegato A di cui a questa legge».

L’art. 3, comma 1, della suddetta legge reg. Marche n. 44 del 2018 – cui si riferisce la prima delle disposizioni impugnate – prevede che « piani faunistico-venatori di cui all’articolo 3 della l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all’approvazione del piano faunistico regionale di cui all’articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS))».

2.– Ad avviso del ricorrente, le disposizioni censurate, riconducibili alla categoria delle norme provvedimento, violerebbero anzitutto l’art. 111 Cost., dal momento che mediante la loro approvazione il legislatore marchigiano avrebbe interferito con l’esercizio della funzione giurisdizionale.

La difesa dello Stato illustra tale censura ricostruendo gli eventi processuali di un articolato contenzioso amministrativo in corso, già pendente al momento dell’approvazione delle norme impugnate. Più precisamente, riferisce che dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche due associazioni ambientaliste hanno proposto ricorso per l’annullamento, tra l’altro, della deliberazione della Giunta della Regione Marche 30 luglio 2018, n. 1068, avente ad oggetto «L.r. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018/2019», e che il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, con ordinanza 22 ottobre 2018, n. 5165, ha sospeso in sede cautelare l’efficacia del calendario approvato con la citata delibera, con riferimento all’esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e al prelievo di determinate specie di volatili in alcuni giorni del febbraio 2019.

La Regione Marche avrebbe quindi «provveduto a ripristinare l’esercizio della caccia nelle aree suddette» con l’art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018 e con l’approvazione della deliberazione della Giunta della Regione Marche 8 novembre 2018, n. 1468, avente ad oggetto «Attuazione art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 44/2018)».

Tuttavia, anche tale deliberazione è stata gravata dinanzi al TAR Marche che, con ordinanza 7 dicembre 2018, n. 265, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione limitatamente all’esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e quanto al prelievo delle medesime specie interessate dalla precedente ordinanza del Consiglio di Stato.

Attraverso la successiva approvazione delle norme impugnate, quindi, la Regione Marche avrebbe nuovamente ripristinato la caccia in tali aree, sicché, ad avviso del ricorrente, sarebbe evidente la denunciata interferenza con la funzione giurisdizionale esercitata «attraverso i pronunciamenti cautelari dianzi citati» e, di conseguenza, il travalicamento di poteri da parte del legislatore regionale. Al riguardo, il ricorso richiama la sentenza n. 267 del 2007, con la quale la Corte ha affermato che le leggi-provvedimento «sono ammissibili entro limiti specifici, qual è quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso».

2.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le norme censurate lederebbero anche l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».

L’Avvocatura generale osserva preliminarmente che, secondo l’orientamento di questa Corte, la fauna selvatica rappresenterebbe «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», con la conseguenza che le norme statali che la disciplinano costituirebbero regole minime uniformi di salvaguardia, non derogabili dal legislatore regionale nemmeno nell’esercizio della propria competenza residuale in materia di caccia.

In particolare, la difesa dello Stato richiama il disposto dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), laddove prevede, al comma 2, che le Regioni possano modificare i periodi nei quali è consentita la caccia indicati nel precedente comma 1 «attraverso un procedimento che contempla l’acquisizione del parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica» – oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – e, al comma 4, che il calendario venatorio sia approvato con regolamento.

Quindi, sulla scorta delle medesime argomentazioni espresse da questa Corte nella sentenza n. 20 del 2012, ritiene che dalle indicate disposizioni statali si evinca il principio secondo cui il procedimento di adozione del calendario venatorio debba necessariamente concludersi con un provvedimento amministrativo.

Di qui il dedotto vulnus all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che con le disposizioni censurate il legislatore regionale avrebbe adottato il calendario venatorio con legge-provvedimento, così riducendo lo standard minimo di tutela della fauna selvatica stabilito, oltre che dalla legislazione nazionale, anche dalle «direttive comunitarie in materia (art. 6, comma 3, Direttiva 92/43/CEE - c.d. “Direttiva habitat” e Direttiva n. 79/409/CEE - c.d. “Direttiva Uccelli”)».

La lesione della competenza legislativa statale sarebbe, peraltro, ancor più evidente in quanto dalle norme censurate deriverebbe che il contenuto del calendario venatorio con esse adottato non sarebbe «limitato allo specifico anno di riferimento, […], ma divent[erebbe] replicabile di anno in anno».

3.– Si è costituita la Regione Marche, chiedendo la declaratoria d’inammissibilità o, comunque, di non fondatezza delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1.– Sarebbe, in particolare, inammissibile la questione promossa in riferimento all’art. 111 Cost.

Il ricorrente non avrebbe difatti specificamente individuato quale dei principi espressi dall’evocato parametro costituzionale e funzionali alla realizzazione del giusto processo sarebbe stato leso e non avrebbe, conseguentemente, fornito una motivazione sufficiente del dedotto vulnus.

3.2.– Ad avviso della Regione resistente, inoltre, il parametro costituzionale in questione, per un verso, sarebbe inconferente «rispetto al caso di specie». Per altro verso, non sarebbe stato compromesso, dal momento che «non v’è traccia di alcuna irragionevolezza nella disciplina legislativa» impugnata. La Regione Marche osserva, in proposito, che il calendario venatorio è stato adottato con la delib. Giunta reg. Marche n. 1068 del 2018 e quindi «richiamato», dopo la sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato, dalla successiva delib. Giunta reg. Marche n. 1468 del 2018, di cui è stata del pari sospesa l’efficacia in sede giurisdizionale. Diversamente da quanto dedotto nel ricorso statale, la legge reg. Marche n. 44 del 2018 non avrebbe ripristinato il calendario venatorio: la legge reg. Marche n. 46 del 2018 rappresenterebbe, pertanto, il «primo atto legislativo» che richiama il suddetto calendario, il quale era stato solo sospeso in via cautelare e non annullato; al contrario, nella fattispecie concreta esaminata da questa Corte nella sentenza n. 267 del 2007, citata dal ricorrente a fondamento della censura, la potestà legislativa era stata esercitata in contrasto con pronunce giurisdizionali divenute definitive.

Infine, la difesa regionale rileva che, essendo i due provvedimenti giurisdizionali cautelari «del tutto carenti in punto di motivazione sul fumus boni iuris», non poteva essere «agilmente formulata una prognosi di accoglimento dei ricorsi promossi innanzi ai giudici amministrativi».

3.3.– Secondo la Regione Marche, risulterebbe del pari infondata la questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., essendo stato rispettato, nel caso di specie, il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, secondo cui il calendario venatorio deve necessariamente assumere la forma dell’atto amministrativo.

Il suddetto calendario, infatti, è stato approvato con la delib. Giunta reg. Marche n. 1068 del 2018, assunta all’esito del procedimento amministrativo previsto dalla legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), nel corso del quale è stato acquisito il parere dell’ISPRA in conformità al disposto dell’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992: le norme censurate, pertanto, si sarebbero limitate a «richiamare il rispetto di tale calendario».

Sarebbe, d’altro canto, priva di fondamento la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo cui «il contenuto» del calendario venatorio, in forza delle disposizioni impugnate, non sarebbe «limitato allo specifico anno di riferimento, […], ma divent[erebbe] replicabile di anno in anno».

Il comma 2 dell’art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018, come introdotto dall’impugnato art. 1 della legge reg. Marche n. 46 del 2018, andrebbe infatti letto alla luce del comma 1 dello stesso art. 3, a mente del quale i piani faunistico-venatori provinciali continuano ad applicarsi fino all’approvazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000, qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 sui piani medesimi o sui singoli interventi, ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione, ZSC, e Zone di Protezione Speciale, ZPS).

Di conseguenza, poiché l’applicazione nei siti della Rete Natura 2000 dei piani faunistico-venatori provinciali è stata disposta solo sino al 31 dicembre 2019, anche il calendario venatorio oggetto del successivo comma 2 non potrebbe produrre effetti oltre questa data.

4.– In prossimità dell’udienza la Regione Marche ha depositato una tempestiva memoria, con la quale sono stati ribaditi gli argomenti già illustrati nell’atto di costituzione.



giamp50

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Risposta #152 il: 17/12/2019 - 21:58
Approvato nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale dalla Giunta Regionale.
Si pronostica l'approvazione definitiva in Consiglio Regionale entro febbraio.

giamp50

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Risposta #151 il: 06/12/2019 - 17:40
Sentenza 249/2019 (ECLI:IT:COST:2019:249)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: LATTANZI - Redattore:  ANTONINI
Udienza Pubblica del 22/10/2019;    Decisione  del 22/10/2019
Deposito del 04/12/2019;   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 2 , c. 1°, della legge della Regione Marche 07/11/2018, n. 44.
Massime:
Atti decisi: ric. 86/2018
 
SENTENZA N. 249

ANNO 2019


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 dicembre 2018-7 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 28 dicembre 2018, iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 27 dicembre 2018 e depositato in cancelleria il 28 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria).

La disposizione impugnata inserisce all’art. 29 (Tesserino di caccia) della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), il comma 5-bis, il quale dispone che «l cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati».

2.– Ad avviso del ricorrente, questa norma violerebbe, in primo luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», dal momento che, secondo l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, la disciplina dettata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) rappresenterebbe quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale, «ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell’esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell’innalzamento del livello di tutela».

Nel caso di specie, tale nucleo minimo sarebbe ravvisabile nella norma posta dall’art. 12, comma 12-bis, della citata legge n. 157 del 1992 – introdotto dall’art. 31 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015-2016), al fine di risolvere le criticità sollevate dalla Commissione europea in occasione della procedura «EU pilot 6955/14/ENVI» –, il quale, prevedendo che la fauna selvatica stanziale e migratoria debba essere annotata sul tesserino venatorio «subito dopo l’abbattimento», avrebbe lo scopo «di fornire un dato reale sul prelievo venatorio».

Secondo l’Avvocatura, la norma impugnata, «intesa nel senso» che i capi di selvaggina possano non essere annotati «subito dopo l’abbattimento», si porrebbe in contrasto con tale disciplina, determinando una riduzione del livello minimo di protezione della fauna.

Per effetto della stessa disposizione «potrebbero, invero, non venire riportati sul tesserino venatorio i capi di selvaggina feriti, non rinvenuti, o quelli per cui, anche se abbattuti, particolari condizioni di tempo, luce e sparo ne impediscano il recupero».

3.– In secondo luogo, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018 recherebbe un vulnus anche all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al sopra menzionato «caso EU pilot 6955/14/ENVI».

La disposizione censurata difatti, «modificando» l’art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992 – norma preordinata a superare le criticità oggetto della menzionata procedura di pre-infrazione – «ripropo[rrebbe] le illegittimità riscontrate dalla Commissione europea», così ledendo l’evocato parametro costituzionale.

4.– Si è costituita la Regione Marche, chiedendo la declaratoria d’inammissibilità e di infondatezza delle questioni promosse.

4.1.– La Regione resistente prende le mosse dalla questione prospettata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., eccependone l’inammissibilità per omessa individuazione del parametro interposto.

Il ricorrente non avrebbe, infatti, indicato le norme europee e i conseguenti vincoli in ipotesi violati; né sarebbe sufficiente la mera evocazione – che peraltro si tradurrebbe in una motivazione per relationem – delle «illegittimità riscontrate dalla Commissione europea», non essendo state in alcun modo precisate le ragioni in forza delle quali è stata aperta l’indicata procedura.

4.2.– Sarebbe, invece, infondata, a parere della Regione Marche, la questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente, infatti, la norma impugnata non escluderebbe che i capi di selvaggina debbano essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo il loro abbattimento, limitandosi piuttosto a precisare che tale annotazione presuppone che l’abbattimento stesso sia «accertato», ovvero costituisca un dato reale ed effettivo, e non semplicemente «presunto».

Così rettamente interpretata, la disposizione censurata non comporterebbe, avuto particolare riguardo al momento in cui deve essere effettuata l’annotazione, una diminuzione dello standard minimo di tutela della fauna stabilito dal legislatore nazionale con l’art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992. Essa, d’altro canto, sarebbe del tutto coerente con il disposto della norma statale appena citata, giacché anche questa impone ai cacciatori l’annotazione della fauna «abbattuta» e non «di quella che, per l’appunto, non risulti tale».

5.– In prossimità dell’udienza, la Regione Marche ha depositato tempestiva memoria.

5.1.– Con riferimento alla questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la resistente segnala che non è stata oggetto di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri la legge della Regione Toscana 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014), il cui art. 8 prevede che «[n]el tesserino è annotata, subito dopo l’abbattimento accertato, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta». Ad avviso della Regione Marche, tale disposizione espliciterebbe ciò che nella norma impugnata con l’odierno ricorso «è rimasto sotteso […], ovvero che l’accertamento dell’abbattimento di un esemplare della fauna selvatica non impedi[rebbe] affatto» di annotare l’evento subito dopo l’abbattimento stesso.

Analogamente, la resistente evidenzia che nemmeno vi è stata impugnativa statale nei confronti di una «previsione identica» a quella oggetto del presente giudizio, contenuta nell’art. 8, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 28 dicembre 2017, n. 37 (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2018), che ha sostituito il comma 7 dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria). Viceversa, la memoria sottolinea che è stata invece impugnata la modifica – apportata dall’art. 15, comma 1, lettera j), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018) – alla disposizione da ultimo richiamata, che ora richiede di compiere l’annotazione «dopo gli abbattimenti e l’avvenuto recupero»: tale locuzione, assente nella disposizione marchigiana, imporrebbe di recuperare il capo abbattuto prima di procedere all’annotazione sul tesserino e ciò giustificherebbe, secondo la resistente, la censura del Presidente del Consiglio.

Anche alla luce delle considerazioni appena esposte, la norma impugnata non si porrebbe dunque in contrasto con l’art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992.

5.2.– Quanto, invece, alla censura riferita all’art. 117, primo comma, Cost., la memoria ne ribadisce la manifesta inammissibilità e in ogni caso la infondatezza, precisando che la norma impugnata risulterebbe in linea con quanto richiesto dalla Commissione europea in ordine alla necessità di prevedere, per tutte le specie senza distinzioni, l’annotazione della fauna dopo l’abbattimento.


Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata inserisce all’art. 29 (Tesserino di caccia) della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), il comma 5-bis, il quale dispone che «l cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati».

2.– Con una prima censura, il ricorrente ritiene violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», in quanto l’art. 12, comma 12-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), prevedendo che «[l]a fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l’abbattimento», integrerebbe uno standard minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale.

La norma regionale impugnata, invece, «intesa nel senso» che i capi non debbano essere necessariamente annotati subito dopo l’abbattimento, derogherebbe al suddetto standard statale riducendo il livello di tutela della fauna. Inoltre, in forza della stessa disposizione regionale potrebbero «non venire riportati sul tesserino venatorio i capi di selvaggina feriti, non rinvenuti, o quelli per cui, anche se abbattuti, particolari condizioni di tempo, luce e sparo ne impediscano il recupero».

3.– La questione non è fondata, nei termini di seguito precisati.

3.1.– Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, laddove stabilisce che ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, esprime «una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 90 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 278 del 2012). Tale documento riveste, infatti, una generale funzione abilitativa e di controllo, la quale si aggiunge all’altra, che gli è parimenti propria, di consentire una verifica sulla selvaggina cacciata (sentenza n. 90 del 2013).

Va peraltro precisato che il citato art. 12, comma 12, prescrive soltanto che il tesserino indichi le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme in cui l’esercizio venatorio può essere praticato (individuate dal comma 5 dello stesso articolo, e tra le quali il cacciatore sceglie quella da esercitare in via esclusiva) e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l’attività venatoria. Le modalità inerenti l’annotazione sul tesserino dei capi di fauna abbattuti sono state, invece, disciplinate dalle Regioni, in via legislativa o regolamentare, e questa Corte, in passato, ha ritenuto che il suddetto art. 12, comma 12, non dettasse alcuna prescrizione specifica in ordine a tali modalità di annotazione, rimesse in linea di massima alla potestà legislativa residuale regionale inerente l’attività venatoria (sentenze n. 227 del 2011 e n. 332 del 2006).

3.2.– La previsione che sul tesserino debbano essere eseguite le annotazioni dei capi di fauna abbattuti è stata introdotta dal legislatore statale solo successivamente, con l’art. 31 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015-2016), che ha aggiunto all’art. 12 della legge n. 157 del 1992 il comma 12-bis.

Come risulta dalla relazione al disegno di legge governativo, tale disposizione è finalizzata alla chiusura di alcune questioni inerenti il caso citato nella rubrica dello stesso art. 31 (Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI), avviato dalla Commissione europea nell’ottobre 2014 con una richiesta di informazioni sull’attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sul relativo impatto, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione.

Nel corso di tale procedura informativa era stato rilevato, in particolare, che le previsioni di numerose Regioni, collocando l’obbligo di annotare i capi di fauna migratoria abbattuti solo al termine della giornata di caccia (o – ma unicamente per le specie di fauna stanziale – subito dopo il singolo abbattimento), rendevano più difficili le operazioni di controllo, riducendo altresì l’affidabilità dei dati raccolti.

3.3.– L’introduzione del comma 12-bis nell’art. 12 della legge n. 157 del 1992 persegue dunque la chiara finalità di dettare una disciplina uniforme dell’annotazione sul tesserino degli abbattimenti di capi di fauna selvatica, sia essa stanziale o migratoria: la prescritta tempestività dell’annotazione stessa rispetto al momento dell’abbattimento (e la connessa sanzionabilità dell’omissione mediante l’illecito amministrativo previsto dall’art. 31, comma 1, lett. i, della legge n. 157 del 1992) è preordinata ad assicurare maggiore efficacia ai controlli sulla selvaggina cacciata e a conseguire dal complesso dei tesserini venatori dati più genuini e affidabili in ordine alla effettiva consistenza della popolazione faunistica.

A tale riguardo, mette conto altresì rilevare che la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, prevede all’art. 2 che «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative», mentre all’art. 7, paragrafo 4, impone agli Stati di accertarsi che «l’attività venatoria […] rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. […] Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia».

Le prescrizioni dettate dall’art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992 sono quindi finalizzate – anche in ottemperanza a tali principi – a garantire l’efficacia dei controlli sugli abbattimenti e, per tale via, la rilevazione di dati attendibili al riguardo, quale necessaria premessa di una consapevole programmazione venatoria e dell’adozione di misure di protezione della selvaggina appropriate in quanto basate sulla conoscenza della consistenza effettiva della popolazione faunistica: in quest’ottica, la portata precettiva della norma statale concorre a definire il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, stabilendo una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale.

giamp50

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Risposta #150 il: 06/12/2019 - 17:38
3.4.– Venendo, dunque, alle specifiche censure mosse dal ricorrente, sotto un primo profilo non si può concludere che l’assenza nella norma impugnata della parola «subito» valga di per sé a ridurre il livello minimo di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema stabilito dalla disposizione statale che, con tale avverbio, sottolinea la immediatezza dell’obbligo di annotazione del capo abbattuto.

La norma impugnata, infatti, collega l’obbligo predetto all’evento dell’abbattimento e non, invece, a eventi successivi e da questo distinti (come il «recupero»), dei quali non vi è menzione nella disposizione stessa. Può ben dirsi, dunque, che già dopo l’abbattimento l’annotazione sul tesserino divenga immediatamente esigibile per il cacciatore.

D’altro canto, dai lavori preparatori della legge reg. Marche n. 44 del 2018 risulta che il testo unificato approvato dalla commissione referente, poi divenuto legge, non ha recepito la diversa proposta che, nel prevedere l’obbligo di annotazione, da un lato, ripeteva l’espressione della legge statale («subito dopo l’abbattimento») ma, dall’altro, vi aggiungeva le parole «e l’avvenuto recupero»: criterio, questo, che avrebbe differito l’annotazione a un momento, quello della concreta apprensione da parte del cacciatore, necessariamente successivo all’abbattimento stesso.

Pertanto, la norma regionale, interpretata nel senso che il cacciatore debba annotare il capo di fauna selvatica immediatamente dopo l’abbattimento, non riduce lo standard di tutela della fauna selvatica introdotto dalla legge statale.

3.5.– Né, sotto altro profilo, può valere a procrastinare l’obbligo di immediata annotazione – e, quindi, a ridurre lo standard di tutela stabilito dalla norma statale – la specificazione, da parte della disposizione regionale, dell’abbattimento come «accertato».

Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che il concetto di abbattimento utilizzato dal comma 12-bis dell’art. 12 della legge n. 157 del 1992 si riferisce evidentemente solo all’avvenuta uccisione del capo di fauna selvatica, conformemente al significato che tale termine assume nel più generale sistema della medesima legge, anche perché è l’unico rispondente all’esigenza di conseguire dati certi sulla reale entità della popolazione faunistica.

Ciò premesso va altresì chiarito che se l’abbattimento ben può essere percepito contestualmente all’atto di caccia, tuttavia, in tutti gli altri casi di mancata evidenza, la sua verifica potrebbe richiedere un accertamento dell’effettiva uccisione del capo di fauna, che il cacciatore dovrà comunque effettuare – è opportuno precisarlo – immediatamente dopo avere sparato.

Così interpretata, dunque, la norma impugnata non collide con quella statale, la quale è sì incentrata sulla massima tempestività dell’annotazione, ma pur sempre in relazione a un evento effettivamente realizzatosi, coerentemente con la sopra evidenziata finalità di consentire un monitoraggio basato su dati genuini circa la consistenza della popolazione faunistica.

3.6.– Le considerazioni appena svolte consentono d’altro canto di escludere la fondatezza anche dell’ulteriore profilo di censura, che il ricorrente ravvisa in una serie di situazioni – capi di selvaggina feriti, o non rinvenuti, o abbattuti, ma di cui particolari condizioni di tempo, luce e sparo impediscano il recupero – in cui, per effetto della interpretazione prospettata dal ricorso statale, l’annotazione non sarebbe dovuta.

Sia nel caso del capo di fauna ferito che in quello del capo non rinvenuto, la ratio della norma statale non viene difatti in rilievo: mancando un abbattimento effettivo, il dato numerico della fauna selvatica non risulta con certezza alterato. Né, peraltro, si può ritenere, alla luce delle finalità di acquisire informazioni affidabili, che la norma statale obblighi ad annotare eventi incerti con l’effetto paradossale, peraltro contraddittorio rispetto alla finalità di tutela della fauna selvatica, di fornire dati solo ipotetici in merito alla sua composizione.

Quanto, invece, ai capi abbattuti, ma di cui non sia possibile il recupero, la circostanza che l’avvenuto abbattimento sia postulato dallo stesso ricorrente nel formulare la suddetta ipotesi, rende evidente che l’obbligo della relativa annotazione debba considerarsi già sorto, così che non sono idonee a farlo venir meno le particolari condizioni di tempo, luce e sparo che impediscano il recupero stesso.

3.7.– In conclusione, il percorso argomentativo fin qui illustrato conduce a una interpretazione adeguatrice della norma impugnata in senso compatibile con lo standard minimo e uniforme stabilito da quella statale e, pertanto, nei sensi precisati, all’esito di non fondatezza della questione.

4.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018 si porrebbe in contrasto anche con l’art. 117, primo comma, Cost., poiché «modificando» l’art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992, norma preordinata a superare le criticità oggetto del menzionato caso EU Pilot 6955/14/ENVI, «ripropo[rrebbe] le illegittimità riscontrate dalla Commissione europea».

4.1– La Regione Marche ha eccepito la inammissibilità della questione, per manifesta genericità della censura.

L’eccezione è fondata.

Come questa Corte ha più volte chiarito, il ricorso in via principale deve identificare «esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali (ed eventualmente interposte) e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione e, inoltre, deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale» (ex plurimis, sentenza n. 63 del 2016; nello stesso senso, ordinanza n. 201 del 2017).

La censura statale, invece, non indica alcuna disposizione sovranazionale contrastante con quella impugnata, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale che esclude l’ammissibilità delle questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. senza la specificazione delle norme interposte violate (ex plurimis, sentenza n. 156 del 2016; ordinanza n. 201 del 2017).

Né l’onere di identificare esattamente la questione può ritenersi assolto dal riferimento al caso EU Pilot sopra menzionato, mancando nel ricorso qualsiasi argomentazione in merito al contenuto delle violazioni asseritamente riscontrate dalla Commissione europea. A ciò si aggiunga che il meccanismo da questa attivato non necessariamente rappresenta un indice univoco della violazione di norme europee, essendo esso finalizzato principalmente, come emerge dalla comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007, “Un’Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario”, allo scambio di informazioni e alla risoluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell’Unione europea nella fase antecedente all’apertura formale della procedura di infrazione ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.

Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità della questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), promossa, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 44 del 2018, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA